Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 67 Verde privato a corredo degli edifici

1. Le aree a verde privato a corredo degli edifici sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e possono avere diversa estensione e sistemazione e sono connotate dalla presenza di vegetazione e prevalenza di suoli permeabili. Dette aree, unitamente alle pertinenze edilizie impermeabili, formano il lotto urbanistico di riferimento.

2. Il concreto assetto delle aree a verde privato a corredo degli edifici individuato dal presente piano è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio per l'ipotesi di comprovato, diverso assetto delle medesime alla data di adozione del presente Piano operativo, quale accertata, su motivata richiesta dell'interessato, dal competente Ufficio comunale.

Le suddette rettifiche di dettaglio non costituiscono variante al presente Piano operativo.

Tali aree costituiscono, insieme alle aree verdi individuate e disciplinate dal presente Capo, un diffuso e qualificato sistema connettivo di aree verdi, contribuendo ad ampliare la rete ecologica, alla conservazione della biodiversità e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana.

3. Conseguentemente gli interventi di riqualificazione e nuova realizzazione delle aree a verde privato a corredo degli edifici, devono:

  • - garantire una superficie permeabile a verde non inferiore all'80% dell'area, salvo per i soli interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti previsti dal presente Piano, i quali dovranno comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60%;
  • - adottare criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte a regolare il ciclo delle acque, il clima a scala locale a mantenere la biodiversità, a contenere gli impatti acustici e le polveri;
  • - adottare criteri di progettazione tali che la realizzazione di manufatti/infrastrutture non diversamente localizzabili quali ad esempio armadi/cabine elettriche sia integrata con le componenti vegetali esistenti;
  • - prevedere una adeguata progettazione illuminotecnica rivolta alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico;
  • - tenere sotto controllo la vegetazione con periodici interventi di gestione e manutenzione;
  • - richiedere alla Pubblica Amministrazione specifica autorizzazione al taglio degli alberi. Il taglio degli alberi potrà essere autorizzato solo nei casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

4. Nelle aree destinate a verde privato a corredo degli edifici ricadenti nei tessuti in cui è ammessa l'addizione volumetrica, l'ampliamento fuori sagoma deve garantire quanto previsto al comma 3 del presente articolo, così come la realizzazione di eventuali piscine (per l'ipotesi in cui le stesse siano ammesse dallo strumento).

La mancata osservanza dei richiamati parametri inerenti la necessaria sussistenza di superficie permeabile minima determina l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014 con riferimento agli interventi realizzati in violazione delle suddette disposizioni.