Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 68 Orti privati

1. Le aree degli orti privati, individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono appezzamenti di terreno coltivati per la produzione di prodotti agricoli destinati all'autoconsumo. Questa pratica agricola è un elemento qualificante del territorio di Rignano ed è un sistema di auto-produzione tradizionale molto diffuso, che caratterizza il paesaggio urbano ed extra-urbano. Il Piano Operativo intende consolidare e incentivare questa preziosa attività agricola, che qui non è mai stata abbandonata, come invece è avvenuto in gran parte delle città piccole e grandi, anche se negli ultimi anni se ne vede il ritorno nelle grandi città con i così detti "orti urbani". Anche queste aree contribuiscono alla qualità degli insediamenti attraverso un diffuso e qualificato sistema connettivo di aree verdi, contribuendo ad ampliare la rete ecologica, alla conservazione della biodiversità e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole legate a forme di autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) manufatti per l'attività amatoriale con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (HMax) fino a m. 2,20, ai sensi dell'art. 134 della L.R.65/2014, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere di mq 9,00 di (SE). La realizzazione del manufatto è finalizzata a garantire la costante manutenzione e cura dell'area destinata a orti privati ed è subordinata alla assenza di ulteriori manufatti sull'area idonei a tale scopo. É realizzabile un manufatto delle richiamate dimensioni per ciascun lotto di superficie minima di 100 mq, con esclusione di ulteriori manufatti nell'ipotesi di più lotti contigui ascrivibili, alla data di adozione del presente Piano operativo, alla medesima proprietà;
  • b) recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - paletti in ferro e rete zincata con HMax 1,80 ml.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • - l'impermeabilizzazione del suolo, salvo i casi in cui l'orto sia pertinenza di edifici, in tal caso in queste aree è ammessa l'impermeabilizzazione per i soli interventi di addizione volumetrica prevista dal presente Piano, ma tali interventi devono comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie dell'orto privato;
  • - l'alterazione morfologica del terreno;
  • - il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;
  • - l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • - l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 del presente articolo;
  • - l'abbandono e l'incuria delle aree. L'accertato e reiterato abbandono e incuria dell'area determina, per il manufatto di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 201 della L.R. 65/2014, che prevede, per l'esecuzione di interventi eseguiti in difformità dalle norme degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, la demolizione o la rimozione;
  • - lo scarico abusivo di rifiuti e materiali vari, pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti per evitare tale condizione;
  • - i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • - la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • - il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. I manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le quantità consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.