Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 73 Ambiti per progetti di paesaggio territoriali

1. Gli Ambiti per progetti di paesaggio territoriali, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

Sono individuati con apposito segno grafico i seguenti ambiti:

  • a) ambito di paesaggio della dorsale collinare di Poggio Firenze e Montecucco finalizzato anche alla istituzione del "Bosco Metropolitano", così come indicato dal Piano Strategico Metropolitano;
  • b) ambito di paesaggio del del fiume Arno, comprendente le aree ricadenti nel perimetro del Parco Fluviale dell'Arno di Rignano capoluogo e di Rosano, nella prospettiva della realizzazione del parco fluviale metropolitano, di cui la ciclopista dell'Arno ne è la infrastruttura più importante;
  • c) ambito di paesaggio del fosso di Troghi/Salceto, quale sistema di verde che ricostruisce le antiche relazioni fra i centri abitati della vallata di Troghi in un unicum di storia, natura e insediamenti. Tale ambito ha inoltre l'obiettivo di realizzare un sistema di aree verdi di collegamento fra il Fiume Arno e uno dei suoi maggiori affluenti, il fosso di Troghi/Salceto.

All'interno degli ambiti per progetti di paesaggio territoriali di cui al presente articolo devono essere in particolare tutelati:

  • - la dotazione boschiva e le formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi inserite nell'allegato"A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana" al presente Piano;
  • - i complessi di edifici e manufatti;
  • - i percorsi storici e i sentieri;
  • - le condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica;
  • - gli immobili e manufatti abbandonati per convertirli agli usi del parco (attività didattiche, attività di sorveglianza, rifugi, etc).

2. Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Piano Operativo per le singole aree, ambiti territoriali e tessuti, ivi compresi gli interventi previsti nelle aree di trasformazione, a condizione che tali interventi risultino congruenti con le caratteristiche di cui al punto 1 e favoriscano i futuri progetti di paesaggio territoriali.

Sono ammessi in particolare gli interventi connessi con le seguenti attività: attività turistico-ricettiva, motorie e del tempo libero, attività private di interesse collettivo o per servizi educativi, culturali e sociali, attività pubbliche, attività agricole amatoriali.

Fino all'approvazione del progetto di paesaggio territoriale, in tali ambiti sono consentiti, salvo diverse peculiari discipline di riferimento, tutti gli interventi previsti dal Piano Operativo per le singole aree e tessuti, a condizione che tali interventi favoriscano o risultino compatibili con le finalità dei progetti di paesaggio territoriali. I tessuti artigianali e industriali, di cui all'art. 61 e seguenti, ricadenti negli ambiti per progetti di paesaggio territoriali, possono essere oggetto di trasformazione, condivisa tra Regione e Comune, in un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

Fino all'approvazione del progetto di paesaggio territoriale, inoltre, le aree con destinazione d'uso artigianale ed industriale esistenti e ricadenti negli ambiti del presente articolo non possono essere ampliate e le trasformazioni previste al suo interno devono essere rese compatibili con i valori paesaggistici, mantenendo inalterati i collegamenti trasversali tra il Fiume e le aree collinari e rurali.

I servizi e le attrezzature di interesse comunale e sovracomunale ricadenti in questo ambito devono garantire la massima integrazione paesaggistica e ambientale, il contenimento degli impatti visuali ed i collegamenti trasversali fra il fiume e le aree collinari e/o rurali.

Le infrastrutture di comunicazione lineare sono ammesse a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili, negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.