Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 75 Contenuti

1. Il "Territorio rurale" è la porzione di territorio comunale esterna alla perimetrazione del "Territorio urbanizzato", così come individuata nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" a cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Nell'ambito del territorio rurale sono individuati:

  • - Aree con funzione agricola;
  • - paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
  • - Aree soggette a possibile recupero per l'attività produttiva;
  • - Aree forestali;
  • - Aree con funzioni non agricole;
  • - Aree di trasformazione con destinazione d'uso non agricole:
  • - Trasformazione degli insediamenti incongrui;
  • - Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi.

Oltre ai sopra menzionati ambiti e aree ricadono altresì nel territorio rurale le seguenti aree e/o infrastrutture, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti":

  • - le aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici;
  • - le aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse comunale;
  • - le aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale;
  • - le aree a destinazione pubblica;
  • - le aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
  • - le aree per standard;
  • - le aree a rischio archeologico;
  • - i percorsi ciclopedonali;
  • - i Cammini;
  • - i percorsi di impianto storico;
  • - il verde privato;
  • - i giardini storici e formali;
  • - il verde di connessione ecologica;
  • - gli ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - gli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - gli ambiti per progetti di paesaggio territoriali;
  • - gli ambiti perifluviali;
  • - le centralità dei nuclei rurali.

2. Il Territorio rurale è la struttura identitaria di Rignano sull'Arno, pertanto l'intero territorio rurale è oggetto di tutela e valorizzazione, a tal fine si perseguono tutti gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, volti a:

  • - tutelare e valorizzare l'integrità visiva e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario, espressione della stretta relazione con un sistema insediativo storicizzato diffuso e di grande qualità;
  • - favorire in particolare il mantenimento ed il ripristino delle colture storiche, in larga parte ancora presenti (vite maritata, colture promiscue, etc), garantendone ancora la relazione percettiva fra agroecosistemi storici, insediamenti e formazioni forestali collinari;
  • - contrastare la realizzazione di ogni elemento emergente dal suolo lungo la strada provinciale di altissimo valore paesaggistico, che parte dal Monastero di Rosano e si conclude alla villa di Torre a Cona/San Donato e altre strade minori;
  • - tutelare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla via Aretina e dall'Autostrada verso le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali e verso il paesaggio rurale e boschivo arricchito da borghi, emergenze storico-architettoniche o modeste costruzioni rurali;
  • - tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale collinare, contribuendo alla formazione del "bosco metropolitano"nonché mantenere le formazioni arboree isolate e i filari alberati;
  • - mantenere e migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio rurale, anche attraverso il mantenimento di relittuali aree agricole di pianura, il verde di connessione ecologica, gli ambiti perifluviali etc;
  • - tutelare e migliorare la qualità ecologica complessiva del sistema idrografico naturale costituito dal fiume Arno e dai suoi affluenti, dell'intero reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia.

Gli interventi di ampliamento previsti dalla L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni, non sono mai sommati agli interventi di addizione volumetrica disciplinati dal presente Titolo.

3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere con la disciplina degli interventi consentiti sono indicati con valore prescrittivo, per l'intero territorio rurale, nell'allegato "B" "Disciplina dei beni paesaggistici" alle presenti Norme in conformità al PIT/Piano Paesaggistico Regionale. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme di cui al presente Titolo.

4. Gli interventi devono rispettare le disposizioni del Titolo V delle presenti Norme di fattibilità geologica idraulica e sismica.

5. Nelle "aree a rischio archeologico" rappresentate nelle Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 120 delle presenti Norme.

6. Non sono ammessi le trasformazioni delle coperture a falde in coperture piane.

7. Il PO recepisce le invarianti strutturali individuate dal Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Firenze (PTCP) e le indicazioni della disciplina definendone le relative prestazioni qualitative.

Dette invarianze identitarie sono riferite a specifici areali del territorio comunale, appositamente individuati e segnalate con apposito segno grafico, avente valenza meramente ricognitiva, nella Tavola "Vincoli e fasce di rispetto" e riguardano:

o Aree sensibili di fondovalle:

  • a. Sono aree che "... sono caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale";
  • b. il Piano Operativo riconosce le suddette aree come ambiti di pertinenza ambientale, paesaggistica e territoriale dell'Arno nel tratto compreso tra Pian dell'Isola e il capoluogo;
  • c. esse concorrono alla valorizzazione dei corsi d'acqua e alla riqualificazione delle rive e presuppongono attività compatibili con le esigenze di regimazione, di salvaguardia della qualità delle acque, di accessibilità e di fruizione sociale, di coerenza e di sostenibilità paesaggistica;
  • d. al loro interno sono consentiti i seguenti interventi:
    • - miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene concorrendo alla riduzione del rischio idraulico;
    • - fruizione della riva e delle acque fluviali ai fini ricreativi ed escursionistici;
    • - navigabilità del corrispondente tratto fluviale ai fini sportivi e turistici.

    o Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve:

  • a. Sono ambiti "...caratterizzati da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà";
  • b. Il Piano Operativo riconosce i suddetti ambiti come comprensivi dei principali serbatoi di naturalità esistenti nel territorio comunale, legati soprattutto all'alternanza di boschi, cespuglieti e altri spazi aperti presenti nella dorsale occidentale;
  • c. Al loro interno e/o al loro intorno si prevedono:
    • - la creazione di un Parco fluviale lungo le aree rivierasche dell'Arno.
    • - la creazione del Bosco Metropolitano, che da Poggio Firenze si estende,

    senza soluzione di continuità fino a Montecucco;

  • d. Il PO consente interventi di trasformazione territoriale e urbanistica congruenti con le caratteristiche delle aree, sulla base della strategia definita dalla II invariante del PIT/PPR e dal Piano Strutturale per favorire la qualità e la funzionalità ecosistemica del territorio comunale (biodiversità, connettività, sostenibilità), in relazione a:
    • - serbatoi di naturalità di Poggio Firenze e dell'alto bacino del Fosso di Castiglionchio, al cui interno sono da conservare le condizioni di biodiversità che garantiscono l'elevato valore ambientale delle aree;
    • - corridoi di connessione ecologica territoriale (corridoio boscato della dorsale occidentale; corridoio fluviale dell'Arno;
    • - corridoi dei corsi d'acqua minori di Troghi/Formiche/Salceto, Ricciofani, Castiglionchio), al cui interno sono da conservare e potenziare le aree naturali continue e l'alternanza di boschi, prati e cespuglieti;
    • - tessuto connettivo delle aree agricole, al cui interno, soprattutto in presenza di coltivazioni intensive, è da sostenere la diversità ambientale e la conservazione attiva di condizioni di naturalità;
    • - struttura della rete dei morfotipi ecosistemici e direttrici di connettività da ricostituire individuati alla scala del PIT/PPR.
    • - Aree di protezione storico ambientale:
      • a. Sono parti del territorio provinciale che, "... conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza ...". Nel territorio comunale costituiscono aree di pertinenza paesaggistica degli edifici, componendo con essi sistemi organici a forte caratterizzazione storico culturale e ad alta qualità visuale;
      • b. Concorrono specificatamente a valorizzare l'identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono forme di utilizzazione coerenti con la conservazione dei caratteri territoriali storicizzati;
      • c. Al loro interno si prevede:

      1. il divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.,

    2. divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;

3. possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;

4. possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente, tale misura vale anche per le piscine.

  • d. Gli ampliamenti di cui al precedente punto 4., quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta nelle presenti Norme, devono:
    • - evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
    • - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
    • - consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa così come stabilito nei successivi articoli, con l'eccezione degli impianti tecnologici di pubblica utilità e dei manufatti agricoli, necessari secondo i programmi aziendali, per i quali non sia possibile la localizzazione in altre aree;
    • - il divieto di utilizzare i terreni per depositi che non siano connessi a esigenze di carattere transitorio e/o agricolo;
    • - il divieto di ampliamento, oltre il limite consentito dal precedente punto 4., degli edifici esistenti di valore storico, culturale e architettonico di Classe D ed E e degli edifici recenti privi di valore.