Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 106 Aree con funzione agricola

1. Sono identificate come "aree con funzione agricola" le porzioni di territorio rurale nelle quali la struttura fondiaria, le caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura dei suoli, l'estensione e densità delle colture e la presenza di significative strutture aziendali configurano attività produttive agricole consistenti e consolidate. Le aree con funzione agricola sono prevalentemente collinari e sono prevalenti le colture a oliveto e vigneto.

Sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

2. Le aree agricole sono qualificate e caratterizzate dalla presenza delle seguenti componenti ambientali, paesaggistiche e identitarie del patrimonio territoriale, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinate dal presente Titolo:

  • - aree forestali;
  • - aree a rischio archeologico;
  • - patrimonio edilizio di valore storico, culturale e architettonico;
  • - nuclei rurali;
  • - nuclei rurali storici,
  • - aree per la mobilità di impianto storico;
  • - aree per la mobilità;
  • - giardini formali e storici;
  • - ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - verde di connessione ecologica;
  • - ambiti perifluviali;
  • - paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
  • - ambiti per progetti di paesaggio territoriali.

3. In tali aree gli usi del suolo agricolo si differenziano in numerose tipologie, anche di impronta tradizionale. Si riscontrano, infatti, diverse tipologie di consociazioni, la presenza di pratiche (es. l'uso di sostegni vivi per maritare la vite) e sistemazioni agrarie tradizionali (ciglionamenti e terrazzamenti). Le diverse monocolture, più o meno intensive (oliveti sia a sesto regolare che irregolare, prati, seminativi e vigneti), sono le tipologie più diffuse con presenza anche di superfici pascolive. Il mantenimento di usi del suolo tradizionali come le consociazioni e i seminativi arborati (es. seminativi e prati con vite maritata o con olivo, i vitati olivati, gli oliveti e i prati con olivo terrazzati) costituiscono il principale elemento qualitativo del paesaggio, visto anche l'ottimo stato di conservazione e cure colturali riscontrato.

4. In queste aree dunque è incentivato il mantenimento sia delle sistemazioni agrarie tradizionali sia degli usi del suolo agrario tradizionale, attraverso incentivi come previsti dall'art. 94 delle presenti Norme, da incentivi economici che l'Amministrazione attiverà in tutte le sedi opportune e dalla valorizzazione di dette aree con specifici progetti.

5. I movimenti di terra in zona agricola connessi all'attività edilizia non potranno comportare mutamento di quota, in aumento o in diminuzione, superiori a 1,00 m.

6. Nelle aree con funzione agricola sono ammessi tutti gli interventi del presente Titolo con le limitazioni previste dallo stesso.

Art. 107 Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico

Il paesaggio storico è diffuso uniformemente su tutto il territorio comunale da nord a sud arrivando ad occuparne il 26% della superficie totale. Il mosaico paesaggistico storico risulta caratterizzato principalmente da oliveti sia a sesto regolare che a sesto irregolare, ma anche dagli oliveti con alberi da frutto e dagli oliveti a sesto regolare e irregolare terrazzati. Le superfici prative risultano consistenti e in particolare le consociazioni. Sono inoltre comprese le superfici vitate olivate, gran parte di queste sono caratterizzate da vite maritata con olivo. In queste aree sono localizzate la maggior parte delle siepi e alberature, elemento caratteristico del paesaggio storico.

In queste aree, individuate da apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" sono vietati i seguenti interventi:

  • - la riduzione delle siepi e delle alberature;
  • - l'accorpamento delle superfici agricole;
  • - l'aumento dell'estensione delle colture specializzate;
  • - il rimodellamento del suolo, anche tramite l'introduzione delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali.

Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - mantenere e ripristinare le colture promiscue e consociazioni;
  • - mantenere la suddivisione delle tessere del mosaico paesaggistico, garantendo la permanenza di siepi e alberature a bordo dei campi;
  • - impiantare siepi e alberature di specie autoctone a suddivisione dei campi, allo scopo di diversificare il mosaico paesaggistico, conservare la biodiversità e proteggere le coltivazioni dalla fauna ungulata;
  • - mantenere e recuperare le pratiche agricole tradizionali;
  • - riconsiderare l'orientamento dei filari evitando quello a ritto chino;
  • - mantenere fasce erbacee nell'interfila dei vigneti per aumentare la biodiversità e contenere fenomeni erosivi;
  • - prevedere la viabilità di servizio e la forma dei campi secondo un'organizzazione dei tracciati più aderente alle forme del suolo;
  • - mantenere e conservare le fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario, di miglioramento del livello di connettività ecologica e di salvaguardia degli argini e sponde di fiumi, canali e fossi.

In queste aree sono ammessi tutti gli interventi dei Capi II, III, IV e V del presente Titolo a condizione che per ogni intervento di trasformazione:

  • - siano presi in esame gli elementi del paesaggio storico sopra riportati e dato atto del loro mantenimento e della loro eventuale valorizzazione in appositi elaborati a firma di tecnico abilitato;
  • - nel caso in cui l'azienda agricola, per necessità produttive, deve modificare le colture storiche presenti sul fondo il programma deve dar conto del mantenimento/ripristino delle sistemazioni agrarie tradizionali (ciglionamenti, terrazzamenti) e del mantenimento e ampliamento delle siepi e alberature sia lungo i campi che lungo i corsi d'acqua. L'intervento agronomico non deve comunque abbassare il livello di biodiversità di tali aree.

Art. 108 Aree forestali soggette a possibile recupero per l'attività produttiva

1. Le aree forestali soggette a possibile recupero per l'attività produttiva, individuate con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono attualmente classificabili come a "possibile recupero produttivo". Tali superfici forestali occupano quasi il 7% della superficie comunale e sono formate per il 56% della loro superficie totale da aree arboree ed arbustive in evoluzione. Sono terreni agricoli abbandonati ricolonizzati da vegetazione arbustiva in stato di evoluzione, costituendo una vulnerabilità territoriale. Sono aree soggette al recupero secondo la Legge Forestale Toscana (L.R. 39/2000). Il recupero di dette aree è sottoposto alle condizioni degli articoli 80 e 80bis del Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. di attuazione della L.R. 39/2000.

2. Sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, in assenza di Programma aziendale (articoli 77,78,79, 80 e 81);
  • c) interventi di trasformazione di annessi agricoli esistenti per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 94 delle presenti Norme);
  • d) Appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34 comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994";
  • e) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola (articoli 77,78 e 79 e Capo V del Titolo IV).

3. Ferme le vigenti disposizioni di legge sono comunque obbligatori nel caso di recupero delle aree per l'attività produttiva:

  • - l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80bis del Regolamento Forestale della Toscana 48/R/2003;
  • - le opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E' consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti;
  • - la superficie dei terreni da recuperare per l'attività produttiva deve avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

4. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, del Regolamento Forestale contiene:

  • a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
  • b) la documentazione aerofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aerofotografica oggettivamente databile;
  • c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
  • d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
  • e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
  • f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.

5. Sono vietati i seguenti interventi:

  • - alterazione permanente dello stato dei luoghi;
  • - la costruzione di qualsiasi manufatto o altra opera civile.

6. Nei casi in cui l'attività agro-silvo-pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.

Art. 109 Aree forestali

1.Le aree forestali occupano il 41,18 % dell'intera superficie comunale. Sono identificate con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e articolate in "Boschi storici", cioè quelli presenti al 1954, e boschi formatisi successivamente a tale data, ma non recuperabili ai fini produttivi. Le superfici delle aree forestali sono composte, nella maggior parte, da querceti mesotermofili di roverella a Rosa sempervirens e da querceti termofili di roverella con leccio e cerro.

2. Nelle aree forestali di cui al comma 1 sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, in assenza di Programma aziendale (Articoli 77,78,79, 80 e 81);
  • b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 85);
  • c) interventi di trasformazione degli annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 94);
  • d) Appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34 comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994;
  • e) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola (Articoli 77,78 e 79 e Capo V del Titolo IV).

4. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal successivo Capo VII , nonché dalle seguenti prescrizioni specifiche:

  • a) gli interventi sulle formazioni forestali devono essere finalizzati al miglioramento della qualità ecologica dei boschi di latifoglie (in particolare dei querceti di roverella), al controllo degli incendi e al contenimento dei danni provocati da fitopatologie;
  • b) nell'ambito delle formazioni forestali sono ammessi interventi di gestione selvicolturale

sostenibile, realizzati in coerenza con la legge forestale 39/2000 e ss.mm.ii. e relativo regolamento, con particolare attenzione al contenimento dell'invasione delle specie forestali aliene (Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima).

5. Le piante e le siepi forestali non ricomprese nei boschi sono tutelate dalla legge regionale forestale e non sono ammesse né riduzioni né tagli senza la prescritta autorizzazione.

Art. 110 Aree con funzioni non agricole

1. Le aree con funzioni non agricole, ma ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Le aree con funzioni diverse da quella agricola, ad esclusione della Residenza e dei Servizi Pubblici, che pur essendo funzioni diverse da quella agricola sono però destinazioni d'uso diffuse in tutto il territorio rurale, sono:

  • - Turistico-ricettivo;
  • - Direzionale e Servizi privati;
  • - Industriale/artigianale;
  • - Commercio al dettaglio.

Le Aree di trasformazione con destinazioni d'uso non agricole sono distinte nei seguenti obiettivi:

  • - Trasformazione degli insediamenti incongrui;
  • - Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi.

Le aree che ospitano, o sono destinate ad ospitare, le seguenti funzioni sopra richiamate sono:

AREA DESTINAZIONE D'USO AREE SOTTOPOSTE A TRASFORMAZIONE Molinuzzo/Volognano Industriale/Artigianale Le Valli Industriale/Artigianale Il Pruno Turistico-ricettivo ATR3a - Il Pruno Campolungo Turistico-ricettivo ATR3b - Campolungo Castiglionchio Turistico-ricettivo Campeggio "Il Poggetto" Turistico-ricettivo ATR10 - Campeggio Il Poggetto Il Palagio Turistico-ricettivo Bottega di Rosano Commercio al dettaglio Bottega di Torri Commercio al dettaglio Ristorante Le Corti Commercio al dettaglio La Chiocciola Commercio al dettaglio ATR8 - La Chiocciola Bottega delle Valli Commercio al dettaglio Lago dei Pioppi Commercio al dettaglio ATR5 - Lago dei Pioppi Ex Montecchi di Troghi Direzionale e servizi privati

Turistico/ricettivo

Commercio al dettaglio ATR6 - Ex Montecchi di Troghi Parco ricreativo/didattico via vecchia Aretina Direzionale e servizi privati ATR7 - Parco ricreativo/didattico via vecchia Aretina CTE Direzionale e servizi privati CTE Il Colle Direzionale e servizi privati ATR1 - CTE "Il Colle" Petriolo Direzionale e servizi privati Pagnana Direzionale e servizi privati

Turistico/ricettivo ATR2 - Pagnana

Art. 111 Area con funzione Turistico-ricettiva in zona agricola

1. Le aree turistico-ricettive, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. Nelle aree turistico-ricettive non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

  • - ospitalità alberghiera (e relativi spazi di corredo);
  • - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili);
  • - Servizi di interesse pubblico o collettivo.

4. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi sugli edifici non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione;
  • f) realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
  • g) nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine.

Per tutte le attività turistico ricettive esistenti, compresi i campeggi, valgono le prescrizioni della L.R.86/2016 e del suo regolamento di attuazione.

Sono fatte salve eventuali disposizioni di dettaglio disciplinate dalla "Disciplina delle funzioni" di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

6. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

7. Le dotazioni di parcheggio a servizio delle attività turistico-ricettive di cui al presente articolo sono dovute nella misura stabilita dagli Articoli 28 e 29 delle presenti Norme, per la specifica destinazione d'uso. La loro progettazione deve includere l'uso di materiali permeabili e deve inserirsi nel contesto paesaggistico, evitando rigide geometrie degli spazi.

6. La realizzazione di piscine o altre attrezzature di corredo a servizio delle attività turistico-ricettive di cui al presente comma è soggetta alle disposizioni di cui all'Art. 87 delle presenti Norme.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.

Art. 112 Area con funzione Direzionale e Servizi privati in zona agricola

1. Le aree con funzioni Direzionale e Servizi privati, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione;
  • f) manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati.

4. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.

Art. 113 Area con funzione industriale e artigianale in zona agricola

1. Le aree con funzioni Industriale e Artigianale, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi sugli edifici non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati.

4. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.

Art. 114 Area con funzione di Commercio al dettaglio in zona agricola

1. Le aree con funzioni Commerciale al dettaglio, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi nelle aree per attività commerciali al dettaglio non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett.h) della L.R. 65/2014;
  • f) manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
  • g) addizione volumetrica così articolata:
    • - sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico di Classe B e C sono ammessi ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50, a condizione che siano realizzati in ferro/legno e vetro, con i caratteri del giardino d'inverno, e che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio;
    • - Su tutti gli altri edifici sono ammessi ampliamenti della superficie edificabile di mq. 50 anche in muratura, a condizione che per gli edifici di valore D ed E siano rispettati i caratteri e la regolarità dei fronti esistenti e comunque le prescrizioni contenute nella classificazione del patrimonio edilizio esistente del presente Titolo.

    4. Non sono consentiti:

    • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
    • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

    5. Sono consentiti:

    • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
    • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
    • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

    6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
    • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini);
    • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
    • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
    • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

    Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso e per il commercio al dettaglio la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato, non vi sono limitazioni di superfici per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.