Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 66 Verde privato

1. Le aree a verde privato, individuate con apposita perimetrazione nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono un patrimonio strategico per il mantenimento della qualità ecologica e della eco-rete territoriale, contribuendo alla qualità degli insediamenti attraverso il contenimento dell'espansione dell'edificato. I suoli dell'ambiente costruito sono una parte essenziale dell'ecosistema urbano che contribuisce, direttamente e indirettamente, alla buona qualità della vita dei cittadini.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole, anche con forme legate all'autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) manufatti per l'attività amatoriale nei soli casi in cui l'area ne sia sprovvista, con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (Hmax) fino a m. 2,20, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere di mq 9,00 di superficie edificabile (SE). La realizzazione del manufatto è finalizzata a garantire la costante manutenzione e cura dell'area destinata a orti privati ed è subordinata alla assenza di ulteriori manufatti sull'area idonei a tale scopo. É realizzabile un manufatto delle richiamate dimensioni per ciascun lotto di superficie minima di 100 mq, con esclusione di ulteriori manufatti nell'ipotesi di più lotti contigui ascrivibili, alla data di adozione del presente Piano operativo, alla medesima proprietà.
  • b) recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - paletti in ferro e rete zincata con HMax 1,80 ml;
  • c) aree di sosta privata, con superficie non superiore a 50 mq, senza trasformazione permanente dei suoli.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • a. l'impermeabilizzazione del suolo;
  • b. l'alterazione morfologica del terreno;
  • c. il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;
  • d. l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • e. l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 del presente articolo;
  • f. i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • g. la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • h. il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. Sui manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le dimensioni consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.

Art. 67 Verde privato a corredo degli edifici

1. Le aree a verde privato a corredo degli edifici sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e possono avere diversa estensione e sistemazione e sono connotate dalla presenza di vegetazione e prevalenza di suoli permeabili. Dette aree, unitamente alle pertinenze edilizie impermeabili, formano il lotto urbanistico di riferimento.

2. Il concreto assetto delle aree a verde privato a corredo degli edifici individuato dal presente piano è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio per l'ipotesi di comprovato, diverso assetto delle medesime alla data di adozione del presente Piano operativo, quale accertata, su motivata richiesta dell'interessato, dal competente Ufficio comunale.

Le suddette rettifiche di dettaglio non costituiscono variante al presente Piano operativo.

Tali aree costituiscono, insieme alle aree verdi individuate e disciplinate dal presente Capo, un diffuso e qualificato sistema connettivo di aree verdi, contribuendo ad ampliare la rete ecologica, alla conservazione della biodiversità e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana.

3. Conseguentemente gli interventi di riqualificazione e nuova realizzazione delle aree a verde privato a corredo degli edifici, devono:

  • - garantire una superficie permeabile a verde non inferiore all'80% dell'area, salvo per i soli interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti previsti dal presente Piano, i quali dovranno comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60%;
  • - adottare criteri di progettazione tali che la vegetazione sia parte integrante del progetto, con scelta delle specie vegetali adatte a regolare il ciclo delle acque, il clima a scala locale a mantenere la biodiversità, a contenere gli impatti acustici e le polveri;
  • - adottare criteri di progettazione tali che la realizzazione di manufatti/infrastrutture non diversamente localizzabili quali ad esempio armadi/cabine elettriche sia integrata con le componenti vegetali esistenti;
  • - prevedere una adeguata progettazione illuminotecnica rivolta alla riduzione dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico;
  • - tenere sotto controllo la vegetazione con periodici interventi di gestione e manutenzione;
  • - richiedere alla Pubblica Amministrazione specifica autorizzazione al taglio degli alberi. Il taglio degli alberi potrà essere autorizzato solo nei casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

4. Nelle aree destinate a verde privato a corredo degli edifici ricadenti nei tessuti in cui è ammessa l'addizione volumetrica, l'ampliamento fuori sagoma deve garantire quanto previsto al comma 3 del presente articolo, così come la realizzazione di eventuali piscine (per l'ipotesi in cui le stesse siano ammesse dallo strumento).

La mancata osservanza dei richiamati parametri inerenti la necessaria sussistenza di superficie permeabile minima determina l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014 con riferimento agli interventi realizzati in violazione delle suddette disposizioni.

Art. 68 Orti privati

1. Le aree degli orti privati, individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono appezzamenti di terreno coltivati per la produzione di prodotti agricoli destinati all'autoconsumo. Questa pratica agricola è un elemento qualificante del territorio di Rignano ed è un sistema di auto-produzione tradizionale molto diffuso, che caratterizza il paesaggio urbano ed extra-urbano. Il Piano Operativo intende consolidare e incentivare questa preziosa attività agricola, che qui non è mai stata abbandonata, come invece è avvenuto in gran parte delle città piccole e grandi, anche se negli ultimi anni se ne vede il ritorno nelle grandi città con i così detti "orti urbani". Anche queste aree contribuiscono alla qualità degli insediamenti attraverso un diffuso e qualificato sistema connettivo di aree verdi, contribuendo ad ampliare la rete ecologica, alla conservazione della biodiversità e al generale miglioramento del comfort ambientale e della salute umana.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole legate a forme di autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) manufatti per l'attività amatoriale con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (HMax) fino a m. 2,20, ai sensi dell'art. 134 della L.R.65/2014, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere di mq 9,00 di (SE). La realizzazione del manufatto è finalizzata a garantire la costante manutenzione e cura dell'area destinata a orti privati ed è subordinata alla assenza di ulteriori manufatti sull'area idonei a tale scopo. É realizzabile un manufatto delle richiamate dimensioni per ciascun lotto di superficie minima di 100 mq, con esclusione di ulteriori manufatti nell'ipotesi di più lotti contigui ascrivibili, alla data di adozione del presente Piano operativo, alla medesima proprietà;
  • b) recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - paletti in ferro e rete zincata con HMax 1,80 ml.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • - l'impermeabilizzazione del suolo, salvo i casi in cui l'orto sia pertinenza di edifici, in tal caso in queste aree è ammessa l'impermeabilizzazione per i soli interventi di addizione volumetrica prevista dal presente Piano, ma tali interventi devono comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie dell'orto privato;
  • - l'alterazione morfologica del terreno;
  • - il deposito, l'esposizione e la vendita di merci, compresi i veicoli;
  • - l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • - l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 del presente articolo;
  • - l'abbandono e l'incuria delle aree. L'accertato e reiterato abbandono e incuria dell'area determina, per il manufatto di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 201 della L.R. 65/2014, che prevede, per l'esecuzione di interventi eseguiti in difformità dalle norme degli strumenti della pianificazione urbanistica o dei regolamenti edilizi, la demolizione o la rimozione;
  • - lo scarico abusivo di rifiuti e materiali vari, pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti per evitare tale condizione;
  • - i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • - la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • - il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana".

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. I manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le quantità consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.

Art. 69 Pertinenze edilizie impermeabili

1. Le aree di pertinenza edilizia impermeabili, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono strettamente connesse all'edificio, mantenendo con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi e, più in generale, sono spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale con l'edificio principale. Dette aree, unitamente al Verde privato a corredo degli edifici, formano il lotto urbanistico di riferimento.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentiti, laddove consentito dalle presenti norme:

  • - le addizioni volumetriche degli edifici;
  • - gli ampliamenti;
  • - le piscine;
  • - gli interventi pertinenziali;
  • - i manufatti pertinenziali;
  • - i manufatti privi di rilevanza edilizia come disciplinati dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • - ampliamenti delle pertinenze edilizie impermeabili, salvo se consentito dalle presenti norme;
  • - frazionamenti delle aree attraverso muri e recinzioni;
  • - disomogeneità dei materiali;

4. Sono obbligatori.

  • - la corretta regimazione delle acque;
  • - la raccolta delle acque piovane in appositi depositi per l'irrigazione dei giardini o per altri usi non potabili.

5. Queste aree possono essere riconvertite a verde privato a corredo degli edifici nei casi in cui è necessario raggiungere le percentuali di superfici permeabili richieste dall'art. 67 a seguito di interventi di addizione volumetriche degli edifici esistenti previsti dalle presenti Norme. La mancata osservanza dei richiamati parametri inerenti la necessaria sussistenza di superficie permeabile minima determina l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014 con riferimento agli interventi realizzati in violazione delle suddette disposizioni.

Art. 70 Giardini formali e storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come "componenti antropiche e storico-culturali" i giardini di formazione storica. Tali aree verdi, significativamente presenti in tutto il territorio comunale, sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" del presente Piano, in esse sono comprese anche le aree verdi sulle quali è stato posto apposito vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004. I giardini storici sono spazi progettati dall'uomo che insistono e modificano un contesto naturale e costituiscono un sistema unico tra architettura e materiale vivente (piante), formando così un complesso architettonico di rilevante valore storico, artistico, paesaggistico e culturale e dunque patrimonio dell'intera collettività.

2. In queste aree verdi le attività progettuali saranno prevalentemente indirizzate alla tutela e alla manutenzione, tuttavia proprio per le caratteristiche dei giardini, tali attività dovranno essere svolte con particolare capacità di integrare le caratteristiche formali con le caratteristiche ambientali complessive dei luoghi in cui il giardino si inserisce e le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli.

Costituiscono elementi essenziali per la permanenza del bene culturale di cui al presente articolo:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni plano-altimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i sistemi di captazione e ritenzione delle acque superficiali.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

A tale scopo:

  • - i giardini formali e storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l'unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del

carattere unitario del sistema. Nei giardini storici e formali devono essere in particolare conservate, nella loro configurazione e nel loro aspetto esteriore, le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, sculture, nicchie e tabernacoli, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali.

4. All'interno dei giardini formali e storici è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli abbattimenti dovuti alla stabilità o alle fitopatie. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;
  • - ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo, ivi compresi tutti i manufatti anche quelli aziendali previsti dal Titolo IV - Capo III Sezioni II, III e IV della L.R. 65/2014;
  • - la realizzazione delle strutture prive di rilevanza edilizia, salvo quelle volte alla ricostituzione e/o valorizzazione degli originali aspetti storico monumentali del bene;
  • - la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi o pregiudichino l'unitarietà dell'impianto originario del giardino formale e storico;
  • - la realizzazione di serre solari;
  • - la realizzazione a terra di pannelli fotovoltaici;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

5. E' consentita, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3:

  • - la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo degli elementi architettonici a condizione che siano realizzati con gli stessi materiali;
  • - la realizzazione di una serra in ferro/legno e vetro, così come disciplinato nei diversi tessuti, purché coerenti con l'impianto distributivo e formale storicizzato e progettata da tecnici abilitati sia in materia agronomico-forestale sia in materia paesaggistica;
  • - la realizzazione di recinzioni purché identiche a quelle esistenti.

Art. 71 Ambiti urbani perifluviali

1) Gli ambiti perifluviali ricadenti nel territorio urbanizzato, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola delle "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", assolvono alla funzione di corridoi di connessione ecologica ed ambientale. Gli interventi in tali ambiti dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi dovranno inoltre garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti, migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree. Devono garantire la continuità fisico spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche del territorio rurale, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all'obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

2) Salvo quanto previsto dall'art 3 della L.R.41/2018 per i nuovi interventi e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per le infrastrutture a sviluppo lineare esistenti, per i parcheggi pubblici e privati negli ambiti perifluviali sono comunque prescritte le seguenti limitazioni.

  • a) Non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la riduzione della continuità della vegetazione ripariale e della efficienza degli eco-sistemi fluviali;
    • - la copertura dei corsi d'acqua;
    • - la impermeabilizzazione delle aree ricadenti in detti ambiti, salvo i casi in cui ciò sia indispensabile per gli interventi pubblici o di sicurezza idraulica; tali interventi dovranno comunque utilizzare prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli strettamente necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati;
    • - la introduzione di specie alloctone;
    • - la riduzione delle visuali verso il fiume;
    • - qualsiasi tipo di edificazione, comprese le recinzioni, fatti salvi i manufatti di cui all'art. 137 della L.R.65/2014;
  • b) Sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di ponti e/o passerelle ciclo-pedonali;
    • - la demolizione delle coperture dei corsi d'acqua;
    • - impianti tecnologici necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, laddove assenti o interrotte;
    • - il miglioramento della vegetazione riparia anche finalizzata al miglioramento del regime idraulico, quale la pulizia dell'alveo eseguita sulla base delle indicazioni fornite dalle "Linee guida regionali per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica";
    • - la utilizzazione delle aree ricadenti negli ambiti perifluviali per usi ricreativi e sociali;
    • - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso delle acque di magra e di piena;
    • - la realizzazione di piste ciclo-pedonali;
    • - la realizzazione di strutture necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica;
    • - sui manufatti esistenti l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso.

3) In queste aree sono ammesse esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e gli interventi devono essere sempre accompagnati da relazione a firma di tecnici qualificati nelle materie agronomico/forestali e naturalistiche. Ogni intervento anche di manutenzione ordinaria deve uniformarsi alle "Linee Guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana.

Art. 72 Verde di connessione ecologica

Il verde di connessione ecologica, individuato con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", è un verde estensivo con un alto grado di naturalità e vegetazione di alto fusto e arbustiva. In molti casi queste aree si presentano come veri e propri "boschi urbani" e spesso sono di proprietà pubblica, in tal caso contribuiscono alla quantità della dotazione di standard pubblico. Tali aree si innervano nel sistema insediativo fino a raggiungere gli ecosistemi naturali del territorio rurale, consentendo l'accesso in città, senza barriere, anche alle specie della piccola fauna e dell'avifauna.

La funzione delle aree verdi di connessione ecologica puntano a mantenere in equilibrio gli ecosistemi, ovvero la loro capacità di assorbire e compensare le pressioni antropiche e naturali provenienti dall'esterno, compresi gli effetti del cambiamento climatico.

Eventuali recinzioni devono essere circoscritte al lotto e/o all'area di pertinenza dell'edificio vietando frammentazioni del territorio aperto.

  • a) In dette aree non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la nuova edificazione;
    • - la impermeabilizzazione delle aree;
    • - le linee aeree;
    • - il taglio degli alberi, salvo i casi di accertata fitopatia della pianta o pericolo per l'incolumità di persone e cose, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a condizione che siano messi a dimora lo stesso numero di piante della stessa specie o di specie autoctone, a tal proposito si veda l'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
  • b) In dette aree sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di sentieri in terra battuta;
    • - la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie autoctone di cui all'allegato "A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - la realizzazione di piccoli invasi per la fauna selvatica;
    • - la realizzazione di punti panoramici;
    • - la realizzazione di attività ludiche quali i parchi avventura;
    • - percorsi naturalistici.

Art. 73 Ambiti per progetti di paesaggio territoriali

1. Gli Ambiti per progetti di paesaggio territoriali, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

Sono individuati con apposito segno grafico i seguenti ambiti:

  • a) ambito di paesaggio della dorsale collinare di Poggio Firenze e Montecucco finalizzato anche alla istituzione del "Bosco Metropolitano", così come indicato dal Piano Strategico Metropolitano;
  • b) ambito di paesaggio del del fiume Arno, comprendente le aree ricadenti nel perimetro del Parco Fluviale dell'Arno di Rignano capoluogo e di Rosano, nella prospettiva della realizzazione del parco fluviale metropolitano, di cui la ciclopista dell'Arno ne è la infrastruttura più importante;
  • c) ambito di paesaggio del fosso di Troghi/Salceto, quale sistema di verde che ricostruisce le antiche relazioni fra i centri abitati della vallata di Troghi in un unicum di storia, natura e insediamenti. Tale ambito ha inoltre l'obiettivo di realizzare un sistema di aree verdi di collegamento fra il Fiume Arno e uno dei suoi maggiori affluenti, il fosso di Troghi/Salceto.

All'interno degli ambiti per progetti di paesaggio territoriali di cui al presente articolo devono essere in particolare tutelati:

  • - la dotazione boschiva e le formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi inserite nell'allegato"A" alla L.R.39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana" al presente Piano;
  • - i complessi di edifici e manufatti;
  • - i percorsi storici e i sentieri;
  • - le condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica;
  • - gli immobili e manufatti abbandonati per convertirli agli usi del parco (attività didattiche, attività di sorveglianza, rifugi, etc).

2. Negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Piano Operativo per le singole aree, ambiti territoriali e tessuti, ivi compresi gli interventi previsti nelle aree di trasformazione, a condizione che tali interventi risultino congruenti con le caratteristiche di cui al punto 1 e favoriscano i futuri progetti di paesaggio territoriali.

Sono ammessi in particolare gli interventi connessi con le seguenti attività: attività turistico-ricettiva, motorie e del tempo libero, attività private di interesse collettivo o per servizi educativi, culturali e sociali, attività pubbliche, attività agricole amatoriali.

Fino all'approvazione del progetto di paesaggio territoriale, in tali ambiti sono consentiti, salvo diverse peculiari discipline di riferimento, tutti gli interventi previsti dal Piano Operativo per le singole aree e tessuti, a condizione che tali interventi favoriscano o risultino compatibili con le finalità dei progetti di paesaggio territoriali. I tessuti artigianali e industriali, di cui all'art. 61 e seguenti, ricadenti negli ambiti per progetti di paesaggio territoriali, possono essere oggetto di trasformazione, condivisa tra Regione e Comune, in un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).

Fino all'approvazione del progetto di paesaggio territoriale, inoltre, le aree con destinazione d'uso artigianale ed industriale esistenti e ricadenti negli ambiti del presente articolo non possono essere ampliate e le trasformazioni previste al suo interno devono essere rese compatibili con i valori paesaggistici, mantenendo inalterati i collegamenti trasversali tra il Fiume e le aree collinari e rurali.

I servizi e le attrezzature di interesse comunale e sovracomunale ricadenti in questo ambito devono garantire la massima integrazione paesaggistica e ambientale, il contenimento degli impatti visuali ed i collegamenti trasversali fra il fiume e le aree collinari e/o rurali.

Le infrastrutture di comunicazione lineare sono ammesse a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili, negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di linee elettriche aeree a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

Art. 74 Centralità urbane

1. Le centralità urbane sono generatrici dello spazio pubblico e pertanto sono una componente identitaria del patrimonio territoriale, in quanto luoghi identificativi e qualificanti degli insediamenti esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le centralità urbane così definite, costituiscono luoghi fondamentali di riferimento dei singoli insediamenti e sono distinte con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

2. Tali spazi pubblici sono spesso caratterizzati da un sostenuto attraversamento del traffico veicolare, da un disordine dei fronti edilizi, da una difficoltà di attraversamento in piena sicurezza da parte dei pedoni, da una frammentazione dello spazio dovuto ad una serie di interventi episodici e da un disomogeneo uso dei materiali. L'insieme di tali criticità ha determinato nel tempo uno spazio pubblico inospitale, pur riconosciuto dalle comunità locali come luogo della socialità. In questi spazi è ammesso un progetto unitario che:

  • - valorizzi l'impianto storico;
  • - applichi la progettazione universale;
  • - preveda una pavimentazione diversa dall'asfalto per trasformare l'area in zona 30;
  • - realizzi un disegno omogeneo dei fronti, in modo da percepire lo spazio accogliente e invitante, laddove non si riesca con la modifica delle facciate si adoperino cortine vegetali;
  • - preveda la messa a dimora di alberi di alto fusto e fontane, per limitare gli effetti derivanti dalla così detta "isola di calore", laddove possibile;
  • - preveda la uniformità dei materiali, la cui scelta deve essere orientata alla semplicità, durabilità e manutenibilità.

Nelle aree delle Centralità urbane non sono ammessi interventi di arredo urbano e di trasformazione dell'attuale assetto fino a quando non saranno progettate unitariamente le trasformazioni di riqualificazione, di accessibilità e di sicurezza.