Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 80 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe D

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe D sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe D sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente al commercio di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS;
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC (Art. 77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1 (Art. 78);
  • e) Ristrutturazione conservativa RC2 (Art. 79);
  • f) Ristrutturazione edilizia conservativa REC3 nei limiti di seguito indicati;
  • g) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • h) Addizione Volumetrica AV1;
  • i) Interventi di nuova edificazione NE, limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe D sono essenzialmente finalizzati al recupero dei caratteri identitari degli organismi edilizi rurali ancora riconoscibili.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a 90 mq, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso non introducano elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici, finalizzata o meno al mutamento della destinazione d'uso, sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri dell'architettura rurale, rilevabili attraverso il rilievo storico-critico negli interventi di cui al comma 2 lett. h).

4. Non sono consentiti:

  • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitati interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 30 cm;
  • - le modifiche alle facciate, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera singola facciata;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (SCal);
  • - aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine poste sotto il sedime dell'edificio, con accesso interno;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

o un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia quali campi da tennis e simili a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art.87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria alternativamente individuabile fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SA) con altezza massima (HMax) di 2,20 ml per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio sopra descritto;

  • - le addizioni volumetriche con ampliamenti una tantum fino a 30 mq di (SE) e altezza pari all'edificio esistente, da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia sui fronti tergali degli edifici, previo rilievo storico-critico;
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50,00 nelle aree di pertinenza edilizia degli esercizi commerciali, a condizione che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

6. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

7. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza edilizia storicizzata, così come disciplinata dall'Art. 85 delle presenti Norme, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi. Sia evitata la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.