Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 84 Il mutamento di destinazione d'uso

1. Gli interventi eseguiti sugli immobili rurali fino alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lett. a) compresa non determinano il mutamento di destinazione d'uso da rurale a civile, salvo le limitazioni del successivo comma 2.

2. Gli immobili rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni previste dagli articoli 82 e 83 della L.R. 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo sottoscritti. Il mutamento di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali, anche senza opere, è soggetto al versamento dei relativi oneri nei casi previsti dalla legge.

I singoli interventi di manutenzione straordinaria, se avviati con istanza nell'arco di due anni sulla medesima unità immobiliare, l'ultimo di questi, in ordine di tempo, determinerà la categoria di intervento superiore.

Ai fini della destinazione d'uso rurale o civile degli immobili, si assume come riferimento quella indicata nell'ultimo titolo abilitativo ovvero in assenza, quella risultante dagli atti catastali presentati all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) anteriormente alla data di entrata in vigore della ex L.R. 10/1979. In assenza di tali elementi gli immobili ricadenti in zona agricola che non sono stati accatastati al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/1979 sono considerati a destinazione agricola.

3. Gli edifici, legittimamente realizzati, esclusi gli immobili interamente legittimati dalle sanatorie straordinarie, con destinazione d'uso non agricola, laddove consentito dalle presenti norme, possono essere frazionati in più unità immobiliari a condizione che la superficie edificata (SE) non sia inferiore a mq. 90 per ciascuna unità immobiliare abitativa.

4. Gli annessi agricoli laddove le presenti norme e le vigenti disposizioni di legge lo consentano, possono mutare la destinazione d'uso alle seguenti condizioni:

  • - per gli annessi agricoli classificati A, B, C, D ed E: la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 50 mq., nel caso di frazionamenti la superficie edificata (SE) di ciascuna unità immobiliare residenziale non sia inferiore a 90 mq e le unità immobiliari residenziali complessive non siano comunque maggiori di tre. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari residenziali a condizione che sia approvato un piano di recupero si sensi dell'art.119 della L.R. 65/2014;
  • - per gli annessi agricoli di recente formazione la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 60 mq, nel caso di frazionamenti la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 90 mq per ciascuna unità immobiliare abitativa.

Il numero massimo delle unità abitative ricavabili dal frazionamento e dal cambio di destinazione d'uso non dovrà essere maggiore di tre. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari abitative a condizione che sia approvato in un piano di recupero ai sensi dell'art. 119 della L.R.65/2014. Per gli annessi agricoli interamente legittimati dalle sanatorie straordinarie e gli annessi con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 non è consentito il mutamento della destinazione d'uso.

5. Per le altre destinazioni d'uso, ammesse dal presente Titolo e dal Titolo "Disciplina delle funzioni", diverse da quella residenziale non sono previste limitazioni, salvo le vigenti disposizioni di legge. Per tutti gli edifici di culto (Chiesa), ivi comprese le chiese non più officiate, escluso la canonica, il cambio d'uso è limitato alle seguenti categorie funzionali di destinazione:

  • - Servizi pubblici;

Le nuove destinazioni d'uso non devono comunque porsi in contrasto con i caratteri architettonici e simbolici delle chiese, tali caratteri dovranno essere mantenuti e recuperati.