Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 101 Contenuti

1. La disciplina di cui agli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 del presente Titolo trova applicazione con riferimento al patrimonio edilizio storico sia con destinazione d'uso agricola sia con destinazione d'uso non agricola. Gli interventi sul patrimonio edilizio di recente formazione, cioè quello realizzato successivamente al 1960, sono disciplinati con modalità diverse in riferimento alla natura agricola o non agricola dei medesimi.

2. Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici esistenti nel territorio rurale con destinazione non agricola sono elencate dall'art. 83 delle presenti Norme. Fanno eccezione le destinazioni d'uso in essere al momento dell'approvazione del presente Piano Operativo, e quelle previste nelle "Schede norma delle aree di trasformazione " di cui all'allegato "A".

Art. 102 Interventi sugli edifici e complessi edilizi di recente formazione

1. Sulle unità immobiliari con destinazione d'uso non agricola di recente formazione e precisamente realizzati successivamente al 1960, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, sono consentiti, ai sensi dell'art. 79 della L.R. n. 65/2014, i seguenti interventi:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa;

RE - Ristrutturazione edilizia con aumento della superficie edificata (SE) internamente alla sagoma dell'edificio. Demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma;

RCD - Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti alle condizioni previste dall'Art. 81;

SE - Sostituzione Edilizia, senza incremento di volume;

AV - Addizioni Volumetriche, senza mutamento di destinazione d'uso, nei limiti di seguito specificati:

  • - alle unità immobiliari residenziali di edifici mono, e bifamiliari e plurifamiliari, esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo, sono consentiti interventi una tantum di addizione volumetrica fino ad un massimo di 40 mq di (SE), a condizione che gli edifici plurifamiliari abbiano una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo e senza l'aumento dell'altezza dell'edificio esistente. Sono escluse le addizioni volumetriche alle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto;
  • - alle singole attività di commercio al dettaglio fino a 50 mq di (SE);

MP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito individuati;

BA - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;

NE - nuova edificazione limitatamente a:

  • - realizzazione di Piscine (pubbliche e private) e impianti sportivi ad uso privato;
  • - attrezzature sportive e ricreative pubbliche fino a 100 mq, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Sono consentiti i frazionamenti degli edifici residenziali di recente formazione in più unità immobiliari residenziali, con superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq per ciascuna unità.

Sono consentiti i frazionamenti con cambio d'uso degli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale a condizione, che le unità immobiliari abitative derivate non siano maggiori di tre e che ciascuna non sia minore di 90 mq di superficie edificata (SE).

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva con diversa sagoma, di Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti e di Addizione Volumetrica devono essere realizzati sulla base di un progetto completo anche di relazione paesaggistica, corredata da render e studi sulle visuali intercettate e di relazione agro-forestale, laddove si intercettano alberi di alto fusto.

2. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

3. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - il cambio della destinazione d'uso verso le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 83 delle presenti Norme;
  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 40 cm;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - gli aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura, complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • -
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine sotto al sedime dell'edificio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con aggetto di gronda di 50 cm.;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art. 87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria da scegliersi fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SE) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, come sopra descritto.

3. Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 79, comma 3, della L.R. n. 65/2014 senza incremento di volume, al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, (Recepimento della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio originario, del contesto esistente, a tal fine valgono le prescrizioni delle aree di pertinenza di cui all'art. 85 delle presenti Norme.

4. Le funzioni insediabili e quelle escluse negli edifici sono individuate dall'Art. 83 "Destinazioni d'uso ammesse" delle presenti Norme.

Art. 103 Interventi di deruralizzazione degli immobili

1. E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storica e comunque nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. n. 65/2014.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli o sostituzione edilizia comportanti mutamento della destinazione agricola non possono determinare incremento della (SE) legittimamente esistente.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono comportare la realizzazione di unità abitative con (SE) non inferiore a quanto disciplinato dall'Art. 84 delle presenti Norme.

4. Le unità abitative conseguenti alla deruralizzazione di annessi agricoli devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 6 mq di superficie edificata (SE), non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente, da ritrovare eventualmente anche in immobili adiacenti A servizio di tali nuove unità abitative non potranno essere realizzati annessi agricoli amatoriali, di cui all'art. 98 delle presenti Norme, entro i dieci anni successivi alla fine dei lavori di deruralizzazione degli annessi agricoli.

5. La deruralizzazione dell'immobile è soggetta all'individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo Art. 104 delle presenti Norme e deve essere riferita all'intera unità immobiliare.

6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per (SE) pari o superiori a 360 mq, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero a Piano di Recupero.

Art. 104 Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare

1. Per gli interventi che comportano mutamento della destinazione agricola verso diverse categorie funzionali, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione, che non potrà essere inferiore a 2000 mq, nonché la tipologia delle aree di pertinenza agricola, come disciplinate dall'art. 85 delle presenti Norme.

2. Dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi.

3. Al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo o con gli ambiti di pertinenza paesaggistica, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza agricola devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura territoriale, seguendo le linee naturali riconoscibili nel territorio, l'andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l'ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

4. L'area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare.

Art. 105 Sistemazioni agricole ambientali a scomputo di "Oneri verdi"

1.Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale (c.d. 'oneri verdi') è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione ambientale significativi dal punto di vista dell'interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - la conservazione e/o il ripristino delle formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, come individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo e al contempo, per quanto possibile, l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'Ailanthus altissima, in accordo con la normativa regionale;
  • - la rinaturalizzazione delle fasce di vegetazione ripariale, ivi comprese le formazioni arboree e arbustive d'argine, di ripa o di golena, e degli eventuali lembi relitti di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione;
  • - la manutenzione delle rete scolante artificiale principale, le opere di intercettamento, raccolta e convogliamento delle acque superficiali, e gli interventi finalizzati in genere alla difesa dell'integrità fisica dei suoli e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco o di contenimento, terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, scoline, fossi, etc.), con priorità per gli elementi qualificativi che caratterizzano le aree con sistemazioni agrarie storiche come i terrazzamenti e i muri a secco, con materiali e modalità costruttive fedeli alla tradizione dei luoghi;
  • - la tutela e/o il recupero dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale, con priorità per i beni censiti dagli enti pubblici territoriali;
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  • - il recupero e la manutenzione della sentieristica nelle aree boscate, consentendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - il completamento, potenziamento o creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva, e gli interventi finalizzati in genere alla protezione della fauna selvatica.

2. Non rientrano tra gli "interventi di sistemazione ambientale" di cui al presente articolo, ammessi a scomputo dei c.d. 'oneri verdi', gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

3. Fatte salve ulteriori disposizioni eventualmente dettate dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle vigenti norme regionali e delle disposizioni di cui al presente articolo, i progetti edilizi riferiti agli interventi di cui al punto 1 sono corredati:

  • a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nei primi cinque anni;
  • b) dalla documentazione relativa alle risorse paesaggistiche ed ambientali eventualmente presenti nell' "area di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, con particolare riferimenti ai seguenti elementi:
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - fasce di vegetazione ripariale, ivi comprese le formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
    • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • - rete scolante artificiale principale;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muri a secco o di contenimento, terrazzamenti o ciglionamenti, acquidocci, scoline, etc.;
    • - manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali o dal Piano Strutturale;
    • - viabilità vicinale e/o rurale esistente;
    • - sentieri in aree boscate;
      • c) dagli elementi conoscitivi e/o dalle specifiche progettuali di cui ai successivi punti 4, 5 e 6, per le fattispecie ivi contemplate.

      4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che ricadano nelle seguenti aree ed ambiti:

    • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
    • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
    • - nelle Aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
    • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - nelle Aree sensibili di fondovalle (Art.75);
    • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123);
    • - negli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve (Art.75),

    sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato, ed in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.

5. Gli interventi inerenti le aree boscate devono essere subordinati alla predisposizione di apposita relazione atta a dimostrare la sostenibilità colturale, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale di quanto previsto.

6. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico forestale devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo o atto abilitativo relativo agli interventi urbanistico-edilizi di cui al punto 1 da attuarsi sull'edificio o unità immobiliare di riferimento è in ogni caso subordinato alla stipula di un'apposita convenzione, con idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto. Gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione gravano sull'intera porzione di terreno correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.