Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 69 Pertinenze edilizie impermeabili

1. Le aree di pertinenza edilizia impermeabili, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono strettamente connesse all'edificio, mantenendo con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi e, più in generale, sono spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale con l'edificio principale. Dette aree, unitamente al Verde privato a corredo degli edifici, formano il lotto urbanistico di riferimento.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti, laddove consentito dalle presenti norme:

  • - le addizioni volumetriche degli edifici;
  • - gli ampliamenti;
  • - le piscine;
  • - gli interventi pertinenziali;
  • - i manufatti pertinenziali;
  • - i manufatti privi di rilevanza edilizia come disciplinati dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • - ampliamenti delle pertinenze edilizie impermeabili, salvo se consentito dalle presenti norme;
  • - frazionamenti delle aree attraverso muri e recinzioni;
  • - disomogeneità dei materiali;

4. Sono obbligatori.

  • - la corretta regimazione delle acque;
  • - la raccolta delle acque piovane in appositi depositi per l'irrigazione dei giardini o per altri usi non potabili.

5. Queste aree possono essere riconvertite a verde privato a corredo degli edifici nei casi in cui è necessario raggiungere le percentuali di superfici permeabili richieste dall'art. 67 a seguito di interventi di addizione volumetriche degli edifici esistenti previsti dalle presenti Norme. La mancata osservanza dei richiamati parametri inerenti la necessaria sussistenza di superficie permeabile minima determina l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014 con riferimento agli interventi realizzati in violazione delle suddette disposizioni.