Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 85 Aree di pertinenza

1. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia", ai fini del presente titolo IV, le aree strettamente connesse agli edifici e ai complessi edilizi, costituite dal terreno erboso o pavimentato che circonda un edifico o un complesso edilizio, delimitato tra il muro del fabbricato (principale) e il confine della proprietà nella consistenza ed estensione presente al momento dell'adozione del presente Piano. Nei casi di frazionamento dell'unità poderale ovvero di frazionamento della proprietà, l'area di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola non può essere inferiore a 2000 mq.

In tali aree possono essere realizzati, laddove consentito dalle presenti norme:

  • a) i manufatti pertinenziali a condizione che i medesimi siano realizzati entro venti metri dall'edificio di cui sono accessori, salvo accertate condizioni morfologiche che impediscono la realizzazione dei manufatti, misurati dalla facciata di quest'ultimo e comunque sempre all'esterno "dell'area di pertinenza edilizia storicizzata";
  • b) le piscine e gli impianti ad uso privato, a condizione che siano realizzati entro trenta metri dall'edificio principale di riferimento, salvo accertate condizioni morfologiche che impediscono la realizzazione delle piscine e degli impianti a uso privato, misurati dalla facciata di quest'ultimo e comunque sempre all'esterno "dell'area di pertinenza edilizia storicizzata".

2. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia storicizzate" le aree delimitate intorno agli edifici e ai complessi edilizi unitari individuati dal catasto di impianto del 1940. In queste aree non è ammessa nessuna trasformazione, ad esclusione della eventuale pavimentazione, che laddove esistente, dovrà essere recuperata e completata nelle parti mancanti. E' vietata qualsiasi separazione fisica come recinzioni, siepi, cancelli e quant'altro impedisca la visione unitaria di tale pertinenza. Tutti gli interventi pertinenziali, volumi tecnici e volumi accessori, laddove consentiti dalle presenti norme, devono essere realizzati all'esterno di tali aree di pertinenza. Il rilievo storico-critico dovrà documentare lo stato della pertinenza: pavimentazioni, dislivelli, scale, eventuali alberature, muri, pozzi, etc. e dar conto del loro recupero.

3. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all'edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento. Tale pertinenza agricola non può essere inferiore a 2000 mq. per ogni unità immobiliare abitativa.

4. Nei nuclei rurali, di cui all'art. 124 delle presenti Norme, sono individuate, con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", le aree a verde privato a corredo degli edifici. In queste aree deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore all'80% della superficie verde individuata dalla Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", salvo i soli interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti previsti dal presente Piano, i quali dovranno comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie totale di verde.