Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

CAPO I Tessuti e spazi scoperti (Norme valide a tempo indeterminato)

Art. 46 Contenuti e finalità

1. Sono identificati come "Territorio urbanizzato" gli insediamenti e le porzioni di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive, configurano una forma insediativa accentrata, di tipo morfologico e qualitativo "urbs", nella quale si sono consolidati e sviluppati rapporti sociali in forma di comunità "civitas". Ai sensi delle vigenti norme regionali il territorio urbanizzato è costituito dai tessuti storici, dalle aree edificate con continuità dei lotti (a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale e servizi privati, turistico-ricettiva), e comprende altresì le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani, il perimetro del territorio urbanizzato può comprendere aree funzionali al perseguimento di strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica.

La porzione di territorio comunale costituente "Territorio urbanizzato", individuata con apposito segno grafico nella Tavola denominata "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", comprende:

  • - il capoluogo;
  • - i centri abitati minori (Rosano, Troghi-Cellai e San Donato);
  • - gli insediamenti industriali di Rignano capoluogo - Pian dell'Isola e di Rosano - Castiglionchio.

2. All'interno del territorio urbanizzato, in ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale per ciascuna U.T.O.E., sono identificati i seguenti tessuti ed aree, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinati dalle norme di cui al presente Titolo:

A) Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati (Art. 55);

B) tessuti urbani consolidati (Art. 56);

C) Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare puntiforme o misto (Art. 57);

D) Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine (Art. 58);

E)Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare lineare (Art.59);

F)Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo pianificato (Art. 60);

G)Tessuti specialistici (Art. 61);

H) tessuti produttivi (Art. 62):

  • - tessuti da consolidare e completare(art. 63);
  • - tessuti produttivi da riqualificare ( art.64);

I) Territorio Urbanizzato - Aree di Trasformazione degli assetti insediativi:

I1a) Qualificazione degli insediamenti;

I1b) Riqualificazione dei margini urbani;

I1c) Riqualificazione degli assetti insediativi storici;

I1d) Completamento puntuale degli assetti insediativi;

I1e) Rigenerazione degli assetti insediativi;

I1f) Completamento degli assetti insediativi;

I1g) Completamento puntuale degli assetti insediativi produttivi;

L) Aree per spazi pubblici o riservati alle attività collettive;(Art. 7)

La) Aree per l'istruzione e per l'infanzia (Art.8);

Lb)Aree per attrezzature di servizi collettivi (Art.9):

b1) Aree per servizi sociali e assistenziali (art.9);

b2) Aree per servizi culturali e ricreativi, e assimilati(art. 9);

b3) Aree per servizi sanitari e assistenziali(art. n. 9);

b4) Aree per servizi religiosi(art. n.9);

b5) Aree per servizi edilizia residenziale pubblica(art. n. 9);

b6) Aree per servizi amministrativi e assimilati(art. n. 9);

Lc) Aree per spazi a parcheggi pubblici (Art.10);

Ld) Aree a verde attrezzato per parco, per il gioco, lo sport e di connessione

ecologica (art. n. 11):

d1) Aree a verde attrezzato e parchi (Art. n. 12);

d2) Aree a verde per gli orti sociali (Art. n. 13);

d3) Aree a verde per gli impianti sportivi (Art. n. 14);

d4) Aree a verde di connessione ecologica (Art. n. 15);

Le) Aree per servizi tecnici e tecnologici (Art. 17):

e1) Aree per servizi tecnici e tecnologici: metanodotto, energia;

radiocomunicazioni (Art. 18);

e2) Aree per servizi tecnici e tecnologici sovracomunali (Art. 19);

e3) Aree e fasce di rispetto ferroviario (Art. 20);

Lf) Aree per la mobilità (Art. 21):

f1) Aree per corridoi di salvaguardia infrastrutturale (Art. 22);

f2) Aree per la mobilità di impianto storico (Art. 23);

f2) Aree per la mobilità dolce ciclpopiste e ciclovie (Art. 24);

f3) Aree per piazze e aree pedonali (Art. 25);

Lg) Aree per Servizi cimiteriali (Art.26).

3. Nel Territorio urbanizzato gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono orientati al conseguimento di elevati livelli di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità, al completamento, al riequilibrio e/o alla ridefinizione degli assetti insediativi e infrastrutturali.

Ai fini della tutela e valorizzazione degli insediamenti il Piano Operativo persegue il miglioramento dei livelli prestazionali e di qualità in termini di:

  • - dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connessione ecologica urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano;
  • - dotazione e diversificazione delle attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse collettivo;
  • - dotazione di esercizi commerciali (in particolare quelli di vicinato), attività terziarie, direzionali, turistico-ricettive;
  • - contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, risparmio idrico, salvaguardia della risorsa idrica;
  • - dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica;
  • - dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  • - utilizzazione di materiali edilizi e requisiti delle costruzioni che assicurino la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il comfort igrometrico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni persona;
  • - eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane attraverso la progettazione universale;
  • - decoro degli spazi esterni, pubblici e privati;
  • - riqualificazione e razionalizzazione dei tessuti produttivi.

Gli usi, le attività, le trasformazioni territoriali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente garantiscono l'integrità fisica dei suoli e delle risorse naturali ed essenziali del territorio, nonché la tutela e/o la valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale presenti. Le attività consentite, che non devono comunque comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, perseguono il riequilibrio ambientale e paesaggistico (anche attraverso il contenimento o l'eliminazione dell'inquinamento acustico, luminoso o visuale) e, congiuntamente, la valorizzazione funzionale, sociale ed economica del territorio.

6. Il Territorio urbanizzato è qualificato e connotato dalla presenza delle seguenti componenti identitarie del patrimonio territoriale, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinate dal presente Titolo:

  • - Componenti identitarie del patrimonio territoriale (Titolo III, Capo III):
  • - Verde privato (Art. 66);
  • - Verde privato a corredo degli edifici (art. 67);
  • - Orti privati (art. 68);
  • - Pertinenze edilizie impermeabili (art. 69);
  • - Giardini formali e storici (art. 70);
  • - Ambiti urbani perifluviali (art. 71);
  • - Verde di connessione ecologica(art. 72);
  • - Ambiti per progetti di paesaggio territoriali(art. 73);
  • - Centralità urbane (art. 74).

4. Ferme restando eventuali disposizioni di dettaglio contenute nel Titolo VI "Disciplina delle funzioni", le attività e gli usi ammessi nel territorio urbanizzato di cui al presente Titolo sono specificati negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree.

Nelle parti individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" sono inoltre consentiti i seguenti usi specialistici, disciplinati dal presente Titolo:

  • - edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale;
  • - edifici specialistici esistenti a destinazione polifunzionale.

5. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal presente Titolo sulla base della classificazione ad essi attribuita, con le eventuali specificazioni, limitazioni e/o integrazioni definite negli articoli che disciplinano i singoli tessuti o aree.

6. Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico, in ottemperanza a quanto disposto dall' Art. 34 delle presenti Norme, la progettazione degli interventi urbanistico-edilizi deve tener conto degli eventuali corridoi infrastrutturali individuati per gli elettrodotti, nonché:

  • - in prossimità di linee elettriche esistenti, tali interventi devono in ogni caso garantire il rispetto dei valori limite e degli obiettivi di qualità fissati per il campo magnetico dalla normativa vigente, anche con il ricorso ad opere di mitigazione e contenimento dell'intensità del campo magnetico stesso;
  • - in prossimità di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva) esistenti, tali interventi sono subordinati alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.

7. Le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio urbanizzato dettate dal presente Titolo, ed in particolare la disciplina di tutela e valorizzazione dell'edificato storicizzato di cui all'art. 55, sono integrate dalle disposizioni dettate dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici (ivi comprese le specifiche prescrizioni d'uso, il cui repertorio completo è espressamente recepito nell'Allegato 'B' alle presenti Norme "Disciplina dei beni paesaggistici"). In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme di cui al presente Titolo.

Art. 47 Disposizioni generali

1. Per gli edifici ricompresi nel tessuto di impianto storico e nel tessuto urbano consolidato, l'interessato, in sede di progettazione edilizia, può comprovare con idonea documentazione che l'immobile successivamente al 1940 o al 1960 è stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia. Ove i competenti Uffici dell'Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sugli immobili ricostruiti prima del 1960, gli interventi della Classe E, mentre per gli edifici ricostruiti successivamente al 1960, gli interventi previsti per l'edificato di recente formazione così come disciplinati da ciascun tessuto.

2. Gli interventi edilizi ammessi sugli edifici di recente formazione, ovvero quelli non classificati di valore storico, culturale e architettonico A, B, C, D ed E, sono disciplinati dal tessuto in cui ricadono.

Per gli edifici di valore storico, culturale e architettonico prevale la disciplina più restrittiva tra quella inerente la classe di valore dell'edificio e quella del tessuto. Gli interventi di ampliamento previsti dalla L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni, non sono mai sommati agli interventi di addizione volumetrica disciplinati dal presente Titolo.

3. Per le strade, le aree di sosta, gli accessi ad aree ed edifici individuate nel perimetro "aree per la mobilità" nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", l'interessato, in sede di progettazione edilizia, può comprovare con idonea documentazione che le stesse sono di esclusiva proprietà privata compresa l'assenza di impegni pregressi di cessione o di uso pubblico dell'area. Ove i competenti Uffici dell'Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti su dette aree gli interventi ammessi nel tessuto senza che ciò costituisca variante al presente Piano.

4. Nelle "aree a rischio archeologico" rappresentate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, sono soggetti alle disposizioni di cui all'Art.120 delle presenti Norme.

5. Non è ammessa la trasformazione delle coperture a falde in coperture piane.

6. Il PO recepisce le invarianti strutturali individuate dal Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Firenze (PTCP) e le indicazioni della disciplina definendone le relative prestazioni qualitative.

Dette invarianze identitarie sono riferite a specifici areali del territorio comunale, appositamente individuati e segnalate con apposito segno grafico, avente valenza meramente ricognitiva, nella Tavola "Vincoli e fasce di rispetto" e riguardano:

o Aree sensibili di fondovalle:

  • a. Sono aree che "... sono caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale";
  • b. il Piano Operativo riconosce le suddette aree come ambiti di pertinenza ambientale, paesaggistica e territoriale dell'Arno nel tratto compreso tra Pian dell'Isola e il capoluogo;
  • c. esse concorrono alla valorizzazione dei corsi d'acqua e alla riqualificazione delle rive e presuppongono attività compatibili con le esigenze di regimazione, di salvaguardia della qualità delle acque, di accessibilità e di fruizione sociale, di coerenza e di sostenibilità paesaggistica;
  • d. al loro interno sono consentiti i seguenti interventi:
    • - miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene concorrendo alla riduzione del rischio idraulico;
    • - fruizione della riva e delle acque fluviali ai fini ricreativi ed escursionistici;
    • - navigabilità del corrispondente tratto fluviale ai fini sportivi e turistici.

o Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve:

  • a. Sono ambiti "...caratterizzati da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà";
  • b. Il Piano Operativo riconosce i suddetti ambiti come comprensivi dei principali serbatoi di naturalità esistenti nel territorio comunale, legati soprattutto all'alternanza di boschi, cespuglieti e altri spazi aperti presenti nella dorsale occidentale;
  • c. Al loro interno e/o al loro intorno si prevedono:
    • - la creazione di un Parco fluviale lungo le aree rivierasche dell'Arno.
    • - la creazione del Bosco Metropolitano, che da Poggio Firenze si estende, senza soluzione di continuità, fino a Montecucco;
  • d. Il PO consente interventi di trasformazione territoriale e urbanistica congruenti con le caratteristiche delle aree, sulla base della strategia definita dalla II invariante del PIT/PPR e dal Piano Strutturale per favorire la qualità e la funzionalità ecosistemica del territorio comunale (biodiversità, connettività, sostenibilità), in relazione a:
    • - serbatoi di naturalità di Poggio Firenze e dell'alto bacino del Fosso di Castiglionchio, al cui interno sono da conservare le condizioni di biodiversità che garantiscono l'elevato valore ambientale delle aree;
    • - corridoi di connessione ecologica territoriale (corridoio boscato della dorsale occidentale; corridoio fluviale dell'Arno;
    • - corridoi dei corsi d'acqua minori di Troghi/Formiche/Salceto, Ricciofani, Castiglionchio), al cui interno sono da conservare e potenziare le aree naturali continue e l'alternanza di boschi, prati e cespuglieti;
    • - tessuto connettivo delle aree agricole, al cui interno, soprattutto in presenza di coltivazioni intensive, è da sostenere la diversità ambientale e la conservazione attiva di condizioni di naturalità;
    • - struttura della rete dei morfotipi ecosistemici e direttrici di connettività da ricostituire individuati alla scala del PIT/PPR.
  • - Aree di protezione storico ambientale:
    • a. Sono parti del territorio provinciale che, "... conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza ...". Nel territorio comunale costituiscono aree di pertinenza paesaggistica degli edifici, componendo con essi sistemi organici a forte caratterizzazione storico culturale e ad alta qualità visuale;
    • b. Concorrono specificatamente a valorizzare l'identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono forme di utilizzazione coerenti con la conservazione dei caratteri territoriali storicizzati;
    • c. Al loro interno si prevede:
      • 1. il divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.,
      • 2. divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
      • 3. possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità;
      • 4. possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente, tale misura vale anche per le piscine.
    • d. Gli ampliamenti di cui al precedente punto 4., quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta nelle presenti Norme, devono:
      • - evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
      • - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
      • - consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa così come stabilito nei successivi articoli, con l'eccezione degli impianti tecnologici di pubblica utilità
      • - il divieto di utilizzare i terreni per depositi che non siano connessi a esigenze di carattere transitorio;
      • - il divieto di ampliamento, oltre il limite consentito dal precedente punto 4., degli edifici esistenti di valore storico, culturale e architettonico di Classe D ed E e degli edifici privi di valore ricadenti nei vari tessuti.

    Art. 48 Categorie di intervento edilizio

    1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascun tessuto e classe degli edifici è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate agli art. 134 e 135 dalla L.R. n. 65/2014, come di seguito riportato:

    • - MO - Manutenzione Ordinaria;
    • - MS - Manutenzione Straordinaria;
    • - RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;
    • - RIC - Ristrutturazione edilizia Conservativa, compreso il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 5/2010;
    • - RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:
      • a) con fedele ricostruzione a parità di (SE) ove non diversamente specificato;
      • b) con diversa sagoma, ma con stessa volumetria;
      • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;
    • - SE - Sostituzione Edilizia;
    • - AV - Addizioni Volumetriche secondo le modalità e prescrizioni specificate in ogni singolo tessuto, ove ammesse;
    • - DSR - Demolizione Senza Ricostruzione di porzioni di edificio;
    • - IP - Interventi Pertinenziali volti alla realizzazione di manufatti pertinenziali aventi rapporti di strumentalità rispetto al manufatto principale, nei limiti massimi del 20% del volume di questo e comunque i modeste dimensioni, collocati nel lotto di riferimento del manufatto principale;
    • - RU - Ristrutturazione Urbanistica;
    • - NE - Nuova Edificazione.

    2. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, ma utilizzando sempre i criteri e i principi della progettazione universale.

    3. Tra la disciplina di intervento individuata in ragione del tessuto di riferimento e quella individuata in ragione della classe dell'edificio trova applicazione la più restrittiva.

    Art. 49 Classificazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico

    1. Sulla base della schedatura del patrimonio edilizio presente sul territorio comunale, realizzata negli anni '80, sono stati classificati gli immobili e i complessi edilizi di interesse storico, culturale, architettonico, ambientale e documentale, rappresentati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". I progetti devono documentare, ai sensi dell'art. 138 della L.R.65/2014, attraverso la redazione di un rilievo storico-critico gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi a seconda delle seguenti classi di tutela:

    • - Edifici/Complessi edilizi di Classe A - grado di tutela rilevante. Sono ricompresi in questa Classe:
    • - gli edifici o complessi di rilevante valore storico, culturale e architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
    • - gli edifici e complessi edilizi di rilevante valore dell'identità storico-culturale espressamente qualificati come "edifici matrice" dal Piano Strutturale, ancorché non interessati da specifici provvedimenti ministeriali di tutela.

    È attribuito tale grado di tutela agli edifici o complessi edilizi e loro pertinenze che, per rilevanza storica e architettonica, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Tale patrimonio è formato prevalentemente da ville, case padronali e chiese suffraganee e pievi;

    • - Edifici/Complessi edilizi di Classe B - grado di tutela elevato. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di elevato valore storico architettonico, in quanto essi hanno determinato, unitamente alle piazze, slarghi e giardini, il primo nucleo urbano formatosi prevalentemente sugli antichi tracciati viari. All'interno del territorio urbanizzato sono presenti alcune ex case coloniche o ville inglobate già da tempo nel perimetro del territorio urbanizzato;
    • - Edifici/Complessi edilizi di Classe C - grado di tutela alto. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di carattere storico-testimoniale posti anch'essi prevalentemente sugli antichi tracciati viari. Rientrano in questo grado di tutela tutti gli edifici presenti nel catasto Leopoldino, qualora non siano stati correttamente riportati nelle Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", prevale il catasto Leopoldino;
    • - Edifici/Complessi edilizi di Classe D - grado di tutela medio: Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi costruiti antecedentemente al 1940. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice riconoscibile, generalmente allineata su strade con prospetti omogenei e con spazi aperti posti sul retro;
    • - Edifici/Complessi edilizi di Classe E - grado di tutela basso: Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi costruiti successivamente al 1940 e presenti nel catasto del 1960. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice e riconoscibile, replicata quale modello costruttivo tipico a cavallo della seconda guerra mondiale.

    2. I progetti degli interventi da eseguirsi sul patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico, a seconda della categoria di intervento indicata dalle presenti norme, devono essere accompagnati dal rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio. Esso è uno strumento, sia per il progettista che per l'Amministrazione Comunale, di documentazione "...degli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica...e "deve" dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi". A tal fine gli elaborati allegati ad eventuali comunicazioni, segnalazioni certificate o istanze di titolo edilizio abilitativo devono dar atto della compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione degli elementi sopra richiamati.

    3. Fanno parte del "patrimonio edilizio di recente formazione" gli edifici esistenti che non rientrano nella classificazione sopra riportata, per i quali vigono esclusivamente le norme riferite ai tessuti di appartenenza.

    4. Gli edifici storici sono descritti in un'apposita scheda storico-architettonica, consultabile in modalità interattiva nel SIT del Comune. Tale schedatura, redatta negli anni '80, è ritenuta ancora valida sia nei contenuti tecnico descrittivi che storico-architettonici, rappresentando ancora un valido strumento istruttorio sia per l'Amministrazione Comunale che per i liberi professionisti. Gli interventi ammessi sugli edifici devono tendere a ricostruire i caratteri originari degli immobili, laddove ancora riconoscibili.

    5.Tutte le definizioni, i parametri e le categorie edilizie delle presenti norme sono quelle desumibili da norme e regolamenti nazionali e regionali, con le limitazioni e le condizioni di seguito riportate.

    Art. 50 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe A

    1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe A sono identificati con apposito segno grafico nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi sono, nei limiti di seguito indicati:

    • 1. manutenzione ordinaria MO;
    • 2. manutenzione straordinaria MS (limitatamente agli interventi di cui all'art. 135; comma 2 lettera b e ai frazionamenti di cui all'art.136 comma 2 lett. a);
    • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC;
    • 4. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
    • 5. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

    2. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe A, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali alle generazioni future.

    3. Le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi dell'art. 141 delle presenti Norme, sono:

    • a. Residenza;
    • b. Servizi pubblici;
    • c. Direzionale e servizi privati.

    Sono ammessi frazionamenti delle unità immobiliari presenti al momento dell'adozione del presente Piano, a condizione che la superficie edificata (SE) di ciascuna unità immobiliare non sia inferiore a 150 mq.

    4. Gli interventi di trasformazione di cui al comma 1 p.ti 3, 4 e 5 sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, che assicurino pertanto:

    • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
    • - l'integrale tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
    • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
    • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e delle pertinenze;
    • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

    5. Fermi i limiti della categoria di intervento ammessa, non sono comunque consentiti:

    • - il cambio di destinazione d'uso in Residenziale delle Chiese e Cappelle;
    • - gli incrementi di superficie utile (SU), di volume complessivo(Vtot), di superficie accessoria (SA);
    • - le modifiche della sagoma;
    • - i cordoli strutturali in elevazione;
    • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
    • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento degli stessi;
    • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
    • - lo spostamento dei collegamenti verticali principali;
    • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate;
    • - il frazionamento o la riduzione della superficie del verde privato a corredo degli edifici e dei giardini formali e storici;
    • - la chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
    • - la modifica:
    • - del coronamento tradizionale delle canne fumarie;
    • - dell'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
    • - la stonacatura, anche parziale, delle facciate;
    • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
    • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
    • - la realizzazione di forni, gazebo, ripostigli in legno e simili;
    • - l'abbattimento degli alberi e la modifica del complessivo disegno dei giardini formali e storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e giardini formali e storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie, si rimanda all'Art. 70 delle presenti Norme;
    • - la realizzazione, nei giardini formali e storici, di linee elettriche e di impianti tecnologici di qualsiasi natura;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
    • - l'apposizione di qualsiasi impianto tecnologico o antenna sulle facciate;
    • - le logge, i porticati, i balconi, le terrazze, le terrazze a tasca e le serre solari.

    6. Sono consentiti per ogni unità immobiliare abitativa:

    • - una piscina da realizzarsi nel verde privato a corredo degli edifici, con le seguenti caratteristiche:
    • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
    • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra, è comunque preferibile un bio-lago o una bio-piscina;
    • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
    • - il volume tecnico, da recuperare prioritariamente nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovrà essere realizzato completamente interrato, con altezza massima (Hmax) di 2,20 m e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
    • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di SE con altezza massima (HMax) di 2,20 m., solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante;
    • - una serra realizzata esclusivamente in ferro/legno e vetro per il ricovero di piante con "SE" di mq 10 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, da realizzarsi nel verde privato a corredo degli edifici o nei giardini formali e storici o nelle pertinenze edilizie impermeabili e non in aderenza all'edificio principale;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - un pergolato con una superficie massima di mq 18 da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o impianto fotovoltaico;
    • - un lucernario per unità immobiliare, per l'accesso in sicurezza in copertura, di dimensioni 70 cm per 1,20 m., complanare alla falda del tetto.

    7. Gli interventi non elencati al precedente punto 6 non sono mai consentiti, salvo gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale di cui all'allegato "B" alle presenti Norme.

    8. Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa, previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, nei casi di cambio di utilizzo dei vani delle unità immobiliari, per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

    9. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe A devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali e storici) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 10 e 11.

    10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere;
    • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
    • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
    • - siano realizzati gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi valore storico-tradizionale, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
    • - siano previsti, secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - sia progettata l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate, pertanto non si preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

    11. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dagli Articoli 67 e 70 "Verde privato a corredo degli edifici" e "Giardini formali e storici", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

    • - siano mantenute, alle nuove recinzioni, le medesime caratteristiche di quelle esistenti, e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio circostante, storicamente strutturante il contesto urbano;
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - in presenza di parco o giardino formale e storico originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.

    Art. 51 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe B

    1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe B sono identificati con apposito segno grafico nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati sono:

    • 1. manutenzione ordinaria MO;
    • 2. manutenzione straordinaria MS;
    • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato dall'art.50;
    • 4. Ristrutturazione conservativa con i limiti di seguito indicati (RC1);
    • 5. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
    • 6. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

    2. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe B, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali alle generazioni future.

    3. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

    • a. Residenza;
    • b. Servizi pubblici;
    • c. Direzionale e servizi privati;
    • d. Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione d'uso residenziale con superficie edificata (SE) per singola unità abitativa non inferiore a mq. 60.

    4. Gli interventi di trasformazione di cui al comma 1 p.ti 2, solo nei casi di frazionamento delle U.I., 3 e 4 sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, che assicurino pertanto:

    • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
    • - la tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
    • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
    • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e delle pertinenze;
    • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

    5. Non sono consentiti:

    • - gli incrementi di superficie utile (SU) e/o di volume complessivo(Vtot), ad esclusione della superficie utile consentita dal successivo comma 6;
    • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento e la realizzazione o modifica di collegamenti verticali;
    • - le modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
    • - le modifiche della sagoma;
    • - i cordoli strutturali in elevazione;
    • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
    • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate, ed eventuali nuove aperture da valutare all'interno del rilievo storico-critico;
    • - la modifica:
    • - del coronamento tradizionale delle canne fumarie;
    • - dell'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
    • - la stonacatura delle facciate per sole porzioni;
    • - il frazionamento o la riduzione delle aree verdi private a corredo degli edifici e dei giardini formali e storici;
    • - la chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
    • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
    • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
    • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi e giardini formali e storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e nei giardini formali e storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
    • - la realizzazione di forni, gazebo, ripostigli in legno e simili;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
    • - la realizzazione di porticati, logge, terrazze, balconi, terrazze a tasca e serre solari.

    6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

    • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 20 cm;
    • - incremento della superficie accessoria pari al 30% della superficie edificata (SE) del piano terra dell'edificio, da realizzarsi al disotto del piano terra, ma all'interno del sedime dell'edificio e con accesso esclusivo all'interno della unità immobiliare;
    • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
    • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
    • - una piscina da realizzarsi nel verde privato a corredo degli edifici, con esclusione del giardino formale e storico, con le seguenti caratteristiche:
    • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
    • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
    • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
    • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di 2,20 m e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
    • - una serra in ferro/legno e vetro con superficie di mq 10 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, semplicemente appoggiata a terra, finalizzata al solo ricovero di piante e attrezzi da giardino;
    • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di SE, solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante, salvo il rispetto delle prescrizioni del successivo comma 10;
    • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, deve essere localizzato in modo da non occludere visuali e non assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 8 e 9.

    E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale recepite ai successivi punti 9 e 10.

    7. Gli interventi non elencati al precedente punto 6 non sono mai consentiti, salvo gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale di cui all'allegato "B""Disciplina dei beni paesaggistici"alle presenti Norme.

    8. Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa, previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

    9. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe B devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi, giardini formali e storici) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 10 e 11.

    10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
    • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
    • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
    • - siano realizzati gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi valore storico-tradizionale, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
    • - siano previsti, secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

    11. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dagli Articoli 67 e 70 "Verde privato a corredo degli edifici" e "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

    • - siano mantenute, alle nuove recinzioni, le medesime caratteristiche di quelle esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e con l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.

    Art. 52 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe C

    1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe C sono identificati con apposito segno grafico nelle tavole "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

    • 1. manutenzione ordinaria MO;
    • 2. manutenzione straordinaria MS;
    • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato dall'art. 50;
    • 4. Ristrutturazione conservativa RC1, come disciplinato dall'art. 51;
    • 5. Ristrutturazione conservativa RC2, nei limiti di seguito indicati;
    • 6. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
    • 7. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

    2. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

    • - Residenza;
    • - Servizi pubblici;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione d'uso residenziale con (SE) per singola unità abitativa non inferiore a mq. 60.

    3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe C, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati al recupero funzionale degli organismi edilizi e alla trasmissione dei valori culturali, che ancora permangono, alle generazioni future.

    4. Gli interventi di trasformazione di cui al comma 1 p.to 5 sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, che assicurino pertanto:

    • - la compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
    • - la tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
    • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
    • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

    5. Non sono consentiti:

    • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
    • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
    • - le modifiche all'involucro edilizio e/o alla sagoma del fabbricato;
    • - gli incrementi della volumetria complessiva(Vtot);
    • - la modifica:
    • - del coronamento tradizionale delle canne fumarie;
    • - dell'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
    • - degli stipiti di porte e finestre;
    • - la stonacatura delle facciate per sole porzioni;
    • - la chiusura di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
    • - la riduzione del verde privato a corredo degli edifici;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
    • - la realizzazione di porticati, logge, balconi, terrazze, terrazze a tasca e serre solari.

    6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

    • - la modifica delle facciate attraverso il rilievo storico-critico. Non è richiesto il rilievo storico- critico per modeste modifiche alle facciate, come ad esempio la nuova realizzazione di una sola nuova apertura o l'ampliamento di una apertura esistente o la trasformazione di una porta in finestra e viceversa. L'insieme di detti interventi determina la necessità della redazione del rilievo storico critico;
    • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 30 cm;
    • - gli incrementi di superficie utile (SU) derivanti da interventi di modesti spostamenti dei solai, che non potranno essere comunque superiori a 30 cm;
    • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
    • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
    • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definiti:
    • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, con una scala larga 1,20 ml di collegamento, anche esterna all'involucro edilizio;
    • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, nel quale installare anche apparecchiature tecnologiche, da realizzarsi nella pertinenza edilizia impermeabile con una superficie accessoria (SA) massima pari al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 20 mq di superficie accessoria (SA), con altezza massima (HMax) di m. 2,40. La realizzazione di tale locale accessorio è ammessa solo nei casi in cui l'unità abitativa ne sia priva;
    • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
    • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
    • - la realizzazione nel verde privato a corredo degli edifici di una piscina con le seguenti caratteristiche:
    • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
    • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
    • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
    • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di 2,20 m e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
    • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
    • - la realizzazione di un cordolo strutturale con altezza massima di 30 cm; tale intervento non è soggetto alla disciplina degli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
    • - la realizzazione di aggetti max 1,20 m. a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
    • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure deve inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 8 e 9.

    E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, recepite al successivo punto 9 .

    7. Gli interventi non elencati al precedente punto 6 non sono mai consentiti, salvo gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale di cui all'allegato B "Disciplina dei beni paesaggistici"alle presenti norme.

    8. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe C sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;

    9. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dagli Articoli 67 e 70 "Verde privato a corredo degli edifici" e "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe C sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

    • - siano mantenute per le nuove recinzioni le medesime caratteristiche di quelle esistenti e, qualora assenti, le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi edilizi simili, salvo il rispetto delle prescrizioni previste dai singoli tessuti, se non in contrasto con il presente articolo;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi;
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e nel caso di modifica delle coloriture delle facciate esse devono essere conformi alla scala di colori allegata al Regolamento Edilizio;
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - in presenza di resede originario o comunque storicizzato sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi.

    Art. 53 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe D

    1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe D sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Le categorie di intervento ammesse sono:, nei limiti di seguito indicati:

    • 1. manutenzione ordinaria MO;
    • 2. manutenzione straordinaria MS;
    • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato dall'art. 50;
    • 4. Ristrutturazione conservativa RC1, come disciplinato dall'art. 51;
    • 5. Ristrutturazione conservativa RC2, come disciplinato dall'art. 52;
    • 6. Ristrutturazione Edilizia conservativa REC3 nei limiti di seguito indicati;
    • 7. Addizione Volumetrica AV1, quale di seguito individuata;
    • 8. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
    • 9. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

    2. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

    • - Residenza;
    • - Servizi pubblici;
    • - Direzionale e servizi privati:
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione d'uso residenziale con (SE), per singola unità abitativa, non inferiore a mq. 60.

    3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe D sono essenzialmente finalizzati alla conservazione o al recupero dei caratteri identitari degli organismi edilizi.

    4. Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri architettonici rilevabili attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, nel caso di interventi di cui al comma 1 punto 6), relativi alle sole facciate il punto 7) . Tali interventi devono assicurare:

    • - la compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
    • - la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
    • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri compositi e decorativi delle facciate principali ;
    • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

    5. Non sono consentiti:

    • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica;
    • - la realizzazione di porticati, balconi, terrazze a sbalzo, terrazze a tasca e verande;
    • - la riduzione del verde privato a corredo degli edifici, salvo quella necessaria per l'addizione volumetrica;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio a confine con gli spazi pubblici;
    • - la modifica:
    • - del coronamento tradizionale delle canne fumarie;
    • - dell'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
    • - degli stipiti di porte e finestre;
    • - la stonacatura delle facciate per sole porzioni.

    6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

    • - la modifica delle facciate. Per questo intervento è prevista, dal precedente comma 4, la redazione del rilievo storico-critico. Si fa presente che non è richiesto il rilievo storico- critico per le modeste modifiche alle facciate, come ad esempio la nuova realizzazione di una sola nuova apertura o l'ampliamento di un'apertura esistente o la trasformazione di una porta in finestra e viceversa. L'insieme sistematico di detti interventi determina la necessità della redazione del rilievo storico critico;
    • - gli incrementi della superficie utile (SU) interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
    • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 30 cm;
    • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
    • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
    • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
    • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
    • - aggetti max 1,20 a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
    • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:
    • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, con una scala larga 1,20 ml di collegamento, anche esterna all'involucro edilizio;
    • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, nel quale installare anche apparecchiature tecnologiche, da realizzarsi nella pertinenza edilizia impermeabile con una superficie accessoria (SA) massima pari al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 20 mq di superficie accessoria (SA), con altezza massima (HMax) di m. 2,40. La realizzazione di tale locale accessorio è ammessa solo nei casi in cui l'unità abitativa ne sia priva;
    • - una sola loggia da realizzarsi lungo lo sviluppo della facciata retrostante l'edificio principale con aggetto di gronda non superiore a cm. 50;
    • - la realizzazione nel verde privato a corredo degli edifici di una piscina con le seguenti caratteristiche:
    • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
    • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
    • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
    • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di 2,00 m e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
    • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 7 e 8;
    • - le addizioni volumetriche una tantum delle unità abitative, presenti al momento dell'adozione del presente Piano, fino a 30 mq di superficie edificabile (SE) e con altezza pari a quella dell'edificio esistente. Tale addizione non deve coinvolgere la facciata principale e deve realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
    • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering.

    7. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda;
    • - I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

    8. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'articolo 67 "Verde privato a corredo degli edifici" e dall'articolo 70 "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

    • - siano mantenute per le nuove recinzioni le medesime caratteristiche di quelle esistenti e, qualora assenti, le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi edilizi simili, salvo il rispetto delle prescrizioni previste dai singoli tessuti, se non in contrasto con il presente articolo;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo e di valore storico-tradizionale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - in presenza di resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.

    Art. 54 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe E

    1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe E sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Gli interventi ammessi sono, nei limiti di seguito indicati:

    • 1. manutenzione ordinaria MO;
    • 2. manutenzione straordinaria MS;
    • 3. Restauro e risanamento conservativo RRC, come disciplinato all'art. 50;
    • 4. Ristrutturazione Edilizia conservativa REC1, REC2 e REC3 come disciplinati dagli artt. 51, 52 e 53;
    • 5. Ristrutturazione Edilizia ricostruttiva RER1 nei limiti di seguito indicati;
    • 6. Addizione Volumetrica AV2 quale di seguito indicata;
    • 7. Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
    • 8. Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine, nei limiti di seguito indicati.

    2. Le destinazioni d'uso ammesse sono:

    • - Residenza;
    • - Servizi pubblici;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Il frazionamento in più unità immobiliari è ammesso solo per la destinazione residenziale con (SE), per singola unità immobiliare, non inferiore a mq. 50.

    3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe E sono essenzialmente finalizzati alla conservazione o al recupero dei caratteri formali degli organismi edilizi.

    4. Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri architettonici delle facciate prospicienti gli spazi pubblici rilevabili attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, nel caso si eseguissero interventi di cui al comma 1 punto 6 ) . Tali interventi devono assicurare:

    • - la compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
    • - la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
    • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri compositi e decorativi delle facciate principali;
    • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

    5. Non sono consentiti:

    • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze a sbalzo, terrazze a tasca e verande;
    • - la riduzione del verde privato a corredo degli edifici, salvo quella necessaria per gli ampliamenti di addizione volumetrica;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio confinante con gli spazi pubblici.

    6. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

    • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio;
    • - la modifica delle facciate. Per questo intervento è prevista, dal precedente comma 4, la redazione del rilievo storico-critico. Si fa presente che non è richiesto il rilievo storico- critico per le modeste modifiche alle facciate, come ad esempio la nuova realizzazione di una sola nuova apertura o l'ampliamento di un'apertura esistente o la trasformazione di una porta in finestra e viceversa. L'insieme sistematico di detti interventi determina la necessità della redazione del rilievo storico critico;
    • - gli incrementi della superficie utile (SU) interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, o lo svuotamento dell'edificio a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
    • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra con scostamenti non superiori a 40 cm;
    • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
    • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
    • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
    • - aggetti max 1,20 m. a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
    • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:
    • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, con una scala larga 1,20 ml di collegamento, anche esterna all'involucro edilizio;
    • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, nel quale installare anche apparecchiature tecnologiche, da realizzarsi nella pertinenza edilizia impermeabile con una superficie edificabile (SE) massima pari al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 20 mq di superficie edificabile (SE), con altezza massima (HMax) di m. 2,40. La realizzazione di tale locale accessorio è ammessa solo nei casi in cui l'unità abitativa ne sia priva;
    • - una sola loggia da realizzarsi lungo lo sviluppo della facciata retrostante l'edificio principale, con aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
    • - la realizzazione nel verde privato a corredo degli edifici di una piscina con le seguenti caratteristiche:
    • - dimensioni non superiori a 60 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio o complesso edilizio unitario;
    • - la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
    • - il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m., uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m;
    • - i volumi tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (HMax) di m. 2,00 e con superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità;
    • - la realizzazione di manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 7 e 8;
    • - le addizioni volumetriche una tantum delle unità abitative, presenti al momento dell'adozione del presente Piano, fino a 40 mq di superficie edificabile (SE) e con altezza pari a quella dell'edificio esistente. Tale addizione non deve coinvolgere la facciata principale e deve realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici, a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
    • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering.

    7. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

    8. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'articolo 67 "Verde privato a corredo degli edifici" e l'articolo 70 "Giardini storici e formali", gli interventi che interessano i giardini e in genere i resedi storicizzati degli edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti, in conformità con il P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

    • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e, qualora assenti, le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi edilizi simili;
    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo e di valore storico-tradizionale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
    • - in presenza di resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.

    Art. 55 Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati (TS)

    1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati" le parti del territorio urbanizzato (sia all'interno del capoluogo che nei centri abitati minori) in cui prevale una edificazione risalente ad epoca antecedente al 1960 .

    Ricadono nei "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", gli edifici e i complessi edilizi di interesse, culturale, storico e architettonico a cui è assegnata una classificazione a seconda del valore, così come definita nell'Art. 49 del presente Capo. Gli spazi pubblici, in essi contenuti, costituiscono componente fondamentale ed identitaria degli insediamenti esistenti, nonché sede delle relazioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale. Gli interventi disciplinati dal Piano Operativo sono pertanto essenzialmente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione:

    • - degli elementi caratterizzanti gli assetti morfologici e tipologici del patrimonio edilizio esistente e degli assetti insediativi;
    • - della configurazione e degli elementi costitutivi e qualificanti dello spazio pubblico.

    2. Nei "tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Residenziale;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del presente Piano Operativo risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono essere oggetto esclusivamente di interventi di natura manutentiva/conservativa, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e non comportanti incremento del numero delle unità immobiliari.

    Alle unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 60 mq.

    3. Disciplina degli interventi:

    1. Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione: prevalgono, tra le discipline della classi di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

    Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

    Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati :

    • - MO - Manutenzione Ordinaria;
    • - MS - Manutenzione Straordinaria;
    • - RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;
    • - REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa:
      • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
      • b) recupero abitativo dei sottotetti con modifica dell'altezza in gronda di 50 cm, mantenendo inalterata la pendenza delle falde del tetto e salvo verifica degli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
        • - DSR - Demolizione Senza Ricostruzione di porzioni di edificio interne all'isolato;
        • - RER - Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva:
          • a) con fedele ricostruzione;
          • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
          • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;
            • - IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
            • - NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture ed opere di urbanizzazione.

            4. Nei "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", salvo le limitazioni più restrittive sugli edifici classificati A,B,C, D, ed E, sono ammessi:

            • - le modifiche alle aperture senza alterazione dell'integrità compositiva del prospetto, della gerarchia delle aperture e senza compromissione dei caratteri architettonici degli elementi costruttivi, al fine di consentire l'accesso delle auto a locali al piano terra ad uso autorimessa privata;
            • - una loggia da realizzarsi lungo lo sviluppo della facciata retrostante l'edificio principale, con aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
            • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima richiesta dalla citata legge regionale;
            • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 mt.;
            • - un abbaino per unità immobiliare con larghezza pari a 1,50 mt. e altezza massima emergente dalla falda di ml 1,20 ed arretrato dal filo facciata per almeno 2,00 mt;
            • - i pannelli fotovoltaici e solari da realizzarsi in aderenza alle falde, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
            • - le modifiche alle facciate a condizione che sia mantenuta la stessa composizione architettonica, coloriture ed eventuali decorazioni;
            • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'Art. 69;
            • - l'installazione di impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da dalle strade e piazze pubbliche;
            • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o pannelli fotovoltaici;
            • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
            • - una serra avente superficie massima di mq 10,00, con altezza massima (HMax) m. 2,20 da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante e attrezzi;
            • - un barbecue semplicemente appoggiato a terra con superficie max di mq 1,50 m., con o senza cappa.

            La dotazione di parcheggi stanziali è disciplinata dall'Articolo 28 delle presenti Norme.

          5. Nei "Tessuti di impianto storico ed edifici sparsi storicizzati", salvo le limitazioni più restrittive derivanti dalla disciplina sugli edifici classificati A,B,C, D ed E, non sono ammessi:

        • - gli ampliamenti volumetrici o addizioni volumetriche;
        • - i cordoli strutturali in elevazione;
        • - l'alterazione dei prospetti esistenti sul fronte strada o spazio pubblico, se non mediante la riapertura di finestre o porte preesistenti, senza modifiche di forma e posizione, previa presentazione di documentazione in ordine alla preesistenza;
        • - i mutamenti della destinazione d'uso dei locali ai piani terra da commerciale in residenziale;
        • - l'alterazione degli apparati decorativi e altri elementi ove ancora presenti, quali:
        • - le coloriture, le modanatura e le inferriate di finestre e balconi delle facciate;
        • - il coronamento delle canne fumarie;
        • - l'aggetto di gronda, sia dei materiali che delle sue dimensioni;
        • - gli stipiti di porte e finestre e degli infissi;
        • - la stonacatura delle facciate;
        • - l'alterazione dell'impianto distributivo e organizzativo degli spazi esterni pertinenziali (parchi, giardini, corti, orti) privilegiando la sostituzione di materiali eventualmente presenti non tradizionali, scadenti o estranei alla tipologia originaria con materiali e tecnologie adeguate al valore storico architettonico dell'organismo edilizio;
        • - le terrazze a tasca;
        • - i lastrici solari, balconi e terrazze;
        • - la chiusura di logge e porticati;
        • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio per le facciate a confine con gli spazi pubblici;
        • - le serre solari;
        • - la frammentazione del resede originario storicizzato con delimitazioni fisiche quali recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura;
        • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
        • - l'installazione di volumi tecnici su prospetti lungo strade e piazze pubbliche;
        • - le piscine comportanti trasformazione permanente di suolo inedificato;
        • - gli interventi pertinenziali, salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi secondari esistenti con le limitazioni dell'art.135 della L.R.65/2014;
        • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
        • - le canne fumarie sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
        • - i serramenti di alluminio anodizzato. Potranno tuttavia essere ammessi serramenti realizzati con nuovi materiali ma con effetto visivo uguale a quelli esistenti.

    Art. 56 Tessuti urbani consolidati (TC)

    1. I "Tessuti urbani consolidati", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono caratterizzati da due tipi di tessuto: edifici isolati sul lotto, tipici dell'espansione degli anni '50 e '70, circondati da spazi di pertinenza privati e recintati ed edifici organizzati a blocchi, tipici delle prime espansioni dagli anni '60 in poi, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con ampi spazi di pertinenza. Tali tessuti fanno parte delle urbanizzazioni contemporanee il cui uso prevalente risulta essere residenziale.

    2. Nei "Tessuti urbani consolidati" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Residenza;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 50 mq.

    3. Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione, prevalgono, tra le discipline delle classi di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

    Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

    Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati:

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
    • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R.5/2010;

    RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:

    • a) con fedele ricostruzione;
    • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
    • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;

    AV - Addizioni volumetriche di unità immobiliari di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    1. sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica alle unità immobiliari residenziali, esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, a condizione che per questi ultimi vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo; sono escluse le consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto:

    • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
    • b) ampliamento fuori sagoma fino a 30 mq di (SE) con altezza pari all'edificio esistente da realizzarsi:
      • - nelle pertinenze edilizie impermeabili;
      • - nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme;
      • - nella aree per orti privati a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 68 delle presenti norme;
        • c) rialzamento del sottotetto fino a 1,00 ml dall'imposta di gronda al fine di incrementare sia la superficie utile (SU) che il frazionamento delle unità immobiliari;

        2) alle unità immobiliari, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, con destinazione Attrezzature di Servizio pubblico, (rientrano in questa categoria le attività private che offrono servizi attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestono interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni), sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica:

        • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
        • b) ampliamento fuori sagoma fino a 100 mq di (SE) da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme;
        • c) rialzamento del sottotetto fino ad un'altezza di 1,00 ml dall'imposta di gronda;

        IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

      NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

    4. Prescrizioni comuni:

    • a) Gli interventi di Ristrutturazione Ricostruttiva (RER), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano lo standard europeo nZEB "Edifici a Energia quasi Zero" ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;

    La conformità ai requisiti del detto Decreto è certificata dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014. In mancanza di detti requisiti ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità;

    • b) Gli interventi di Addizione Volumetrica (AV), per la parte di edificio oggetto di ampliamento, e gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano la classe energetica globale "A". Il rispetto degli indici di prestazione energetica sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014 ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità.

    Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria.

    Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire inoltre una superficie permeabile di almeno il 30% della Superficie fondiaria.

    La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione è disciplinata dagli Articoli 28 e 29 delle presenti Norme.

    5. Non sono ammessi:

    • - gli interventi pertinenziali, salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, di volumi secondari esistenti con le limitazioni dell'art.135 della L.R. 65/2014;
    • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
    • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
    • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
    • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti le Centralità Urbane, come individuate dall'art. 74 delle Presenti Norme;
    • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
    • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
    • - le terrazze a tasca nelle falde prospicienti le Centralità Urbane, come individuate dall'art. 74 delle Presenti Norme;
    • - i balconi, i lastrici solari, le terrazze e i porticati sulle facciate principali;
    • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

    6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare:

    • - gli interventi di recupero dei sottotetti degli edifici residenziali per fini abitativi ai sensi della L.R.5/2010, in tal caso è possibile realizzare finestre a tetto fino al raggiungimento della superficie finestrata minima consentita dalla citata legge regionale;
    • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, corredata da una scala di collegamento larga 1,20 ml, anche esterna all'involucro edilizio;
    • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con aggetto di gronda non superiore a 50 cm.;
    • - una serra solare conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
    • - il lato minore inferiore a ml 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
    • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
    • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili;
    • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
    • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
    • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'Art. 69;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
    • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni, atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o pannelli fotovoltaici;
    • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) m. 2,20 da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante e attrezzi da giardino;
    • - il gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 ed altezza massima (HMax) di m. 2,00;
    • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, in alternativa alla serra;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 di superficie coperta (SC) e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - le recinzioni:
    • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con le stesse finiture, coloriture, materiali e altezze di quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti, esse sono realizzate con altezza massima di m. 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde.

    7. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

    • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/2014.

    Art. 57 Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare puntiforme o misto (TRi1)

    1. I "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare puntiforme o misto", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono caratterizzati da una bassa densità edilizia e da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati sul lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere, con parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi viari. Il tessuto misto è meno esteso ed è caratterizzato da una densità edilizia variabile e risulta frammentato e disomogeneo con lotti di forma e dimensioni irregolari. I tipi edilizi sono diversificati per tipologia e dimensione, disposti senza ordine o regola uno accanto all'altro.

    2. Nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare puntiforme o misto " sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Residenza;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione, prevalgono, tra le discipline della classe di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

    Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

    Per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE), delle singole unità immobiliari, non sia inferiore a 45 mq.

    Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, nei limiti di seguito indicati:

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
    • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della LR. 5/2010;

    RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:

    • a) con fedele ricostruzione;
    • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
    • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;

    AV - Addizioni volumetriche di unità immobiliari di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    • - sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica alle unità immobiliari di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, a condizione che per questi ultimi vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, sono escluse le consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto:
      • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
      • b) ampliamento fuori sagoma fino a 40 mq di (SE) da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme;
      • c) del rialzamento del sottotetto fino a 1,00 dall'imposta di gronda, nel rispetto delle distanze minime disciplinate dagli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
        • - alle unità immobiliari, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, con destinazione Attrezzature di Servizio pubblico, (rientrano in questa categoria le attività private che offrono servizi e attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestono interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni), sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica:
          • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
          • b) ampliamento fuori sagoma fino a 100 mq di (SE) da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme;
          • c) del rialzamento del sottotetto fino ad un'altezza di 1,00 ml dall'imposta di gronda, nel rispetto delle distanze minime disciplinate dagli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;

          IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

        NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

      3. Prescrizioni comuni:

      • a) Gli interventi di Ristrutturazione Ricostruttiva (RER), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano lo standard europeo nZEB "Edifici a Energia quasi Zero" ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;

      la conformità ai requisiti del detto Decreto è certificata dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014. In mancanza di detti requisiti ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità;

      • b) Gli interventi di Addizione Volumetrica (AV), per la parte di edificio oggetto di ampliamento, e gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano la classe energetica globale "A". Il rispetto degli indici di prestazione energetica sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014 ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità.

      Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria.

    Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire inoltre una superficie permeabile di almeno il 30% della Superficie fondiaria nonché il rispetto dei limiti di cui all'art. 67.

    La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione è disciplinata dagli Articoli 28 e 29 delle presenti Norme.

    4. Non sono ammessi:

    • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
    • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti degli spazi pubblici;
    • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
    • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui

    fronti confinanti con gli spazi pubblici;

    • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
    • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
    • - balconi, terrazze a sbalzo, porticati;
    • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone;
    • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

    5. Sono ammessi per ogni unità immobiliare abitativa:

    • - un intervento pertinenziale di cui all'art. 135 comma 2 lett. e) che comporti la realizzazione, all'interno delle pertinenze edilizie impermeabili ed esterna all'involucro edilizio, di una superficie accessoria (SA) non superiore al 20% della superficie edificata (SE) esistente dell'unità immobiliare residenziale e comunque non superiore a 20 mq, con Hmax 2,40ml. Tale superficie accessoria è consentita solo nei casi in cui l'unità immobiliare residenziale sia priva di ulteriori manufatti pertinenziali. La realizzazione del presente manufatto pertinenziale, della serra e del ripostiglio in legno sotto individuati sono tra loro alternativi, essendo escluso il cumulo dei relativi interventi;
    • - la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, compresa la demolizione e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione all'interno della pertinenza edilizia impermeabile anche con ampliamenti della superficie accessoria, fino a raggiungere quella massima sopra consentita;
    • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, corredata da una scala di collegamento larga 1,20 ml, anche esterna all'involucro edilizio;
    • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con un aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
    • - una serra solare conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
    • - il lato minore inferiore a ml 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
    • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
    • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili;
    • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
    • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
    • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e
    • - la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'Art. 69;
    • - i pannelli fotovoltaici aderenti alla falda, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
    • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o impianto fotovoltaico;
    • - un gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,00;
    • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) m. 2,20 da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante attrezzi da giardino, in alternativa al ripostiglio di cui al successivo punto e all'intervento pertinenziale sopra indicato;
    • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, in alternativa alla serra o all'intervento pertinenziale sopra indicati;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - le recinzioni:
    • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con finiture, coloriture, materiali e altezze uguali a quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti, le nuove recinzioni sono realizzate con altezza massima di 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde;
    • - le aree di pertinenza e i giardini delle unità abitative che ricadono nel Territorio Rurale possono essere recintate fino ad una profondità di mt 10, misurata dal perimetro del Territorio Urbanizzato, in tal caso la recinzione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 86 comma 3 delle presenti Norme.

    6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

    • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/2014.

    Art. 58 Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine (TRi2)

    1. I Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio rurale. Sono caratterizzati da una crescita per singoli lotti e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati, inseriti nella trama agraria preesistente.

    La destinazione è prevalentemente residenziale con edifici mono e bifamiliare o pluripiano di modeste altezze isolati sul lotto. I retri degli edifici sono generalmente orientati verso il territorio rurale, privi di un fronte omogeneo, anche se la prevalenza di giardini e di orti formano un filtro, anche se disomogeneo, fra il territorio rurale e l'insediamento urbano.

    Obiettivo primario è il rafforzamento di un bordo verde come fronte urbano omogeneo.

    2. Nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare di margine " sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Residenza;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    E' ammesso il frazionamento. Per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) delle singole unità immobiliari non sia inferiore a 45 mq.

    3. Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione, prevalgono, tra le discipline della classe di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

    Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

    Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, nei limiti di seguito indicati:

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
    • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R.5/2010;

    RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:

    • a) con fedele ricostruzione;
    • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
    • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;

    AV - Addizioni volumetriche una tantum di unità immobiliari di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    • - sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica alle unità immobiliari di edifici residenziali, esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, a condizione che per questi ultimi vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, sono escluse le consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto:
      • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
      • b) ampliamento fuori sagoma fino a 50 mq di (SE), con altezza massima pari all'edificio esistente da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme;
      • c) del rialzamento del sottotetto fino a 1,00 ml dall'imposta di gronda, senza mai superare l'altezza massima in gronda di ml 7,50 e nel rispetto delle distanze minime come disciplinate dagli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
        • - alle unità immobiliari, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, con destinazione Attrezzature di Servizio pubblico, (rientrano in questa categoria le attività private che offrono servizi e attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestono interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni), sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica:
          • a) di chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
          • b) di ampliamento fuori sagoma fino a 100 mq di (SE) con altezza massima pari all'edificio esistente da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
          • c) del rialzamento del sottotetto fino ad un'altezza di 0,50 ml dall'imposta di gronda, senza mai superare l'altezza massima di ml 7,50 e nel rispetto delle distanze minime come disciplinate dagli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;

          IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

        NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

      3. Prescrizioni comuni:

      • a) Gli interventi di Ristrutturazione Ricostruttiva (RER), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano lo standard europeo nZEB "Edifici a Energia quasi Zero" ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;

      la conformità ai requisiti del detto Decreto è certificata dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014. In mancanza di detti requisiti ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità;

      • b) Gli interventi di Addizione Volumetrica (AV), per la parte di edificio oggetto di ampliamento, e gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano la classe energetica globale "A". Il rispetto degli indici di prestazione energetica sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014 ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità.

      Gli interventi di cui al precedente punto a) e b) devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria. Qualora la pertinenza dell'edificio sia direttamente a confine con il territorio rurale, la messa a dimora di piante di alto fusto autoctone e di siepi deve garantire un fronte verde omogeneo fra la campagna e i lotti edificati.

    Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire inoltre una superficie permeabile di almeno il 30% della Superficie fondiaria nonché il rispetto dei limiti di cui all'art. 67.

    La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 delle presenti Norme.

    4. Non sono ammessi:

    • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
    • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti degli spazi pubblici;
    • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
    • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
    • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
    • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
    • - le terrazze a tasca nelle falde prospicienti gli spazi pubblici;
    • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

    5. Sono ammessi per ogni unità immobiliare abitativa:

    • - un intervento pertinenziale di cui all'art. 135 comma 2 lett. e) che comporti la realizzazione, all'interno delle pertinenze edilizie impermeabili ed esterna all'involucro edilizio, di una superficie accessoria (SA) non superiore al 20% della superficie edificata (SE) esistente dell'unità immobiliare residenziale e comunque non superiore a 20 mq, con Hmax 2,40ml. Tale superficie accessoria è consentita solo nei casi in cui l'unità immobiliare residenziale sia priva di ulteriori manufatti pertinenziali. La realizzazione del presente manufatto pertinenziale, della serra e del ripostiglio in legno sotto individuati sono tra loro alternativi, essendo escluso il cumulo dei relativi interventi;
    • - la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, compresa la demolizione e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione all'interno della pertinenza edilizia impermeabile anche con ampliamenti della superficie accessoria, fino a raggiungere quella massima sopra consentita;
    • - una cantina interrata all'interno del sedime edilizio con altezza utile (HU) interna di m. 2,40, corredata da una scala di collegamento larga 1,20 ml, anche esterna all'involucro edilizio;
    • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con un aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
    • - una serra solare conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
    • - il lato minore inferiore a ml 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
    • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
    • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili,
    • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
    • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
    • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'art. 69;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
    • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o pannelli fotovoltaici;
    • - un gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 ed altezza massima (HMax) di m. 2,00;
    • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) m. 2,20 da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante attrezzi da giardino, in alternativa al ripostiglio di cui al successivo punto e all'intervento pertinenziale sopra indicato;
    • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, in alternativa alla serra o all'intervento pertinenziale sopra indicati;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - le recinzioni:
    • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con finiture, coloriture, materiali e altezza uguali a quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti, le nuove recinzioni sono realizzate con altezza massima di 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde;
    • - le aree di pertinenza e i giardini delle unità abitative che ricadono nel Territorio Rurale possono essere recintate fino ad una profondità di mt 10, misurata dal perimetro del Territorio Urbanizzato, in tal caso la recinzione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 86 comma 3 delle presenti Norme.

    6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

    • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/2014.

    Art. 59 Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare lineare (TRi3)

    1. I "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare lineare", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tessuti insediativi discontinui a bassa o media densità con lotti residenziali disposti lungo le diramazioni viarie, generati da un'arteria stradale di scorrimento o di distribuzione locale. Questo tipo di tessuto si è sviluppato prevalentemente da aggregazioni insediative storiche attestate su percorsi fondativi di connessione tra centri urbani. La tipologia edilizia prevalente è quella della casa isolata sul lotto, con destinazione esclusivamente residenziale e la saturazione degli spazi rimasti inedificati lungo il tracciato ordinatore.

    2. Nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo irregolare lineare" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Residenza;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    Alle unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 45 mq.

    3. Gli interventi consentiti sugli immobili Classificati A,B,C, D ed E ricadenti in questo tessuto sono disciplinati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 e dalla presente disposizione, prevalgono, tra le discipline della classe di valore e quella del tessuto, le disposizioni e le limitazioni più restrittive.

    Per gli edifici privi di indicazione della classe di valore trovano applicazione i limiti di intervento di cui al presente articolo.

    Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, con i limiti di seguito indicati :

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
    • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010;

    RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva:

    • a) con fedele ricostruzione;
    • b) con diversa sagoma a condizione che l'Indice di Copertura (IC) non superi il 50% della superficie fondiaria di riferimento;
    • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti;

    AV - Addizioni volumetriche delle unità immobiliari di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    • - sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica alle unità immobiliari di edifici residenziali, esistenti alla data di adozione del Piano Operativo, monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari, a condizione che per questi ultimi vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, sono escluse le consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto:
      • a) di chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
      • b) un ampliamento una tantum fuori sagoma fino a 50 mq di (SE), con altezza massima pari a quella esistente, da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che:
        • - siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
        • - sia realizzato esclusivamente sul fronte retrostante l'edificio;
          • c) rialzamento del tetto fino a 0, 50 ml dall'imposta di gronda, salvo il rispetto delle distanze minime di cui agli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;
            • - alle unità immobiliari, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, con destinazione Attrezzature di Servizio pubblico, (rientrano in questa categoria le attività private che offrono servizi e attrezzature analoghi a quelli pubblici e che comunque rivestono interesse pubblico, realizzate da associazioni e privati, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni), sono consentiti i seguenti interventi una tantum di addizione volumetrica:
              • a) chiusura di logge o porticati non visibili dagli spazi pubblici, fino al limite del 20% della (SE) esistente;
              • b) ampliamento una tantum fuori sagoma fino a 100 mq di (SE) da realizzarsi nelle pertinenze edilizie impermeabili e/o nel verde privato a corredo degli edifici a condizione che:
                • - siano rispettate le prescrizioni dell'art. 67 delle presenti Norme;
                • - sia realizzato esclusivamente sul fronte retrostante l'edificio;
                  • c) rialzamento del sottotetto fino ad un'altezza di 50 cm. dall'imposta di gronda, salvo il rispetto delle distanze minime di cui agli articoli 32 e 33 delle presenti Norme;

                  IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

                NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

              4. Prescrizioni comuni:

              • a) Gli interventi di Ristrutturazione Ricostruttiva (RER), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano lo standard europeo nZEB "Edifici a Energia quasi Zero" ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;

              la conformità ai requisiti del detto Decreto è certificata dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014. In mancanza di detti requisiti ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità;

              • b) Gli interventi di Addizione Volumetrica (AV), per la parte di edificio oggetto di ampliamento, e gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano la classe energetica globale "A". Il rispetto degli indici di prestazione energetica sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori di cui all'art. 149, comma 1, della L.R. 65/2014 ovvero la mancata certificazione non consente il deposito dell'Attestazione asseverata di agibilità.

              Gli interventi di cui al precedente punto a) e b) devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria. Qualora la pertinenza dell'edificio sia direttamente a confine con il territorio rurale, la messa a dimora di piante di alto fusto autoctone e di siepi deve garantire un fronte verde omogeneo fra la campagna e i lotti edificati.

            Gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) devono garantire inoltre una superficie permeabile di almeno il 30% della Superficie fondiaria nonché il rispetto dei limiti di cui all'art. 67.

          La dotazione di parcheggi stanziali e o di relazione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 dalle presenti Norme.

        5. Non sono ammessi:

        • - gli interventi pertinenziali, salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, di volumi secondari esistenti con le limitazioni dell'art.135 della L.R.65/2014;
        • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
        • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
        • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti degli spazi pubblici;
        • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
        • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
        • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici,
        • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
        • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
        • - le terrazze a tasca nelle falde prospicienti gli spazi pubblici;
        • - le terrazze a sbalzo, balconi e porticati;
        • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
        • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

        6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare abitativa, a condizione che siano posti sul retro degli edifici, escludendo volumi emergenti dal suolo nelle aree antistanti la facciata lungo strada e le facciate laterali, i seguenti manufatti:

        • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
        • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con un aggetto di gronda non superiore a 50 cm;
        • - una serra solare, da realizzarsi solo sulla facciata tergale, conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
        • - il lato minore inferiore a ml 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
        • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
        • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili;
        • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
        • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
        • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'Art. 69;
        • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari da realizzarsi in aderenza alle falde, sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
        • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
        • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni, atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o pannelli fotovoltaici;
        • - un gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 con altezza massima di m. 2,00
        • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante e attrezzi da giardino. Il presente intervento può essere realizzato in alternativa a quello di cui al successivo punto (ripostiglio in legno);
        • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20. Il presente intervento può essere realizzato in alternativa a quello di cui al precedente punto (serra);
        • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
        • - le recinzioni:
        • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con finiture, coloriture, materiali e altezze uguali a quelle esistenti;
        • - in assenza di recinzioni esistenti, le nuove recinzioni sono realizzate con altezza massima di 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde;
        • - Le aree di pertinenza e i giardini delle unità abitative che ricadono nel Territorio Rurale possono essere recintate fino ad una profondità di mt 10, misurata dal perimetro del Territorio Urbanizzato, in tal caso la recinzione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 86 comma 3 delle presenti Norme.

        7. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

        • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/2014.

    Art. 60 Tessuti urbani recenti ad assetto pianificato (TRp)

    1. I "Tessuti urbani recenti ad assetto pianificato", individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tessuti insediativi organizzati in lotti di grandi dimensioni con disegno omogeneo derivante da un progetto unitario, caratterizzato dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio a blocchi, o da una composizione di tipi edilizi, isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati conformemente al progetto su lotti di forme e geometrie pianifcate. Il rapporto con la strada è mediato dagli spazi di pertinenza che circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in diretta relazione con gli spazi aperti ad uso pubblico. Il tipo edilizio è a blocchi o stecche, isolati su lotto e arretrati dal fronte stradale. Dal punto di vista morfotipologico è progettato con regole compositive e tipologiche autonome e risulta decontestualizzato sia da preesistenti trame agrarie sia dai caratteri del tessuto urbano circostante.

    2. Nei "Tessuti urbani recenti ad assetto insediativo pianificato " sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Residenza;
    • - Servizi pubblici.

    E' ammesso il frazionamento. Per le unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE), per ciascuna unità immobiliare, non sia inferiore a 60 mq.

    3. Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi, nei limiti di seguito indicati:

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;
    • b) recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010;

    AV - Addizioni volumetriche una tantum di unità immobiliari edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    • a) la chiusura di logge e porticati, posti sui fronti non prospicienti gli spazi pubblici, nella misura del 10% della (SE) esistente.

    IP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati;

    NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente ad interventi di realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

    4. Non sono ammessi:

    • - gli interventi pertinenziali, salvo gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, di volumi secondari esistenti con le limitazioni dell'art.135 della L.R.65/2014;
    • - le scale esterne, salvo i casi in cui si renda necessario raggiungere dal verde privato a corredo degli edifici il piano terreno o il piano interrato dell'unità immobiliare;
    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;
    • - la realizzare di corpi aggettanti superiori a quelli esistenti sui fronti degli spazi pubblici;
    • - le alterazioni dei prospetti esistenti sui fronti degli spazi pubblici. Per alterazioni si intende la modifica della composizione architettonica delle facciate, tale da alterare significativamente le dimensioni delle aperture e suoi eventuali allineamenti, le modanature e il disegno originario delle ringhiere, delle inferriate, dei cancelli e dei portoni;
    • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio sui fronti confinanti con gli spazi pubblici;
    • - la chiusura di logge e porticati sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici;
    • - l'esposizione di materiali a cielo aperto;
    • - le rimozioni degli apparati decorativi ove presenti;
    • - balconi, terrazze a sbalzo e porticati;
    • - il taglio di alberi di alto fusto, salvo il caso di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di fitopatie, in tal caso le piante devono essere sostituite con specie autoctone, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - l'installazione di volumi tecnici sulle facciate poste su strade e spazi pubblici.

    5. Sono ammessi per ogni unità immobiliare abitativa:

    • - una terrazza a tasca;
    • - una piscina con una dimensione massima di 60 mq;
    • - una serra solare conforme all'art. 57 del Regolamento 39/R/2018, realizzata sulla base di un apposito studio tecnico dal quale risulti la riduzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento dell'intero immobile. Un involucro di superfici trasparenti alla radiazione solare, ma al contempo in grado di limitare la dispersione termica, aventi le seguenti caratteristiche:
    • - il lato minore inferiore a m. 2,00 misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma della serra, priva di riscaldamento, di arredi e con unico accesso dall'abitazione;
    • - il corretto orientamento con esposizione a sud, che risulta ottimale sia per il comportamento invernale che per il comportamento estivo;
    • - l'inserimento di dispositivi che ostacolino la radiazione solare diretta in periodo estivo o adeguati sistemi di schermatura solare regolabili,
    • - la predisposizione di un adeguato sistema di ventilazione tra la serra e l'ambiente esterno;
    • - la possibilità di rendere la serra completamente apribile per il periodo estivo;
    • - le nuove pavimentazioni nelle aree a verde privato a corredo degli edifici a condizione che siano rispettate le prescrizioni dell'Art. 67 delle presenti Norme e la omogeneità dei materiali con le pertinenze impermeabili di cui all'art. 69;
    • - i pannelli fotovoltaici aderenti alla falda, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
    • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o impianto fotovoltaico;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - un gazebo con superficie non superiore a mq 9,00 ed con altezza massima di m. 2,00;
    • - una serra avente superficie di mq 10,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20, da realizzarsi in ferro/legno e vetro per il rimessaggio di piante e attrezzi da giardino. Il presente intervento può essere realizzato in alternativa a quello di cui al successivo punto (ripostiglio in legno);
    • - un ripostiglio in legno per rimessaggio attrezzi da giardino semplicemente appoggiato sul terreno o su pavimentazione esistente, avente superficie edificabile (SE) di mq 9,00 con altezza massima (HMax) di m. 2,20. Il presente intervento può essere realizzato in alternativa a quello di cui al precedente punto (serra);
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - le recinzioni:
    • - in presenza di recinzioni esistenti lungo vie e piazze pubbliche, le nuove recinzioni sono realizzate con finiture, coloriture, materiali e altezze uguali a quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti, le nuove recinzioni sono realizzate con altezza massima di 2,00 m.: con muretto intonacato alto 1,00 m. e sovrastante ringhiera alta 1,00 m., completamente schermata da apposita siepe sempre verde;
    • - le aree di pertinenza e i giardini delle unità abitative che ricadono nel Territorio Rurale possono essere recintate fino ad una profondità di mt 10, misurata dal perimetro del Territorio Urbanizzato, in tal caso la recinzione deve avere le caratteristiche previste dall'art. 86 comma 3 delle presenti Norme.

    6. Sono ammessi per ogni unità immobiliare commerciale:

    • - le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche con le limitazioni dell'art. 136 della L.R.65/201

    Art. 61 Tessuti specialistici

    1. I tessuti specialistici, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono caratterizzati da usi diversi dalla residenza e che generalmente ad essa forniscono servizi specialistici e misti, così suddivisi:

    • - Tessuti per servizi specialistici commerciali;
    • - Tessuti per servizi specialistici misti;
    • - Tessuti per servizi specialistici pubblici.

    Gli edifici specialistici di nuova realizzazione previsti dal presente Piano sono disciplinati dalle "Schede norma delle aree di trasformazione "di cui all'allegato "A" alle presenti Norme.

    2. I Tessuti per servizi specialistici commerciali sono aree con edifici isolati destinati ad usi commerciali per la media struttura di vendita.

    Destinazioni d'uso ammesse:

    • - commerciale al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture.

    E' ammesso il frazionamento alle unità immobiliari.

    Gli interventi consentiti sugli immobili ricadenti in questo tessuto sono i seguenti, nei limiti di seguito indicati:

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;

    AV - Addizioni volumetriche una tantum di unità immobiliari di edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    • a) chiusura di logge e porticati, posti sui fronti non prospicienti gli spazi pubblici, nella misura del 10% della (SE) esistente;
    • b) ampliamento fuori sagoma di mq 100 di (SE), a condizione che sia rispettata la superficie permeabile minima del 25% della superficie fondiaria e che l'altezza sia la stessa di quella esistente. Resta fermo comunque il necessario rispetto delle disposizioni di cui all'art. 67.
    • c) ampliamento del piano interrato nel sedime dell'edificio esistente con altezza fino a ml 2,70;

    NE - Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione.

    3. I Tessuti per servizi specialistici misti sono generalmente aree con edifici e spazi anche pubblici nei quali sono raccolte diverse funzioni, da quelle commerciali a quelle associative e direzionali quali servizi pubblici e privati.

    Destinazioni d'uso ammesse:

    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici.

    Gli interventi consentiti sugli immobili ricadenti in questo tessuto sono i seguenti, nei limiti di seguito indicati:

    MO - Manutenzione Ordinaria;

    MS - Manutenzione Straordinaria;

    RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

    REC - Ristrutturazione Edilizia Conservativa:

    • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti;

    DSR - Demolizione Senza Ricostruzione di porzioni di edificio interne all'isolato;

    AV - Addizioni volumetriche una tantum di unità immobiliari di edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

    • a) chiusura di logge e porticati, posti sui fronti non prospicienti gli spazi pubblici, nella misura del 20% della (SE) esistente;
    • b) ampliamento fuori sagoma di mq 100 di (SE),a condizione che sia rispettata la superficie permeabile minima del 25% della superficie fondiaria e che l'altezza sia la stessa di quella esistente. Resta fermo comunque il necessario rispetto delle disposizioni di cui all'art. 67 delle presenti Norme;
    • c) realizzazione di un piano interrato nel sedime dell'edificio esistente con altezza fino a ml 2,70;

    .

    IP interventi pertinenziali limitatamente alla realizzazione di dehors;

    NE Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche, infrastruttura ed opere di urbanizzazione, nonché i dehors nei limiti di seguito indicati ove non costituenti manufatti pertinenziali.

    4. I Tessuti per servizi specialistici pubblici sono generalmente aree molto estese, tali da rappresentare delle vere e proprie insule specialistiche, nelle quali spesso si svolgono diverse pratiche sportive con la prevalenza del gioco del calcio. Sono aree di proprietà pubblica gestite attraverso apposite convenzioni da società sportive. In dette aree sono presenti anche altri servizi come quelli commerciali, attività ludiche e del tempo libero.

    Destinazioni d'uso ammesse:

    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
    • - Area a verde per gli impianti sportivi;
    • - Aree per attrezzature di servizi collettivi;
    • - Area a verde attrezzato e parchi.

    Per i servizi sportivi coperti e i campi sportivi scoperti sono ammessi gli interventi di nuova edificazione e di addizione volumetrica nei limiti di cui all'Art. 14 delle presenti Norme.

    5. Con riferimento ai tessuti sopra indicati sono comunque ammessi:

    • - un dehor in ferro e vetro di mq 50 di (SE) per le destinazioni di commercio al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari, progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - un pergolato con una superficie massima di mq 18, da realizzarsi sul retro dei fabbricati, con materiali leggeri (ferro o legno) e con modeste sezioni atte solo a sostenere il solo peso di una pianta rampicante, telo o impianto fotovoltaico;
    • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
    • - gli impianti tecnologici da alloggiare in appositi spazi non visibili da strade e piazze pubbliche quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili - singole o condominiali - , tubi, condotte di impianti a rete;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.

    6. Prescrizioni comuni.

    Non sono ammessi:

    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

    Art. 62 Tessuti produttivi

    1. I Tessuti urbani a prevalente funzione industriale-artigianale di edilizia pianificata e non, sono divisi in "Tessuti produttivi da consolidare e completare" TPS1 e "Tessuti produttivi da riqualificare" TPS2, individuati con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

    Il Tessuto prevalentemente produttivo da consolidare TPS1 è posto in località Pian dell'Isola ed è caratterizzato da lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni, disposti lungo un'arteria stradale di scorrimento in riva sinistra dell'Arno, all'ingresso del centro abitato di Rignano capoluogo. I lotti edificati risultano intervallati da aree libere. Tale Tessuto è in netta discontinuità con il tessuto urbano e con il territorio aperto. Il tipo edilizio prevalente è il grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato rispetto al fronte stradale, con assetti di facciata spesso variati e individualizzanti.

    Il tessuto produttivo TPS2 è una piattaforma produttiva ad alta densità, con maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli capannoni, con presenza di lotti residenziali isolati e inglobati. Tessuto in netta discontinuità con il tessuto urbano e con il territorio aperto circostante. Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza recintati e prevalentemente pavimentati adibiti a funzioni complementari alla produzione. Assenza di spazi pubblici. Il tipo edilizio prevalente è quello del medio/grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato rispetto al fronte stradale. Tessuto localizzato all'esterno dei nucleo abitato, in riva sinistra del fosso di Castiglionchio.

    Il Tessuto TPS2 è esteso, con i resedi e piazzali, fino agli argini del fosso di Castiglionchio e in taluni casi i piazzali formano una vera e propria copertura del fosso. Per questo tessuto è auspicabile rapidamente un progetto unitario di riqualificazione dell'intera area unitamente alla messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio, con l'auspicabile riapertura dell'intero fosso e rinaturalizzazione delle sue sponde.

    Art. 63 Tessuti produttivi da consolidare e completare TPS1

    1. Il "Tessuto produttivo da consolidare e completare" TPS1 è posto nella località di Pian dell'Isola. In questo tessuto sono previsti alcuni lotti edificabili, che oggi rappresentano l'unica risorsa per l'ampliamento di importanti attività già da tempo insediate a Pian dell'Isola. Le tre aree di nuova edificazione, finalizzate al completamento puntuale del tessuto produttivo di Pian dell'Isola, sono disciplinate da apposite schede di trasformazione di cui all'allegato "A"- "Schede norma delle aree di trasformazione ". In conformità a quanto stabilito dalla fattibilità idraulica di cui al Titolo V, sono previsti dalle presenti Norme anche ampliamenti delle attività esistenti per consentire un loro futuro sviluppo e scongiurare eventuali delocalizzazioni.

    2. Nei "Tessuti produttivi da consolidare e completare" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Industriale e artigianale;
    • - Depositi e Commercio all'ingrosso sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
    • - Commercio al dettaglio sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
    • - Direzionale e servizi privati;
    • - Servizi pubblici;
    • - residenziale limitatamente alla possibilità di realizzazione dell'unità abitativa per il custode o il titolare della ditta, quali di seguito indicate.

    E' ammesso il frazionamento alle unità immobiliari.

    Le destinazioni d'uso sopra riportate sono così consentite con le seguenti limitazioni:

    • - E' consentito realizzare una unità abitativa, anche fuori sagoma, per ogni unità produttiva industriale o artigianale, non inferiore a 500 mq di superficie edificabile/edificata (SE), per il custode o per il titolare della ditta, con superficie edificabile di mq 120 di SE e con altezza massima uguale a quella esistente. A tal fine deve essere sottoscritta apposita convenzione volta a vincolare la destinazione dell'unità residenziale agli scopi sopra previsti (abitazione per il custode o per il titolare della ditta) e ad escluderne la possibilità di cessione se non unitamente all'unità produttiva che l'ha generata. Gli immobili industriali possono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014;
    • - Commercio al dettaglio:
      • a) fino a 500 mq di superficie edificata (SE) per singola unità immobiliare;
      • b) oltre alla superficie di cui al punto a) è altresì ammessa una ulteriore superficie fino al 50% della superficie edificata (SE) risultante dalla sottrazione dei 500 mq. di cui alla lettera a) per singola unità immobiliare (esempio: per 1.000 mq di SE esistente è consentita una superficie massima per la destinazione commerciale al dettaglio pari a 750 mq di SE).

      È in ogni caso esclusa la realizzazione di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilati a quelli delle grandi strutture.

    3. Disciplina degli interventi.

    Sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati:

    • - MO Manutenzione Ordinaria;
    • - MS Manutenzione Straordinaria;
    • - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
    • - REC Ristrutturazione edilizia Conservativa con realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, senza mutamento della destinazione d'uso;
    • - RER Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva;
    • - SE Sostituzione Edilizia con:
    • - ampliamento fino al 50% della (SE) esistente;
    • - indice di copertura (IC) max 60% della superficie fondiaria;
    • - altezza massima (HMAX) ml.10,50;
    • - indice di permeabilità almeno pari al 25% delle superficie fondiaria;
    • - AV Addizione Volumetrica consentita alle unità produttive esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo da realizzarsi anche fuori sagoma fino al limite del 50% della superficie edificata (SE) esistente, per esigenze strettamente necessarie allo sviluppo dell'attività industriale/artigianale:
    • - Indice di copertura (IC) max 60% della superficie fondiaria;
    • - altezza massima (HMax) ml.10,50;
    • - indice di permeabilità (IPF) almeno pari al 25% delle superficie fondiaria;

    In deroga alle altezze massime (HMax) previste e per motivate esigenze produttive, gli edifici possono avere altezze massime (HMax) diverse da quelle sopra riportate e comunque mai superiori a 14 ml.

    Gli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento e di addizione volumetrica, che eccedono i 150 mq di (SE), nonché di sopraelevazione in deroga alla altezze massime già previste di cui al presente comma (e comunque per altezze non superiori ai 14 ml), sono subordinati a permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis DPR 380/2001.

    La convenzione, da approvarsi ad opera del Consiglio comunale sulla base di apposito piano di sviluppo aziendale, prevede impegni relativi allo sviluppo dell'attività anche, a titolo esemplificativo, attraverso l'assunzione di nuovi addetti, l'ottenimento di alte prestazioni energetiche, di cui al D.Lgs. n. 28/2011, e il miglioramento sismico dell'edificio.

    4. Gli interventi di sostituzione edilizia (SE) e di addizione volumetrica (AV), sopra disciplinati, devono garantire negli spazi aperti del proprio lotto urbanistico di riferimento, salvo il rispetto delle distanze previste dall'art. 892 del Codice Civile, un indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 300 mq di superficie fondiaria, salvo che non si realizzino pareti o tetti verdi. Nel caso di impossibilità della messa a dimora dell'intera quantità dovuta di alberi e arbusti, si provvederà alla monetizzazione della quantità residua, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, la quale avrà il compito di utilizzare dette risorse nella messa a dimora di alberi e di arbusti nei propri spazi pubblici.

    5. Sono altresì consentiti:

    • - la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e che siano ricostruiti nel lotto urbanistico di riferimento a parità di superficie coperta, di altezza massima in gronda e di altezza media interna;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici;
    • - la realizzazione di coperture retrattili mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
    • - i pergolati a copertura degli spazi destinati a parcheggio, realizzati con strutture leggere in ferro o legno con modesta sezione, atta a sostenere il peso di una pianta rampicante o telo, possono avere sezioni diverse nei soli casi in cui i pergolati sostengano i pannelli fotovoltaici;
    • - le recinzioni devono uniformarsi a quelle dei lotti confinati sia nei materiali che nelle altezze e coloriture;

    6. Non sono consentiti:

    • - l'insediamento di Aziende a rischio di incidente rilevante;
    • - il mutamento di destinazione d'uso dei manufatti pertinenziali;
    • - il taglio di alberi e siepi, salvo accertate fitopatie e/o pericolo di caduta;
    • - l'installazione sulle facciate dei fabbricati degli impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie parabole, antenne e simili.

    7. Il tessuto TPS1 ricade totalmente negli "Ambiti per progetti di paesaggio territoriali" di cui all'art. 73 delle presenti Norme, a tal fine si prescrive:

    • - il mantenimento della vegetazione esistente, in particolare dei filari e delle siepi che collegano l'area industriale con il Fiume Arno;
    • - la permeabilità verso il Fiume attraverso la riapertura di nuovi collegamenti e il mantenimento e la conservazione dei passaggi pedonali esistenti;
    • - la riconversione in Area produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) all'interno del progetto di paesaggio .

    8. La dotazione di parcheggi stanziali e di relazione è disciplinata dagli articoli 28 e 29 delle presenti Norme.

    Ai fini del calcolo della dotazione dei parcheggi stanziali il parametro dell'altezza da utilizzare è quello dell'altezza virtuale, così come disciplinato dal Regolamento 39/R/2018.

    Art. 64 Tessuti produttivi da riqualificare TPS2

    1. I "Tessuti produttivi da riqualificare" TPS2 sono localizzati nella frazione di Rosano in località Molinuzzo. Questo tessuto, che insiste sulla riva sinistra del fosso di Castiglionchio, presenta diverse criticità dovute alla sua localizzazione. E' un'area industriale artigianale posta in una stretta vallata del fosso di Castiglionchio con una unica strada comunale di accesso. E' in fase di redazione un progetto di messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio e unitamente a tale progetto si intende consolidare, ma al tempo stesso riqualificare questo insediamento produttivo, di cui risulta estremamente difficile una sua delocalizzazione.

    2. Nei "Tessuti produttivi da riqualificare" sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso (e relative sub-articolazioni), così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

    • - Industriale e artigianale;
    • - Depositi e Commercio all'ingrosso sino all'insediamento di medie strutture di vendita, con esclusione delle aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture;
    • - Servizi pubblici.

    E' ammesso il frazionamento alle unità immobiliari.

    3. Disciplina degli interventi.

    Sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati:

    • a) Interventi non condizionati:
      • - MO Manutenzione Ordinaria;
      • - MS Manutenzione Straordinaria;
      • - RRC Restauro e Risanamento Conservativo;
      • - REC Ristrutturazione edilizia Conservativa;
      • - RE Ristrutturazione Edilizia con realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, senza mutamento della destinazione d'uso;
      • - RER Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva con Fedele ricostruzione;
    • b) Interventi condizionati:
      • - AV Addizione Volumetrica consentita alle unità produttive poste negli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della (SE) esistente per esigenze strettamente necessarie allo sviluppo dell'attività industriale/artigianale;

    Gli interventi di cui alla lettera b) sono realizzati alle seguenti condizioni:

    • - le nuove volumetrie siano realizzate senza avanzare verso il fosso di Castiglionchio;
    • - siano realizzati i miglioramenti delle prestazioni energetiche (almeno una classe energetica);
    • - siano realizzati i miglioramenti sismici;
    • - siano migliorati gli accessi alle unità produttive;
    • - siano realizzati i miglioramenti estetici (uniformità dei materiali e dei prospetti);
    • - siano messe a dimora piante o siepi lungo i lotti e lungo la strada comunale;
    • - sia presentato un Piano convenzionato di sviluppo aziendale, per ampliamenti superiori a 100 mq di (SE) da approvarsi in Consiglio Comunale.

    4. Gli interventi devono rispettare i seguenti parametri: Indice di copertura (IC) max 60% della superficie fondiaria, altezza massima (HMax) di ml 10,50, indice di permeabilità (IPF) pari al 25% della superficie fondiaria.

    5. Non sono consentiti:

    • - il mutamento di destinazione d'uso;
    • - le nuove unità abitative a servizio delle unità produttive;
    • - l'insediamento di Aziende a rischio di incidente rilevante;
    • - l'installazione sulle facciate dei fabbricati degli impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie parabole, antenne e simili.

    6. Sono altresì consentiti:

    • - la demolizione di manufatti pertinenziali e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e il fosso di Castiglionchio e che siano ricostruiti nel lotto urbanistico di riferimento a parità di superficie coperta, di altezza massima in gronda e di altezza media interna;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici;
    • - le recinzioni devono essere uguali a quelle esistenti nei casi di completamento o di frazionamento dei lotti, nei casi di nuove recinzioni esse devono uniformarsi a quelle dei lotti confinati sia nei materiali che nelle altezze e coloriture.

    Non sono consentiti:

    • - il mutamento di destinazione d'uso dei manufatti pertinenziali;
    • - il taglio di alberi, salvo accertate fitopatie e/o pericolo di caduta;
    • - l'installazione sulle facciate dei fabbricati degli impianti tecnologici esterni, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie parabole, antenne e simili.

    7. La dotazione di parcheggi stanziali è disciplinata dall'Articolo 28 delle presenti Norme.

    Ai fini del calcolo della dotazione dei parcheggi stanziali il parametro dell'altezza da utilizzare è quello dell'altezza virtuale, così come disciplinato dal Regolamento 39/R/2018.

    Capo II Trasformazione degli assetti insediativi (Norme valide per un quinquennio)

    Art. 65 Aree di Trasformazione

    1. Le schede, di cui all'allegato "A" alle presenti Norme - "Schede norma delle aree di trasformazione", disciplinano gli interventi ammessi negli ambiti soggetti a pianificazione attuativa ovvero a progetti unitari convenzionati e a permesso di costruire convenzionato, specificando gli interventi consentiti, le destinazioni d'uso, la dotazione degli standard prescritti e aggiuntivi, le condizioni di fattibilità geologica, idraulica, sismica e idrogeologica e le condizioni alla trasformabilità per gli aspetti ambientali. Le previsioni contenute nelle schede Norma delle aree di trasformazione perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del Piano Operativo, ad esclusione della Scheda Norma ATU11 "Area Caldini-Faggi", la quale perde efficacia dall'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico e precisamente trenta giorni successivi alla pubblicazione della variate sul B.U.R.T. n. 28 del 11 luglio 2018. Successivamente a tale scadenza, alle aree della Scheda Norma AT11"Area Caldini-Faggi" si applica la disciplina delle aree non pianificate di cui all'art. 105 della L.R.65/2014.

    2. Nelle more dell'attuazione del piano attuativo o dei progetti unitari convenzionati o del rilascio del permesso di costruire convenzionato, sulle consistenze legittime presenti all'interno delle aree di trasformazione di cui all'allegato "A" alle presenti Norme, sono consentiti solo interventi di MO Manutenzione Ordinaria e MS Manutenzione Straordinaria,senza mutamento della destinazione d'uso.

    3. Nelle "Schede norma delle aree di trasformazione " è indicata, a soli fini conoscitivi e di monitoraggio, una stima delle consistenze presenti, mentre l'esatta indicazione delle quantità e delle destinazioni d'uso esistenti e legittime dovrà essere comprovata a cura del proponente in sede di presentazione del piano attuativo e del progetto unitario convenzionato, ovvero, quando prescritto, del permesso di costruire convenzionato.

    4. Laddove vengano interessate porzioni di territorio non impermeabilizzato la progettazione dell'intervento dovrà essere accompagnata da un rilievo puntuale delle specie arboree e vegetali significative, degli eventuali habitat, anche di recente formazione e dell'esistente regimazione delle acque superficiali.

    5. Il perimetro delle "Schede norma delle aree di trasformazione ", previo accertamento da parte dei competenti uffici comunali, è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio di carattere non sostanziale a seguito di approfondimenti eseguiti in sede di proposta del piano attuativo e del progetto unitario convenzionato, ovvero, quando prescritto, del permesso di costruire convenzionato. La proposta di rettifica o modifica non sostanziale dovrà essere adeguatamente motivata con oggettivi riferimenti allo stato dei luoghi, quali i segni naturali o antropici, aree gravate da usi civici o da servitù prediali.

    La suddetta rettifica del perimetro della Scheda norma non costituisce variante al presente Piano Operativo.

    6. Resta comunque ferma l'applicazione del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lett. D-ter del D.P.R. 380/2001 nei casi previsti dalla suddetta norma.

    7. Le schede di trasformazione del Territorio Urbanizzato sono raggruppate a seconda del tipo di trasformazione urbana proposta e a secondo della zona omogenea interessata:

    Territorio Urbanizzato - TU
    Aree di trasformazione degli assetti insediativi
    Ambito urbano Sigla PO Denominazione Obiettivi Destinazioni d'uso Modalità di attuazione
    Rosano ATU1 Parco di Rosano Qualificazione degli insediamenti Commerciale al dettaglio Progetto unitario convenzionato - PUC
    Rignano ATU3 Via Garibaldi Riqualificazione degli assetti insediativi storici Residenza Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATU4 Via Dalla Chiesa Completamento puntuale degli assetti insediativi Residenza Permesso di costruire convenzionato
    ATU5 Ex Cementificio Bruschi Rigenerazione degli assetti insediativi Residenza Piano attuativo di iniziativa privata - PA
    Pian dell'Isola ATU6 Pian dell'Isola 1 Completamento puntuale degli assetti insediativi produttivi Commerciale al dettaglio Permesso di costruire convenzionato
    ATU7 Pian dell'Isola 2 Completamento puntuale degli assetti insediativi produttivi Industriale e artigianale Permesso di costruire convenzionato
    ATU8 Pian dell'Isola 3 Completamento puntuale degli assetti insediativi produttivi Industriale e artigianale Permesso di costruire convenzionato
    ATU13 Sentiero ciclo-pedonale dell'Arno Qualificazione degli insediamenti Servizi pubblici
    (Aree per la mobilità dolce ciclopiste
    e ciclovie - Aree per spazi pubblici
    attrezzati a parco e per il gioco
    e lo sport - Viabilità)
    Progetto di opera pubblica
    Troghi ATU9 Colombaiotto Completamento dell'assetto insediativo Residenza Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATU10 Polo scolastico di Troghi Qualificazione degli insediamenti Servizi pubblici (Aree per l'istruzione) Progetto di opera pubblica
    ATU11 Area Caldini Faggi - Commerciale al dettaglio Piano attuativo di iniziativa privata - PA
    Cellai ATU12 Parcheggio La Luna Qualificazione degli insediamenti Parcheggi Progetto di opera pubblica

    8. Le schede di trasformazione del Territorio rurale riguardano le funzioni non agricole presenti nel territorio rurale e sono raggruppate a seconda del tipo di intervento che si rivela necessario per eliminare funzioni e insediamenti incongrui con i caratteri del territorio rurale. Altre trasformazioni invece si rivelano necessarie per il mantenimento di funzioni produttive, che pur non essendo agricole, sono considerate congrue con il territorio rurale e ne consentono il carattere polifunzionale.

    Territorio Rurale - TR
    Aree di trasformazione con destinazioni d'uso non agricole
    Territorio Rurale ATR1 CTE - Il Colle Trasformazione degli insediamenti incongrui Direzionale e servizi privati - Annesso rurale Permesso di costruire convenzionato
    ATR2 Pagnana Trasformazione degli insediamenti incongrui Direzionale e di servizi privati/Turistico- ricettivo (industriale e artigianale esistente) Piano attuativo di iniziativa privata - PA
    ATR3a Il Pruno Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi Turistico - ricettivo Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATR3b Campolungo Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi Turistico - ricettivo Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATR4 Le Corti Trasformazione degli insediamenti incongrui Residenza Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATR5 Lago dei Pioppi Commerciale al dettaglio Permesso di costruire convenzionato Permesso di costruire convenzionato
    ATR6 Ex Montecchi di Troghi Trasformazione degli insediamenti incongrui Commerciale al dettaglio - Direzionale e servizi privati/Turistico-ricettivo Piano attuativo di iniziativa privata - PA
    ATR7 Parco ricreativo didattico Via vecchia Aretina Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi Servizi pubblici (Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) - Direzionale e servizi privati Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATR8 La Chiocciola Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi Commerciale al dettaglio Permesso di costruire convenzionato
    ATR9 Il Frassine Trasformazione degli insediamenti incongrui Residenza Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATR10 Campeggio il Poggetto Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi Turistico - ricettivo Progetto unitario convenzionato - PUC
    ATR12 Madonna di Sezzano Qualificazione degli insediamenti Viabilità Progetto di opera pubblica
    ATR13 Sentiero ciclo-pedonale dell'Arno Qualificazione degli insediamenti Servizi pubblici
    (Aree per la mobilità dolce ciclopiste
    e ciclovie - Aree per spazi pubblici
    attrezzati a parco e per il gioco
    e lo sport - Viabilità)
    Progetto di opera pubblica

    9. Le facoltà edificatorie di cui all'art. 100 della L.R. Toscana n. 65/2014 sono espresse con il parametro (SE) (Superficie edificabile/edificata) e sono generate dall'applicazione dell'indice territoriale di edificabilità alla superficie dei suoli non edificati soggetti a trasformazione.

    10. Le Schede di Trasformazione individuano i suoli su cui è prevista l'edificazione, le aree o immobili da cedere al Comune e da destinare alla realizzazione di dotazioni di standard, attrezzature per attività collettive, opere pubbliche, nonché gli interventi di riqualificazione ambientale. Gli ambiti di trasformazione possono riguardare una o più aree oggetto di intervento, anche non contigue, così da configurarsi "comparti continui" e "comparti discontinui". Pertanto, nei casi in cui si prevede la perequazione urbanistica è necessaria la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o le cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo.

    11. Il "comparto continuo" è costituito da terreni contigui fra loro in relazione alle caratteristiche di fatto e di diritto. Ai suoli è applicato un indice perequativo territoriale che genera la capacità edificatoria realizzabile all'interno del comparto. L'indice perequativo è unico per tutti i terreni ricompresi all'interno del comparto ed è indicato nelle singole "Schede norma delle aree di trasformazione ". La scheda indica, all'interno del perimetro dei comparti, le aree oggetto della facoltà edificatoria e le aree di cessione o sottoposte a monetizzazione.

    Nell'attuazione del comparto la capacità edificatoria è realizzata nelle aree specificatamente individuate (superficie fondiaria) di proprietà privata, mentre le restanti aree saranno cedute all'Amministrazione Comunale, prive della propria capacità edificatoria, salvo quelle aree che sono destinate alla edificabilità di edilizia residenziale sociale di proprietà pubblica. Nel caso del comparto continuo il trasferimento della facoltà edificatoria avviene tra terreni contigui ricadenti all'interno della stessa zona omogenea e dunque con valori immobiliari omogenei.

    12. Il "comparto discontinuo" non è presente né nel territorio urbanizzato e né nel territorio rurale di questo Piano Operativo, ma nel caso si dovesse verificare una tale condizione il comparto discontinuo è formato dall'aggregazione di due o più terreni distanti fra loro o comunque separati da elementi esclusi dalla trasformazione. In questi casi i terreni inclusi nel comparto hanno le stesse caratteristiche di fatto e di diritto e dunque non risulta necessario l'applicazione di indici perequativi territoriali. Come per il comparto continuo, la scheda di trasformazione individua le aree oggetto della facoltà edificatoria e le aree di cessione, ovvero individua la quota minima di cessione oppure la monetizzazione delle aree.

    13. Laddove, per la particolare previsione di trasformazione, dovesse rendersi molto articolata la redazione della scheda norma (percorsi pedoclicabili, viabilità) le schede previste per il territorio rurale potranno avere limitate porzioni ricadenti del territorio urbanizzato senza tuttavia cambiarne la natura di ATR. Allo stesso modo le schede previste per il territorio urbanizzato potranno avere limitate porzioni ricadenti nel territorio rurale senza tuttavia cambiarne la natura di ATU.

    Capo III Qualità degli assetti insediativi

    Art. 66 Verde privato

    1. Le aree a verde privato, individuate con apposita perimetrazione nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono un patrimonio strategico per il mantenimento della qualità ecologica e della eco-rete territoriale, contribuendo alla qualità degli insediamenti attraverso il contenimento dell'espansione dell'edificato. I suoli dell'ambiente costruito sono una parte essenziale dell'ecosistema urbano che contribuisce, direttamente e indirettamente, alla buona qualità della vita dei cittadini.

    2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole, anche con forme legate all'autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

    • a) manufatti per l'attività amatoriale nei soli casi in cui l'area ne sia sprovvista, con le seguenti caratteristiche:
      • - manufatto in legno con altezza massima (Hmax) fino a m. 2,20, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere di mq 9,00 di superficie edificabile (SE). La realizzazione del manufatto è finalizzata a garantire la costante manutenzione e cura dell'area destinata a orti privati ed è subordinata alla assenza di ulteriori manufatti sull'area idonei a tale scopo. É realizzabile un manufatto delle richiamate dimensioni per ciascun lotto di superficie minima di 100 mq, con esclusione di ulteriori manufatti nell'ipotesi di più lotti contigui ascrivibili, alla data di adozione del presente Piano operativo, alla medesima proprietà.
    • b) recinzioni con le seguenti caratteristiche:
      • - paletti in ferro e rete zincata con HMax 1,80 ml;
    • c) aree di sosta privata, con superficie non superiore a 50 mq, senza trasformazione permanente dei suoli.

    3. Non sono in ogni caso ammessi:

    • a. l'impermeabilizzazione del suolo;
    • b. l'alterazione morfologica del terreno;
    • c. il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;
    • d. l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
    • e. l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 del presente articolo;
    • f. i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
    • g. la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
    • h. il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

    4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. Sui manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le dimensioni consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

    5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.

    Art. 67 Verde privato a corredo degli edifici

    1. Le aree a verde privato a corredo degli edifici sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e possono avere diversa estensione e sistemazione e sono connotate dalla presenza di vegetazione e prevalenza di suoli permeabili. Dette aree, unitamente alle pertinenze edilizie impermeabili, formano il lotto urbanistico di riferimento.

    2. Il concreto assetto delle aree a verde privato a corredo degli edifici individuato dal presente piano è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio per l'ipotesi di comprovato, diverso assetto delle medesime alla data di adozione del presente Piano operativo, quale accertata, su motivata richiesta dell'interessato, dal competente Ufficio comunale.

    Le suddette rettifiche di dettaglio non costituiscono variante al presente Piano operativo.

    Tali aree costituiscono, insieme alle aree verdi individuate e disciplinate dal presente Capo, un diffuso e qualificato sistema connettivo di aree verdi, contribuendo ad ampliare la rete ecologica, alla conservazione della biodiversità e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana.

    3. Conseguentemente gli interventi di riqualificazione e nuova realizzazione delle aree a verde privato a corredo degli edifici, devono:

    • - garantire una superficie permeabile a verde non inferiore all'80% dell'area, salvo per i soli interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti previsti dal presente Piano, i quali dovranno comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60%;
    • - adottare criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte a regolare il ciclo delle acque, il clima a scala locale a mantenere la biodiversità, a contenere gli impatti acustici e le polveri;
    • - adottare criteri di progettazione tali che la realizzazione di manufatti/infrastrutture non diversamente localizzabili quali ad esempio armadi/cabine elettriche sia integrata con le componenti vegetali esistenti;
    • - prevedere una adeguata progettazione illuminotecnica rivolta alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico;
    • - tenere sotto controllo la vegetazione con periodici interventi di gestione e manutenzione;
    • - richiedere alla Pubblica Amministrazione specifica autorizzazione al taglio degli alberi. Il taglio degli alberi potrà essere autorizzato solo nei casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

    4. Nelle aree destinate a verde privato a corredo degli edifici ricadenti nei tessuti in cui è ammessa l'addizione volumetrica, l'ampliamento fuori sagoma deve garantire quanto previsto al comma 3 del presente articolo, così come la realizzazione di eventuali piscine (per l'ipotesi in cui le stesse siano ammesse dallo strumento).

    La mancata osservanza dei richiamati parametri inerenti la necessaria sussistenza di superficie permeabile minima determina l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014 con riferimento agli interventi realizzati in violazione delle suddette disposizioni.

    Art. 68 Orti privati

    1. Le aree degli orti privati, individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono appezzamenti di terreno coltivati per la produzione di prodotti agricoli destinati all'autoconsumo. Questa pratica agricola è un elemento qualificante del territorio di Rignano ed è un sistema di auto-produzione tradizionale molto diffuso, che caratterizza il paesaggio urbano ed extra-urbano. Il Piano Operativo intende consolidare e incentivare questa preziosa attività agricola, che qui non è mai stata abbandonata, come invece è avvenuto in gran parte delle città piccole e grandi, anche se negli ultimi anni se ne vede il ritorno nelle grandi città con i così detti "orti urbani". Anche queste aree contribuiscono alla qualità degli insediamenti attraverso un diffuso e qualificato sistema connettivo di aree verdi, contribuendo ad ampliare la rete ecologica, alla conservazione della biodiversità e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana.

    2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole legate a forme di autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

    • a) manufatti per l'attività amatoriale con le seguenti caratteristiche:
      • - manufatto in legno con altezza massima (HMax) fino a m. 2,20, ai sensi dell'art. 134 della L.R.65/2014, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere di mq 9,00 di (SE). La realizzazione del manufatto è finalizzata a garantire la costante manutenzione e cura dell'area destinata a orti privati ed è subordinata alla assenza di ulteriori manufatti sull'area idonei a tale scopo. É realizzabile un manufatto delle richiamate dimensioni per ciascun lotto di superficie minima di 100 mq, con esclusione di ulteriori manufatti nell'ipotesi di più lotti contigui ascrivibili, alla data di adozione del presente Piano operativo, alla medesima proprietà;
    • b) recinzioni con le seguenti caratteristiche:
      • - paletti in ferro e rete zincata con HMax 1,80 ml.

    3. Non sono in ogni caso ammessi:

    • - l'impermeabilizzazione del suolo, salvo i casi in cui l'orto sia pertinenza di edifici, in tal caso in queste aree è ammessa l'impermeabilizzazione per i soli interventi di addizione volumetrica prevista dal presente Piano, ma tali interventi devono comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie dell'orto privato;
    • - l'alterazione morfologica del terreno;
    • - il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;
    • - l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
    • - l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 del presente articolo;
    • - l'abbandono e l'incuria delle aree. L'accertato e reiterato abbandono e incuria dell'area determina, per il manufatto di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 201 della L.R. 65/2014, che prevede, per l'esecuzione di interventi eseguiti in difformità dalle norme degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, la demolizione o la rimozione;
    • - lo scarico abusivo di rifiuti e materiali vari, pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti per evitare tale condizione;
    • - i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
    • - la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
    • - il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

    4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. I manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le quantità consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

    5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.

    Art. 69 Pertinenze edilizie impermeabili

    1. Le aree di pertinenza edilizia impermeabili, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono strettamente connesse all'edificio, mantenendo con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi e, più in generale, sono spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale con l'edificio principale. Dette aree, unitamente al Verde privato a corredo degli edifici, formano il lotto urbanistico di riferimento.

    2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti, laddove consentito dalle presenti norme:

    • - le addizioni volumetriche degli edifici;
    • - gli ampliamenti;
    • - le piscine;
    • - gli interventi pertinenziali;
    • - i manufatti pertinenziali;
    • - i manufatti privi di rilevanza edilizia come disciplinati dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio.

    3. Non sono in ogni caso ammessi:

    • - ampliamenti delle pertinenze edilizie impermeabili, salvo se consentito dalle presenti norme;
    • - frazionamenti delle aree attraverso muri e recinzioni;
    • - disomogeneità dei materiali;

    4. Sono obbligatori.

    • - la corretta regimazione delle acque;
    • - la raccolta delle acque piovane in appositi depositi per l'irrigazione dei giardini o per altri usi non potabili.

    5. Queste aree possono essere riconvertite a verde privato a corredo degli edifici nei casi in cui è necessario raggiungere le percentuali di superfici permeabili richieste dall'art. 67 a seguito di interventi di addizione volumetriche degli edifici esistenti previsti dalle presenti Norme. La mancata osservanza dei richiamati parametri inerenti la necessaria sussistenza di superficie permeabile minima determina l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014 con riferimento agli interventi realizzati in violazione delle suddette disposizioni.

    Art. 70 Giardini formali e storici

    1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come "componenti antropiche e storico-culturali" i giardini di formazione storica. Tali aree verdi, significativamente presenti in tutto il territorio comunale, sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" del presente Piano, in esse sono comprese anche le aree verdi sulle quali è stato posto apposito vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004. I giardini storici sono spazi progettati dall'uomo che insistono e modificano un contesto naturale e costituiscono un sistema unico tra architettura e materiale vivente (piante), formando così un complesso architettonico di rilevante valore storico, artistico, paesaggistico e culturale e dunque patrimonio dell'intera collettività.

    2. In queste aree verdi le attività progettuali saranno prevalentemente indirizzate alla tutela e alla manutenzione, tuttavia proprio per le caratteristiche dei giardini, tali attività dovranno essere svolte con particolare capacità di integrare le caratteristiche formali con le caratteristiche ambientali complessive dei luoghi in cui il giardino si inserisce e le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli.

    Costituiscono elementi essenziali per la permanenza del bene culturale di cui al presente articolo:

    • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
    • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
    • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
    • - le sistemazioni plano-altimetriche e le relative opere;
    • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
    • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
    • - le opere e gli elementi decorativi;
    • - i sistemi di captazione e ritenzione delle acque superficiali.

    3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

    A tale scopo:

    • - i giardini formali e storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l'unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del

    carattere unitario del sistema. Nei giardini storici e formali devono essere in particolare conservate, nella loro configurazione e nel loro aspetto esteriore, le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, sculture, nicchie e tabernacoli, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali.

    4. All'interno dei giardini formali e storici è vietato:

    • - l'abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli abbattimenti dovuti alla stabilità o alle fitopatie. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;
    • - ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo, ivi compresi tutti i manufatti anche quelli aziendali previsti dal Titolo IV - Capo III Sezioni II, III e IV della L.R. 65/2014;
    • - la realizzazione delle strutture prive di rilevanza edilizia, salvo quelle volte alla ricostituzione e/o valorizzazione degli originali aspetti storico monumentali del bene;
    • - la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi o pregiudichino l'unitarietà dell'impianto originario del giardino formale e storico;
    • - la realizzazione di serre solari;
    • - la realizzazione a terra di pannelli fotovoltaici;
    • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
    • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

    5. E' consentita, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3:

    • - la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo degli elementi architettonici a condizione che siano realizzati con gli stessi materiali;
    • - la realizzazione di una serra in ferro/legno e vetro, così come disciplinato nei diversi tessuti, purché coerenti con l'impianto distributivo e formale storicizzato e progettata da tecnici abilitati sia in materia agronomico-forestale sia in materia paesaggistica;
    • - la realizzazione di recinzioni purché identiche a quelle esistenti.

    Art. 71 Ambiti urbani perifluviali

    1) Gli ambiti perifluviali ricadenti nel territorio urbanizzato, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola delle "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", assolvono alla funzione di corridoi di connessione ecologica ed ambientale. Gli interventi in tali ambiti dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno inoltre garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti, migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree. Devono garantire la continuità fisico spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche del territorio rurale, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all'obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

    2) Salvo quanto previsto dall'art 3 della L.R.41/2018 per i nuovi interventi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per le infrastrutture a sviluppo lineare esistenti, per i parcheggi pubblici e privati negli ambiti perifluviali sono comunque prescritte le seguenti limitazioni.

    • a) Non sono ammessi i seguenti interventi:
      • - la riduzione della continuità della vegetazione ripariale e della efficienza degli eco-sistemi fluviali;
      • - la copertura dei corsi d'acqua;
      • - la impermeabilizzazione delle aree ricadenti in detti ambiti, salvo i casi in cui ciò sia indispensabile per gli interventi pubblici o di sicurezza idraulica; tali interventi dovranno comunque utilizzare prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
      • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli strettamente necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
      • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
      • - ogni immissione di reflui non depurati;
      • - la introduzione di specie alloctone;
      • - la riduzione delle visuali verso il fiume;
      • - qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni, fatti salvi i manufatti di cui all'art. 137 della L.R.65/2014;
    • b) Sono ammessi i seguenti interventi:
      • - la realizzazione di ponti e/o passerelle ciclo-pedonali;
      • - la demolizione delle coperture dei corsi d'acqua;
      • - impianti tecnologici necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
      • - la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, laddove assenti o interrotte;
      • - il miglioramento della vegetazione riparia anche finalizzata al miglioramento del regime idraulico, quale la pulizia dell'alveo eseguita sulla base delle indicazioni fornite dalle "Linee guida regionali per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica";
      • - la utilizzazione delle aree ricadenti negli ambiti perifluviali per usi ricreativi e sociali;
      • - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso delle acque di magra e di piena;
      • - la realizzazione di piste ciclo-pedonali;
      • - la realizzazione di strutture necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica;
      • - sui manufatti esistenti l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso.

    3) In queste aree sono ammesse esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e gli interventi devono essere sempre accompagnati da relazione a firma di tecnici qualificati nelle materie agronomico/forestali e naturalistiche. Ogni intervento anche di manutenzione ordinaria deve uniformarsi alle "Linee Guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana.

    Art. 72 Verde di connessione ecologica

    Il verde di connessione ecologica, individuato con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", è un verde estensivo con un alto grado di naturalità e vegetazione di alto fusto e arbustiva. In molti casi queste aree si presentano come veri e propri "boschi urbani" e spesso sono di proprietà pubblica, in tal caso contribuiscono alla quantità della dotazione di standard pubblico. Tali aree si innervano nel sistema insediativo fino a raggiungere gli ecosistemi naturali del territorio rurale, consentendo l'accesso in città, senza barriere, anche alle specie della piccola fauna e dell'avifauna.

    La funzione delle aree verdi di connessione ecologica puntano a mantenere in equilibrio gli ecosistemi, ovvero la loro capacità di assorbire e compensare le pressioni antropiche e naturali provenienti dall'esterno, compresi gli effetti del cambiamento climatico.

    Eventuali recinzioni devono essere circoscritte al lotto e/o all'area di pertinenza dell'edificio vietando frammentazioni del territorio aperto.

    • a) In dette aree non sono ammessi i seguenti interventi:
      • - la nuova edificazione;
      • - la impermeabilizzazione delle aree;
      • - le linee aeree;
      • - il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • b) In dette aree sono ammessi i seguenti interventi:
      • - la realizzazione di sentieri in terra battuta;
      • - la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie autoctone di cui all'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
      • - la realizzazione di piccoli invasi per la fauna selvatica;
      • - la realizzazione di punti panoramici;
      • - la realizzazione di attività ludiche quali i parchi avventura;
      • - percorsi naturalistici.

    Art. 73 Ambiti per progetti di paesaggio territoriali

    1. Gli Ambiti per progetti di paesaggio territoriali, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

    Sono individuati con apposito segno grafico i seguenti ambiti:

    • a) ambito di paesaggio della dorsale collinare di Poggio Firenze e Montecucco finalizzato anche alla istituzione del "Bosco Metropolitano", così come indicato dal Piano Strategico Metropolitano;
    • b) ambito di paesaggio del del fiume Arno, comprendente le aree ricadenti nel perimetro del Parco Fluviale dell'Arno di Rignano capoluogo e di Rosano, nella prospettiva della realizzazione del parco fluviale metropolitano, di cui la ciclopista dell'Arno ne è la infrastruttura più importante;
    • c) ambito di paesaggio del fosso di Troghi/Salceto, quale sistema di verde che ricostruisce le antiche relazioni fra i centri abitati della vallata di Troghi in un unicum di storia, natura e insediamenti. Tale ambito ha inoltre l'obiettivo di realizzare un sistema di aree verdi di collegamento fra il Fiume Arno e uno dei suoi maggiori affluenti, il fosso di Troghi/Salceto.

    All'interno degli ambiti per progetti di paesaggio territoriali di cui al presente articolo devono essere in particolare tutelati:

    • - la dotazione boschiva e le formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi inserite nell'allegato"A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana" al presente Piano;
    • - i complessi di edifici e manufatti;
    • - i percorsi storici e i sentieri;
    • - le condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica;
    • - gli immobili e manufatti abbandonati per convertirli agli usi del parco (attività didattiche, attività di sorveglianza, rifugi, etc).

    2. Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Piano Operativo per le singole aree, ambiti territoriali e tessuti, ivi compresi gli interventi previsti nelle aree di trasformazione, a condizione che tali interventi risultino congruenti con le caratteristiche di cui al punto 1 e favoriscano i futuri progetti di paesaggio territoriali.

    Sono ammessi in particolare gli interventi connessi con le seguenti attività: attività turistico-ricettiva, motorie e del tempo libero, attività private di interesse collettivo o per servizi educativi, culturali e sociali, attività pubbliche, attività agricole amatoriali.

    Fino all'approvazione del progetto di paesaggio territoriale, in tali ambiti sono consentiti, salvo diverse peculiari discipline di riferimento, tutti gli interventi previsti dal Piano Operativo per le singole aree e tessuti, a condizione che tali interventi favoriscano o risultino compatibili con le finalità dei progetti di paesaggio territoriali. I tessuti artigianali e industriali, di cui all'art. 61 e seguenti, ricadenti negli ambiti per progetti di paesaggio territoriali, possono essere oggetto di trasformazione, condivisa tra Regione e Comune, in un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

    Fino all'approvazione del progetto di paesaggio territoriale, inoltre, le aree con destinazione d'uso artigianale ed industriale esistenti e ricadenti negli ambiti del presente articolo non possono essere ampliate e le trasformazioni previste al suo interno devono essere rese compatibili con i valori paesaggistici, mantenendo inalterati i collegamenti trasversali tra il Fiume e le aree collinari e rurali.

    I servizi e le attrezzature di interesse comunale e sovracomunale ricadenti in questo ambito devono garantire la massima integrazione paesaggistica e ambientale, il contenimento degli impatti visuali ed i collegamenti trasversali fra il fiume e le aree collinari e/o rurali.

    Le infrastrutture di comunicazione lineare sono ammesse a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

    Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili, negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

    Art. 74 Centralità urbane

    1. Le centralità urbane sono generatrici dello spazio pubblico e pertanto sono una componente identitaria del patrimonio territoriale, in quanto luoghi identificativi e qualificanti degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le centralità urbane così definite, costituiscono luoghi fondamentali di riferimento dei singoli insediamenti e sono distinte con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

    2. Tali spazi pubblici sono spesso caratterizzati da un sostenuto attraversamento del traffico veicolare, da un disordine dei fronti edilizi, da una difficoltà di attraversamento in piena sicurezza da parte dei pedoni, da una frammentazione dello spazio dovuto ad una serie di interventi episodici e da un disomogeneo uso dei materiali. L'insieme di tali criticità ha determinato nel tempo uno spazio pubblico inospitale, pur riconosciuto dalle comunità locali come luogo della socialità. In questi spazi è ammesso un progetto unitario che:

    • - valorizzi l'impianto storico;
    • - applichi la progettazione universale;
    • - preveda una pavimentazione diversa dall'asfalto per trasformare l'area in zona 30;
    • - realizzi un disegno omogeneo dei fronti, in modo da percepire lo spazio accogliente e invitante, laddove non si riesca con la modifica delle facciate si adoperino cortine vegetali;
    • - preveda la messa a dimora di alberi di alto fusto e fontane, per limitare gli effetti derivanti dalla così detta "isola di calore", laddove possibile;
    • - preveda la uniformità dei materiali, la cui scelta deve essere orientata alla semplicità, durabilità e manutenibilità.

    Nelle aree delle Centralità urbane non sono ammessi interventi di arredo urbano e di trasformazione dell'attuale assetto fino a quando non saranno progettate unitariamente le trasformazioni di riqualificazione, di accessibilità e di sicurezza.