Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 6 Parametri urbanistici ed edilizi

I parametri urbanistici ed edilizi sono definiti dalle vigenti norme regionali in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, alle quali si fa diretto rinvio per l'attuazione delle presenti norme.

Art. 7 Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive

1. Gli spazi, attrezzature ed impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinti ed individuati con apposite campiture e sigle nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

2. Le aree e le attrezzature di seguito elencate concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, e sono articolate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

  • - AI - Aree per l'istruzione e per l'infanzia;
  • - AC - Aree per attrezzature di servizi collettivi:
    • • ACs - Aree per servizi sociali e assistenziali;
    • • ACcu - Aree per servizi culturali e ricreativi, e assimilati;
    • • ACh - Aree per servizi sanitari;
    • • ACr - Aree per servizi religiosi;
    • • ACe - Aree per servizi edilizia residenziale pubblica;
    • • ACa - Aree per servizi amministrativi e assimilati;
  • - AP - Aree per spazi e parcheggi pubblici;
  • - AV - Aree a verde attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e di connessione ecologica:
    • • AVp - Aree a verde attrezzato e parchi;
    • • AVo - Aree a verde per gli orti sociali e urbani;
    • • AVs - Aree a verde per gli impianti sportivi;
    • • AVe - Aree a verde di connessione ecologica.

Se non diversamente specificato nei successivi articoli, all'interno della medesima categoria è sempre consentito il passaggio tra le diverse sotto categorie senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

3. Non concorrono ai fini del calcolo degli standard le seguenti attrezzature collettive:

  • - ACt - Aree per servizi tecnici e tecnologici;
  • - ACti - Aree per servizi tecnici e tecnologici: metanodotto, energia, radiocomunicazioni;
  • - ACts - Aree per servizi tecnici e tecnologici di interesse sovracomunale;
  • - ACf - Aree e fasce di rispetto ferroviario;
  • - ACm - Aree per la mobilità;
  • - ACci - Aree per nuova viabilità: corridoi infrastrutturali;
  • - ACms - Aree per la mobilità di impianto storico;
  • - ACmd- Aree per la mobilità dolce: piste ciclopedonali e ciclovie;
  • - Acpz - Aree per piazze e aree pedonali;
  • - ACc - Aree per Servizi cimiteriali.

4. Non sono comprese nelle attrezzature di cui al presente articolo gli spazi, le attrezzature e gli impianti privati, se non previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni.

5. Per la progettazione degli spazi, attrezzature e impianti di interesse collettivo devono essere rispettate le disposizioni qualitative di cui ai successivi articoli del presente Capo. Deve essere sempre assicurata la "progettazione universale", di cui all'art 1 delle presenti norme.

6. Le dotazioni obbligatorie di standard pubblici, da realizzarsi all'interno delle "Aree di Trasformazione degli assetti insediativi" e delle "Aree di Trasformazione delle destinazioni d'uso non agricole", sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nelle corrispondenti 'schede norma delle aree di trasformazione"' di cui all'Allegato 'A' alle presenti Norme.

7. Negli spazi, attrezzature e impianti di interesse collettivo, di cui al presente Capo, di proprietà pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi, compreso l'addizione volumetrica, previa approvazione di progetto di opera pubblica, a condizione che sia mantenuto almeno il 30% dell'indice di permeabilità della superficie fondiaria.

Il Piano Operativo individua, nell'apposito Allegato 6 al presente Piano le "Aree sottoposte a vincolo preordinato ad esproprio".

L'esecuzione, manutenzione e/o modificazione delle opere previste dal richiamato allegato 6 sarà realizzata in via prioritaria dall'Amministrazione Comunale o dagli altri enti pubblici competenti che, nel quinquennio, potranno attivare le procedure espropriative ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e della L.R. n. 30/2005 e s.m.i.. E' tuttavia consentita la realizzazione delle stesse da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

Art. 8 Aree per l'istruzione e l'infanzia

1. Le aree per l'istruzione e l'infanzia, i cui requisiti tecnici sono stabiliti dal DM 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", comprendono: asili nido e scuole per l'infanzia, scuole elementari e scuola secondaria di primo grado (media).

Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla localizzazione e dimensione, il massimo di relazioni che permettano a tutte le allieve e gli allievi, senza distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va considerato parte di un "continuum" educativo, inserito in un contesto urbano e sociale, e non come entità autonoma.

Pertanto, gli edifici scolastici devono essere strettamente collegati con i centri di servizio, con esso integrabili sia spazialmente che nell'uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali, amministrativi, ecc.

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di qualificare gli edifici scolastici rispetto ai diversi tipi di domanda il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l'accessibilità e la sosta a tutte le persone attraverso la progettazione universale;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi e spazi pavimentati secondo i criteri di qualità di cui al successivo art. 10;
  • c) prevedere una rete di percorsi sia ciclabili che pedonali che mettano in stretto collegamento le scuole con i parchi e i giardini pubblici, le aree sportive, ricreative e culturali;
  • d) prevedere progetti finalizzati ad incentivare lo spostamento, preferibilmente non accompagnati, casa-scuola a piedi o in bicicletta degli alunni della scuola elementare e della scuola media;
  • e) adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica degli edifici, anche mediante l'utilizzo di specie arboree che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici e la riduzione degli impatti acustici, laddove presenti;
  • f) garantire comunque l'incremento della dotazione di verde, secondo i criteri progettuali previsti per le aree a verde attrezzato e parchi di cui all'art.12 delle presenti norme, con l'obiettivo di costituire anche una connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati.

3. I posti auto direttamente collegati al complesso scolastico sono quantificati nella misura minima di 1 mq ogni 20 mc di costruzione con le esclusioni volumetriche previste dal DM sopra richiamato, riservando adeguato spazio per le biciclette.

All'interno delle aree destinate a servizi per l'istruzione è possibile realizzare attrezzature di supporto alle attività scolastiche, che servano a migliorare la fruizione del servizio, e insediare attività complementari, che siano con essi compatibili.

4. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, comprese le addizioni volumetriche sia per attività di formazione sia per attività complementari, anche fuori sagoma, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti.

5. Gli interventi di ampliamento o nuova edificazione di edifici per l'istruzione e attività connesse dovranno comunque assicurare una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tale funzione e, comunque, la superficie coperta (SC) non può superare un terzo dell'intera superficie fondiaria destinata all'istruzione e all'infanzia.

Art. 9 Aree per attrezzature di servizi collettivi (AC) - Standard

1. Sono aree o edifici che ospitano o sono destinate ad ospitare attrezzature di servizio alla comunità, disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo, su scala urbana o territoriale, e che concorrono ai fini del calcolo degli standard quali, i servizi sociali e assistenziali (ACs), i servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi/ACcu), i servizi sanitari (ACh), i servizi religiosi (ACr), l'edilizia residenziale pubblica (ACe), gli uffici amministrativi (ACa).

2. Sono ricomprese nella definizione di attrezzature, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento dell'attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, etc.

3. Sono disciplinate dal presente articolo le aree, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" , sulle quali possono essere realizzate o già insistono strutture adibite (o da adibirsi) ad utilizzazioni di interesse pubblico o collettivo, con funzioni di carattere sociale, culturale e/o ricreativo. Tali aree e/o strutture possono appartenere anche a soggetti e/o Enti diversi dall'Amm./ne Comunale.

4. Nel caso di ampliamento o riqualificazione delle attrezzature esistenti deve essere garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

5. All'interno delle aree destinate a servizi collettivi è possibile insediare attività complementari che siano con esse compatibili e che servano a migliorare la fruizione del servizio.

6. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale, comprese le addizioni volumetriche anche fuori sagoma, dei servizi e attrezzature collettive ACa, ACcu, ACr e ACs esistenti di proprietà diversa dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti. La misura massima ammessa di addizione volumetrica per ogni singola attrezzatura, comprese le attività connesse, è di 100 mq di (SE). Le addizioni volumetriche agli edifici dei servizi e delle attrezzature collettive eseguite da soggetto privato sono regolate da apposita Convenzione da stipularsi tra il soggetto privato e l'Amministrazione Comunale ed il procedimento da attivare è il permesso di costruire convenzionato. Gli interventi previsti dal presente comma sono condizionati dall'eliminazione di eventuali superfetazioni esistenti e nel rispetto degli articoli 32 e 33 delle presenti Norme.

7. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno comunque assicurare una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tale funzioni.

8. Le addizioni volumetriche, anche fuori sagoma, da eseguirsi sulle attrezzature di servizi collettivi di proprietà dell'Amministrazione Comunale devono comunque assicurare una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tali funzioni.

9. Le aree per l'edilizia residenziale pubblica (ACe), individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono standard urbanistico aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 258, della L. n. 244/2007 e dell'art. 63 della L.R. n. 65/2014. Sugli edifici esistenti di Edilizia Residenziale Pubblica sono ammessi interventi di addizione volumetrica nella misura massima del 30% della (SE) esistente, anche fuori sagoma da realizzarsi attraverso progetto unitario, finalizzati a garantire e/o implementare comfort abitativo, miglioramento delle prestazioni energetiche (almeno di una classe) e/o miglioramento sismico. Dovrà essere sempre garantita una percentuale minima permeabile del 30% dell'intera superficie fondiaria destinata a tale funzione.

10. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si applicano i successivi Articoli 10 e 12 .

Art. 10 Aree per spazi a parcheggi pubblici (AP)

1. Si considerano aree per parcheggio pubblico le parti del territorio specificamente ed esclusivamente dedicate alla sosta dei veicoli, che possono essere aree scoperte e/o con presenza di strutture edificate, realizzate a raso, interrate, in elevazione o lungo strada.

2. Le aree a parcheggio all'interno del territorio urbanizzato e nei nuclei rurali e storici devono essere dotate di:

  • - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone con disabilità, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in adiacenza ai percorsi pedonali accessibili e vicini agli accessi di tutte le attrezzature di servizi collettivi di cui al precedente art.9;
  • - pavimentazioni realizzate con materiali chiari con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica, come sabbie, ghiaie e materiali lapidei o eventualmente materiali di riciclo, che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche, salvo garantire, attraverso la progettazione universale, la piena transitabilità e fruizione;
  • - accessi e percorsi veicolari interni distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili;
  • - alberature ombreggianti per i parcheggi pubblici a raso, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la messa a dimora di un albero ogni quattro posti auto. L'area dedicata alla messa a dimora dell'albero dovrà essere pari a un intero posto auto ad esclusione dei parcheggi lungo strada. Per i parcheggi lungo strada è prescritta la realizzazione di almeno due aiuole con piante di alto fusto alle due estremità dell'area a parcheggio e ogni dieci posti auto un posto auto è riservato ad un'aiuola con pianta di alto fusto. Per gli impianti arborei e arbustivi sono impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R. 39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
  • - adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti normative e linee guida statali e regionali;
  • - colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno;
  • - sistema di raccolta delle acque piovane.

3. I parcheggi a raso nel territorio rurale devono essere:

  • - collocati, unitamente alla viabilità di accesso, senza modificare i tracciati della viabilità storica, né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi;
  • - inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, fatta eccezione per gli accessi dalla pubblica via, i quali devono avere tipologie di pavimentazione che non consentano il trasporto di detriti o fango in carreggiata;
  • - ombreggiati con l'uso di vegetazione arborea e arbustiva;
  • - Per gli impianti arborei e arbustivi sono impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R. 39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

La segnaletica dei parcheggi deve essere ridotta all'essenziale e non deve occludere le visuali panoramiche.

Art. 11 Aree per spazi pubblici attrezzati a verde, sport e connessioni ecologiche (AV)

1. Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco, lo sport e connessioni ecologiche (AV) sono suddivise nelle seguenti sotto -categorie:

• AVp - Area a verde attrezzato e parchi;

• AVo - Area a verde per gli orti sociali;

• AVs - Area a verde per gli impianti sportivi;

• AVe - Area a verde di connessione ecologica.

Le Aree a verde devono assicurare la dotazione e la continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica in funzione sia della qualità degli insediamenti sia della qualità degli ambienti naturali dell'intero territorio.

Art. 12 Area a verde attrezzato e parchi (AVp)

1. Le aree a verde attrezzato e parchi possono avere diversa estensione e sistemazione, possono essere individuate come parchi o giardini, comunque connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili. Nell'ambito delle trasformazioni previste dal presente Piano devono essere favorite opportune connessioni ecologiche e continuità degli elementi verdi utilizzando specie arboree e arbustive coerenti con il contesto. Sarà da privilegiare l'uso di specie vegetali autoctone ed è vietato l'utilizzo di specie esotiche ed invasive. I progetti inerenti le aree AVP dovranno essere accompagnati da uno studio di carattere naturalistico che valuti le specie vegetali del contesto, individuando quelle invasive presenti. Per queste ultime lo studio dovrà indicare accorgimenti specifici per limitarne la diffusione.

2. Le aree a verde pubblico attrezzato possono prevedere: aree con manto vegetativo, praticabili e non, elementi vegetali, aree a rilevante naturalità e connotazione agraria, aree per il gioco e lo sport, aree per la sosta, percorsi pedonali e piste ciclabili, percorsi carrabili di attraversamento, elementi di protezione/delimitazione, elementi di servizio, aree per cani. Possono avere un carattere naturalistico, paesistico, agricolo, ornamentale oppure ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive leggere, compresi i bocciodromi, le piste di pattinaggio all'aperto, etc.

3. All'interno delle aree destinate a verde pubblico/parchi è possibile, compatibilmente con la disciplina e normativa di riferimento e con gli obiettivi caratteri delle medesime, realizzare chioschi e locali/manufatti per attività complementari di servizio.

4. La scelta localizzativa e le caratteristiche di chioschi/locali/manufatti devono essere adeguati al contesto ambientale e paesaggistico di riferimento tenendo conto che:

  • a) i chioschi non devono avere dimensione superiore a 20 mq di superficie coperta (SC) oltre a ulteriori 20 mq di dehor.

Art. 13 Area a verde per gli orti sociali (AVo)

1. Le aree ad orti sociali, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree pubbliche destinate all' "arte del coltivare", dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio per l'autoconsumo o per il tempo libero. L'Amministrazione si riserva di assegnare gli orti a soggetti individuati con apposito regolamento, il quale definisce le modalità di assegnazione e di gestione dei medesimi nonché gli obblighi degli assegnatari. Almeno il 5% degli orti deve essere riservato a persone con ridotta capacità motoria, organizzando tale percentuale di orti attraverso "la progettazione universale".

Le aree ad orti sociali devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - superficie minima di ogni singolo orto ricompresa tra un minimo di 30 mq e un massimo di 100 mq;
  • - realizzazione di percorsi di distribuzione interna pedonali accessibili dalla pubblica via;
  • - adeguati spazi di sosta veicolare e ciclabile, piazzole di carico/scarico;
  • - realizzazione di una rete di smaltimento delle acque superficiali.

2. Sono vietati i depositi a cielo aperto di vario materiale.

3. Gli orti devono essere provvisti di siepi, o altra forma vegetale, di tipo formale o informale, con specie a distanza ravvicinata con l'intento di realizzare un insieme continuo, permettendo di isolare l'area ortiva, salvo i punti di accesso. Le siepi assolvono a varie funzioni tra cui quelle produttive come i piccoli frutti, ecologiche come rifugio di animali e corridoi, protettive come la difesa biologica delle colture, igienico sanitarie come la difesa dagli agenti inquinanti e ornamentali.

Art. 14 Area a verde per gli impianti sportivi (AVs)

1. Le aree per gli impianti sportivi (Avs) esistenti e di progetto, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", possono essere costituite da impianti di varia natura coperti e scoperti.

Gli impianti sportivi dovranno attenersi a quanto previsto, in termini dimensionali, dai regolamenti specifici di settore.

In queste aree si dovrà provvedere ad una adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti normative e linee guida statali e regionali.

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, attraverso la nuova edificazione e le addizioni volumetriche, anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici: in tal caso dovrà comunque essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria.

3. Sono ammesse, previa stipula di convenzione che ne disciplini la stagionalità, coperture sportive per esigenze temporanee, per una superficie coperta massima di 1.000 mq per ogni complesso sportivo di proprietà pubblica. In tal caso il richiedente è tenuto a prestare all'Amministrazione apposita fideiussione a garanzia della rimozione dell'impianto e ripristino dei luoghi alla scadenza del periodo di installazione.

Art. 15 Area a verde di connessione ecologica ( Ave)

1. Le aree a verde di connessione ecologica, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono dotazioni pubbliche di verde che concorrono, insieme ai parchi e ai giardini, al benessere delle persone, alla compensazione ambientale e al consolidamento della biodiversità, mediante il mantenimento e rafforzamento delle reti di connettività.

Sono aree coperte da formazioni forestali e arbustive lineari e/o estensive con alto grado ci naturalità, poste nelle aree urbanizzate lungo le strade, i fossi, i fiumi, nelle aree industriali e ai margini del territorio urbanizzato.

Sono reti ecosistemiche trasversali sia ai territori urbani che ai territori rurali.

Le aree verdi di connessione ecologica contribuiscono a incrementare la resilienza degli ecosistemi, ovvero la loro capacità di assorbire e compensare le pressioni antropiche e naturali provenienti dall'esterno, compresi gli effetti del cambiamento climatico e a ripristinare e ad assicurare il mantenimento della biodiversità e la permeabilità del territorio.

Dette aree possono ricadere anche in aree di proprietà privata: in tal caso sono individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", disciplinate dall'art. 72 delle presenti Norme e non concorrono alla dotazione di standard.

2. Le aree di connessione ecologica esistenti sono soggette alle seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) In dette aree non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la nuova edificazione;
    • - la impermeabilizzazione delle aree;
    • - le linee aeree;
    • - gli impianti di radiocomunicazione;
    • - le recinzioni di qualsiasi natura;
  • b) In dette aree sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di sentieri in terra battuta;
    • - la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - la realizzazione di piccoli invasi per la fauna selvatica;
    • - la realizzazione di punti panoramici;
    • - la realizzazione di attività ludiche quali i parchi avventura;
    • - percorsi naturalistici.

3. Le aree di connessione ecologica di nuova realizzazione che ricadono nelle "Aree di trasformazione degli assetti insediativi" e nelle "Aree di Trasformazione con destinazioni d'uso non agricole" e che concorrono ai fini del calcolo della dotazione minima degli standard, hanno le seguenti prescrizioni:

  • - la quantità minima per la dotazione di standard è di 3mq/ab;
  • - il progetto di trasformazione deve individuare eventuali aree a verde di connessione ecologica esistenti nell'area, in tal caso queste devono essere potenziate e tutelate;
  • - il progetto di trasformazione deve individuare i possibili riammagliamenti con le aree di connessione ecologica esistenti esterne all'area di intervento, al fine di favorire la continuità ecosistemica. Nel caso in cui ciò non sia possibile si dovrà comunque provvedere almeno ad una delle due sottoelencate sistemazioni arboree e arbustive:
  • - messa a dimora di siepi con specie autoctone quali: biancospino, corniolo, ligustro, pallon di maggio, prugnolo, rosa canina, sambuco nero, sanguinella, viburno lantana;
  • - messa a dimora di alberi di alto fusto, posti a filare o a forma di boschetto, di specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana" .

Potranno essere previste sistemazioni diverse, solo se adeguatamente motivate da una relazione agronomico/forestale a firma di tecnico abilitato.

4. Ogni qualvolta si operino trasformazioni territoriali che producono una perdita di suolo inedificato, il nuovo assetto insediativo non deve produrre frammentazione delle connessioni ecologiche esistenti.

Prima di ogni trasformazione territoriale è necessario analizzare e individuare gli elementi naturali presenti nell'area e le loro connessioni ecologiche. Nel caso in cui tali connessioni risultino interrotte, il progetto deve favorirne la ricucitura, ripristinandone la continuità. L'intera connessione ecologica, presente nell'area di trasformazione, equivale ad una dotazione di standard pubblico, anche qualora ricadente in area in titolarità privata, qualora ne sia garantito l'uso pubblico.

Art. 16 Aree per attrezzature di servizi collettivi (AC)

1. Non concorrono ai fini del calcolo degli standard le attrezzature di servizi collettivi di cui all'Art.9 delle presenti Norme di proprietà privata e le seguenti attrezzature e servizi collettivi:

  • - ACt - Aree per servizi tecnici e tecnologici;
  • - ACti - Aree per servizi tecnici e tecnologici: metanodotto, energia, radiocomunicazioni;
  • - ACts - Aree per servizi tecnici e tecnologici di interesse sovracomunale;
  • - ACm - Aree per la mobilità;
  • - ACci - Aree per nuova viabilità: corridoi infrastrutturali;
  • - ACf - Aree ferroviarie;
  • - ACms - Aree per la mobilità di impianto storico;
  • - ACmd - Aree per la mobilità dolce: piste ciclabili e ciclovie;
  • - ACpz - Aree per piazze e aree pedonali;
  • - ACc - Aree per servizi cimiteriali.

Art. 17 Aree per servizi tecnici e tecnologici (ACt)

1. Le aree per le strutture e i servizi tecnologici comprensivi degli impianti per il trattamento delle acque reflue devono essere adeguatamente recintate e schermate con apposita siepe. In ogni caso dette strutture non devono essere poste in aree di pregio paesaggistico o storico-architettonico ovvero in aree di vincolo archeologico.

2. Le strutture e i servizi tecnologici non possano né occludere le visuali nell'ambito ad elevata qualità panoramica e paesaggistica e né le visuali da e verso complessi riconosciti dal presente Piano di rilevante valore culturale, storico e architettonico.

3. E' vietato installare impianti tecnologici fuori terra nelle seguenti aree:

  • - Giardini formali e storici;
  • - Ambiti perifluviali;
  • - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - Verde di connessione ecologica.

4. L'autorizzazione all'installazione degli impianti, ad esclusione degli impianti di distribuzione di energia elettrica, è rilasciata previa sottoscrizione di atto d'obbligo. Le società di servizio pubblico si impegnano alla manutenzione dell'impianto e alla sua rimozione e bonifica dell'area nel caso di cessazione del servizio. A tal fine all'atto d'obbligo è allegata apposita fidejussione il cui importo è concordato con l'ufficio tecnico sulla base di un computo redatto da tecnico abilitato, nel quale sono quantificati i costi di demolizione e di bonifica.

Art. 18 Aree per servizi tecnici e tecnologici:

metanodotto, energia , radiocomunicazioni(ACti)

1. Le linee di metanodotto e di oleodotto presenti sul territorio comunale sono segnalate con apposito segno grafico, avente valenza meramente ricognitiva, nella Tavola "Vincoli e fasce di rispetto": l'esatta ubicazione della strututra può comunque essere oggetto di appositi approfondimenti ad opera dell'interessato.

1.1. Le aree interessate dalle linee di cui al successivo punto 4 sono soggette alle vigenti norme statali e regionali in materia di sicurezza delle reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia. Nei permessi, nulla-osta e atti abilitativi comunque denominati relativi ad opere e interventi di qualsiasi genere da eseguirsi in dette aree (fabbricati, strade, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, etc.) è espressamente prescritto il rispetto della specifica normativa tecnica di sicurezza. L'esecuzione degli interventi comporta in ogni caso la supervisione delle strutture tecniche degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle linee, al fine di individuare preventivamente eventuali interferenze e definire le soluzioni più idonee a garantire la necessaria sicurezza e continuità del trasporto della fonte di energia mediante condotta.

1.2. Fatte salve le specifiche competenze degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle linee, è comunque facoltà dei competenti uffici comunali dettare eventuali prescrizioni e/o limitazioni per gli interventi urbanistico edilizi e/o di trasformazione territoriale da eseguirsi nelle aree interessate dalle linee di metanodotto e/o di oleodotto.

2. Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

La costruzione di nuovi elettrodotti è funzionale all'adeguata copertura e all'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché garantire piena compatibilità con i valori paesaggistici che caratterizzano e qualificano il territorio comunale.

2.1. Per le medesime finalità la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti, suscettibili di determinare permanenze umane prolungate per periodi giornalieri superiori a 4 ore, deve essere subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.

In prossimità di elettrodotti ad alta tensione, il proponente la trasformazione deve produrre apposita documentazione che attesti la definizione delle fasce di rispetto secondo quanto indicato agli Articoli 5 e 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

2.2. Nella Tavola "Vincoli e fasce di rispetto", è riportata la Dpa (Distanza di prima approssimazione) per gli elettrodotti ad alta tensione così come definita dal D.M. 29 maggio 2008. Nei singoli casi specifici in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica inferiore alla Dpa, dovrà essere preventivamente richiesto al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta valutazione dell'induzione magnetica.

2.3. Le nuove cabine elettriche, ivi comprese quelle previste in sostituzione di cabine esistenti, devono essere obbligatoriamente interrate, ovvero seminterrate, e comunque di altezza contenuta. Nel caso di cabine elettriche fuori terra la prima campata della linea aerea deve essere interrata.

Non è consentita la realizzazione di cabine elettriche all'interno delle seguenti aree:

  • - Giardini formali e storici;
  • - Ambiti perifluviali;
  • - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - Verde di connessione ecologica.

Devono in ogni caso essere garantite le distanze minime dagli edifici così come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica e comunque l'ultima campata della linea aerea prima di ogni edificio deve essere sempre interrata.

Il Regolamento Edilizio può dettare specifiche disposizioni in ordine ai requisiti progettuali delle cabine elettriche ricadenti nel Territorio rurale di cui al Titolo IV delle presenti norme.

3. Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione.

La realizzazione di impianti e installazioni di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva) è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale, tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni e di garantire la tutela dei valori paesaggistici che qualificano e caratterizzano il territorio comunale.

3.1.Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, può essere regolata da uno specifico strumento di settore di livello comunale denominato "Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione".

3.2. Tale piano di settore garantisce la copertura del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale e la sua redazione deve uniformarsi alle seguenti limitazioni e/o prescrizioni:

  • a. razionalizzare la localizzazione degli impianti e/o installazioni di radiocomunicazione, anche al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con i valori estetico-percettivi delle aree soggette a tutela paesaggistica, o comunque con immobili o aree di interesse monumentale, architettonico, storico o ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale;
  • b. privilegiare a tal fine soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore integrazione con gli assetti morfologici dei luoghi e con la trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l'interferenza visiva degli impianti con il valore estetico-percettivo delle aree e immobili di cui alla lett. a). A tal fine il programma può prescrivere il ricorso a manufatti tecnologici (quali antenne, apparati telefonici, ripetitori, supporti vari) dal design accurato, privilegiando soluzioni innovative in grado di favorire la riduzione dei dimensionamenti, la rimozione degli eventuali elementi obsoleti, la migliore armonizzazione delle opere con il contesto;
  • c. definire la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti, tenuto conto di quanto proposto nei programmi di sviluppo o aggiornamento della rete presentati dai gestori, e nel rispetto dei criteri che seguono:
    • - gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
    • - gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
    • - è favorito il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali innovativi che consentano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori, o quantomeno la collocazione dei medesimi all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
    • - è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su edifici utilizzati da servizi sanitari, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido.

    Sono fatti salvi ulteriori o diversi criteri localizzativi individuati da normative statali e/o regionali.

3.3. Inoltre il "Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione" tiene conto in particolare dei valori storico-culturali, architettonici, paesaggistici e ambientali presenti all'interno delle seguenti aree:

  • - Giardini formali e storici;
  • - Ambiti perifluviali;
  • - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - Verde di connessione ecologica;
  • - Ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - Ambiti per progetti di paesaggio territoriali.

Per gli impianti che ricadano nelle zone di interesse archeologico la progettazione persegue la razionalizzazione delle localizzazioni e/o dei tracciati al fine di garantire la conservazione materiale del beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori, con contestuale rimozione degli eventuali impianti non più in uso.

3.4. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente punto 3, la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione esistenti è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Nelle more dell'approvazione del "Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione" è inibita l'installazione degli impianti di radiocomunicazione nelle aree di cui al precedente punto 3.3. I nuovi impianti e le modifiche agli impianti esistenti dovranno comunque uniformarsi alle limitazioni di cui al presente punto 3.

3. 5. L' installazione di detti impianti è autorizzata previa sottoscrizione di atto d'obbligo nel quale le società si impegnano alla manutenzione dell'impianto e alla sua rimozione e eventuale bonifica dell'area nel caso di cessazione del servizio. A tal fine all'atto d'obbligo è allegata apposita fidejussione il cui importo è concordato con l'ufficio tecnico sulla base di un computo redatto da tecnico abilitato, nel quale sono quantificati i costi di demolizione e di bonifica.

Art. 19 Aree per servizi tecnici e tecnologici di interesse sovracomunale (ACts)

1. Le aree, identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", su cui insistono o possono essere realizzati impianti, attrezzature, servizi pubblici o di interesse pubblico e infrastrutture per servizi tecnici e tecnologici che per rilevanza e/o bacino di utenza rivestono interesse sovracomunale, sono così articolate:

  • - impianti per radiocomunicazioni;
  • - centrali e attrezzature per la produzione e/o distribuzione dell'energia.

2. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti, attrezzature, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o dei soggetti gestori.

Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale. A tal fine la progettazione degli interventi infrastrutturali e delle opere connesse devono:

  • - garantire soluzioni che favoriscano la migliore integrazione paesaggistica, minimizzando l'interferenza visiva con i valori estetico-percettivi delle aree soggette a tutela paesaggistica, soprattutto attraverso l'acquisizione di quantità di aree necessarie non solo per la realizzazione dell'opera, ma anche quelle necessarie per il suo inserimento paesaggistico e ambientale, oltre all'utilizzo di soluzioni tecnologiche e di materiali innovativi in grado di favorire la maggiore armonizzazione delle opere con il contesto;
  • - assicurare il rispetto:
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
  • - degli adempimenti relativi ai procedimenti di valutazione degli effetti ambientali, nei casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali;
  • - delle norme di tutela e/o di salvaguardia di qualsiasi natura.

Per gli interventi da eseguirsi in aree soggette a tutela paesaggistica si rinvia alle prescrizioni d'uso contenute nella "Disciplina dei beni paesaggistici" di cui all'Allegato 'B' alle presenti Norme. Le limitazioni o condizioni derivanti da tali prescrizioni d'uso prevalgono sulle disposizioni difformi eventualmente contenute nel presente articolo.

3. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni che comportino significativi incrementi della superficie edificata/edificabile (SE) o del volume edificato (VE), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Progetto Unitario, nonché, ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico, all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.

Art. 20 Aree ferroviarie (ACf)

1. Le aree ferroviarie sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono destinate ad attrezzature ferroviarie e comprendono gli ambiti riguardanti gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature della stazione, i relativi allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni.

2. Le fasce di rispetto ferroviario sono stabilite dalla normativa vigente in materia e rappresentate, a titolo ricognitivo nella tavola "vincoli e fasce di rispetto". È fatta salva la possibilità di approfondimenti circa l'effettiva estensione delle suddette fasce in sede di elaborazione progettuale.

3. Nelle aree ferroviarie, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, possono essere elaborati progetti di riqualificazione che prevedano aree di parcheggio, aree a verde ed eventuali attrezzature di interesse pubblico e per il loro sviluppo.

4. Deve essere garantita a tutti i cittadini utenti l'accessibilità ai servizi ferroviari attraverso la progettazione universale, tenuto conto che tale mobilità è privilegiata e incentivata, in quanto il treno garantisce una mobilità sostenibile.

5. Potranno essere insediate in dette aree anche usi commerciali di vicinato e polifunzionali;

6. Per ogni trasformazione urbanistico/edilizia da eseguirsi all'interno delle fasce di rispetto ferroviario deve essere acquisita una preventiva autorizzazione dalla Società concessionaria della linea ferroviaria.

Art. 21 Aree per la mobilità (ACm)

1. I servizi per la mobilità sono riferiti a:

  • - sedi stradali e spazi pubblici e privati ad esse accessori;
  • - fasce di rispetto autostradale e stradale;
  • - impianti per la distribuzione dei carburanti.

2. Sono disciplinate dal presente articolo le aree pubbliche, di uso pubblico, a destinazione pubblica o private che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" sono individuate con apposito segno grafico:

  • - le sedi stradali esistenti;
  • - le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente);
  • - gli spazi pubblici e privati (esistenti o di progetto) accessori alle sedi stradali.

3. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici a bordo strada, costituenti standard in aggiunta a quelli di all'art.10 delle presenti Norme;
  • - spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

4. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sotto servizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amministrazione e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

5. Le fasce di rispetto stradali sono quelle individuate dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viaria o di trasporto.

Nelle porzioni di territorio comprese nelle fasce di rispetto sono ammessi:

  • - ovunque: la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, percorsi carrabili di servizio all'infrastruttura viabilistica, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico;
    • a. parcheggi pubblici;
    • b. impianti per la distribuzione dei carburanti, nel rispetto delle specifiche disposizioni del successivo comma.

6. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale è subordinata all'atto di assenso comunque denominato dall'Amministrazione competente, fermo restando il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell'impianto ed al tipo di installazioni consentite . La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti o la ristrutturazione di quelli esistenti è consentita previa approvazione di un permesso di costruire convenzionato. Tali impianti non possono, comunque, essere localizzati:

  • a. nelle "Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco, lo sport e connessioni ecologiche;
  • b. negli Ambiti perifluviali;
  • c. negli Ambiti per progetti di paesaggio territoriali;
  • d. nei Giardini formali e storici;
  • e. nel Verde di connessione ecologica;
  • f. nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice;
  • g. nei tessuti insediativi, ad esclusione del tessuto produttivo (TP).

Art. 22 Aree per nuova viabilità: Corridoi infrastrutturali Acci

1. I corridoi ACci ricomprendono, con indicazione di massima, le aree suscettibili di essere interessate dal possibile sviluppo di previsioni viarie nonché dalla riqualificazione di quelle esistenti, senza che ciò costituisca puntuale o prescrittiva indicazione dell'eventuale futuro tracciato.

La definizione degli interventi di nuova realizzazione di tracciati stradali ricompresi nei suddetti corridoi infrastrutturali individuati nella "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", è demandata alla eventuale fase di progettazione dei relativi interventi. In tale fase sono precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, da definirsi tenendo conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento, delle esigenze di caratterizzazione e/o di riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dei programmi relativi all'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili. A tal fine l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è demandata all'approvazione del progetto definitivo il quale costituirà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 L.R. 65/2014 contestuale variante al presente strumento. La disciplina di cui al presente articolo non costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Sugli immobili esistenti nelle aree in questione sono ammessi tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente sino alla addizione volumetrica, con l'esclusione di interventi di nuova edificazione.

2. In queste aree l'intervento spetta esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche o ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Le opere si attuano attraverso l'approvazione di un progetto di opera pubblica.

In sede di progettazione le caratteristiche tecnico-dimensionali possono essere modificate anche al fine di un maggiore inserimento della infrastruttura nel contesto paesaggistico di riferimento o di una maggiore efficienza distributiva del traffico veicolare.

I progetti relativi alla viabilità che rientrano nelle fattispecie elencate dalle normative statali e regionali vigenti, devono essere oggetto di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale(VIA).

3. I tratti di attraversamento del territorio urbanizzato devono mitigare gli impatti acustici con vegetazione arborea e arbustiva adatta a tale scopo e con pannelli fonoassorbenti.

Per i tratti in territorio rurale le nuove infrastrutture devono essere corredate da sottopassi per consentire il transito della piccola fauna almeno in corrispondenza di corridoi ecologici esistenti.

Art. 23 Aree per la mobilità di impianto storico e dei Cammini (ACms)

1. Le strade di impianto storico individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", rappresentano sia in ambito urbano che rurale un elemento fondante della struttura insediativa di lunga durata del territorio.

Esse costituiscono rilevanza paesaggistica nonché valore storico testimoniale e sono considerate parti integranti di tali percorsi, ove presenti, i seguenti elementi:

  • a. i caratteri strutturali e tipologici dei tracciati (giacitura, andamento planoaltimetrico, gerarchie funzionali);
  • b. le opere di regimazione delle acque;
  • c. le opere d'arte (muri, muri di contenimento, ponticelli, etc.);
  • d. i manufatti di corredo di valore storico-testimoniali (cappelle, tabernacoli, croci votive, edicole, marginette, pilastrini, cippi) presenti lungo i tracciati;
  • e. le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • f. le dotazioni arboree e arbustive di corredo di valore storico-tradizionale (alberature segnaletiche, allineamenti arborei, siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi), quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;
  • g. la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

I manufatti di corredo storico/testimoniali e le opere d'arte di particolare interesse possono essere segnalati dai cittadini all'Amministrazione Comunale, al fine di censirli e arricchire l'Atlante partecipato delle risorse patrimoniali di cui all'art.19 del Piano Strutturale.

2. Gli elementi di cui al punto precedente sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e funzionale, nonché ad azioni di valorizzazione culturale in quanto testimonianze della struttura fondativa del territorio per la quale deve essere assicurata la condizione di riproducibilità, sostenibilità degli usi e della durevolezza.

I tratti degradati devono essere ripristinati, salvaguardando i caratteri identitari dei singoli tracciati, recuperando ogni elemento che ne qualifichi l'identità e la riconoscibilità.

3. Gli interventi che interessino i percorsi fondativi devono in particolare:

  • a) garantire la salvaguardia, ove ancora leggibile, della configurazione originale con particolare riferimento al territorio rurale, evitando modifiche dei caratteri morfologici nel loro sviluppo longitudinale, del loro andamento altimetrico e della loro sezione stradale comprensiva del sistema di regimazione delle acque;
  • b) evitare, nelle parti dei tracciati di particolare visibilità e/o valore storico, interventi di adeguamento viario, circonvallazioni, innesti etc., salvo dimostrate ed imprescindibili esigenze di sicurezza stradale;
  • c) prevedere la conservazione di ogni elemento di corredo al tracciato viario che concorra al mantenimento del suo asseto figurativo originario, necessario al riconoscimento del suo valore storico testimoniale quali, ad esempio, opere d'arte, manufatti di corredo, pilastri, edicole, cippi commemorativi, nonché dotazioni arboree di corredo che segnano la percezione consolidata del tracciato, siano quest'ultimi riferiti ad elementi tipologici tipici del contesto urbano che del paesaggio rurale (alberi isolati, filari lungo strada, viali alberati etc.); l'eventuale taglio di piante, che compongono tale dotazione arborea, deve essere motivato mediante relazione a firma di Agronomo/ Forestale e devono in ogni caso essere sostituite dalla stessa specie;
  • d) mantenere, nel territorio rurale, l'attuale finitura del manto stradale nei tratti di viabilità non asfaltata;
  • e) garantire il mantenimento delle relazioni funzionali dei tracciati storici quali elementi di connessione storicamente consolidata tra nuclei insediativi e emergenze architettoniche, beni monumentali, pievi, ville, nuclei rurali, etc., che disegnano la struttura del paesaggio e segnano le relazioni con le aree urbane e con il territorio rurale;
  • f) assicurare che la realizzazione di eventuali aree di sosta e di belvedere non compromettano i caratteri di ruralità dei luoghi e i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, né che comportino significativo aumento della superficie impermeabile.

Eventuali interventi di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico devono essere progettati ed eseguiti con modalità compatibili con la tutela degli elementi qualificanti, precedentemente elencati, ove presenti.

4. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti ai percorsi di cui al presente comma, eccedenti la manutenzione straordinaria, sono corredati da rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, da sottoporre al parere della Commissione per il paesaggio.

La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali devono risultare congrui per dimensione, tipologia e materiali ai caratteri di naturalità o di ruralità dei luoghi e ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'integrità percettiva delle visuali panoramiche degli Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica, individuati nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

5. Sono inoltre individuati con apposito segno grafico i sentieri e gli itinerari che rivestono una rilevante importanza per gli aspetti storici, simbolici, religiosi e identitari come: "Anello del Rinascimento", "i Cammini di Francesco in Toscana", "il Cammino Dante", "Percorso della memoria", "Percorso della memoria - sentiero Brigata Sinigaglia", "Pievi, chiese e castelli ".

Lungo questi sentieri ed itinerari, per garantire comfort ai viandanti e ai pellegrini, sono ammessi, fino ad una distanza di 500 m misurata dalla mezzeria della strada, i seguenti interventi e/o attività, compatibilmente con la disciplina di settore:

  • c. l'installazione di fontane di acqua potabile;
  • d. l'accoglienza dei viandanti e dei pellegrini, negli edifici esistenti ad uso rurale, integrandola con le attività agricole o con le attività agrituristiche;
  • e. l' accoglienza dei viandanti e dei pellegrini, negli edifici esistenti ad uso non rurale, attraverso l'allestimento di rifugi escursionistici o di bivacchi, con un minimo di attrezzatura per il riparo dei viandanti e dei pellegrini: una cucina, bagni e camere anche con più letti, salvo garantire le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore;
  • f. l' attività di ristorazione;
  • g. l'installazione di tende per insediamenti occasionali di cui all'art 39 della L.R. 86/2016 nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
  • h. il commercio di vicinato con empori polifunzionali anche in collegamento con l'attività di ristorazione.

Gli interventi di cui al presente punto potranno essere oggetto di apposita disciplina regolamentare ad opera dell'Amministrazione comunale.

6. Gli interventi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono consentiti alle seguenti condizioni:

  • - le attività di accoglienza dei pellegrini, di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di vicinato possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale nei soli casi in cui:
  • - sia stato definito il riconoscimento dei cammini locali sia di interesse comunale che regionale, ai sensi della L.R. n. 35 del 10 luglio 2018 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali" e suo Regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 22/R ;
  • - sia stato attrezzato il percorso con la cartellonistica e sia stata garantita la percorribilità a piedi in sicurezza;
  • - sia stato sottoscritto con l'amministrazione comunale apposito protocollo di intesa per la valorizzazione dei percorsi in questione e i relativi servizi che si intendono fornire ai viandanti e dei pellegrini.

7. Tutte le strade ricadenti nel territorio rurale, come individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono assoggettate alla stessa disciplina delle strade di impianto storico come sopra disciplinato con le seguenti deroghe:

  • - modifica del tracciato solo per brevi tratti e per motivate ragioni di sicurezza, previa regolarizzazione dell'uso pubblico del nuovo tratto, in tale caso dovrà essere acquisito il parere favorevole dei frontisti del tratto interessato dagli interventi;
  • - modifica dei materiali del fondo stradale, con esclusione dell'asfalto, solo nei tratti di maggior pendenza, mantenendo inalterato la coloritura di "strada bianca", previa presentazione del progetto nel quale dovranno essere rappresentate dettagliatamente anche le opere di regimazione delle acque meteoriche.

L'Amministrazione Comunale può, qualora ne ravvisi la necessità, limitare il transito veicolare nelle strade di cui ai commi 1, 5 e 6, riservando il transito ai pedoni, alle biciclette e ai cavalli, assegnando a queste strade la classificazione Fbis del Codice della Strada.

Art. 24 Aree per la mobilità dolce ciclopiste e ciclovie (ACmd)

1. Il Piano Operativo persegue l'obiettivo, uniformandosi alla L.R. n. 27/2012 e alla Legge 2/2018, di promuovere una mobilità sostenibile al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza della mobilità urbana, di tutelare il patrimonio naturale e ambientale, di ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, di valorizzare il territorio e i beni culturali e accrescere e sviluppare l'attività turistica, di collegare in sicurezza i nuclei urbani e rurali.

A questo scopo è finalizzata la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva e di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili, attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, anche con la creazione di una rete di punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle strade aventi caratteristiche storico- culturali.

2. A tal fine il Piano intende recuperare a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, le strade arginali dei fiumi, dei torrenti e dei canali, la viabilità dismessa o declassata, la viabilità forestale, le strade di servizio e altre opere infrastrutturali lineari dismesse. Intende inoltre procedere con iniziativa pubblica alla classificazione di strada vicinale, quando ricorra il fondamento giuridico del classamento attraverso il riscontro di fatto dell'uso pubblico.

3. Il Piano predispone una rete infrastrutturale di mobilità sostenibile correlata alle due principali infrastrutture: nazionale con la ciclovia del sole e regionale con la ciclopista dell'Arno.

4. Le diverse tipologie di piste ciclabili, così come sotto definite, sono tutte presenti nella fitta rete di percorsi ciclabili che il presente Piano ha individuato nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" :

  • i. Corsia ciclabile - definizione: "parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi";
  • j. Ciclovia - definizione: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;
  • k. Via verde ciclabile - definizione: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;
  • l. sentiero ciclabile o percorso natura - definizione: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette.

5. Le piste ciclabili e le ciclovie esistenti e di progetto sono individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e hanno lo scopo di costruire nel loro insieme, in connessione con la viabilità pubblica e di uso pubblico, una rete diffusa dedicata alla mobilità lenta, che consenta di mettere in collegamento i nuclei rurali e i centri urbani e la fruizione lenta del territorio.

6. I tracciati individuati dal Piano Operativo hanno carattere meramente indicativo: il percorso effettivo sarà definito in sede di progettazione dell'opera pubblica.

A tal fine l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sarà demandata all'approvazione del progetto definitivo costituente altresì, ai sensi dell'art. 34 L.R. 6/2014 contestuale variante al presente strumento. La disciplina di cui al presente articolo non costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

I percorsi devono essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l'accessibilità e la sicurezza, pertanto ove possibile devono essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali, inoltre devono essere adeguatamente alberati ed ombreggiati al fine di migliorarne la fruibilità e potenziare le connessioni ecologiche, mediante alberature a foglia caduca.

7. Nei tratti extraurbani e nei parchi pubblici si potranno avere itinerari promiscui pedociclabili con larghezza adeguata a tale scopo.

8. Sono individuati, nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", due importanti percorsi natura che attraversano luoghi ad alto valore paesaggistico e sono: il percorso Rignano - Bombone - Volognano e Bombone - Torre a Cona, che metteranno in collegamento le due ciclovie: la ciclovia del sole e la ciclopista dell'Arno.

Art. 25 Aree per piazze e aree pedonali (ACpz)

1. Le piazze e le aree pedonali sono spazi aperti, anche pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi confluiscono.

2. Alle piazze e alle strade è riconosciuto il ruolo ordinatore dello spazio pubblico. Sono spazi collettivi considerati beni comuni da salvaguardare nella consistenza materiale, simbolica, giuridica e sociale, pertanto sono sottoposti a tutela:

  • a) la proprietà pubblica;
  • b) l'uso per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose, etc.;
  • c) le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • d) le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Il Piano individua porzioni di viabilità antistante gli edifici pubblici o ad uso pubblico identificandole come piazze, pertanto in tali aree devono essere garantite riconoscibilità materica e formale e accessibilità a tutte le persone. Ogni intervento di trasformazione deve essere realizzato attraverso la progettazione universale.

4. Le piazze oggetto di riqualificazione, ovvero di nuovo impianto, devono uniformarsi ai criteri della progettazione universale e contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di filare/i e/o gruppi di alberature, oltre ad aree inerbite. Le aree pavimentate devono essere preferibilmente corredate da vasche o fontane.

5. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l'uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte le fasce di utenza.

6. Gli impianti e i relativi sotto servizi, oltre a perseguire il contenimento energetico, dovranno essere facilmente accessibili per le manutenzioni e posti a distanza superiore ai 2 m dagli apparati radicali della vegetazione presente o di progetto.

7. Le piazze e le aree pedonali di impianto storico, come individuate con apposito segno grafico, seguono la disciplina dell'art. 23 commi 1,2,3 e 4.

Art. 26 Aree per servizi cimiteriali (ACc)

1. Le aree cimiteriali e tutti i servizi cimiteriali devono essere completamente accessibili a tutte le persone. All'esterno del cimitero può essere realizzato un chiosco per la vendita dei fiori che potrà avere dimensioni fino a 25mq (SE): la realizzazione della suddetta struttura a servizio delle aree cimiteriali è subordinata alla stipula di apposito atto di impegno alla rimozione del medesimo per l'ipotesi di cessazione dell'attività.

Le aree ricomprese entro i 200 mt. dal perimetro dei servizi cimiteriali (ACc), individuato con apposita simbologia nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono soggette al vincolo di cui all'art. 338 del T.U.L.S. La suddetta indicazione grafica ha natura meramente ricognitiva, suscettibile di eventuale maggior dettaglio.

2. Gli eventuali ampliamenti dei cimiteri esistenti devono essere coerenti con i valori storico-architettonici del complesso cimiteriale e del suo contesto paesaggistico. E' preferibile l'uso di materiali uguali o simili a quelli esistenti e comunque si dovrà procedere con ampliamenti modulari uguali o simili, per tipologia e forma, ai complessi cimiteriali esistenti.

Art. 27 Quantità minime di dotazioni di standard urbanistici

1. Nelle schede di cui all'allegato A delle presenti norme, "Aree di trasformazione degli assetti insediativi" e "Aree di Trasformazione con destinazioni d'uso non agricole", sono quantificate le dotazioni minime di standard comunque dovute e le eventuali monetizzazioni ammesse, la cui definizione qualitativa è affidata al piano attuativo, al progetto unitario convenzionato o al permesso di costruire convenzionato, nel rispetto delle presenti norme.

2. Le dotazioni minime per interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva;
  • - Sostituzione Edilizia;
  • - Addizioni Volumetriche, salvi i casi di gratuità di cui all'art. 188 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii;
  • - Nuova Edificazione;
  • - Ristrutturazione Urbanistica;

sono da quantificarsi secondo i seguenti parametri:

STANDARD URBANISTICI
Zone territoriali omogenee Istruzione Interesse comune Verde parcheggi TOTALE
mq/abmq/abmq/abmq/abmq/ab
ZONA A Centro storico C/2 C/2 C/2 C/2 C/2
ZONA B Consolidata C/2 C/2 C/2 C/2 C/2
ZONA C Espansione
residenziale
4,50 2,00 141 3,50 24
ZONA D Industriale,
commerciale all' ingrosso,
depositi commerciali
* (*)2 * 15 mq/100 mq Sf
ZONE3
A,B,C,D,E
Commerciale,
turistico-ricettivo,
direzionale e servizi privati
* (*)4 40mq/mq100 mq Se 80 mq/100 mq Se
ZONA E Agricola * * 8
ZONA F5 Servizi generali 1,5
Istruzione secondaria
di II° grado
1 Attrez. Sanitarie 15 parchi 17,5

Un abitante insediabile corrisponde a mq. 30 di (SE).

Nei casi in cui la dotazione di standard non richieda la cessione di aree per l'istruzione o per le attrezzature di interesse comune, esse possono essere cedute comunque per destinarle ad aree a parcheggio o ad aree per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport o ad aree per l'edilizia sociale ovvero può esserne richiesta la monetizzazione. E' ammessa la monetizzazione parziale o totale delle quantità minime di dotazione di standard, così come previsto al successivo Art.30.

____________

1 Almeno 3mq/ab da destinare a verde di connessione ecologica

2 Almeno 3 mq/100 mq SF da destinare a verde di connessione ecologica

3 Nelle zone A e B tale quantità è ridotta alla metà

4 Almeno 10 mq/100mq Se da destinare a verde di connessione ecologica

5 Tali spazi sono dovuti solo nei casi previsti dalle presenti norme

* Quantità minime da ripartire

Art. 28 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Si considerano aree per la sosta stanziale, ai sensi dell'art. 41-sexies, legge n. 1150 del 17 agosto 1942, gli spazi dedicati alla sosta dei veicoli scoperti a raso, interrati o in elevazione.

2. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale il successivo comma 4 distingue tra i seguenti interventi, articolando la necessità di reperimento di tali dotazioni in ragione degli obiettivi caratteri dei tessuti:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) sostituzione edilizia;
  • d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva, nei soli casi di incremento del carico urbanistico;
  • e) addizioni volumetriche ad edifici esistenti comportanti incremento di superficie edificabile/edificata (SE)(solo nei casi in cui l'ampliamento consenta di raggiungere la superficie a parcheggio minima di 25 mq);
  • f) mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso, per l'ipotesi di incremento del carico urbanistico.

3. Le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, comprensive delle aree di manovra, sono quantificate attraverso l'applicazione dei quantitativi minimi di cui alla Legge 122/1989 e s.m.i., differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso.

Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.

Per i nuovi edifici o per gli ampliamenti di edifici esistenti destinati ad esercizi commerciali i parcheggi per la sosta stanziale, all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, è dovuta nella misura stabilita dall'art.2, comma 2 della L.122/1989, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.

4. Nei tessuti:

  • - TS nei "Tessuti di impianto storico ed edifici storici sparsi storicizzati", assimilati alle zone A del D.M.1444/68, è prescritta, nei casi di interventi di cui alle lett. a), b) ed f), una dotazione di parcheggi ad uso privato tale da soddisfare l'intera superficie edificata/edificabile (SE) oggetto degli interventi;
  • - TC nei "Tessuti urbani consolidati" è prescritta, nei casi di interventi di cui alle lett. a), b) ed f) una dotazione di parcheggi ad uso privato tale da soddisfare l'intera superficie edificata/edificabile (SE) oggetto degli interventi;
  • - TR nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare puntiforme o misto", "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine", "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare lineare", è prescritta, nei casi di interventi di cui alle lett. a), b), e) ed f), una dotazione di parcheggi ad uso privato tale da soddisfare l'intera superficie edificata/edificabile (SE) oggetto degli interventi. Gli interventi e) ed f), fermo restando la dotazione a parcheggio esistente, devono garantire una dotazione di parcheggi ad uso privato dell'intera nuova (SE), nei casi in cui la superficie a parcheggio risulti maggiore di 25 mq;
  • - TPS1 nei tessuti produttivi da consolidare e completare è prescritta, nei casi di interventi di cui alle lett. a), b), e) ed f), una dotazione di parcheggi ad uso privato tale da soddisfare l'intera superficie edificabile/edificata (SE) oggetto degli interventi. Mentre gli interventi di cui alla lett. e) ed f), fermo restando la dotazione a parcheggio esistente, devono garantire una dotazione di parcheggi ad uso privato dell'intera nuova superficie edificabile/edificabile (SE), nei casi in cui la superficie a parcheggio risulti maggiore di 25 mq;
  • - TPS2 nei tessuti produttivi da riqualificare è prescritta, nei casi di interventi di cui alle lett. e), una dotazione di parcheggi ad uso privato, fermo restando la dotazione a parcheggio esistente, tale da soddisfare l'intera nuova superficie edificabile/edificata (SE), nei casi in cui la superficie a parcheggio risulti maggiore di 25 mq.

Per tutti gli ulteriori tessuti non è prevista la necessità di reperimento di dotazioni a parcheggio.

5. Nei casi in cui la dotazione di parcheggio ad uso privato non possa essere reperita né nel lotto urbanistico di riferimento e né nelle adiacenze dello stesso, per adiacenze si intende una distanza non superiore a 300 mt dal lotto urbanistico di riferimento, ove sia dimostrata l'impossibilità di collocare tali dotazioni, l'Amm.ne Comunale può disporre adeguate forme di monetizzazione.

6. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale non può essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di superficie di parcheggio.

7. Le aree a parcheggio devono essere pavimentate con materiali chiari e preferibilmente con sabbie, ghiaie e materiali lapidei o eventualmente materiali di riciclo, che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche e devono essere dotate di:

  • a) edifici con destinazione d'uso residenziale:
    • - alberature ombreggianti per i parcheggi esterni per la sosta stanziale, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la messa a dimora di un albero ogni quattro posti auto, occupando tutta la superficie di un intero posto auto per la messa a dimora dell'albero. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - nei parcheggi di superficie soprastanti i parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali insieme. Il progetto deve descrivere i sistemi di irrigazione, la portata dell'irrigazione di soccorso e a regime, le modalità di approvvigionamento dell'acqua e la manutenzione di tutte le aree verdi previste;
    • - adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti normative e linee guida statali e regionali;
    • - predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.
      • b) edifici con destinazioni diverse da quella residenziale:
        • - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati nelle immediate adiacenze dei percorsi pedonali e in prossimità degli accessi di edifici che forniscono servizi di ogni genere alla collettività;
        • - alberature ombreggianti per i parcheggi esterni per la sosta stanziale, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la messa a dimora di un albero ogni quattro posti auto, occupando tutta la superficie di un intero posto auto per la messa a dimora dell'albero. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
        • - nei parcheggi di superficie soprastanti i parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali insieme alla realizzazione di vasche o fontane, al fine di minimizzare il fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la così detta "isola di calore". Il progetto deve descrivere i sistemi di irrigazione, la portata dell'irrigazione di soccorso e a regime, le modalità di approvvigionamento dell'acqua e la manutenzione di tutte le aree verdi previste;
        • - appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette;
        • - adeguata progettazione dei sistemi di illuminazione esterna per garantire il massimo risparmio energetico e il minimo disturbo/impatto per inquinamento ottico e/o luminoso ricorrendo alle più efficienti tecnologie disponibili nel rispetto delle vigenti normative e linee guida statali e regionali;
        • - predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.

Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Le quantità di parcheggi per la sosta di relazione sono dovute nella misura stabilita dalla L.R. n. 62/2018 e dal Regolamento di attuazione n. 23/R del 9 aprile 2020 e ss.mm.ii.

2. Ad esclusione delle aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza, come i "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", i "Tessuti urbani consolidati, i nuclei rurali e i nuclei rurali storici, nei quali sono da evitare gli attrattori di traffico veicolare, il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi ed attività con destinazione d'uso commerciale al dettaglio derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia;
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - addizione volumetrica.

3. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto, salvo quanto escluso dal precedente comma 2, in caso di:

  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici o unità immobiliari esistenti in destinazione d'uso commerciale al dettaglio, anche in assenza di opere edilizie;
  • - ampliamento della superficie di vendita (SV) di esercizi o attività esistenti con destinazione d'uso commerciale al dettaglio.

4. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, da intendersi aggiuntive rispetto a quelle della sosta stanziale e a quelle degli standard previsti dall'articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono quelle previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia di attività commerciali, in particolare ove si tratti di mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale al dettaglio all'interno di aree urbane centrali o comunque di aree con prevalente carattere pedonale dell'utenza nelle quali è opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare.

5. Il numero di posti auto effettivi da individuarsi in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 mq di superficie di parcheggio. Per le autorimesse interrate o prevalentemente interrate tale requisito non è prescrittivo, ma è da intendersi come riferimento progettuale.

6. Le dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione devono essere realizzate su aree private, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi. Possono essere reperiti anche all'esterno del lotto urbanistico di riferimento, in aree private limitrofe non gravate da standard pubblici o privati, purché sia garantito l'accesso alla clientela nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi. Non è consentita la collocazione delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione su aree pubbliche o ad uso pubblico. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

7. Le aree a parcheggio devono essere dotate di:

  • - posti auto destinati ai veicoli per il trasporto di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in immediata adiacenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso all'edificio o complesso edilizio;
  • - pavimentazioni realizzate con materiali chiari e preferibilmente con sabbie, ghiaie e materiali lapidei o eventualmente materiali di riciclo, che consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche, ma comunque adeguati al transito di persone con ridotte o impedite capacità motorie e per ciechi e ipovedenti;
  • - alberature ombreggianti per i parcheggi esterni per la sosta di relazione, assumendo come riferimento prestazionale ottimale la messa a dimora di un albero ogni due posti auto, occupando tutta la superficie di un intero posto auto (25mq) per la messa a dimora dell'albero. Per gli impianti arborei e arbustivi devono essere impiegate specie autoctone e/o tipiche del contesto locale (si veda allegato.... del Piano Strutturale). Nei parcheggi di superficie soprastanti a parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali insieme alla realizzazione di fontane al fine di contrastare il fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle aree urbane, la così detta "isola di calore". Il progetto deve descrivere i sistemi di irrigazione, la portata dell'irrigazione di soccorso e a regime, le modalità di approvvigionamento dell'acqua e la manutenzione di tutte le aree verdi previste;
  • - appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette;
  • - predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001.

Art. 30 Monetizzazioni

1. Le quantità minime di dotazioni di standard urbanistici, di cui all'art.27 delle presenti Norme, dovute nei seguenti casi: Piani Attuativi, Progetti Unitari Convenzionati e Permessi di Costruire convenzionati, possono essere monetizzati nella quota massima ammissibile qualora l'acquisizione di aree a standard non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dagli uffici comunali per estensione, conformazione o localizzazione.

2. La monetizzazione deve essere richiesta dall'interessato unitamente al titolo abilitativo, allegando apposita relazione contenente:

- la descrizione e quantificazione degli standard dovuti in relazione alle dotazioni minime previste dal presente Piano;

- la dimostrazione della impossibilità obiettiva di reperimento delle aree, in relazione alla concreta situazione dei luoghi;

- l'assunzione da parte del proprietario dell'obbligo alternativo per equivalente monetario;

- la quantificazione degli importi dovuti.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono destinate all'acquisizione di aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi.

È comunque fatta salva la disciplina di cui all'art. 28, comma 5, con riferimento alla possibilità di monetizzazione delle dotazioni a parcheggio stanziale: anche in tal caso si rendono necessari gli adempimenti di cui al precedente comma 2.

Art. 31 Impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche

1. Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti:

  • - la realizzazione di nuovi edifici;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - le addizioni volumetriche ad edifici esistenti con incremento di superficie coperta (SC);
  • - la realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato;

devono essere compensate oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme regionali (25% della superficie fondiaria SF), mediante:

  • - specifiche modalità costruttive e uso di materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi tali da consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - opere di autocontenimento, quando non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

Restano comunque fermi eventuali, più stringenti limiti previsti con riferimento ai singoli tessuti.

2. Gli spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza, anche dal punto di vista igienico-sanitario e statico, o per esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando sia tecnicamente possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino fenomeni di ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 32 Distanze minime tra pareti finestrate

1. Al fine di conseguire un equilibrato assetto degli insediamenti e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, negli interventi:

  • - di nuova edificazione;
  • - di ristrutturazione urbanistica;
  • - di sostituzione edilizia;
  • - di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - di ampliamento di fabbricati esistenti ovvero interventi comportanti la modifica della sagoma fuori terra esistente;

deve essere rispettata, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui all'art. 9 del D.M. 1444/'68, la distanza minima di ml 10,00.

2. Possono essere ammesse distanze minime inferiori a ml 10,00 nei seguenti casi:

  • - negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui agli artt. 134, comma 1, lett. h e l, relativamente ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate. In tal caso l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10metri purchè non inferiore alla distanza preesistente. Restano comunque ferme le prescrizioni e le disposizioni di cui all'art. 2-bis DPR 380/2001;
  • - per gli edifici o gruppi di edifici oggetto di Piani Attuativi.

4. Sono comunque fatte salve, in tutto il territorio comunale, le distanze tra edifici legittimi esistenti, anche se inferiori a quelle disposte dal presente articolo. Fermo il necessario rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è consentita l'edificazione in aderenza, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 33.

5. Ai fini del presente articolo la definizione di sagoma di cui all'art. 34 del DPGR 39R/2018 deve ritenersi comprensiva anche degli aggetti e gli sporti inferiori ad 1,50 ML, con esclusione dei soli elementi decorativi di modeste dimensioni.

Art. 33 Distanze minime dei fabbricati, manufatti e impianti dai confini

1. Fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal precedente art.32, e fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi punti 3, 4, 5 e 6, negli interventi edilizi comunque denominati che determinino la realizzazione di volumetrie al di sopra della quota del piano di campagna, ovvero che modifichino la sagoma fuori terra esistente, è prescritto il rispetto della distanza minima di ml 5,00 dai confini del lotto di pertinenza. Ai fini del presente articolo si considera sagoma quella definita all'art. 34 del DPGR 39R/2018.

2. E' prescritta la stessa distanza dal confine anche per gli impianti fotovoltaici e termici. Sono ammesse distanze inferiori nei casi di edifici condominiali i cui impianti siano posizionati sulla copertura dell'edificio principale e/o più alto.

3. Sono ammesse distanze dai confini del lotto di pertinenza inferiori a quelle indicate al precedente punto 1 nei seguenti casi:

  • - all'interno dei 'Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati' di cui all'art. 55 delle presenti Norme;
  • - all'interno dei nuclei rurali storici;
  • - negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia ricostruttiva da attuarsi nel rispetto degli assetti planivolumetrici definiti dall'Amm./ne Comunale in sede di approvazione di strumenti di pianificazione attuativa, o altro consimile strumento di dettaglio, o per i quali risulti opportuno, per una maggiore qualificazione dello spazio pubblico, l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;
  • - nella ricostruzione di edifici, o parti di essi crollati o demoliti, nonché nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici, potendo in tali casi essere mantenute le distanze legittimamente preesistenti;
  • - comunque nei casi previsti dall'art. 2-bis del DPR 380/2001;
  • - nei casi in cui sia stato sottoscritto specifico accordo con il proprietario confinante, l'accordo non può prevedere la costruzione sul confine in contrasto con il successivo comma 4.

4. In deroga alle distanze minime dai confini del lotto indicate al precedente punto 1 è consentita la costruzione sul confine del lotto urbanistico di riferimento, solo in aderenza ad un edificio esistente, ovvero con una progettazione unitaria che preveda la costruzione sul confine anche nel lotto attiguo.

Le ipotesi di cui al precedente periodo sono attuabili anche per i lotti confinanti con aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ovvero confinanti con aree oggetto di interventi pubblici già realizzati o progetti già approvati, previo atto di assenso, ove necessario, dei competenti organi dell'Amm./ne Comunale.

E' altresì ammessa la possibilità di edificazione sul confine:

  • - per le ipotesi di ricostruzione di edifici, o parti di essi crollati o demoliti, nonché nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici, se già insistenti sul confine;
  • - per i volumi interrati.

5. Sono altresì ammesse distanze dai confini inferiori a quelle individuate dal precedente comma 1 all'interno dei tessuti insediativi prevalentemente produttivi, di cui al Titolo III, Capo I, purché compatibili con la fruibilità degli spazi carrabili di pertinenza, per le seguenti opere:

  • - i volumi tecnici e i manufatti tecnologici in genere;
  • - le pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica, purché con aggetto non superiore a cm 30 rispetto alla sagoma del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
  • - le rampe carrabili o montacarichi necessari per accedere ad eventuali parcheggi pertinenziali collocati a quota sopraelevata rispetto al piano di campagna;
  • - le scale di sicurezza prive di tamponamenti perimetrali.

6. Sono comunque fatti salvi:

  • - i casi di deroga alle distanze minime assolute tra fabbricati previsti dalle vigenti norme statali e regionali, ivi comprese le disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;
  • - eventuali allineamenti obbligatori prescritti dalle "Schede norma delle aree di trasformazione" di cui all'Allegato "A" alle presenti Norme, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Nelle ipotesi di deroga alle distanze minime previste dal presente articolo, fatta salva l'ipotesi di ricostruzione di preesistenze edilizie legittime e di demolizione e ricostruzione per le quali può applicarsi la medesima distanza già sussistente, trovano comunque applicazione le distanze minime tra costruzioni previste dal Codice civile.

Art. 34 Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

1. Tutti i progetti, anche di opera pubblica, non compresi nelle schede di trasformazione di cui all'allegato A delle presenti Norme dovranno essere corredati da uno specifico elaborato contenente gli elementi atti a verificare il rispetto di ciascuna singola disposizione e prescrizione sotto riportata, con l'esclusione di quelle evidentemente non pertinenti alla tipologia di intervento previsto (l'esclusione dovrà essere debitamente motivata). Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali richieste è commisurato alla tipologia e entità delle azioni di trasformazione previste. Gli interventi che dovranno conformarsi alla presente norma sono: la nuova edificazione, il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di immobili o di loro parti, l'addizione volumetrica e la sostituzione edilizia eseguita con contestuale incremento volumetrico. Nel rispetto della necessaria integrazione delle procedure di pianificazione e valutazione, le presenti norme recepiscono e attuano le misure di mitigazione emerse nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica.

• Emissioni ed immissioni atmosferiche e acustiche

  • a) Compatibilità con il P.C.C.A.: il nuovo intervento deve essere coerente con i contenuti del vigente "Piano comunale di classificazione acustica" (P.C.C.A.) e nel rispetto delle disposizioni impartite, ai fini della sua attuazione, dal Regolamento del P.C.C.A. In relazione alla localizzazione, alla destinazione d'uso e della complessità dell'intervento (anche in fase di cantiere), il Comune si riserva la facoltà di richiedere la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi. Per gli interventi di trasformazione che prevedano destinazioni d'uso in contrasto con il vigente PCCA l'autorizzazione degli interventi è subordinata alla preventiva approvazione della variante al PCCA stesso, ove possibile;
  • b) Esposizione degli interventi residenziali all'inquinamento atmosferico e acustico: per gli interventi relativi ad interventi residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità acustiche e/o connesse alla qualità dell'aria deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento atmosferico e acustico dell'intervento, prevedendo, se non è possibile agire in modo efficace alla fonte, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso l'adozione di misure di mitigazione attive passive tra cui lo studio specifico della disposizione dei locali e il ricorso, quando necessario, a opportuni interventi di schermatura (barriere vegetali, etc.);
  • c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi deve essere verificato l'impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche, sia dirette che indirette (ad esempio dovute al traffico indotto). Nell'ambito della verifica degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento all'interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte a limitare gli impatti anche in senso cumulativo e/o sinergico nel contesto di riferimento. Il Comune, in relazione alla localizzazione, alla consistenza e alla destinazione d'uso dell'intervento si riserva la facoltà di richiedere uno specifico studio tecnico del traffico generato che individui le idonee soluzioni per mitigare gli effetti e per garantire la sicurezza e la fluidità dello stesso. Per le destinazioni d'uso commerciali, industriali e artigianali deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell'impatto acustico sui ricettori più esposti, con particolare riferimento all'eventuale presenza di ricettori sensibili (scuole, strutture per l'infanzia, ospedali, case di cura, etc.). Dal momento che, ai sensi del Piano regionale della qualità dell'aria, il Comune di Rignano sull'Arno risulta contermine a Comuni inseriti in aree di superamento, qualora le attività insediabili possano determinare un aggravio del quadro emissivo esistente e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle vicine "aree di superamento", è necessario che gli atti autorizzativi siano corredati da specifici studi di diffusività atmosferica che portino a valutazioni oggettive, anche in senso cumulativo e/o sinergico, sugli effetti sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli impatti verificando l'efficacia di idonee misure di mitigazione e, all'occorrenza ricorrendo a ipotesi alternative di localizzazione e di processo. Per situazioni di particolare complessità/criticità risulta comunque necessario imporre un corretto piano di monitoraggio ambientale, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate.
  • d) Emissioni acustiche ed atmosferiche della viabilità oggetto di nuova realizzazione o di modifica: gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi. La valutazione dovrà evidenziare l'eventuale necessità di prevedere opportune misure di mitigazione. Le opere che rientrano nelle fattispecie di cui agli allegati alla parte II del DLgs 152/06 devono essere oggetto di specifica procedura di valutazione di impatto ambientale. Deve essere altresì valutato, più in generale, il contributo del progetto alla realizzazione di un sistema di mobilità più sostenibile, favorendo:
    • 1. la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più critici);
    • 1. la sicurezza;
    • 2. la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
    • 3. l'interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
    • 4. la creazione di piste e corsie ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento.

• Approvvigionamenti e scarichi idrici

  • a) Approvvigionamenti idrici: tutti gli interventi di trasformazione che comportino prelievi idrici sono sottoposti alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa acqua. L'ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nella conferenza territoriale di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del progetto -, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, valutando:
    • - il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
    • - l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo della conferenza territoriale n° 3 "Medio Valdarno";
    • - la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi, quali:
      • a. realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
      • a. raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
      • b. reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili, ove possibile;
      • c. utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
      • d. impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico e comunque nel rispetto delle disposizioni impartite nel merito dal Regolamento Edilizio Comunale.
    • Il Regolamento Edilizio individuerà specifici criteri per la costituzione di riserve d'acqua mediante accumulo di acqua piovana e il riuso di acque da destinare a usi diversi da quello potabile.
  • b) Scarichi idrici:
    • b1) Per tutti gli interventi comportanti produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, mediante acquisizione del parere dell'Ente Gestore, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.
    • b2) Per tutti gli interventi di trasformazione comportanti produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare, in accordo con gli enti e organismi competenti, la fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di diminuirne il livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di effettuare le valutazioni di cui al precedente punto b1). Nel caso in cui sia verificata e obiettivamente motivata l'impossibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dai vigenti regolamenti comunali, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore tenendo conto degli obiettivi di qualità dello stesso definiti dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale. Per ogni variazione, successiva al rilascio dell'autorizzazione, che comporti modifiche quali-quantitative dello scarico rispetto a quello autorizzato deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

• Fabbisogno energetico

  • a) Per tutti gli interventi di trasformazione è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
  • La progettazione dovrà perseguire il conseguimento di elevate prestazioni energetiche connesse ai seguenti aspetti:
    • 1. Attuazione di sistemi passivi attraverso il ricorso a materiali e tecniche costruttive anche innovative (bioedilizia, coibentazione degli edifici, tetti e pareti verdi);
    • 1. Ricorso a sistemi impiantistici efficienti;
    • 2. Installazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
    • 3. Fattori climatici caratterizzanti il contesto anche in relazione a eventuali sistemazioni a verde: (esposizione ai venti, all'irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche del sito, ecc);
  • nel rispetto delle disposizioni dettate nel merito:
    • 1. dalle linee guida nazionali e regionali;
    • 2. dal Regolamento Edilizio Comunale;
    • 3. dalle norme di Attuazione del presente Piano Operativo;
    • 4. dalla successiva eventuale specifica regolamentazione comunale che dovesse essere emanata in materia, ai sensi delle norme di Attuazione del presente Piano Operativo.
  • Per gli insediamenti produttivi, oltre a quanto prescritto dalle sopra richiamate norme, dovrà essere verificata la fattibilità tecnico-economica dell'uso di sistemi di cogenerazione elettrica e termica, dell'adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi, della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti produttivi previsti nell'area al fine di soddisfare, anche parzialmente, i fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.
  • Per quanto riguarda l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse e da fonti rinnovabili costituiscono riferimento le prescrizioni di cui agli allegati del PIT/PPR e di cui all'Allegati del Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) oltre alle normative statali e regionali vigenti.

• Rifiuti

  • a) Per tutti gli interventi di trasformazione comportanti la produzione di rifiuti, in sede di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
    • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi dettati dalle vigenti norme statali e regionali in materia;
    • - prevedere nell'ambito della trasformazione le necessarie aree/strutture atte a soddisfare le esigenze di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, da ubicarsi all'interno delle aree private e/o su suolo pubblico;
    • - privilegiare ed incentivare l'adozione di tecniche di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte per le destinazioni d'uso commerciali, industriali e artigianali.
  • In ogni caso l'autorizzazione dell'intervento è subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente Gestore del Servizio di Igiene urbana.

• Qualità di suolo e sottosuolo

  • a) Adozione di misure di mitigazione, attraverso materiali, impianti e tecniche costruttive volte alla riduzione dell'inquinamento chimico indoor ad es. gas Radon, un gas inodore e incolore che risulta una delle fonti più significative di radiazioni ionizzanti per quanto riguarda l'esposizione negli ambienti di vita;
  • b)Promuovere la bonifica dei suoli contaminati al fine della riqualificazione delle aree e un possibile utilizzo nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana per particolari destinazioni d'uso che non incidano sulla salute umana;
  • c) Mantenere la capacità dei suoli di immagazzinare il carbonio contrastando così il fenomeno dei cambiamenti climatici e, in particolare, salvaguardare le dinamiche del carbonio organico dei suoli -SOC (Soil Organic Carbon).

• Campi elettromagnetici

  • a) gli interventi di trasformazione suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti radiotelevisivi e per telecomunicazioni esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con riferimento ai valori limite stabiliti dalle vigenti normative in materia;
    • - In tal senso il Comune dovrà predisporre e aggiornare periodicamente il Programma comunale degli Impianti di Radiocomunicazione in cui saranno definiti i criteri localizzativi e le aree individuate come idonee per gli impianti sulla base dei principi espressi dalla L.R. 49/2011 e s.m.i. sulla base dei programmi di sviluppo della rete presentate annualmente dai gestori e delle specifiche valutazioni tecniche espresse dal ARPAT;
  • b) gli interventi di trasformazione suscettibili di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti sono subordinati al rispetto della vincolistica stabilita dalla normativa vigente in materia e a quanto disposto dall'art. 19 delle presenti Norme (fasce di rispetto dagli elettrodotti), al fine di evitare impatti, anche potenziali, determinati da campi elettromagnetici nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla legge.

Art. 35 Il procedimento di valutazione ambientale strategica e il monitoraggio degli effetti

1. Nel Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante e sostanziale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è effettuata la valutazione degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione individuati dal Piano Operativo. In particolare, costituiscono riferimento per la fase attuativa e progettuale le specifiche prescrizioni e le azioni di mitigazione per la riduzione delle pressioni e degli impatti riportate nelle "Schede norma delle aree di trasformazione " di cui all'allegato "A" alle presenti Norme.

2. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5-bis della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii., in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuavi di cui all'art. 107 della L.R. n. 65/2014, nonché i piani di livello attuativo comunque denominati, che siano stati stati oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura di VAS espletata per il Piano Operativo e che non comportano varianti al presente Piano Operativo.

3. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dal Piano Operativo sono assoggettati alle disposizioni dell'art. 34 delle presenti Norme. L' approvazione dei piani attuativi e dei progetti unitari convenzionati, anche quando non soggetti a VAS, è subordinata alla predisposizione di un documento, a firma di tecnico abilitato, nel quale si dà atto del rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione dettate dal Rapporto Ambientale, garantendo almeno il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - della disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile e del ricorso ove possibile, a forme di raccolta di acque meteoriche per usi non potabili e a tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio idrico;
  • - di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
  • - di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso una corretta differenziazione merceologica;
  • - di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili e a tecniche costruttive e tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio energetico;
  • - di garantire la massima permeabilità dei suoli non edificati;
  • - di aver progettato sistemazioni del verde tenendo in considerazione la necessità di implementare e mantenere l'efficienza delle connettività ecologiche tra l'ambito urbano e il contesto rurale circostante.

4. Gli effetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana prodotti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Piano Operativo sono soggetti a verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'Osservatorio paritetico della pianificazione istituito presso la Regione Toscana. Tali attività sono volte a verificare il perseguimento delle finalità di cui al Titolo I, Capo I, della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

5. Come da normativa nazionale (D.Lgs 152/06) e regionale (L.R. 10/2010), il piano di monitoraggio degli effetti ambientali costituisce parte integrale e sostanziale del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ed è volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

6. Il monitoraggio è attuato:

  • - nel corso dell'attuazione delle trasformazioni dando atto del rispetto delle misure di mitigazione previste in una relazione asseverante da parte del Direttore dei Lavori da presentare contestualmente alla attestazione asseverata di conformità;
  • - con periodicità quinquennale verificando gli effetti dell'attuazione del piano, facendo particolare riferimento alla disciplina delle trasformazioni di cui all'articolo 95 comma 3 della LR 65/2014.

7. Il monitoraggio si attua mediante il popolamento degli specifici indicatori individuati in sede di valutazione e riportati al punto j) del Rapporto Ambientale, come da Allegato 2 della L.R. 10/2020, e può coinvolgere ARPAT e altri soggetti competenti in materia ambientale detentori di dati. L'analisi può portare al riorientamento del Piano in caso di impatti negativi imprevisti mediante varianti e fornire importanti strumenti conoscitivi utili a modificare/integrare il set di indicatori e indirizzare correttamente successivi atti di pianificazione e programmazione.

8. I risultati del monitoraggio relativi alla singola trasformazione devono essere parte della documentazione presentata dal proponente; i risultati del monitoraggio quinquennale degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana confluiranno in un Rapporto di monitoraggio redatto dagli uffici tecnici comunali e riportato sul sito web del Comune. Ai fini della partecipazione sarà data ampia informazione della pubblicazione e della modalità per prenderne visione.

9. Oltre agli interventi di trasformazione di cui al punto 3, sono soggetti al monitoraggio degli effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme statali e regionali:

  • - i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS);
  • - gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).