Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 115 Ambiti di pertinenza paesaggistica

1. Gli ambiti di pertinenza paesaggistica, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree che possiedono un rapporto stretto e coerente con il sistema insediativo rurale. Un rapporto organico fra territorio rurale ed il suo sistema insediativo, come gli edifici e/o complessi edilizi appartenenti al patrimonio edilizio con valore storico, culturale e architettonico di Classe A e i nuclei rurali storici.

2. Sono escluse dagli ambiti di pertinenza paesaggistica "le pertinenze storicizzate" e le aree indicate come pertinenze edilizie nei limiti dei 20 e 30 metri dalla facciata del fabbricato principale, ai sensi dell'Art. 85 delle presenti Norme.

3. Costituiscono elementi caratterizzanti l'ambito di pertinenza paesaggistica:

  • - le opere di sistemazione del terreno (muri, ciglioni, terrazzi) ed i suoi principali livelli;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti isolati o da filari;
  • - le strade di uso pubblico o private;
  • - i fossi, gli acquidocci, le scoline;
  • - i tabernacoli;
  • - le corone sia agricole che forestali.

4. Sono altresì elementi di valore delle pertinenze paesaggistiche, qualora abbiano rilevanza storico-testimoniale e sono esterne alle "aree di pertinenza storicizzate":

  • - le pavimentazioni;
  • - le recinzioni e i muri di confine;
  • - i cancelli;
  • - i viali alberati;
  • - alberi di confine.

5. In dette aree è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi che compongono un assetto vegetazionale storicizzato, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nel caso di abbattimento di piante, previa verifica agronomica, queste devono essere sostituite con le medesime specie, mantenendo inalterato il precedente assetto vegetazionale, salvo modifiche che dovranno essere motivate attraverso una relazione agro-forestale;
  • - la impermeabilizzazione delle superfici;
  • - la nuova costruzione di manufatti ad eccezione dei manufatti agricoli e dei manufatti temporanei e amatoriali: la realizzazione dei manufatti temporanei e amatoriali è consentita per la sola superficie minima prevista dall'Art. 98 delle presenti Norme. In tal caso il progetto deve essere accompagnato da un elaborato che illustri l'inserimento ambientale attraverso apposito render o fotoinserimento con viste dalle strade pubbliche e dagli edifici/complessi edilizi di valore storico e nuclei rurali storici;
  • - la realizzazione di recinzioni o separazioni fisiche permanenti che alterino il rapporto tra edifici e spazi scoperti limitrofi o che alterino l'unitarietà dell'impianto originario. É comunque fatta salva la possibilità di recinzione delle pertinenze edilizie ai sensi dall'art. 85, comma 1, con le limitazioni inerenti il patrimonio edilizio storico e i nuclei rurali storici. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree e di altre infrastrutture che si pongono in contrasto con i valori paesaggistici tutelati, nei casi in cui risulti impossibile interessare aree diverse, è ammessa la realizzazione di linee elettriche ed infrastrutture a condizione che siano completamente interrate;
  • - gli impianti di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva).

Art. 116 Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica

1. Le aree ad elevata qualità panoramica e paesaggistica, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono finalizzate alla tutela dei diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché delle visuali panoramiche. che li traguardano. Il territorio di Rignano sull'Arno è interessato per ampia parte dal decreto di vincolo posto dal ministero con provvedimento 286 del 1974.

A confine di questa estesa area di notevole interesse pubblico si snoda la strada provinciale che dal Monastero di Rosano arriva alla Villa di Torre a Cona/San Donato, la quale costituisce il belvedere verso la vallata dell'Arno e verso gli insigni monumenti.

2. Fanno parte di questa categoria anche i sentieri, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", che compongono un sistema importante di fruizione lenta e capillare del territorio comunale e del suo paesaggio. Con particolare riferimento alla viabilità panoramica che risale i versanti quale sistema capillare e di godimento visuale del paesaggio, in particolare i percorsi: "Rosano-Castiglionchio-Mitigliano-Moriano-Casignano-Croce dei Frati" e "Rosano-Sanprugnano-Le Pozzacce", via di Sarnese.

3. In dette aree non sono ammessi:

  • - le modifiche alle dimensioni del tracciato stradale, salvo per accertate esigenze di sicurezza stradale;
  • - le rotatorie;
  • - le nuove edificazioni, gli impianti e le opere civili (recinzioni, cartelli segnalatici, etc.) che si elevino dal piano di campagna;
  • - gli ampliamenti di edifici esistenti;
  • - gli impianti arborei (piante di alto fusto e siepi) che occludono le visuali sul versante verso l'Arno o verso le visuali più significative, come indicate dalla Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti";
  • - la cartellonistica, salvo quella strettamente necessaria per la sicurezza stradale;
  • - i guardrail in acciaio zincato. I materiali da utilizzare per i guardrail devono essere compatibili con i rilevanti valori paesaggistici e con il "notevole interesse pubblico" assegnato dallo Stato a questo territorio.

Art. 117 Ambiti per progetti di paesaggio territoriali

Gli ambiti per progetti di paesaggio, individuati da apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree finalizzate alla concreta realizzazione di progetti che, pur elaborati alla scala locale, ambiscono a costituire una rete eco-territoriale sovracomunale per il tramite del necessario coordinamento anche con i competenti Uffici ed Organi regionali. Sono progetti a carattere strategico volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT con valenza di Piano Paesaggistico attraverso concrete applicazioni progettuali.

Le aree individuate fanno parte di ambiti territoriali più vasti, che coinvolgono i Comuni confinanti e prevedono due tipologie di progetti a scala metropolitana: il Parco fluviale metropolitano dell'Arno e suo affluente e il Parco di Poggio Firenze, quale parte del Bosco metropolitano.

Il Parco fluviale dell'Arno è strutturato intorno alla prevista realizzazione della ciciclopista dell'Arno, in fase di progettazione. Il Parco di Poggio Firenze si candida alla futura istituzione del Bosco metropolitano previsto dal Piano Strategico cella Città Metropolitana di Firenze (PSM), quale elemento essenziale della rete ecologica multifunzionale finalizzata ad aumentare la connettività e la resilienza del sistema metropolitano, anche in relazione ai cambiamenti climatici. I due progetti hanno dunque carattere strategico e sono volti a promuovere una eco-rete- territoriale e una riqualificazione del paesaggio urbano contemporaneo con un elevato interesse regionale, ma da svilupparsi alla scala locale.

In tali ambiti, ad esclusione delle aree ricadenti nel perimetro del territorio urbanizzato, non sono ammessi:

  • - interventi di nuova edificazione ad esclusione di quelli a servizio delle Aziende agricole;
  • - annessi agricoli amatoriali.

Sono consentite:

  • - opere pubbliche coerenti con il progetto di paesaggio;
  • - interventi edilizi a servizio delle Aziende agricole nei limiti individuati dal presente titolo;
  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente così come disciplinati dal presente Titolo.

Art. 118 Ambiti perifluviali

1) Gli ambiti perifluviali ricadenti nel territorio rurale, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tutelati in quanto corridoi di connessione ecologica ed ambientale. Gli interventi in tali aree dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.

Detti interventi dovranno garantire:

  • - la conservazione degli habitat faunistici presenti;
  • - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale;
  • - la riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree;
  • - la continuità fisico spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche del territorio rurale, specialmente lungo le aste fluviali, al fine di realizzare una rete ecologica a salvaguardia della biodiversità.

2) Salvo quanto previsto dalla L.R.41/2018, negli ambiti perifluviali sono comunque prescritte le seguenti limitazioni.

  • a) Non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la riduzione della continuità della vegetazione ripariale e della efficienza degli eco-sistemi fluviali;
    • - la copertura dei corsi d'acqua;
    • - la impermeabilizzazione delle aree ricadenti in detti ambiti;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli strettamente necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati;
    • - la introduzione di specie aliene;
    • - la riduzione delle visuali verso il fiume;
    • - qualsiasi tipo di edificazione, anche rurale, e le recinzioni;
  • b) Sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di ponti e/o passerelle ciclo-pedonali;
    • - la demolizione delle coperture dei corsi d'acqua;
    • - impianti tecnologici necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, laddove assenti o interrotte;
    • - il miglioramento della vegetazione riparia anche finalizzata al miglioramento del regime idraulico (quale la pulizia dell'alveo);
    • - la utilizzazione delle aree ricadenti negli ambiti perifluviali per usi ricreativi e sociali;
    • - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso delle acque di magra e di piena;
    • - la realizzazione di piste ciclo-pedonali;
    • - la realizzazione di strutture necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica.

3) Gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica e gli itinerari ciclopedonali, possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica e a condizione che siano adottate nel piano intercomunale di protezione civile Arno Sud-Est Fiorentino tutte le misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, attraverso sistemi di gestione del rischio.

4) In queste aree sono ammesse esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e gli interventi devono essere sempre accompagnati da relazioni a firma di tecnici qualificati nelle materie agronomico/forestali e naturalistiche. Ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, deve uniformarsi alle "Linee Guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana.

Art. 119 I beni di interesse archeologico

1. I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da aree ed elementi, sono comprensivi delle:

  • a. Presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali quali il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) o di strumenti di pianificazione regionali, quale il Piano Paesaggistico della Regione Toscana; ovvero presenze archeologiche non vincolate ma opportunamente documentate in aree puntuali o zone anche vaste;
  • b) Preesistenze archeologiche che hanno mantenuto il loro carattere di vettori del sistema insediativo antico sino all'età moderna, quali: percorsi stradali riconosciuti come antichi soprattutto in presenza di tracciati conservati (ove esistenti); percorsi stradali riconosciuti come antichi in base a dati cartografici prescientifici e scientifici; percorsi stradali riconosciuti come antichi in base a dati toponomastici di derivazione antica (toponimi prediali di età romana, ecc.).

2. Le aree e gli elementi di interesse archeologico sono individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e nell'allegato "Aree ed elementi di interesse archeologico" elaborato su base cartografica CTR Regione Toscana in scala 1:10.000 secondo le seguenti categorie:

  • a) Complessi archeologici - complessi di accertata entità ed estensione (abitati, castelli, ville, ecc.) che si configurano come un sistema articolato di strutture conservate fuori terra, visibili e leggibili planimetricamente ed architettonicamente. Queste aree si configurano come capisaldi della documentazione storica e insediativa del territorio e sono generalmente già sottoposti a vincolo. Il PO riconosce in questa categoria due elementi archeologici già sottoposti a provvedimenti di tutela:
    • - il bene oggetto di specifico provvedimento di vincolo nel PIT/Piano Paesaggistico Regionale ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali che presenta valenza paesaggistica e come tale è individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m (Allegato I) nella porzione di territorio denominata "podere Sant'Agnese" (Codice SBAT FI0039) nella quale sono presenti "resti di opus caementicium e di intonaco affioranti", la cui descrizione è contenuta nell'elaborato 5.6 "Relazione - Schede siti archeologici - Bibliografia" e nella Tav. 5.5 "Evidenze archeologiche" - sito 37_2;
    • - l'area contenuta nella scheda del PIT della Regione Toscana Cod. FI09 dell'allegato H "Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice" all'elaborato 7B, la località "Fontesanta, Poggio di Firenze, Poggio di Casalmonte" così descritta: "La zona in oggetto presenta un elevato interesse archeologico in quanto costellata di rinvenimenti particolarmente significativi, che indicano una intensa frequentazione dell'area fin dal periodo protostorico. La rete di insediamenti individuata è stata con certezza messa in relazione con il passaggio, in zona, di una direttrice di traffico che collegava il Chianti con l'area fiesolana, nota storicamente come "via Maremmana" (si veda l'allegato stralcio del Catasto Particellare Toscano), in quanto utilizzata ancora nell'Ottocento come percorso per la transumanza infraregionale, a controllo della quale erano probabilmente collocati i siti posti sulla sommità del colle. La strada, attualmente ancora esistente e praticabile, pur ridotta allo stato di carrareccia e mulattiera, ricalca il percorso cartografato agli inizi del 1800; lungo essa sono collocati vari siti di età etrusca e romana ed è stata individuata una grande iscrizione rupestre (il cd. Sasso Scritto) eseguita in caratteri etruschi, la cui presenza indica la vetustà e l'importanza del percorso tuttora esistente. Il monumento, noto almeno a partire dal '700, riporta l'iscrizione tular.sp.a.vis.vx.au.cur.clt (Corpus Inscriptionum Etruscarum, vol. I, 1, 8), eseguita con ductus sinistrorso, riferibile con certezza ad una indicazione di confine (tular) pertinente alla civitas, ovvero all'intera comunità (spural) che aveva giurisdizione sull'area (probabilmente la città di Fiesole). A Ovest del percorso è stato inoltre rinvenuto, negli anni Settanta, un cippo confinario etrusco riportante l'iscrizione tular, anch'esso messo in relazione dagli studiosi con un possibile limite del territorio di Fiesole", la cui descrizione è contenuta nell'elaborato 5.6 "Relazione - Schede siti archeologici - Bibliografia" e nella Tav. 5.5 "Evidenze archeologiche" - sito 37_17;
  • b) il presente Piano riconosce come elemento archeologico acquisito definitivamente e necessitante di essere sottoposto a provvedimento di tutela il complesso di strutture murarie di età medievale in località casa Stecco-Castelluccio noto come "Castelluccio" di Rignano, in corso di indagine archeologica di scavo da parte dell'Università di Firenze, la cui descrizione è contenuta nell'elaborato 5.6 "Relazione - Schede siti archeologici - Bibliografia" e nella Tav. 5.5 "Evidenze archeologiche" - sito 37_32;
  • c) Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica - aree interessate da notevole presenza di strutture e/o concentrazioni di materiali antichi affioranti, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenute presenti nel sottosuolo. Queste aree si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;
  • d) Aree di concentrazione di materiali archeologici - si tratta di aree concentrate e ben definite di affioramento di materiali antichi dal terreno (concentrazioni di laterizi, ceramica, altri materiali edilizi e manufatti) documentate tramite studi scientifici di carattere archeologico e/o apposite segnalazioni recepite presso gli archivi della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Art. 120 Aree a rischio archeologico

Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree e degli elementi archeologici individuati nel presente Piano sono sottoposti alla presente disciplina di intervento.

Ferma la necessaria acquisizione di autorizzazione ad opera delle Autorità preposte alla tutela dei relativi vincoli, nelle aree di cui al precedente art. 119 sono ammessi i seguenti interventi.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera a) del punto 2 sono ammesse:

  • - le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera di enti scientifici autorizzati;
  • - la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni tutelati, nonché posti di ristoro e spazi di sosta;
  • - la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

Resta inteso che qualsiasi intervento nel sottosuolo in queste aree dovrà essere sottoposto ad opportuna richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, corredata da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera b) del punto 2 sono ammesse:

  • - le attività e trasformazioni di cui al paragrafo precedente e che si applicano alle aree di cui alla lettera a) del punto 2;
  • - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavazione o aratura dei terreni a profondità superiore ai 50 cm deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - gli interventi su manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa de suolo, di bonifica ed irrigazione, sono consentiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento nel sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - l'edificazione di nuovi fabbricati di ogni tipologia è subordinata alla richiesta di parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Per gli interventi sopra descritti la Soprintendenza, effettuata la valutazione del potenziale rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, finalizzati a prevenire sia la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento di strutture e reperti archeologici, sia il rischio di danneggiamento dei medesimi, contemperando l'interesse del privato con le finalità di tutela del patrimonio archeologico.

Le istanze relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, dovranno essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità di dette opere. L'Amm./ne Comunale provvederà ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore Archeologia.

Per tali interventi la Soprintendenza potrà dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio; per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amm./ne Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore Archeologia della Soprintendenza un'apposita comunicazione di preavviso, recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza; in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera c) del punto 2 sono ammesse:

  • - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavazione o aratura dei terreni a profondità superiore ai 50 cm deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - gli interventi su manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa de suolo, di bonifica ed irrigazione, sono consentiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento nel sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - l'edificazione di nuovi fabbricati di ogni tipologia è subordinata alla richiesta di parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e in ogni caso ad una procedura di accertamento della presenza archeologica sepolta tramite l'effettuazione di appositi sondaggi archeologici preventivi.

Per gli interventi sopra descritti la Soprintendenza, effettuata la valutazione del potenziale rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, finalizzati a prevenire sia la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento di strutture e reperti archeologici, sia il rischio di danneggiamento dei medesimi, contemperando l'interesse del privato con le finalità di tutela del patrimonio archeologico.

Le istanze di permesso di costruire relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, dovranno essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità di dette opere. L'Amm./ne Comunale provvederà ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore Archeologia.

Per tali interventi la Soprintendenza potrà dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio; per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amm./ne Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore Archeologia della Soprintendenza un'apposita comunicazione di preavviso, recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza; in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Art. 121 Verde Privato

1. Le aree a verde privato, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono un patrimonio strategico per il mantenimento della qualità ecologica e della eco-rete territoriale, contribuendo alla qualità dei nuclei rurali attraverso il contenimento dell'espansione dell'edificato.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole, anche con forme legate all'autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) i manufatti per l'attività amatoriale con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (Hmax) fino a m. 2,40, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere con le seguenti dimensioni:
    • - mq 10 di (SE) ;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.
  • La realizzazione del manufatto è subordinata alla messa a dimora di alberi di alto fusto e siepi a confine con i campi e i boschi rispettando l' indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria.
  • Tali manufatti non sono consenti nei seguenti ambiti:
    • - Ambiti di pertinenza paesaggistica (Art. 115);
    • - Aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
    • - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
    • - Ambiti per progetti di paesaggio territoriali (Art.117);
    • - Ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - Aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
    • - Verde di connessione ecologica (Art. 123);
  • b) le recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - recinzioni lungo le strade e piazze pubbliche: uguali a quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti: base in muratura intonacata e sovrastante ringhiera metallica o rete con altezza massima di 2,00 mt. così suddivisa: 1,00 metro di muratura intonacata e 1,00 metro di ringhiera o rete;
    • - Recinzioni confinanti direttamente con boschi o campi: pali di legno e rete a maglia quadra zincata, sollevata da terra di cm. 20 per il passaggio della piccola fauna.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • a. l'impermeabilizzazione del suolo;
  • b. l'alterazione morfologica del terreno;
  • c. l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • d. l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 lett. a) del presente articolo;
  • e. i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • f. la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • g. il taglio di alberi di alto fusto e siepi, salvo per problemi di stabilità e fitosanitarie, ma a condizione che siano sostituiti con specie autoctone.

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. Sui manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 lett. a) è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le quantità consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.

Art. 122 Giardini formali e storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come "componenti antropiche e storico-culturali" i giardini di formazione storica. Tali aree verdi, significativamente presenti in tutto il territorio comunale, sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" del presente Piano, in esse sono comprese anche le aree verdi sulle quali è stato posto apposito vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004. I giardini storici sono spazi progettati dall'uomo che insistono e modificano un contesto naturale e costituiscono un sistema unico tra architettura e materiale vivente (piante), formando così un complesso architettonico di rilevante valore storico, artistico, paesaggistico e culturale e dunque patrimonio dell'intera collettività.

In queste aree verdi le attività progettuali saranno prevalentemente indirizzate alla tutela e alla manutenzione.

2. Sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati:

  • a. MO - Manutenzione ordinaria;
  • b. MS - Manutenzione straordinaria;
  • c. RC - Restauro conservativo;
  • d. MP- Interventi pertinenziali.

Gli interventi di trasformazione di cui al comma 2 p.ti b) e c) sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici del Giardino attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

Costituiscono elementi essenziali per la permanenza del bene culturale di cui al presente articolo:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i sistemi di captazione e ritenzione delle acque superficiali.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

A tale scopo:

  • - i giardini formali e storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura;
  • - i giardini formali e storici devono conservare l'unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere unitario del sistema;
  • - nei giardini storici e formali devono essere in particolare conservate nella loro configurazione, e nel loro aspetto esteriore, le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, sculture, nicchie e tabernacoli, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali.

4. All'interno dei giardini formali e storici è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli abbattimenti dovuti alla stabilità o alle fitopatie. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;
  • - ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo, ivi compresi tutti i manufatti, anche aziendali, previsti dal Titolo IV - Capo III Sezioni II, III e IV della L.R. 65/2014;
  • - la realizzazione delle strutture prive di rilevanza edilizia, salvo quelle volte alla ricostituzione e/o valorizzazione degli originali aspetti storico monumentali del bene;
  • - la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi o pregiudichino l'unitarietà dell'impianto originario del giardino formale e storico;
  • - la realizzazione di serre solari;
  • - la realizzazione a terra di pannelli fotovoltaici;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale;
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna".

5. E' consentita, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 :

  • - la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo degli elementi architettonici a condizione che siano realizzati con gli stessi materiali;
  • - la realizzazione di una serra in ferro/legno e vetro, così come disciplinato nella Classificazione del patrimonio di valore culturale, storico e architettonico, purché coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato e progettate da tecnici abilitati sia in materia agronomico-forestale sia in materia paesaggistica;
  • - Il ripristino di recinzioni purché identiche a quelle esistenti.

Art. 123 Verde di connessione ecologica

1. Il verde di connessione ecologica, individuato con apposito segno grafico nella Tavola "Destinazioni d'uso dei suoli e degli insediamenti", è un verde estensivo con un alto grado di naturalità e vegetazione di alto fusto e arbustiva.

2. La funzione delle aree verdi di connessione ecologica puntano a mantenere in equilibrio gli ecosistemi, ovvero la loro capacità di assorbire e compensare le pressioni antropiche e naturali provenienti dall'esterno, compresi gli effetti del cambiamento climatico.

  • a) In dette aree non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la nuova edificazione;
    • - la impermeabilizzazione delle aree;
    • - le linee aeree;
    • - gli impianti di radiocomunicazione;
    • - le recinzioni, salvo quelle strettamente necessarie alle aziende agricole, ma a condizione che siano provviste di sistemi per il passaggio della fauna;
  • b) In dette aree sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di sentieri in terra battuta;
    • - la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R. 39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - la realizzazione di piccoli invasi per la fauna selvatica;
    • - la realizzazione di punti panoramici;
    • - la realizzazione di attività ludiche quali i parchi avventura;
    • - percorsi naturalistici.

Art. 124 Nuclei rurali

1. Sono ricomprese nei "Nuclei rurali", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - Bombone
  • - Torri
  • - Le Corti
  • - Le Valli

In questi nuclei prevale una edificazione concentrata e continua e sono insediamenti generalmente sviluppatisi dal dopoguerra ad oggi intorno ad un modesto nucleo storico, subendo negli ultimi anni una importante espansione attraverso interventi edilizi pianificati. Tuttavia i nuclei rurali rimangono sostanzialmente ancora coerenti con l'impianto insediativo nelle sue configurazioni originarie: mantenimento dei tracciati viari di impianto storico e un consolidato rapporto con lo spazio pubblico. In alcuni nuclei rurali gli spazi pubblici sono fortemente compromessi dalla viabilità di attraversamento e necessitano di interventi unitari di riqualificazione. A tal fine si rinvia al successivo Articolo 127 sulle "centralità dei nuclei rurali". Nei nuclei rurali ricadono gli edifici e complessi edilizi di valore storico, culturale ed architettonico (disciplinati dagli articoli 77, 78, 79, 78, 80 e 81 del Capo I del presente Titolo) e in misura significativa gli edifici di recente formazione (di cui all'Art. 102) nonché gli interventi del successivo Art. 125.

Tra la concorrente disciplina e facoltà riconosciute con riferimento alla classe di valore dei singoli edifici e ai nuclei rurali nei quali i medesimi sono insediati prevalgono quelle più restrittive.

2. Nei nuclei rurali, sono ammesse tutte categorie funzionali e/o destinazioni d'uso previste dall' articolo 83 delle presenti Norme.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal presente Titolo sulla base della classificazione ad essi attribuita.

Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici di valore D, E e agli edifici di recente formazione appartenenti al patrimonio edilizio realizzato successivamente al 1960 devono garantire:

  • - l'allineamento, le altezze, la partizione delle facciate su strade e spazi pubblici;
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

Nei nuclei rurali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 102 con le seguenti limitazioni:

  • - ampliamenti di superficie edificabile (SE), anche se previsti dalla classificazione edilizia, agli edifici realizzati all'interno di insediamenti pianificati con disegno omogeneo (lottizzazioni);
  • - ampliamenti volumetrici in sopraelevazione.

Sono altresì consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - gli ampliamenti di superficie edificabile (SE) agli edifici mono, e bifamiliari e plurifamiliari, a condizione per questi ultimi che vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, di valore storico, culturale e architettonico D ed E e agli edifici di recente formazione successivi al 1960, così come disciplinati dagli articoli 80, 81 e 102, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 85 comma 4;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum nella misura massima di 50 mq di superficie edificabile (SE) alle attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) insediati alla data di entrata in vigore del Piano Operativo;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum delle attrezzature sportive e ricreative fino ad un massimo aggiuntivo di 100 mq di (SE), previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  • - il frazionamento delle unità immobiliari e per quelle a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 50 mq.;
  • - le cantine sotto il sedime dell'edificio con accesso interno;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

Gli interventi consentiti devono garantire una qualità insediativa comparabile con i caratteri del Territorio rurale:

  • - mantenere inalterati gli assetti vegetazionali esistenti ed eventualmente rafforzarli (filari alberati, alberi isolati, siepi, vegetazione ripariale, etc);
  • - mantenere tutti quegli elementi simbolici e religiosi (edicole, marginette, fontane, lavatoi e tutto ciò che ha caratterizzato l'insediamento rurale);
  • - non sono ammessi incrementi volumetrici che facciano ricorso a tipologie prefabbricate prive di qualità architettonica. Nei casi di incrementi volumetrici per gli esercizi di somministrazione e bevande, nel caso non si voglia ricorrere a volumi chiusi in muratura, è consentito l'uso di strutture in ferro/legno e vetro apribili durante la stagione estiva;
  • - mantenere le superfici permeabili di tutte le aree pertinenziali anche quelle destinate a parcheggio. I parcheggi devono essere inghiaiati o in terreno erboso;
  • - le coloriture degli edifici devono essere omogenee, mantenendo le gradazioni dell'ocra, delle terre di Siena o della pietra locale;
  • - le coperture devono essere a falde inclinate in coppi e tegole, anche per i volumi secondari;
  • - il coronamento dei comignoli in cotto e con forme di tipo tradizionale;
  • - le recinzioni sono disciplinate dall'Art.86 delle presenti Norme;
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

Art. 125 Nuclei rurali storici

1. Sono ricomprese nei "Nuclei rurali storici", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - Volognano;
  • - Sarnese;
  • - Abbazia di Rosano;
  • - nucleo originario di Torri;
  • - nucleo originario di Bombone;
  • - nucleo originario di Le Corti;
  • - nucleo originario Le Valli.

In questi nuclei prevale una edificazione concentrata e continua di insediamento storico, mantenendo integra la loro originaria conformazione storica. L'impianto insediativo, mantiene inalterata la sua configurazione con i tracciati viari di impianto storico e lo spazio pubblico. Nei nuclei rurali storici ricadono in misura significativa gli edifici e complessi edilizi di valore storico, culturale ed architettonico, disciplinati dagli articoli 77, 78, 79, 80, e 81 del Capo I del presente Titolo e dal presente articolo, fermo restando che prevalgono le prescrizioni più restrittive.

Tra la concorrente disciplina e facoltà riconosciute con riferimento alla classe di valore dei singoli edifici e ai nuclei rurali nei quali i medesimi sono insediati prevalgono quelle più restrittive.

2. Nei nuclei rurali e storici, sono ammesse tutte categorie funzionali e/o destinazioni d'uso dell'articolo 83 delle presenti Norme.

3. Non sono consentiti:

  • - ampliamenti di superficie edificabile (SE), salvo quanto stabilito al successivo comma 4;
  • - nuove superfici accessorie;
  • - alterazioni sia nei materiali che nelle dimensioni delle strade e degli spazi pubblici;
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - le installazioni di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

4. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - il frazionamento delle unità immobiliari e per quelle a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 60 mq.;
  • - la cantina, con altezza non superiore a mt 2,40, al di sotto del sedime dell'unità immobiliare abitativa con accesso interno;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - la realizzazione, nelle pertinenze edilizie, di una serra in ferro/legno con superficie edificabile/edificata (SE) di mq. 10 e con altezza massima (Hmax) 2,20 per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;
  • - i manufatti privi di rilevanza edilizia, salvo le limitazioni previste dalla classificazione di valore del patrimonio storico, culturale e architettonico e dal Regolamento Edilizio;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum nella misura massima di 50 mq di superficie edificabile (SE) alle attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) insediati alla data di entrata in vigore del Piano Operativo, a condizione che:
  • - l'ampliamento di superficie edificabile (SE) sia realizzato esclusivamente in ferro/legno e vetro con la forma del giardino d'inverno, apribile nella stagione estiva;
  • - l'ampliamento di superficie edificabile (SE) sia valutato all'interno del rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

Art. 126 Insediamenti rurali recenti

1. Sono ricomprese negli "Insediamenti rurali recenti", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - La Felce
  • - Montecucco.

In questi nuclei prevale una edificazione molto recente concentrata e continua, originata negli anni '60. Sono insediamenti privi di qualsiasi originario insediamento storico e di spazi pubblici: sono generalmente villette isolate in nuclei altrettanto isolati. In questi insediamenti sono assenti gli edifici e i nuclei edilizi di valore storico, culturale e architettonico.

2. Negli insediamenti rurali recenti è ammessa la sola categoria funzionale residenziale.

3. Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 102, con esclusione dell'addizione volumetrica, fatto salvo l'applicazione della L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi consentiti devono garantire una qualità insediativa comparabile con i caratteri del Territorio rurale:

  • - mantenere inalterati gli assetti vegetazionali esistenti ed eventualmente rafforzarli (filari alberati, alberi isolati, siepi, vegetazione ripariale, etc.;
  • - mantenere le superfici permeabili di tutte le aree pertinenziali anche quelle destinate a parcheggio. I parcheggi devono essere inghiaiati o in terreno erboso;
  • - le recinzioni sono disciplinate dall'art.85 delle presenti Norme;
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con le "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - non è consentita l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

Art. 127 Centralità dei nuclei rurali

1. Le centralità dei nuclei rurali e storici sono spazi pubblici, generalmente di modeste dimensione. Sono riconosciuti dalla comunità locale come i luoghi dove si svolgono le attività sociali, considerati dal presente Piano una componente identitaria del patrimonio territoriale, in quanto luoghi identificativi e qualificanti degli insediamenti rurali esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le centralità dei nuclei rurali così definite, costituiscono luoghi fondamentali di riferimento dei singoli insediamenti e sono distinte con apposito segno grafico nella Tavola "Destinazioni d'uso dei suoli e degli insediamenti".

2. Tali spazi pubblici sono spesso caratterizzati da un sostenuto attraversamento del traffico veicolare, da una difficoltà di attraversamento in piena sicurezza da parte dei pedoni, da una frammentazione dello spazio dovuto ad una serie di interventi episodici e da un disomogeneo uso dei materiali. In questi spazi sono ammessi interventi da proporsi tramite progetto unitario che:

  • - valorizzi l'impianto storico dello spazio pubblico;
  • - realizzi una progettazione universale;
  • - preveda una pavimentazione diversa dall'asfalto per trasformare l'area in zona 30;
  • - preveda la uniformità dei materiali, la cui scelta deve essere orientata alla semplicità, durabilità e manutenibilità.

In questi spazi pubblici non sono ammessi interventi di arredo urbano e di trasformazione dell'attuale assetto in contrasto con il presente articolo.