Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 134 Disposizioni generali

1. Il presente Capo dispone la tutela dell'integrità fisica del territorio secondo le specifiche condizioni di fragilità ambientale, definendo le condizioni delle trasformazioni previste dai piani attuativi, dai permessi di costruire convenzionati e dagli interventi diretti, nonché dagli altri atti, procedimenti e progetti che interessino le trasformazioni del territorio. La disciplina del presente Capo prevale su tutte le disposizioni contenute nelle presenti Norme e condizionano tutti gli interventi edilizi ed urbanistici di trasformazione del territorio.

2. Alle disposizioni del presente Capo si aggiungono le valutazioni complessive degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione edilizie e urbanistiche di cui all'art. 31 "Valutazione e mitigazione degli effetti ambientali delle trasformazioni".

3. Nelle schede di trasformazione di cui all'allegato "A" delle presenti Norme sono indicate le specifiche prescrizioni per le trasformazioni ivi contenute. Sono indicate le specifiche prescrizioni per la valutazione degli effetti ambientali da eseguirsi in sede di redazione del progetto, nonché per la realizzazione dei necessari interventi di mitigazione, con riferimento alle disposizioni generali di seguito elencate.

4. Per i criteri e le modalità di applicazione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS, si rimanda alla L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii. e alla normativa nazionale di riferimento D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5-bis della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii., in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi e i progetti unitari convenzionati che non comportano variante al presente Piano Operativo.

Art. 135 Fasce di rispetto e tutela dei corsi d'acqua

1. La norma fa riferimento a tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico delle acque superficiali definito ai sensi della L.R. n. 79/2012, fata salva la competenza del Genio Civile Valdarno superiore al rilascio di atti di autorizzazione o concessione idraulica.

2. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto pari a un minimo di 10 m dal piede esterno dell'argine o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, dal ciglio di sponda.

3. La fascia di rispetto dei corsi d'acqua, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, assicura la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche facilitandone le operazioni di manutenzione.

4. All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua, che comprende anche le sponde interne e l'alveo, fatta salva la disciplina di cui al R.D. n. 523/1904, all'art. 3 della L.R. n. 41/2018 e al D.P.G.R. n. 42/R/18, sono vietati:

  • a. qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni, fatti salvi i manufatti di cui all'art. 137 della L.R. n. 65/2014; sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse; le opere per il tempo libero potranno essere installate se temporanee e se non incidono sulla dinamica del corso d'acqua;
  • b. ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e/o ippici e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
  • c. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
  • d. ogni immissione di reflui non depurati, mentre sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (quale la pulizia dell'alveo).

5. All'interno della fascia di rispetto dei corsi d'acqua i nuovi interventi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti, sui parcheggi pubblici e privati sono disciplinati dall'art. 3 della L.R. n. 41/2018 "Tutela dei corsi d'acqua".

Art. 136 Interventi su suolo e sottosuolo e sui corsi d'acqua

1. Per tutti gli interventi da attuare è generalmente vietata l'asportazione e la sostituzione del suolo vegetale salvo che per le normali operazioni di zollatura, drenaggio, piantumazioni, semine e gli interventi edilizi ammessi.

2. Gli interventi che interessano la morfologia esistente devono rispettarne la conformazione senza modificarne gli assetti oltre a contenere la quantità di scavi e riporti allo stretto necessario. I movimenti terra dovranno essere eseguiti sempre nel pieno rispetto delle caratteristiche geomeccaniche o geotecniche dei terreni. Qualora fossero necessari interventi di sostegno e di controllo dell'erosione, saranno da preferirsi quelli effettuati con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, preferibilmente con materiali vivi. A seguito di tutti i movimenti terra è obbligo di realizzare le opere di sistemazione idraulica superficiale necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione.

3. Impermeabilizzazione: tutti i progetti dovranno essere tesi ad evitare gli effetti delle ulteriori impermeabilizzazioni artificiali. A tal scopo ogni nuovo intervento sulla superficie del suolo dovrà essere realizzato in modo da non alterare le funzionalità idraulica del contesto in cui si inserisce, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

In occasione di ogni trasformazione di realizzazione o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela di interessi storico-ambientali.

Nella realizzazione di ogni nuovo intervento, dovranno dovranno essere posti in opere tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il principio dell'invarianza idraulica.

Restano comunque ferme le specifiche disposizioni previste dall'art. 31 con riferimento agli interventi nel medesimo individuati.

In particolare ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza.

Valgono comunque, con riferimento agli specifici tessuti eventuali più stringenti limiti previsti dalle specifiche disposizioni inerenti i medesimi.

In ambito urbano, i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o parzialmente permeabili, o che prevedono modifiche di uso e/o utilizzo del suolo devono prevedere un apposito richiamo al rispetto del principio dell'invarianza idraulica: nella realizzazione di nuovi edifici, di ampliamenti di edifici esistenti e di qualunque altro intervento che comporti l'impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 100 mq., dovranno essere previsti impianti di accumulo per l'immagazzinamento e la gestione della restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche nelle aree circostanti.

Al di fuori del perimetro urbano, dovranno essere realizzati tali volumi di invaso solo per impermeabilizzazioni superiori ai 500 mq., se l'area si trova al di fuori delle classi di pericolosità idraulica P3, P2, P1, altrimenti per impermeabilizzazione superiori a 250 mq.

Si prescrive di realizzare un volume di invaso atto alla laminazione delle portate di pioggia, da collocarsi, in ciascuna area in cui si verifichi un aumento delle superfici impermeabili, a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore o dell'area scolante.

Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti la trasformazione che comporta un aumento di impermeabilizzazione dei suoli possono concordare la realizzazione di volumi al servizio dell'intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi e collocati comunque idraulicamente a monte del recapito finale. Il volume minimo di cui ai commi precedenti deve essere calcolato secondo la procedura ritenuta idonea al professionista, con tempo di ritorno minimo di 30 anni, così come dovranno essere valutate tutte le variazioni di coefficiente di deflusso tra stato attuale e stato di progetto. Insieme alla progettazione delle opere di invaso dovrà essere consegnato anche apposito piano di manutenzione delle opere in progetto.

Della sussistenza delle condizioni di invarianza idraulica richiamate ai punti precedenti deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

In

4. Intubamenti: su tutto il territorio comunale sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossi, tranne che tramite un'opportuna progettazione da sottoporre ad autorizzazione degli enti competenti sia realizzato un nuovo percorso idraulico (bypass) comprensivo di un nuovo recapito che non aggravi localmente e neppure a monte e a valle dell'intervento le condizioni di rischio idraulico. La gestione dei tratti coperti dei corsi d'acqua è disciplinata dall'art. 6 della L.R. n. 41/2018 e dettagliata nell'art. 119 delle presenti NTA.

5. Indirizzi per la regimazione delle acque superficiali incanalate: ogni qual volta siano previsti nei progetti di sistemazione idraulica o di recupero ambientale delle nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) sia che il corso d'acqua sia naturale, sia che sia artificiale esse dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica e all'incremento della fruizione pubblica. Se non sussistono problemi di spazi o di carenze strutturali, dovranno essere utilizzate in modo prioritario le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

6. Infrastrutture viarie: i nuovi rilevati delle infrastrutture viarie non potranno in nessun caso alterare il corso delle acque superficiali incanalate. Allo scopo di assicurare il collegamento monte-valle delle acque di scorrimento superficiale si dovranno prevedere opportune "luci" di passaggio appositamente aperte nella struttura del rilevato. I sottopassi per l'attraversamento dei fossi da parte della rete viaria dovranno essere dimensionati in modo da evitarne il restringimento della sezione di deflusso e da permettere una semplice manutenzione periodica. Per tale motivo i progetti delle infrastrutture, se interferenti con il regime delle acque superficiali, dovranno essere sottoposti all'approvazione degli Enti competenti in materia idraulica anche se realizzati in aree a pericolosità P1 o non classificata.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'allontanamento delle acque piovane dai piani viari che dovrà avvenire recapitando le stesse direttamente alla rete idrografica con appositi manufatti di raccolta messi in opera con funzionalità antierosiva. Per le strade sterrate e/o non asfaltate, la viabilità poderale ed i sentieri si dovrà prevedere la realizzazione di sciacqui laterali sistemati in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione incanalata nei terreni di sgrondo adiacenti.

7. Fognature: tutti gli interventi sulla rete fognaria dovranno evitare gli effetti negativi dovuti all'infiltrazione delle acque reflue sia sulla stabilità del terreno sia sulla qualità delle acque di falda.

8. Canalizzazioni agricole: gli interventi inerenti i terreni agricoli dovranno essere realizzati tenendo conto del mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo, in ogni caso, al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata manomessa o comunque peggiorata dagli interventi precedenti. Non si consente l'interruzione della continuità di deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole a meno che non sia previsto un nuovo recapito per le acque di scorrimenti intercettate o deviate dalla sede originaria. Le attività agricolo-forestali dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l'azione erosiva sul suolo da parte delle acque di scorrimento superficiale. A tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso.

9. Movimenti terra: tutti gli sbancamenti e gli scavi in terreno sciolto e/o lapideo che comportino variazioni permanenti della morfologia del terreno dovranno essere provvisti, a monte degli stessi, di adeguate opere di drenaggio per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche nella rete di scolo esistente. Il rinterro degli scavi e/o degli sbancamenti dovrà prevedere il ripristino della morfologia originaria e delle condizioni di stabilità delle pareti naturali, utilizzando materiali terrigeni di caratteristiche geotecniche simili a quelli esistenti in loco adeguatamente compattati e addensati.

10. Reti tecnologiche interrate: la messa in opera degli impianti tecnologici a rete dovrà evitare, di norma, la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda modifiche al percorso delle acque di scorrimento superficiale si dovrà individuare una nuova via di deflusso, di sicuro recapito, che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

Art. 137 Salvaguardia della qualità delle acque sotterranee

1. Le opere di sfruttamento della risorsa idrica dovranno garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nella parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare per la salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano si dovranno tenere presenti le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto, le zone di protezione con la relativa disciplina di cui all'art. 94 del citato D.Lgs. 152/2006.

2. Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre la falda idrica a contatto permanente dell'atmosfera mediante opere diverse da pozzi, ovvero con scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che siano realizzate le dovute opere di protezione. Opere diverse da pozzi (quali scavi sotto falda, drenaggi, etc.) che interferiscono con i livelli idrici del sottosuolo, anche solo temporaneamente, devono essere giustificati e documentati negli allegati di progetto.

3. Nelle aree ad elevata vulnerabilità individuate nell'Elaborato 3.8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi con l'ubicazione dei pozzi con le sigle E, A1 e A2, gli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti, a servizio di abitazioni o strutture varie, realizzati mediante fosse biologiche o pozzi neri, possono essere mantenuti se dalle risultanze di uno studio puntuale idrogeologico è dimostrata la non interferenza con i corpi idrici. La verifica di quanto sopra è obbligatoria in fase di ristrutturazione e/o ampliamento del patrimonio edilizio esistente, nonché in caso di cambio della destinazione d'uso. In alternativa allo smaltimento per sub irrigazione, è ammessa la costruzione di depuratori abbinati a impianti di fitodepurazione o sistemi assimilabili. Nelle aree a elevata vulnerabilità individuate nell'Elaborato 3.8 Carta della vulnerabilità degli acquiferi con l'ubicazione dei pozzi con le sigle E, A1 e A2 non si dovranno prevedere impianti e attività potenzialmente inquinanti, in particolar modo quelli comportanti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente poggiati su terreno nudo di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali ad esempio:

  • - attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione di rifiuti azotati;
  • - impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  • - impianti e attività industriali particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui, o materie prime inquinanti;
  • - produzione agricola intensiva.

4. Nell'ottica di minimizzare degli sprechi della risorsa idrica, durante la realizzazione o il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si dovrà procedere al potenziamento delle reti di distribuzione esistenti, valutando la possibilità di installare le reti duali, nelle quali si differenzia la qualità dell'acqua in funzione della destinazione d'uso, di ottimizzare il sistema di controllo e misura sui volumi effettivamente consumati dall'utenza e di snellire la procedura di verifica delle perdite in rete.

Art. 138 Aree per opere di regimazione idraulica

1. Le opere di regimazione delle acque sono opere per la difesa del territorio esposto ad elevato rischio idraulico (alvei, casse di espansione e bacini di accumulo artificiali, rifacimento o costruzione di argini golenali, etc.).

2. Le aree che devono essere considerate in questa fattispecie sono gli alvei, gli argini e le fasce di rispetto e tutela considerate nell'art. 115, nonché tutte le aree che saranno da destinare all'esecuzione di opere di espansione o alla realizzazione di arginature. Il Comune può, con apposite varianti al PO e sulla base di ulteriori specifici studi e progetti, individuare altre aree da destinare ad opere di regimazione idraulica, da realizzare nell'arco temporale della sua validità, con particolare riferimento alle aree individuate nei piani dell'Autorità di Distretto.

3. Nelle aree di cui al precedente comma 2 sono unicamente consentiti interventi di conduzione agricola che comunque non comportino rilevanti movimenti di terra. È vietata qualsiasi nuova edificazione anche a carattere precario, in quanto tali aree sono vocate ad aree necessarie per opere di difesa del suolo.

4. In relazione al progetto definitivo del tipo di opera da realizzare, le aree interessate dalle opere di regimazione idraulica potranno essere espropriate, in tutto o in parte, e/o assoggettate a servitù.

A tal fine l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è demandata all'approvazione del progetto definitivo il quale costituirà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 L.R. 65/2014 contestuale variante al presente strumento. La disciplina di cui al presente articolo non costituisce apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

Le aree che, pur interessate dall'opera e da questa in qualche modo modificate, consentono una qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo o simile anche dopo l'esecuzione dei lavori, potranno essere mantenute in proprietà dei privati, con l'obbligo di conservarle allo stato di natura o ad uso agricolo, con la servitù di utilità pubblica.

5. L'atto costitutivo della servitù regolerà altresì i rapporti tra Enti attuatori e/o gestori dell'opera ed i proprietari delle aree, anche in riferimento ad eventuali danni prodotti alle attività consentite, dall'occasionale funzionamento della struttura.

6. La progettazione, realizzazione e gestione delle casse di espansione e laminazione deve essere finalizzata anche alla valorizzazione delle potenziali funzioni di elementi integrativi della rete ecologica delle aree umide.

Art. 139 Risanamento idraulico

1. Al fine di coniugare le esigenze di tutela con quelle di recupero del patrimonio edilizio esistente, si possono individuare comparti edificati, anche in parte entro le fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua così come individuate all'art. 115 delle presenti norme, con attenzione anche ai corsi d'acqua intubati ed interni ai nuclei insediativi, ove subordinare gli interventi edilizi alla redazione di apposti Piani di Risanamento idraulico (PRI) riferiti nello scopo alla Norma 12 del Piano Stralcio Rischio idraulico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

2. I Piani di risanamento idraulico partendo dall'analisi dello stato di fatto devono:

  • a. prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a ripristinare o agevolare l'accessibilità ai corsi d'acqua;
  • b. prevedere l'esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati all'adeguamento e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'area di intervento o delle aree contermini;
  • c. subordinare gli interventi edilizi all'interno del comparto all'attuazione del Piano di risanamento idraulico.

3. Interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua: in relazione all'art. 4 comma 2 della L.R. 41/2018 per la tutela della pubblica incolumità, all'atto del rilascio della concessione demaniale detta indirizzi per i concessionari di tratti coperti di corsi d'acqua, seguendo il seguente ordine di priorità :

  • a. riapertura completa del corso d'acqua;
  • b. delocalizzazione di edifici e strutture che interferiscono con il corso d'acqua;
  • c. se non sussistono possibilità di compiere interventi di tipo a e b (per motivi tecnici o di sostenibilità economica) e solamente in caso di zona edificata, interventi di mitigazione del rischio e di gestione del pericolo a tutela della pubblica incolumità.

4. Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d'acqua: nelle more della realizzazione degli interventi di cui sopra, dovranno essere disposte caso per caso delle condizioni di gestione del rischio transitorie che dovranno essere emanate dal Comune di Rignano di intesa con la Regione Toscana e inserite nel Piano di Protezione Civile Comunale.