Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 86 Recinzioni

1. La realizzazione di recinzioni non deve ostacolare il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio, né introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo e formale.

2. Le recinzioni di terreni agricoli sono consentite, fatta salva la disciplina di cui alla L.R. n. 3/1994, esclusivamente per esigenze di protezione delle colture o degli allevamenti delle aziende agricole, degli allevatori e degli agricoltori, dichiarando nella comunicazione la coltura che si intende proteggere, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - non è consentito chiudere le strade vicinali di uso pubblico, le strade comunali, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. n. 17/1998 e del Club Alpino Italiano (CAI), le strade che raggiungono l'Arno e i corsi d'acqua minori e i Cammini;
  • - non è consentito realizzare le recinzioni negli ambiti perifluviali, nelle aree sensibili di fondovalle e negli ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - le delimitazioni vegetali (siepi), devono essere poste a tre metri dal ciglio delle strade pubbliche o di uso pubblico e comunque secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
  • - le recinzioni e le delimitazioni vegetali devono essere poste a un metro dal ciglio delle strade private o poderali;
  • - le recinzioni sono realizzate esclusivamente in pali di legno e maglia quadra zincata non rigida, laddove è possibile anche alla luce delle concrete esigenze colturali e di allevamento, la recinzione deve essere sollevata da terra di almeno 20 cm, per il passaggio della piccola fauna. L'altezza massima della recinzione è di m. 1,80.

Per l'ipotesi di colture e/o allevamenti di natura amatoriale le recinzioni sono previste per fondi con estensione non inferiore 3.000 mq. di superficie fondiaria.

3. Le recinzioni delle "aree di pertinenza edilizia" sono realizzate con i materiali e le dimensioni di quelle esistenti, nel caso non vi siano recinzioni preesistenti, dovranno essere realizzate secondo le seguenti modalità:

  • - per le recinzioni poste lungo la strada: muro in blocchi di pietra, sormontato da inferriata in ferro scuro con altezza complessiva di ml. 1,80, così ripartita: 1 mt. di muro in pietra e 80 cm di inferriata. Il cancello in ferro con disegno semplice e consono alle proporzioni dell'edificio non potrà comunque avere un'ampiezza maggiore di tre metri;
  • - per le recinzioni poste lungo il confine con il territorio rurale: pali di legno e maglia quadra zincata così come specificato al comma 1 oppure pali di ferro e rete posti all'interno di una siepe.

Tali recinzioni sono ammesse, per una profondità massima di mt. 10 misurati dal perimetro del Territorio Urbanizzato, anche alle unità immobiliari abitative ricadenti nel Territorio Urbanizzato, ma le cui pertinenze edilizie e/o aree a verde privato a corredo degli edifici ricadono nel territorio rurale.

4. Non sono ammesse le recinzioni:

  • a. nelle "aree di pertinenza storicizzate";
  • b. all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei nuclei storici;
  • c. non è consentita la recinzione dei boschi, o di parte di essi, fatti salvi i casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.