Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 77 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe A

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe A sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe A sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono :

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS ( limitatamente agli interventi di cui all'art. 135, comma 2 lettera b e ai frazionamenti di cui di cui all'art.136 comma 2 lett.a);
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC;
  • d) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • e) Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine.

3. Gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo RRC sono disciplinati dal presente articolo e sono prescrittivi ogni qualvolta si faccia riferimento a questa categoria di intervento in "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe A, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali alle generazioni future.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere dimostrate attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. c) e che assicurino pertanto:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - l'integrale tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e della pertinenza storicizzata di cui all'art. 85 delle presenti Norme;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

4. Fermi i limiti della categoria di intervento ammessa, non sono comunque consentiti:

  • - gli incrementi di superficie utile (SU) e di volume complessivo (Vtot);
  • - le modifiche della sagoma;
  • - i cordoli strutturali in elevazione;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento degli stessi;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
  • - il frazionamento, anche con opere a verde, delle aree di pertinenza edilizia storicizzate ai sensi dell'Art. 85 delle presenti Norme;
  • - i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - la modifica:
  • - del coronamento delle canne fumarie;
  • - dell'aggetto della gronda sia dei materiali che delle sue dimensioni;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - la realizzazione di forni, gazebo e simili;
  • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e giardini storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
  • - la realizzazione nei giardini e parchi storici di linee elettriche e di impianti tecnologici di qualsiasi natura, oltre a quanto prescritto dall'Art.122 delle presenti Norme;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza e la modifica della pertinenza storicizzata come disciplinate dall'art. 85 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti per ogni unità immobiliare abitativa:

  • - i frazionamenti delle unità immobiliari presenti al momento dell'adozione a condizione che la superficie edificata (SE), di ciascuna unità immobiliare, non sia inferiore a 150 mq.;
  • - la realizzazione nelle aree di pertinenza edilizia di una piscina a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dell'art.87 delle presenti Norme con preferenza per bio-piscine o bio-laghi.;
  • - il mutamento di destinazione d'uso con le destinazioni ammesse di cui al comma 1, purché compatibile con i valori storico architettonici dell'immobile e della sua pertinenza;
  • - la realizzazione di volumi tecnici interrati o seminterrato con altezza fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di superficie utile (SU) con altezza di mt. 2,20, solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori dalla proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 10;
  • - la realizzazione di una serra nelle aree di pertinenza edilizia realizzata esclusivamente in ferro/legno e vetro per il ricovero di piante e attrezzi da giardino con (SE) di mq 10 con altezza massima (HMax) di m. 2,20;
  • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure deve inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering ";
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.

6. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, recepite dai successivi punti 9 e 10.

7. Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa, previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarata a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche della sagoma.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe A devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 9 e 10 .

10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico siano realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi rilevante valore storico-architettonico, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

11. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 122 per i "Giardini formali e storici" soggetti a tutela, gli interventi che interessano i parchi, i giardini, le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali storicizzati;
  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti, non di recente formazione, e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale, così come disciplinato dall'Art. 115 "Ambiti di pertinenza paesaggistica";
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), il progetto deve contenere specifico elaborato, così come previsto dal regolamento edilizio;
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.