Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 71 Ambiti urbani perifluviali

1) Gli ambiti perifluviali ricadenti nel territorio urbanizzato, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola delle "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", assolvono alla funzione di corridoi di connessione ecologica ed ambientale. Gli interventi in tali ambiti dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno inoltre garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti, migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree. Devono garantire la continuità fisico spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche del territorio rurale, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all'obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

2) Salvo quanto previsto dall'art 3 della L.R.41/2018 per i nuovi interventi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per le infrastrutture a sviluppo lineare esistenti, per i parcheggi pubblici e privati negli ambiti perifluviali sono comunque prescritte le seguenti limitazioni.

  • a) Non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la riduzione della continuità della vegetazione ripariale e della efficienza degli eco-sistemi fluviali;
    • - la copertura dei corsi d'acqua;
    • - la impermeabilizzazione delle aree ricadenti in detti ambiti, salvo i casi in cui ciò sia indispensabile per gli interventi pubblici o di sicurezza idraulica; tali interventi dovranno comunque utilizzare prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli strettamente necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati;
    • - la introduzione di specie alloctone;
    • - la riduzione delle visuali verso il fiume;
    • - qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni, fatti salvi i manufatti di cui all'art. 137 della L.R.65/2014;
  • b) Sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di ponti e/o passerelle ciclo-pedonali;
    • - la demolizione delle coperture dei corsi d'acqua;
    • - impianti tecnologici necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, laddove assenti o interrotte;
    • - il miglioramento della vegetazione riparia anche finalizzata al miglioramento del regime idraulico, quale la pulizia dell'alveo eseguita sulla base delle indicazioni fornite dalle "Linee guida regionali per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica";
    • - la utilizzazione delle aree ricadenti negli ambiti perifluviali per usi ricreativi e sociali;
    • - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso delle acque di magra e di piena;
    • - la realizzazione di piste ciclo-pedonali;
    • - la realizzazione di strutture necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica;
    • - sui manufatti esistenti l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso.

3) In queste aree sono ammesse esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e gli interventi devono essere sempre accompagnati da relazione a firma di tecnici qualificati nelle materie agronomico/forestali e naturalistiche. Ogni intervento anche di manutenzione ordinaria deve uniformarsi alle "Linee Guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana.