Art. 82 Ripristino di edifici crollati o demoliti
1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 43, per il ripristino di edifici crollati o demoliti ricadenti in territorio rurale si applicano altresì le previsioni di cui al presente articolo.
É possibile operare, contestualmente al ripristino dell'edificio, anche al cambio d'uso in residenziale solo qualora concorrano le seguenti caratteristiche:
- - superficie edificata (SE) non inferiore a mq. 45;
- - i frazionamenti sono ammessi fino ad un massimo di tre unità abitative con una superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq. per singola unità abitativa. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari abitative a condizione che sia approvato in un piano di recupero ai sensi dell'art.119 della L.R.65/2014;
- - il piano di campagna naturale non può essere in alcun modo modificato;
- - le facciate devono comunque avere una prevalenza dei pieni sui vuoti;
- - gli infissi di tipo tradizionale devono essere privi di persiane, eventualmente è ammessa l'apposizione di sportelloni;
- - l'aggetto di gronda deve essere di tipo tradizionale con una sporgenza massima di 50 cm.;
- - i comignoli devono avere il coronamento tradizionale in cotto;
- - i colori devono essere scelti dall'elenco allegato al Regolamento Edilizio oppure avere un finitura in bozze di pietra locale;
- - il resede, privo di marciapiede intorno all'edificio, deve avere una finitura in ghiaia o in pietra locale come l'intera area di pertinenza edilizia storicizzata;
- - al piano terreno possono essere realizzati dei piccoli aggetti con profondità max 1,20 m. a protezione delle porte e delle finestre in coppi e tegole o in ferro e vetro;
- - la prestazione energetica globale deve essere almeno di classe A.
2. Gli edifici ripristinati con destinazione agricola o con destinazione accessoria all'abitazione principale devono avere le seguenti caratteristiche:
- - gli infissi di tipo tradizionale privi di persiane, eventualmente è ammessa l'apposizione di sportelloni;
- - l'aggetto di gronda deve essere di tipo tradizionale con una sporgenza massima di 50 cm.;
- - i colori devono essere scelti dall'elenco allegato al Regolamento Edilizio;
- - il resede, privo di marciapiede intorno all'edificio, deve avere una finitura in ghiaia o in pietra locale.
3. Non sono consentiti in ogni caso:
- - la realizzazione di tetti piani, di balconi aggettanti e di terrazze a tasca ferma l'ipotesi in cui i medesimi risultino sussistenti nell'originaria consistenza e il bene ricada in zona soggetta a vincolo;
- - l'apposizione di qualsiasi impianto in facciata;
- - la riduzione dell'area di pertinenza agricola così come rilevabile alla data di adozione del presente Piano Operativo e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
- - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
4. Ove si tratti di immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio l'intervento di ricostruzione non può comportare modifiche della sagoma originaria.