Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 88 Manufatti temporanei

1. I manufatti di cui all'art. 70 della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nell'intero territorio rurale ad eccezione dei seguenti ambiti di rilevante interesse paesaggistico o ambientale:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75)
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. La realizzazione dei manufatti di cui al punto 1 è subordinata all'assunzione di apposito atto d'obbligo da parte dell'imprenditore agricolo con il quale lo stesso si impegna, per sé e per i suoi aventi causa e successori, alla rimozione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

3. L'istallazione di manufatti agricoli è consentita solo nel caso in cui nel fondo dove opera l'imprenditore agricolo non esistano altri manufatti stabili o precari comunque utilizzabili allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. I manufatti aziendali temporanei devono essere realizzati con strutture leggere (legno), avere funzione di supporto all'attività agricola aziendale, essere ubicati, ad eccezione delle serre, in adiacenza al centro aziendale, laddove presente, evitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo e garantire l'integrazione paesaggistica. A tal fine tali manufatti devono rispettare:

  • - la morfologia del luogo;
  • - i corsi d'acqua;
  • - la viabilità poderale e vicinale;
  • - i terrazzamenti;
  • - la vegetazione presente, formata da filari, da siepi, da esemplari isolati e da piccoli boschetti inframezzati tra le diverse colture, etc.;
  • - i nuclei rurali storici.

L'imprenditore agricolo nella comunicazione da presentare all'Amministrazione Comunale deve dare conto di tutti gli elementi qui elencati.

5. Le serre devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal D.P.G.R. n. 63/R/2016, con componenti trasparenti per il passaggio della luce, ma sufficienti a garantire la protezione delle coltura dagli agenti atmosferici.

6. Parametri dimensionali per le serre ed altre tipologie di manufatti di cui al presente articolo sono:

  • - altezza massima al culmine: 4,00 m;
  • - altezza massima in gronda: 3,00 m;
  • - superficie calpestabile (SCal) complessiva per ogni azienda non deve essere superiore a 80 mq.

Art. 89 Interventi sugli edifici e complessi edilizi di Classe D ed E con destinazione d'uso agricola

1. Sugli edifici esistenti di classe D ed E con destinazione d'uso agricola sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014 e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

R C - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:

  • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
  • b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 30 cm;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:

  • a) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 70 delle presenti Norme;
  • b) demolizione con fedele ricostruzione;

AV - Addizioni Volumetriche con ampliamenti una tantum fino a 40 mq di (SE) con altezza pari all'edificio esistente, da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia, previo rilievo storico-critico dal quale devono scaturire i criteri che presiedono alla aggregazione per addizioni dell'edificio esistente, al fine di riproporli nel nuovo ampliamento volumetrico. La parte dell'immobile in ampliamento è realizzata con materiali sostenibili e con classe energetica globale "A";

NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.

2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq di (SE).

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.

4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'art. 134, comma 1, let. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 87 delle presenti Norme.

Art. 90 Trasformazione del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola di recente formazione

1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola non classificati A,B, C, D ed E, costruiti successivamente al 1960, sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:

  • a) realizzazione di nuova "SE" internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
  • b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 50 cm;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:

  • a) demolizione con fedele ricostruzione e con l'uso di materiali dell'edilizia storica rurale;
  • b) demolizione e ricostruzione con diversa sagoma a condizione che l'indice di copertura (IC) non superi il 50% della superficie della pertinenza edilizia di cui all'art. 83 né siano superate le altezze preesistenti;
  • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 43 delle presenti Norme;

AV - Addizioni volumetriche:

  • a) ampliamenti una tantum:
    • - fino a 40 mq di (SE) per le unità immobiliari di edifici residenziali rurali a condizione che sia realizzato il miglioramento delle prestazioni energetiche (almeno di una classe energetica);
    • - fino a 100 mq di (SE) per gli annessi agricoli a condizione che siano poste in essere una delle seguenti azioni:

    1. recupero di almeno un muro a secco o di un terrazzamento;

2. messa a dimora almeno di una siepe che funga da corridoio ecologico o di cinque alberi di alto fusto che siano in continuità con filari esistenti o che formino un boschetto isolato, così come disciplinato dall'Art.123 delle presenti Norme.

NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.

2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata non inferiore a 90 mq di (SE).

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.

4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'Art. 134, comma 1, lett. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 85 delle presenti Norme.

5. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

Art. 91 Annessi agricoli realizzati da Aziende Agricole prive dei requisiti minimi per la Presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui all'art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 e all'art. 6, comma 2, del D.P.G.R. n. 63/R/2016, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite dai commi successivi.

2. La costruzione dei detti annessi è consentita nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75),
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi nuovi annessi agricoli a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

3. Le dimensioni massime degli annessi correlati alle superfici coltivate in ragione degli

ordinamenti colturali di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016 sono così stabilite:

  • a) per colture ortoflorovivaistiche specializzate:
    • - superficie minima del fondo pari a 2000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 200 mq.;
  • b) per colture di vigneti, frutteti, oliveti e seminativi:
    • - superficie minima del fondo pari a 6000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 300 mq.;
  • c) per castagneti, alboricoltura, tartufaie, superfici boscate e pascoli:
    • - superficie minima del fondo pari a 10.000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 200 mq.

In base alle quantità delle superfici colturali detenute dal richiedente si possono realizzare nella conseguente quantità le superfici edificabili attraverso la seguente proporzione: ( sup.min. del fondo : 50 = la superficie detenuta dall'azienda : x), fermi i limiti massimi di superficie edificabile (SE).

4. I nuovi annessi devono essere realizzati in struttura lignea con copertura a capanna e con caratteristiche tradizionali. Non è consentita la realizzazione di superfici aventi destinazione d'uso direzionale e servizi privati.

5. I nuovi annessi agricoli devono essere ubicati in adiacenza al centro aziendale, laddove presente, e comunque nelle vicinanze dell'edificio o complesso edilizio di proprietà dell'azienda e ad una distanza di venti metri dai confini di altra proprietà, per evitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo e garantire l'integrazione paesaggistica. A tal fine tali annessi devono rispettare:

  • - la morfologia del luogo;
  • - i corsi d'acqua;
  • - la viabilità poderale e vicinale;
  • - i terrazzamenti;
  • - la vegetazione presente, formata da filari, da siepi, da esemplari isolati e da piccoli boschetti inframezzati tra le diverse colture, etc.;
  • - i nuclei rurali storici.

Il permesso di costruire da presentare all'Amministrazione Comunale deve contenere un apposito elaborato nel quale sono riportati tutti gli elementi sopra elencati e dare conto degli eventuali sistemi di tutela da attuarsi.

Art. 92 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 e all’art. 6, comma 4, del D.P.G.R. n. 63/R/2016, è consentita nell’intero territorio rurale, ed in relazione alle diverse tipologie di attività, ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi nuovi annessi agricoli a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'Art. 107 delle presenti Norme.

2. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulti in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitino in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • g) allevamento di equidi.

3. Per le tipologie di attività a) allevamento intensivo di bestiame e g) allevamento di equidi, devono essere osservate le superfici massime realizzabili per ogni capo posseduto, così stabilito:

Tipo di allevamento(SE) max per capo
Bovini 12 mq /capo
Equini 12 mq /capo
Ovini /caprini 2,50 mq/capo
Suini 3 mq /capo
Cunicoli 0,4 mq /capo
Avicoli 0,3 mq /capo

4. Per la tipologia di attività b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, devono essere osservate le superfici massime realizzabili di seguito indicate:

  • - Lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura: 30 mq di (SE);
  • - Lavorazione del latte (caseifcio): 60 mq di (SE).

5. Per la tipologia di attività d) allevamento di fauna selvatica, le recinzioni devono essere dimensionate in funzione degli animali da allevare, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 3/1994.

6. Per la tipologia di attività e) cinotecnica, la realizzazione dei manufatti è subordinata alla disponibilità di una superficie fondiaria minima pari a 500 mq; deve essere prevista una fascia di rispetto intorno al recinto pari ad almeno 250 m nella quale non devono essere presenti né abitazioni e né annessi di alcun genere. A 50 m. possono essere presenti le abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche. ll canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di capi non inferiore a 5 unità e non superiore a 20. Un numero maggiore di animali rispetto a quanto indicato potrà essere assentito tramite PAPMAA.

La dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire uno standard minimo di 6 mq per capo. È ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di (SE) max 30 mq, oltre a 1 mq per ogni capo, necessario per i servizi quali infermeria/degenza, sala parto, magazzini, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto.

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL.

7. Per la tipologia di attività f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori, per la

realizzazione ed il dimensionamento degli annessi si fa riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali di settore, fornendo idonea documentazione tecnica comprovante le necessità richieste.

8. Per la realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, d i cui al comma 1, devono essere osservate le seguenti comuni disposizioni:

  • - i nuovi annessi devono essere motivati da apposita relazione zootecnica agronomica contenente le tecniche riguardanti le specifiche necessità dei locali;
  • - i manufatti devono essere realizzati in struttura lignea con tipologia di copertura a falde/a inclinate e con caratteristiche tradizionali;
  • - i nuovi annessi devono essere posizionati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà almeno a 50 metri per gli annessi della tipologia f) e a 20 metri per le altre tipologie. Per la tipologia e) le distanze sono già disciplinate dal precedente comma.