Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 66 Verde privato

1. Le aree a verde privato, individuate con apposita perimetrazione nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono un patrimonio strategico per il mantenimento della qualità ecologica e della eco-rete territoriale, contribuendo alla qualità degli insediamenti attraverso il contenimento dell'espansione dell'edificato. I suoli dell'ambiente costruito sono una parte essenziale dell'ecosistema urbano che contribuisce, direttamente e indirettamente, alla buona qualità della vita dei cittadini.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole, anche con forme legate all'autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) manufatti per l'attività amatoriale nei soli casi in cui l'area ne sia sprovvista, con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (Hmax) fino a m. 2,20, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere di mq 9,00 di superficie edificabile (SE). La realizzazione del manufatto è finalizzata a garantire la costante manutenzione e cura dell'area destinata a orti privati ed è subordinata alla assenza di ulteriori manufatti sull'area idonei a tale scopo. É realizzabile un manufatto delle richiamate dimensioni per ciascun lotto di superficie minima di 100 mq, con esclusione di ulteriori manufatti nell'ipotesi di più lotti contigui ascrivibili, alla data di adozione del presente Piano operativo, alla medesima proprietà.
  • b) recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - paletti in ferro e rete zincata con HMax 1,80 ml;
  • c) aree di sosta privata, con superficie non superiore a 50 mq, senza trasformazione permanente dei suoli.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • a. l'impermeabilizzazione del suolo;
  • b. l'alterazione morfologica del terreno;
  • c. il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;
  • d. l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • e. l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 del presente articolo;
  • f. i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • g. la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • h. il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. Sui manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le dimensioni consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.