Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 76 Classificazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e architettonico

1. La disciplina degli interventi di trasformazione sul patrimonio edilizio esistente con valore storico, culturale e architettonico, classificato con i diversi gradi di tutela A, B, C, D ed E si applica senza distinzione sia sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola sia sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola.

2. Il patrimonio edilizio esistente è classificato a seconda del valore attribuito ad ogni singolo edificio o complesso edilizio attraverso la schedatura eseguita negli anni '80, ma che si ritiene ancora valida come riferimento per gli interventi futuri che dovranno ad essa ricondursi, si vedano a tal proposito le motivazioni contenute nell'art. 49 delle presenti Norme. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono basati sulle seguenti classi di valore:

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe A - grado di tutela rilevante. Sono ricompresi in questa Classe:
  • - gli edifici o complessi di rilevante valore storico, culturale e architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  • - gli edifici e complessi edilizi di rilevante valore dell'identità storico-culturale espressamente qualificati come "edifici matrice" dal Piano Strutturale, ancorché non interessati da specifici provvedimenti ministeriali di tutela.

È attribuito tale grado di tutela agli edifici o complessi edilizi e loro pertinenze che, per rilevanza storica e architettonica, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Tale patrimonio è formato prevalentemente da ville, case padronali chiese suffraganee, pievi e castelli.

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe B - grado di tutela elevato. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di elevato valore storico, culturale ed architettonico, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione degli insediamenti rurali. In essi sono ancora riconoscibili sia la evoluzione diacronica della casa colonica sia tutti i caratteri tipologici e architettonici intimamente connessi con le pertinenze, originati dalla economia mezzadrile e che caratterizzano diffusamente il paesaggio rurale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe C - grado di tutela alto. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi con un alto valore dei caratteri storico-testimoniali. Gran parte degli edifici con questo grado di tutela sono presenti nel catasto Leopoldino, qualora non siano stati correttamente riportati nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" prevale il catasto Leopoldino. Sono edifici che hanno subito nel tempo le maggiori trasformazioni, tuttavia conservano ancora i caratteri tipologici della casa colonica e lo stretto rapporto con le pertinenze ed il paesaggio rurale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe D - grado di tutela medio. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi con un grado di tutela medio, in quanto rappresentano uno specifico periodo della storia della campagna Toscana, in particolare quello che vide un ammodernamento dell'agricoltura mezzadrile. Sono edifici o complessi edilizi che hanno subito ampliamenti o sono stati realizzati fra la fine dell' 800 e i primi decenni del '900 e risultano presenti nel catasto d'impianto del 1940. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale eseguiti in questo periodo, furono orientati alla razionalizzazione e funzionalizzazione degli spazi, conferendo a questi regolarità architettonica attraverso la ricomposizione dei volumi diacronici e delle facciate, in particolare della facciata principale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe E - grado di tutela basso: Sono ricompresi in questa categoria gli edifici o complessi edilizi costruiti successivamente al 1940 e presenti nel catasto del 1960. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice e riconoscibile, che si aggiunge ai complessi edilizi esistenti oppure sono nuovi edifici isolati che si rifanno ai modelli architettonici urbani.

3. I progetti degli interventi da eseguirsi sul patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico, a seconda della categoria di intervento indicata dalle presenti norme, devono essere accompagnati dal rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio. Esso è uno strumento, sia per il progettista che per l'Amministrazione Comunale, di documentazione "...degli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica...e "deve" dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi". A tal fine gli elaborati allegati ad eventuali comunicazioni, segnalazioni certificate o istanze di titolo edilizio abilitativo devono dar atto della compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione degli elementi sopra richiamati.

4. Fanno parte del patrimonio edilizio di recente formazione gli edifici esistenti che non rientrano nella classificazione sopra riportata.

5. Gli edifici storici sono descritti in un'apposita scheda storico-architettonica. Tale schedatura, redatta negli anni '80, è ritenuta ancora valida sia nei contenuti tecnico descrittivi che storico-architettonici ed è consultabile nel SIT del Comune. Gli interventi ammessi sugli edifici devono tendere a ricostruire i caratteri originari degli immobili, laddove ancora riconoscibili.

6.Tutte le definizioni, i parametri e le categorie edilizie delle presenti norme sono quelle desumibili da norme e regolamenti nazionali e regionali, con le limitazioni e le condizioni di seguito riportate.