Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 93 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola

1. Gli interventi previsti dall’art. 72 della L.R. n. 65/2014 sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti a condizione che siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai criteri e parametri definiti dall'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016.

2. Sono consentiti nell’intero territorio rurale:

  • - i trasferimenti di volumetrie ad opera di imprenditori diversi dagli imprenditori Agricoli Professionali di cui all’art. 72, comma 1, let. a), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 72, comma 1, let. b), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di trasferimenti di volumetrie eccedenti, di cui all’art. 72, comma 1, let. b bis), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di trasformazione degli annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all'art.73 comma 2 della L.R.65/2014 e dall'art. 94 delle presenti Norme, ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:
  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione precisa degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

Art. 94 Interventi di trasformazione degli annessi esistenti per nuove unità abitative rurali

1. Ferma restando la necessaria sussistenza di tutti i requisiti minimi oggettivi previsti dalla L.R.65/2014 e dal D.P.G.R. 63/R/2016, gli interventi trasformazione di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano, ai sensi dell'art. 72 comma 1 lett, b ter), per la realizzazione di nuove unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo a titolo professionale mediante programma aziendale, sono consentiti nell'intero territorio rurale.

La trasformazione di cui al precedente punto 1 è comunque subordinata al recupero produttivo di almeno tre ettari di aree ai sensi dell'Art. 106 del Capo VI del presente Titolo, così come e individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Le "Aree soggette a possibile recupero per l'attività produttiva" sono caratterizzate da terrazzamenti e da paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, coinvolti da processi di forestazione naturale o artificiale, da destinare a usi del suolo agricoli tradizionali come le consociazioni e i seminativi arborati (es. seminativi e prati con vite maritata o con olivo, i vitati olivati, gli oliveti e i prati con olivo terrazzati), che l'imprenditore agricolo si impegnerà a mantenere in efficienza e in produzione.

2. L'imprenditore agricolo dovrà impegnarsi nella convenzione o atto d'obbligo a recuperare le aree agricole abbandonate, come individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", entro cinque anni dalla sottoscrizione dell'impegno. Le nuove unità abitative rurali non potranno essere vendute separatamente dalle aree recuperate per l'attività produttiva e non potranno cambiare la loro destinazione d'uso rurale.

3. Le unità abitative, derivanti dalla trasformazione di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano devono comunque avere una dimensione massima di 120 mq di superficie edificata (SE) ed una dimensione minima di 60 mq di superficie edificata (SE).

Art. 95 Interventi di nuova edificazione per annessi rurali

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi previsti dalla L.R. 65/2014 e dal D.P.G.R. 63/R/2016 gli interventi di nuova edificazione di annessi rurali di cui all'art. 73, comma 4, della L.R. n. 65/2014, sono consentiti nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art.75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi gli interventi di nuova edificazione per annessi rurali a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione precisa degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

3. La realizzazione di nuovi annessi rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) devono essere mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate nell'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016;
  • b) deve essere fornita dimostrazione che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • c) deve essere dichiarata dal tecnico abilitato l'assenza di manufatti abusivi sul fondo;
  • d) devono essere utilizzati materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili;
  • e) devono avere aperture funzionali all'uso previsto e dunque le finestre devono essere posizionate ad un'altezza dal pavimento di almeno m. 2,00, devono avere un solo accesso che abbia le dimensioni necessarie per il transito dei mezzi agricoli e devono avere ripartizioni interne tali da creare ampi vani, con riduzione al minimo di eventuali partizioni interne;
  • f) i manufatti a servizio delle attività zootecniche devono essere realizzati con le seguenti prescrizioni:
    • - con struttura lignea e tipologia di copertura a capanna e caratteristiche tradizionali;
    • - posizionati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà almeno di 50 metri;
  • g) devono essere posizionati ad una distanza di almeno 20 m. dalle abitazioni di altra proprietà, ad esclusione degli annessi di cui al punto f).

Art. 96 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) - Contenuti e prescrizioni

1. Il Programma aziendale, oltre agli elementi indicati dall'art. 74 della L.R. n. 65/2014 e dall'art. 7 del D.P.G.R. n. 63/R/2016, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) l'individuazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:
    • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • - i corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • - la rete scolante artificiale principale;
    • - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
    • - i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dal Piano Strutturale o da altri Enti o semplicemente rilevabili nello stato di fatto;
    • - la viabilità rurale esistente.

    Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui sopra sono descritte nella documentazione di corredo al Programma Aziendale e devono comunque essere dettagliatamente descritte con riferimento ai singoli elementi di invarianza indicati dal vigente Piano Strutturale ricadenti nel territorio oggetto di Programma Aziendale:

  • a) le penali, da prevedere in convenzione o atto d'obbligo, per il mancato rispetto degli interventi ambientali fissati dal Programma Aziendale;
  • b) la dichiarazione che le nuove realizzazioni non insistono su fondi agricoli trasferiti al di fuori di programmi agricoli, di cui all'art. 76 della L.R. n. 65/2014.

2. Il Programma Aziendale deve contenere inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a) la collocazione dei nuovi edifici rurali deve essere individuata nell'ambito del Programma Aziendale nel rispetto dei caratteri del paesaggio ed in conformità con la disciplina del PIT/ Piano Paesaggistico Regionale, e nel rispetto dei seguenti criteri:
    • - deve essere privilegiata la collocazione in prossimità di manufatti preesistenti, razionalizzando l'uso della viabilità di accesso e dei piazzali esistenti e limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi e una collocazione isolata nel territorio;
    • - non deve interferire con le aree di pertinenza edilizia storicizzate, con i giardini storici e formali, con i viali alberati, con i boschetti ornamentali;
  • b) gli interventi proposti nel programma aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle preesistenze edilizie, prevedendo, laddove presente, il recupero della maglia poderale e storica esistente, rispettando il reticolo idrografico e in generale le buone regole per la difesa del suolo;
  • c) devono essere specificati i tipi edilizi, i materiali impiegati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, verificando, in caso di sistemazione e/o frazionamento delle pertinenze di edifici sottoposti a trasformazione della destinazione d'uso rurale (deruralizzazioni), i seguenti requisiti ed i criteri morfologici:
    • - per gli interventi che comportano mutamento della destinazione agricola verso diverse funzioni, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione, che non potrà essere inferiore a 2000 mq, nonché la tipologia delle aree di pertinenza;
    • - dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi;
    • - al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura agricola, seguendo le linee naturali e riconoscibili del territorio;
    • - l'andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l'ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso;
    • - l'area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare;
  • d) i nuovi edifici agricoli, al fine di garantire la massima e chiara connessione fra destinazione funzionale agricola e tipo/morfologia del manufatto, nonché il migliore e qualificante inserimento nel contesto agricolo circostante, devono avere le caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche consone al contesto e non assimilabili all'aspetto di edifici produttivi, sono dunque da escludersi elementi edilizi prefabbricati. A tal fine si richiamano le prescrizioni contenute nell'art. 95 delle presenti Norme;
  • e) non sono ammesse trasformazioni permanenti dei suoli nei seguenti ambiti e aree:
    • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
    • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123);
  • f) sono ammesse trasformazioni permanenti dei suoli nei seguenti Ambiti e Aree alle seguenti condizioni:
    • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 ) e nelle aree di protezione storico- ambientale (art.75), di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area, il Programma Aziendale deve contenere una relazione paesaggistica corredata da render e studi sulle visuali intercettate;
  • g) i programmi aziendali che riguardino terreni agricoli con estensione superiore a 20 ettari devono privilegiare la diversificazione del mosaico agrario onde salvaguardare la diversità del paesaggio e, con essa, la biodiversità e la connettività ecologica.

Art. 97 Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il Programma aziendale ha valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, nei casi disciplinati dagli art. 74, comma 13, e 107 della L.R. n. 65/2014, nonché quando comporti perdita della destinazione agricola per superficie edificata (SE) pari o superiore a 360 mq.

2. Il Programma aziendale assume altresì valore di piano attuativo quando comporta la realizzazione o comunque prevede i seguenti interventi:

  • - superfici edificabili (SE) superiori a 300 mq;
  • - edifici che prevedono un'altezza massima (HMax) uguale o superiore a 5 ml., misurati dal piano campagna al colmo;
  • - deruralizzazione di edifici con superficie edificata (SE) uguale o maggiore a mq. 360.