Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Capo I Disposizioni generali

Art. 75 Contenuti

1. Il "Territorio rurale" è la porzione di territorio comunale esterna alla perimetrazione del "Territorio urbanizzato", così come individuata nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" a cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Nell'ambito del territorio rurale sono individuati:

  • - Aree con funzione agricola;
  • - paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
  • - Aree soggette a possibile recupero per l'attività produttiva;
  • - Aree forestali;
  • - Aree con funzioni non agricole;
  • - Aree di trasformazione con destinazione d'uso non agricole:
  • - Trasformazione degli insediamenti incongrui;
  • - Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi.

Oltre ai sopra menzionati ambiti e aree ricadono altresì nel territorio rurale le seguenti aree e/o infrastrutture, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti":

  • - le aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici;
  • - le aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse comunale;
  • - le aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale;
  • - le aree a destinazione pubblica;
  • - le aree cimiteriali e relative fasce di rispetto;
  • - le aree per standard;
  • - le aree a rischio archeologico;
  • - i percorsi ciclopedonali;
  • - i Cammini;
  • - i percorsi di impianto storico;
  • - il verde privato;
  • - i giardini storici e formali;
  • - il verde di connessione ecologica;
  • - gli ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - gli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - gli ambiti per progetti di paesaggio territoriali;
  • - gli ambiti perifluviali;
  • - le centralità dei nuclei rurali.

2. Il Territorio rurale è la struttura identitaria di Rignano sull'Arno, pertanto l'intero territorio rurale è oggetto di tutela e valorizzazione, a tal fine si perseguono tutti gli obiettivi di qualità paesaggistica individuati dal P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, volti a:

  • - tutelare e valorizzare l'integrità visiva e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario, espressione della stretta relazione con un sistema insediativo storicizzato diffuso e di grande qualità;
  • - favorire in particolare il mantenimento ed il ripristino delle colture storiche, in larga parte ancora presenti (vite maritata, colture promiscue, etc), garantendone ancora la relazione percettiva fra agroecosistemi storici, insediamenti e formazioni forestali collinari;
  • - contrastare la realizzazione di ogni elemento emergente dal suolo lungo la strada provinciale di altissimo valore paesaggistico, che parte dal Monastero di Rosano e si conclude alla villa di Torre a Cona/San Donato e altre strade minori;
  • - tutelare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dalla via Aretina e dall'Autostrada verso le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali e verso il paesaggio rurale e boschivo arricchito da borghi, emergenze storico-architettoniche o modeste costruzioni rurali;
  • - tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale collinare, contribuendo alla formazione del "bosco metropolitano"nonché mantenere le formazioni arboree isolate e i filari alberati;
  • - mantenere e migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio rurale, anche attraverso il mantenimento di relittuali aree agricole di pianura, il verde di connessione ecologica, gli ambiti perifluviali etc;
  • - tutelare e migliorare la qualità ecologica complessiva del sistema idrografico naturale costituito dal fiume Arno e dai suoi affluenti, dell'intero reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia.

Gli interventi di ampliamento previsti dalla L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni, non sono mai sommati agli interventi di addizione volumetrica disciplinati dal presente Titolo.

3. Gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere con la disciplina degli interventi consentiti sono indicati con valore prescrittivo, per l'intero territorio rurale, nell'allegato "B" "Disciplina dei beni paesaggistici" alle presenti Norme in conformità al PIT/Piano Paesaggistico Regionale. In caso di contrasto tali disposizioni e prescrizioni prevalgono sulle norme di cui al presente Titolo.

4. Gli interventi devono rispettare le disposizioni del Titolo V delle presenti Norme di fattibilità geologica idraulica e sismica.

5. Nelle "aree a rischio archeologico" rappresentate nelle Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", al fine di tutelare i beni accertati e le aree suscettibili di potenziali ulteriori ritrovamenti, tutti gli interventi che comportino modificazione dei suoli e, in particolare, scavi per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 120 delle presenti Norme.

6. Non sono ammessi le trasformazioni delle coperture a falde in coperture piane.

7. Il PO recepisce le invarianti strutturali individuate dal Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana di Firenze (PTCP) e le indicazioni della disciplina definendone le relative prestazioni qualitative.

Dette invarianze identitarie sono riferite a specifici areali del territorio comunale, appositamente individuati e segnalate con apposito segno grafico, avente valenza meramente ricognitiva, nella Tavola "Vincoli e fasce di rispetto" e riguardano:

o Aree sensibili di fondovalle:

  • a. Sono aree che "... sono caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale";
  • b. il Piano Operativo riconosce le suddette aree come ambiti di pertinenza ambientale, paesaggistica e territoriale dell'Arno nel tratto compreso tra Pian dell'Isola e il capoluogo;
  • c. esse concorrono alla valorizzazione dei corsi d'acqua e alla riqualificazione delle rive e presuppongono attività compatibili con le esigenze di regimazione, di salvaguardia della qualità delle acque, di accessibilità e di fruizione sociale, di coerenza e di sostenibilità paesaggistica;
  • d. al loro interno sono consentiti i seguenti interventi:
    • - miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene concorrendo alla riduzione del rischio idraulico;
    • - fruizione della riva e delle acque fluviali ai fini ricreativi ed escursionistici;
    • - navigabilità del corrispondente tratto fluviale ai fini sportivi e turistici.

    o Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve:

  • a. Sono ambiti "...caratterizzati da singolarità naturale, geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà";
  • b. Il Piano Operativo riconosce i suddetti ambiti come comprensivi dei principali serbatoi di naturalità esistenti nel territorio comunale, legati soprattutto all'alternanza di boschi, cespuglieti e altri spazi aperti presenti nella dorsale occidentale;
  • c. Al loro interno e/o al loro intorno si prevedono:
    • - la creazione di un Parco fluviale lungo le aree rivierasche dell'Arno.
    • - la creazione del Bosco Metropolitano, che da Poggio Firenze si estende,

    senza soluzione di continuità fino a Montecucco;

  • d. Il PO consente interventi di trasformazione territoriale e urbanistica congruenti con le caratteristiche delle aree, sulla base della strategia definita dalla II invariante del PIT/PPR e dal Piano Strutturale per favorire la qualità e la funzionalità ecosistemica del territorio comunale (biodiversità, connettività, sostenibilità), in relazione a:
    • - serbatoi di naturalità di Poggio Firenze e dell'alto bacino del Fosso di Castiglionchio, al cui interno sono da conservare le condizioni di biodiversità che garantiscono l'elevato valore ambientale delle aree;
    • - corridoi di connessione ecologica territoriale (corridoio boscato della dorsale occidentale; corridoio fluviale dell'Arno;
    • - corridoi dei corsi d'acqua minori di Troghi/Formiche/Salceto, Ricciofani, Castiglionchio), al cui interno sono da conservare e potenziare le aree naturali continue e l'alternanza di boschi, prati e cespuglieti;
    • - tessuto connettivo delle aree agricole, al cui interno, soprattutto in presenza di coltivazioni intensive, è da sostenere la diversità ambientale e la conservazione attiva di condizioni di naturalità;
    • - struttura della rete dei morfotipi ecosistemici e direttrici di connettività da ricostituire individuati alla scala del PIT/PPR.
    • - Aree di protezione storico ambientale:
      • a. Sono parti del territorio provinciale che, "... conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza ...". Nel territorio comunale costituiscono aree di pertinenza paesaggistica degli edifici, componendo con essi sistemi organici a forte caratterizzazione storico culturale e ad alta qualità visuale;
      • b. Concorrono specificatamente a valorizzare l'identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono forme di utilizzazione coerenti con la conservazione dei caratteri territoriali storicizzati;
      • c. Al loro interno si prevede:

      1. il divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui al successivo punto 3.,

    2. divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;

3. possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area;

4. possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente, tale misura vale anche per le piscine.

  • d. Gli ampliamenti di cui al precedente punto 4., quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta nelle presenti Norme, devono:
    • - evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;
    • - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;
    • - consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa così come stabilito nei successivi articoli, con l'eccezione degli impianti tecnologici di pubblica utilità e dei manufatti agricoli, necessari secondo i programmi aziendali, per i quali non sia possibile la localizzazione in altre aree;
    • - il divieto di utilizzare i terreni per depositi che non siano connessi a esigenze di carattere transitorio e/o agricolo;
    • - il divieto di ampliamento, oltre il limite consentito dal precedente punto 4., degli edifici esistenti di valore storico, culturale e architettonico di Classe D ed E e degli edifici recenti privi di valore.

Art. 76 Classificazione del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e architettonico

1. La disciplina degli interventi di trasformazione sul patrimonio edilizio esistente con valore storico, culturale e architettonico, classificato con i diversi gradi di tutela A, B, C, D ed E si applica senza distinzione sia sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola sia sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola.

2. Il patrimonio edilizio esistente è classificato a seconda del valore attribuito ad ogni singolo edificio o complesso edilizio attraverso la schedatura eseguita negli anni '80, ma che si ritiene ancora valida come riferimento per gli interventi futuri che dovranno ad essa ricondursi, si vedano a tal proposito le motivazioni contenute nell'art. 49 delle presenti Norme. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente sono basati sulle seguenti classi di valore:

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe A - grado di tutela rilevante. Sono ricompresi in questa Classe:
  • - gli edifici o complessi di rilevante valore storico, culturale e architettonico dichiarati di interesse culturale ai sensi del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
  • - gli edifici e complessi edilizi di rilevante valore dell'identità storico-culturale espressamente qualificati come "edifici matrice" dal Piano Strutturale, ancorché non interessati da specifici provvedimenti ministeriali di tutela.

È attribuito tale grado di tutela agli edifici o complessi edilizi e loro pertinenze che, per rilevanza storica e architettonica, costituiscono componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del territorio e capisaldi degli assetti insediativi e paesaggistici. Tale patrimonio è formato prevalentemente da ville, case padronali chiese suffraganee, pievi e castelli.

  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe B - grado di tutela elevato. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi di elevato valore storico, culturale ed architettonico, che pur non avendo il carattere di unicità dei precedenti, costituiscono importanti modelli di aggregazione degli insediamenti rurali. In essi sono ancora riconoscibili sia la evoluzione diacronica della casa colonica sia tutti i caratteri tipologici e architettonici intimamente connessi con le pertinenze, originati dalla economia mezzadrile e che caratterizzano diffusamente il paesaggio rurale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe C - grado di tutela alto. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi con un alto valore dei caratteri storico-testimoniali. Gran parte degli edifici con questo grado di tutela sono presenti nel catasto Leopoldino, qualora non siano stati correttamente riportati nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" prevale il catasto Leopoldino. Sono edifici che hanno subito nel tempo le maggiori trasformazioni, tuttavia conservano ancora i caratteri tipologici della casa colonica e lo stretto rapporto con le pertinenze ed il paesaggio rurale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe D - grado di tutela medio. Sono ricompresi in questa Classe gli edifici o complessi edilizi con un grado di tutela medio, in quanto rappresentano uno specifico periodo della storia della campagna Toscana, in particolare quello che vide un ammodernamento dell'agricoltura mezzadrile. Sono edifici o complessi edilizi che hanno subito ampliamenti o sono stati realizzati fra la fine dell' 800 e i primi decenni del '900 e risultano presenti nel catasto d'impianto del 1940. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale eseguiti in questo periodo, furono orientati alla razionalizzazione e funzionalizzazione degli spazi, conferendo a questi regolarità architettonica attraverso la ricomposizione dei volumi diacronici e delle facciate, in particolare della facciata principale.
  • - Edifici/Complessi edilizi di Classe E - grado di tutela basso: Sono ricompresi in questa categoria gli edifici o complessi edilizi costruiti successivamente al 1940 e presenti nel catasto del 1960. Sono edifici caratterizzati da un'architettura semplice e riconoscibile, che si aggiunge ai complessi edilizi esistenti oppure sono nuovi edifici isolati che si rifanno ai modelli architettonici urbani.

3. I progetti degli interventi da eseguirsi sul patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico, a seconda della categoria di intervento indicata dalle presenti norme, devono essere accompagnati dal rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio. Esso è uno strumento, sia per il progettista che per l'Amministrazione Comunale, di documentazione "...degli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti della pianificazione urbanistica...e "deve" dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi". A tal fine gli elaborati allegati ad eventuali comunicazioni, segnalazioni certificate o istanze di titolo edilizio abilitativo devono dar atto della compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione degli elementi sopra richiamati.

4. Fanno parte del patrimonio edilizio di recente formazione gli edifici esistenti che non rientrano nella classificazione sopra riportata.

5. Gli edifici storici sono descritti in un'apposita scheda storico-architettonica. Tale schedatura, redatta negli anni '80, è ritenuta ancora valida sia nei contenuti tecnico descrittivi che storico-architettonici ed è consultabile nel SIT del Comune. Gli interventi ammessi sugli edifici devono tendere a ricostruire i caratteri originari degli immobili, laddove ancora riconoscibili.

6.Tutte le definizioni, i parametri e le categorie edilizie delle presenti norme sono quelle desumibili da norme e regolamenti nazionali e regionali, con le limitazioni e le condizioni di seguito riportate.

Art. 77 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe A

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe A sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe A sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono :

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS ( limitatamente agli interventi di cui all'art. 135, comma 2 lettera b e ai frazionamenti di cui di cui all'art.136 comma 2 lett.a);
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC;
  • d) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • e) Interventi di nuova edificazione NE limitatamente alla realizzazione di piscine.

3. Gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo RRC sono disciplinati dal presente articolo e sono prescrittivi ogni qualvolta si faccia riferimento a questa categoria di intervento in "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe A, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione dell'integrità materiale e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione dei loro valori culturali alle generazioni future.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere dimostrate attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. c) e che assicurino pertanto:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - l'integrale tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e della pertinenza storicizzata di cui all'art. 85 delle presenti Norme;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

4. Fermi i limiti della categoria di intervento ammessa, non sono comunque consentiti:

  • - gli incrementi di superficie utile (SU) e di volume complessivo (Vtot);
  • - le modifiche della sagoma;
  • - i cordoli strutturali in elevazione;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento degli stessi;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'involucro edilizio;
  • - il frazionamento, anche con opere a verde, delle aree di pertinenza edilizia storicizzate ai sensi dell'Art. 85 delle presenti Norme;
  • - i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - la modifica:
  • - del coronamento delle canne fumarie;
  • - dell'aggetto della gronda sia dei materiali che delle sue dimensioni;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - la realizzazione di forni, gazebo e simili;
  • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e giardini storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
  • - la realizzazione nei giardini e parchi storici di linee elettriche e di impianti tecnologici di qualsiasi natura, oltre a quanto prescritto dall'Art.122 delle presenti Norme;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza e la modifica della pertinenza storicizzata come disciplinate dall'art. 85 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti per ogni unità immobiliare abitativa:

  • - i frazionamenti delle unità immobiliari presenti al momento dell'adozione a condizione che la superficie edificata (SE), di ciascuna unità immobiliare, non sia inferiore a 150 mq.;
  • - la realizzazione nelle aree di pertinenza edilizia di una piscina a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dell'art.87 delle presenti Norme con preferenza per bio-piscine o bio-laghi.;
  • - il mutamento di destinazione d'uso con le destinazioni ammesse di cui al comma 1, purché compatibile con i valori storico architettonici dell'immobile e della sua pertinenza;
  • - la realizzazione di volumi tecnici interrati o seminterrato con altezza fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di superficie utile (SU) con altezza di mt. 2,20, solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso i volumi tecnici devono essere collocati fuori dalla proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 10;
  • - la realizzazione di una serra nelle aree di pertinenza edilizia realizzata esclusivamente in ferro/legno e vetro per il ricovero di piante e attrezzi da giardino con (SE) di mq 10 con altezza massima (HMax) di m. 2,20;
  • - la realizzazione di un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da realizzarsi in aderenza al fabbricato o staccato dall'edificio, in tal caso, non deve essere localizzato in modo da occludere visuali e né deve assumere eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio: deve preferibilmente sfruttare i dislivelli naturali del terreno oppure deve inserirsi in un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering ";
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.

6. E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, recepite dai successivi punti 9 e 10.

7. Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa, previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarata a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche della sagoma.

9. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe A devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 9 e 10 .

10. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico siano realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi rilevante valore storico-architettonico, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

11. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'art. 122 per i "Giardini formali e storici" soggetti a tutela, gli interventi che interessano i parchi, i giardini, le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe A sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali storicizzati;
  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti, non di recente formazione, e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale, così come disciplinato dall'Art. 115 "Ambiti di pertinenza paesaggistica";
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), il progetto deve contenere specifico elaborato, così come previsto dal regolamento edilizio;
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 78 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe B

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe B sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe B sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

con le sole sub-articolazioni:

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS (limitatamente agli interventi di cui all'art. 135, comma 2 lettera b e ai frazionamenti solo interventi di cui all'art. 136 comma 2 lett. a);
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC (Art.77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1, nei limiti di seguito indicati;
  • e) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • f) Addizioni volumetriche nei limiti di seguito indicati AV;
  • g) Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato NE.

3. Gli interventi di Ristrutturazione conservativa RC1 sono disciplinati dal presente articolo con riferimento agli interventi ricadenti nel "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe B, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati alla conservazione e al recupero funzionale degli organismi edilizi, alla loro protezione, alla trasmissione alle generazioni future dei loro valori culturali.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere supportate da idoneo rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. c) e d) , volto ad assicurare:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la tutela e conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive, degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio, nonché la salvaguardia dei caratteri spaziali degli ambienti che ne qualificano il valore architettonico;
  • - la conservazione e il mantenimento dell'unitarietà degli spazi scoperti e delle pertinenze;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

4. Non sono consentiti:

  • - gli incrementi di superficie utile (SU) e di volume complessivo (Vtot) ad esclusione di quella consentita dal successivo punto 5;
  • - le modifiche della sagoma;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da determinare aumenti di volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato/SCal);
  • - le modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per il consolidamento e la realizzazione o modifica di collegamenti verticali secondari e di una modesta variazione del piano di calpestio del piano terra, che non potrà essere maggiore di 20 cm.;
  • - le modifiche significative agli elementi strutturali verticali principali;
  • - i cordoli strutturali in elevazione;
  • - le modifiche dei prospetti, salvo il ripristino di aperture o configurazioni prospettiche preesistenti, debitamente documentate, fatte salve modeste nuove aperture da valutate all'interno del rilievo storico-critico;
  • - il frazionamento, anche con opere a verde, delle aree di pertinenza edilizia storicizzate come definita dall'Art. 85 delle presenti Norme;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - i tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi;
  • - le demolizioni di volumi secondari e loro relativi accorpamenti costituenti il sistema storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione, salvo la demolizione, senza la ricostruzione, di superfetazioni;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - l'abbattimento degli alberi e del complessivo disegno dei parchi storici, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nei parchi e giardini storici sono ammessi interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente pericolosi o morti con esemplari adulti di identica specie;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola, che nel caso di frazionamento tale superficie non deve essere inferiore a 2000 mq.;
  • - La realizzazione di forni, gazebo e simili;
  • - la realizzazione di cappotti termici sulle facciate;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato quali campi da tennis e simili nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art.87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • -
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - un locale accessorio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia di superficie edificabile (SE) fino al 20% della superficie edificata esistente (SE) dell'unità abitativa e comunque non superiore a 25 mq di superficie edificabile (SE). E' ammessa la realizzazione del locale accessorio solo in presenza di una naturale differenza di quote tale da rendere il locale completamente seminterrato con un unico fronte fuori terra dotato di una unica apertura e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra;
  • - una serra in ferro/legno e vetro nelle aree di pertinenza edilizia di mq 10 con altezza massima (HMax) di ml 2,20 semplicemente appoggiata a terra, finalizzata al solo ricovero di piante e attrezzi da giardino da realizzarsi in alternativa alla superficie accessoria sopra descritta;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti. In tal caso il volume tecnico deve essere collocato fuori dalla proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando quanto disposto dal successivo punto 10;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering ";
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50 nelle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, a condizione che siano realizzati in ferro/legno e vetro, con i caratteri del giardino d'inverno, e che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

E' in ogni caso prescritto il rispetto delle disposizioni del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, recepite ai successivi punti 9 e 10.

6. Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a mq 90, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio dotate di una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative, descritte nel rilievo storico-critico, che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni della normativa statale o regionale, è ammessa , previo parere favorevole della ASL competente per territorio, la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

7. Gli interventi edilizi sugli immobili di cui al presente articolo, in quanto ricadenti in zona dichiarata a rischio sismico in base alla normativa vigente, comprendono opere di miglioramento strutturale non comportanti modifiche della sagoma.

8. Fatta eccezione per interventi localizzati di natura meramente manutentiva, o di consolidamento strutturale, gli elaborati tecnici di progetto e del rilievo storico-critico riferiti ad edifici o complessi edilizi di Classe B devono contenere la rappresentazione delle rispettive aree di pertinenza (parchi storici, giardini formali, pertinenze paesistiche storicizzate o meno) con l'individuazione e la descrizione dei caratteri identificativi e degli elementi qualificanti (percorsi interni, pavimentazioni, aiuole, limonaie, grotte, fontane, arredi, formazioni arboree decorative, muri storici di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, terrazzamenti, etc.), nonché una dettagliata descrizione dei relativi interventi di conservazione e/o di valorizzazione, ove previsti, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 9 e 10.

9. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti e mantenendo l'unitarietà delle aree libere;
  • - sia garantita la compatibilità tra destinazione d'uso prescelta e valore storico architettonico dell'immobile;
  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico siano realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici ed edilizi aventi elevato valore storico-architettonico, privilegiando soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - sia mantenuto il carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema.

10. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dall'Art. 122 "Giardini formali e storici", gli interventi che interessano i parchi, i giardini, e le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe B sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia mantenuta l'unitarietà delle aree libere e degli spazi pertinenziali;
  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti non di recente formazione e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore storico-architettonico;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza di parco o giardino o resede, originario o comunque storicizzato, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali anche di tipo vegetale (siepi), con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 79 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe C

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe C sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe C sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS;
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC(Art. 77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1 (Art. 78);
  • e) Ristrutturazione conservativa RC2 nei limiti di seguito indicati;
  • f) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • g) Addizioni volumetriche nei limiti di seguito indicati AV;
  • h) Interventi di nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi privati NE.

3. Gli interventi di Ristrutturazione conservativa RC2 sono disciplinati dal presente articolo con riferimento al "Territorio rurale". Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe C, comunque denominati ai sensi delle vigenti norme statali e/o regionali, sono essenzialmente finalizzati al recupero funzionale degli organismi edilizi e alla trasmissione alle generazioni future dei valori culturali, che ancora permangono in detti complessi edilizi.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a mq 90, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso non introducano elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Gli Interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, finalizzati o meno al mutamento della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio.

Sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici dell'edificio o complesso edilizio. Tali analisi devono essere dimostrate attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio, obbligatorio per gli interventi di cui al comma 2 lett. e) ed f), e che assicurino pertanto:

  • - la piena compatibilità con l'impianto morfo-tipologico dell'immobile;
  • - la tutela e conservazione degli elementi formali e costruttivi che qualificano il valore dell'immobile, garantendo, in particolare, la conservazione dei materiali, delle tecniche costruttive degli elementi decorativi originari;
  • - la conservazione dell'autenticità storico-costruttiva del sistema di aggregazione volumetrica e di stratificazione dell'edificio o complesso edilizio;
  • - il mantenimento e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono da e verso le colline e la campagna.

3. Non sono consentiti:

  • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitatissimi interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - le modifiche della sagoma, salvo l'inserimento del cordolo strutturale come previsto dal successivo comma;
  • - le modifiche alle facciate, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera singola facciata;
  • - gli incrementi della volumetria complessiva(Vtot), ad esclusione dell'inserimento del cordolo strutturale;
  • - la realizzazione di logge, portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - il tamponamento di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione degli infissi;
  • - gli sbancamenti di terreno, volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati, tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq;
  • - l'isolamento termico a cappotto sulle facciate degli edifici in pietra, in muratura a faccia vista e sulle facciate con decorazioni in rilievo;
  • - la stonacatura, neanche parziale, delle facciate;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;

4. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - i seguenti incrementi di superficie accessoria (SA):
  • - le cantine poste sotto il sedime dell'edificio, con accesso interno;
  • - un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di 1,50 mt, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;
  • - l'isolamento termico a cappotto esterno ai muri dell'intero involucro edilizio, salvo che per gli edifici in pietra, in muratura a faccia vista e per le facciate con decorazioni in rilievo;
  • - modeste modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva e/o consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (SCal);
  • - un soppalco con superficie utile non superiore ad 1/3 della superficie utile del vano da soppalcare, riservando un'altezza minima di ml. 2,40 nella parte sottostante il soppalco e a condizione che non siano presenti decorazioni, soffitti a cassettoni o decorati o altre caratteristiche tipologiche da preservare e che il soppalco sia posizionato almeno a 20 cm sopra l'architrave delle aperture;
  • - modesti aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - gli incrementi di superficie utile (SU) all'interno della sagoma dell'edificio. Gli interventi derivanti da modesti spostamenti dei solai non potranno essere comunque superiori a 30 cm;
  • - un cordolo strutturale di 30 cm in elevazione da rendere completamente uniforme con la facciata;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio e dall'art. 87 delle presenti Norme;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria, per ogni unità abitativa, alternativamente individuabile fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SA) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio sopra descritto;

  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50 nelle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, a condizione che siano realizzati in ferro/legno e vetro, con i caratteri del giardino d'inverno, e che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

5. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe C sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori storico-paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

6. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza storicizzate sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni presenti in complessi di eguale valore stoico-culturale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza storicizzate, così come disciplinato dall'art. 85 "Aree di pertinenza", sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, con pavimentazioni omogenee e senza l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 80 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe D

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe D sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe D sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente al commercio di vicinato;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Gli interventi ammessi, nei limiti di seguito indicati, sono:

  • a) manutenzione ordinaria MO;
  • b) manutenzione straordinaria MS;
  • c) Restauro e risanamento conservativo RRC (Art. 77);
  • d) Ristrutturazione conservativa RC1 (Art. 78);
  • e) Ristrutturazione conservativa RC2 (Art. 79);
  • f) Ristrutturazione edilizia conservativa REC3 nei limiti di seguito indicati;
  • g) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • h) Addizione Volumetrica AV1;
  • i) Interventi di nuova edificazione NE, limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe D sono essenzialmente finalizzati al recupero dei caratteri identitari degli organismi edilizi rurali ancora riconoscibili.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a 90 mq, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso non introducano elementi incongrui nelle parti dell'edificio o del complesso edilizio, né si pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'immobile.

Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici, finalizzata o meno al mutamento della destinazione d'uso, sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri dell'architettura rurale, rilevabili attraverso il rilievo storico-critico negli interventi di cui al comma 2 lett. h).

4. Non sono consentiti:

  • - la demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e/o per l'esecuzione di limitati interventi di sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 30 cm;
  • - le modifiche alle facciate, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera singola facciata;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (SCal);
  • - aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine poste sotto il sedime dell'edificio, con accesso interno;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

o un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia quali campi da tennis e simili a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art.87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria alternativamente individuabile fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SA) con altezza massima (HMax) di 2,20 ml per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio sopra descritto;

  • - le addizioni volumetriche con ampliamenti una tantum fino a 30 mq di (SE) e altezza pari all'edificio esistente, da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia sui fronti tergali degli edifici, previo rilievo storico-critico;
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50,00 nelle aree di pertinenza edilizia degli esercizi commerciali, a condizione che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

6. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

7. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe D sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza edilizia storicizzata, così come disciplinata dall'Art. 85 delle presenti Norme, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi. Sia evitata la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 81 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente di Classe E

1. Gli edifici o complessi edilizi di Classe E sono identificati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

Negli edifici o complessi edilizi di Classe E sono ammesse le seguenti categorie funzionali e/o destinazioni d'uso, così come disciplinate dal Titolo VI "Disciplina delle funzioni" delle presenti Norme:

  • - Residenza;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente al commercio al dettaglio;
  • - Servizi pubblici;
  • - Agricola e funzioni connesse.

2. Le categorie di intervento ammesse sono:

  • a) Manutenzione Ordinaria MO;
  • b) Manutenzione Straordinaria MS;
  • c) Restauro e Risanamento Conservativo RRC (Art. 77);
  • d) Ristrutturazione Edilizia Conservativa REC1 REC2 e REC 3( Artt. 78, 79 e 80);
  • e) Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva RER;
  • f) Realizzazione di interventi pertinenziali nei limiti di seguito indicati IP;
  • g) Addizione Volumetrica AV2;
  • h) Interventi di nuova edificazione NE, limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato.

3. Gli interventi ammissibili sugli edifici o complessi edilizi di Classe E sono essenzialmente finalizzati al recupero di alcuni elementi architettonici che documentano il recente periodo storico.

Fermo restando il rispetto del limite di superficie edificata (SE) per ciascuna unità immobiliare residenziale pari a 90 mq, l'eventuale frazionamento in più unità immobiliari è consentito solo nell'ambito di interventi di carattere sistematico conformi a quanto di seguito specificato, e che in ogni caso conservino le volumetrie semplici e le composizioni architettoniche delle facciate, con i relativi eventuali decori.

Gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici, finalizzata o meno al mutamento della destinazione d'uso, sono eseguiti con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano il mantenimento dei caratteri dell'architettura rurale, rilevabili attraverso il rilievo storico-critico negli interventi di cui al comma 2 lettere e) e g) .

4. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di portici, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio;
  • - le modifiche alla facciata principale, le quali devono essere supportate da un rilievo storico- critico nel caso in cui le modifiche coinvolgano in modo sistematico l'intera facciata;
  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 40 cm;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine sotto il sedime dell' involucro edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

o un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiore a 6 mq di (SU), solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia, in questo ultimo caso la sua localizzazione non deve occludere visuali e né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio e in ogni caso deve sfruttare i dislivelli naturali del terreno, nel caso non ve ne siano, deve inserirsi in un sistema di verde che attenui gli impatti visivi;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio e dal presente Titolo;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 6 e 7;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria alternativamente individuabile tra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SE) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, come sopra descritto;

  • - le addizioni volumetriche fino a 40 mq di (SE) con altezza pari all'edificio esistente con ampliamenti una tantum da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia sui fronti tergali degli edifici, previo rilievo storico-critico;
  • - gli ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50 nelle aree di pertinenza degli esercizi commerciali, a condizione che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

6. Con riferimento alle direttive e prescrizioni contenute nel P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, gli interventi che interessano edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - il mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-percettivi che contraddistinguono tale sistema;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

7. Gli interventi che interessano i giardini e in genere le aree di pertinenza edilizia storicizzate degli edifici o complessi edilizi di Classe E sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - siano mantenute le medesime caratteristiche delle recinzioni esistenti e qualora assenti le nuove siano realizzate con gli stessi caratteri di analoghe recinzioni storicizzate presenti in complessi di eguale valore;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini, annessi e quant'altro concorre a definirne il valore identitario);
  • - in presenza delle aree di pertinenza edilizia storicizzata, così come disciplinata dall'Art. 85 delle presenti Norme, sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto, evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Art. 82 Ripristino di edifici crollati o demoliti

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 43, per il ripristino di edifici crollati o demoliti ricadenti in territorio rurale si applicano altresì le previsioni di cui al presente articolo.

É possibile operare, contestualmente al ripristino dell'edificio, anche al cambio d'uso in residenziale solo qualora concorrano le seguenti caratteristiche:

  • - superficie edificata (SE) non inferiore a mq. 45;
  • - i frazionamenti sono ammessi fino ad un massimo di tre unità abitative con una superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq. per singola unità abitativa. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari abitative a condizione che sia approvato in un piano di recupero ai sensi dell'art.119 della L.R.65/2014;
  • - il piano di campagna naturale non può essere in alcun modo modificato;
  • - le facciate devono comunque avere una prevalenza dei pieni sui vuoti;
  • - gli infissi di tipo tradizionale devono essere privi di persiane, eventualmente è ammessa l'apposizione di sportelloni;
  • - l'aggetto di gronda deve essere di tipo tradizionale con una sporgenza massima di 50 cm.;
  • - i comignoli devono avere il coronamento tradizionale in cotto;
  • - i colori devono essere scelti dall'elenco allegato al Regolamento Edilizio oppure avere un finitura in bozze di pietra locale;
  • - il resede, privo di marciapiede intorno all'edificio, deve avere una finitura in ghiaia o in pietra locale come l'intera area di pertinenza edilizia storicizzata;
  • - al piano terreno possono essere realizzati dei piccoli aggetti con profondità max 1,20 m. a protezione delle porte e delle finestre in coppi e tegole o in ferro e vetro;
  • - la prestazione energetica globale deve essere almeno di classe A.

2. Gli edifici ripristinati con destinazione agricola o con destinazione accessoria all'abitazione principale devono avere le seguenti caratteristiche:

  • - gli infissi di tipo tradizionale privi di persiane, eventualmente è ammessa l'apposizione di sportelloni;
  • - l'aggetto di gronda deve essere di tipo tradizionale con una sporgenza massima di 50 cm.;
  • - i colori devono essere scelti dall'elenco allegato al Regolamento Edilizio;
  • - il resede, privo di marciapiede intorno all'edificio, deve avere una finitura in ghiaia o in pietra locale.

3. Non sono consentiti in ogni caso:

  • - la realizzazione di tetti piani, di balconi aggettanti e di terrazze a tasca ferma l'ipotesi in cui i medesimi risultino sussistenti nell'originaria consistenza e il bene ricada in zona soggetta a vincolo;
  • - l'apposizione di qualsiasi impianto in facciata;
  • - la riduzione dell'area di pertinenza agricola così come rilevabile alla data di adozione del presente Piano Operativo e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete;

4. Ove si tratti di immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio l'intervento di ricostruzione non può comportare modifiche della sagoma originaria.

Art. 83 Destinazioni d'uso ammesse

1. In tutto il territorio rurale sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, con le limitazioni del presente Titolo IV e con le sub-articolazioni del Titolo VI "Disciplina delle funzioni", conseguibili attraverso interventi diretti:

  • - Agricola e funzioni connesse;
  • - Residenza;
  • - Commercio al dettaglio: limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - Direzionale e servizi privati;
  • - Servizi pubblici.

Art. 84 Il mutamento di destinazione d'uso

1. Gli interventi eseguiti sugli immobili rurali fino alla manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lett. a) compresa non determinano il mutamento di destinazione d'uso da rurale a civile, salvo le limitazioni del successivo comma 2.

2. Gli immobili rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni previste dagli articoli 82 e 83 della L.R. 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d'obbligo sottoscritti. Il mutamento di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali, anche senza opere, è soggetto al versamento dei relativi oneri nei casi previsti dalla legge.

I singoli interventi di manutenzione straordinaria, se avviati con istanza nell'arco di due anni sulla medesima unità immobiliare, l'ultimo di questi, in ordine di tempo, determinerà la categoria di intervento superiore.

Ai fini della destinazione d'uso rurale o civile degli immobili, si assume come riferimento quella indicata nell'ultimo titolo abilitativo ovvero in assenza, quella risultante dagli atti catastali presentati all'Agenzia del Territorio (ex Catasto) anteriormente alla data di entrata in vigore della ex L.R. 10/1979. In assenza di tali elementi gli immobili ricadenti in zona agricola che non sono stati accatastati al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/1979 sono considerati a destinazione agricola.

3. Gli edifici, legittimamente realizzati, esclusi gli immobili interamente legittimati dalle sanatorie straordinarie, con destinazione d'uso non agricola, laddove consentito dalle presenti norme, possono essere frazionati in più unità immobiliari a condizione che la superficie edificata (SE) non sia inferiore a mq. 90 per ciascuna unità immobiliare abitativa.

4. Gli annessi agricoli laddove le presenti norme e le vigenti disposizioni di legge lo consentano, possono mutare la destinazione d'uso alle seguenti condizioni:

  • - per gli annessi agricoli classificati A, B, C, D ed E: la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 50 mq., nel caso di frazionamenti la superficie edificata (SE) di ciascuna unità immobiliare residenziale non sia inferiore a 90 mq e le unità immobiliari residenziali complessive non siano comunque maggiori di tre. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari residenziali a condizione che sia approvato un piano di recupero si sensi dell'art.119 della L.R. 65/2014;
  • - per gli annessi agricoli di recente formazione la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 60 mq, nel caso di frazionamenti la superficie edificata (SE) non sia inferiore a 90 mq per ciascuna unità immobiliare abitativa.

Il numero massimo delle unità abitative ricavabili dal frazionamento e dal cambio di destinazione d'uso non dovrà essere maggiore di tre. E' ammesso un numero superiore di unità immobiliari abitative a condizione che sia approvato in un piano di recupero ai sensi dell'art. 119 della L.R.65/2014. Per gli annessi agricoli interamente legittimati dalle sanatorie straordinarie e gli annessi con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007 non è consentito il mutamento della destinazione d'uso.

5. Per le altre destinazioni d'uso, ammesse dal presente Titolo e dal Titolo "Disciplina delle funzioni", diverse da quella residenziale non sono previste limitazioni, salvo le vigenti disposizioni di legge. Per tutti gli edifici di culto (Chiesa), ivi comprese le chiese non più officiate, escluso la canonica, il cambio d'uso è limitato alle seguenti categorie funzionali di destinazione:

  • - Servizi pubblici;

Le nuove destinazioni d'uso non devono comunque porsi in contrasto con i caratteri architettonici e simbolici delle chiese, tali caratteri dovranno essere mantenuti e recuperati.

Art. 85 Aree di pertinenza

1. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia", ai fini del presente titolo IV, le aree strettamente connesse agli edifici e ai complessi edilizi, costituite dal terreno erboso o pavimentato che circonda un edifico o un complesso edilizio, delimitato tra il muro del fabbricato (principale) e il confine della proprietà nella consistenza ed estensione presente al momento dell'adozione del presente Piano. Nei casi di frazionamento dell'unità poderale ovvero di frazionamento della proprietà, l'area di pertinenza degli edifici con destinazione non agricola non può essere inferiore a 2000 mq.

In tali aree possono essere realizzati, laddove consentito dalle presenti norme:

  • a) i manufatti pertinenziali a condizione che i medesimi siano realizzati entro venti metri dall'edificio di cui sono accessori, salvo accertate condizioni morfologiche che impediscono la realizzazione dei manufatti, misurati dalla facciata di quest'ultimo e comunque sempre all'esterno "dell'area di pertinenza edilizia storicizzata";
  • b) le piscine e gli impianti ad uso privato, a condizione che siano realizzati entro trenta metri dall'edificio principale di riferimento, salvo accertate condizioni morfologiche che impediscono la realizzazione delle piscine e degli impianti a uso privato, misurati dalla facciata di quest'ultimo e comunque sempre all'esterno "dell'area di pertinenza edilizia storicizzata".

2. Si definiscono "aree di pertinenza edilizia storicizzate" le aree delimitate intorno agli edifici e ai complessi edilizi unitari individuati dal catasto di impianto del 1940. In queste aree non è ammessa nessuna trasformazione, ad esclusione della eventuale pavimentazione, che laddove esistente, dovrà essere recuperata e completata nelle parti mancanti. E' vietata qualsiasi separazione fisica come recinzioni, siepi, cancelli e quant'altro impedisca la visione unitaria di tale pertinenza. Tutti gli interventi pertinenziali, volumi tecnici e volumi accessori, laddove consentiti dalle presenti norme, devono essere realizzati all'esterno di tali aree di pertinenza. Il rilievo storico-critico dovrà documentare lo stato della pertinenza: pavimentazioni, dislivelli, scale, eventuali alberature, muri, pozzi, etc. e dar conto del loro recupero.

3. Si definiscono "aree di pertinenza agricola" le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all'edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall'edificio principale di riferimento. Tale pertinenza agricola non può essere inferiore a 2000 mq. per ogni unità immobiliare abitativa.

4. Nei nuclei rurali, di cui all'art. 124 delle presenti Norme, sono individuate, con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", le aree a verde privato a corredo degli edifici. In queste aree deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore all'80% della superficie verde individuata dalla Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", salvo i soli interventi di addizione volumetrica agli edifici esistenti previsti dal presente Piano, i quali dovranno comunque garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% della superficie totale di verde.

Art. 86 Recinzioni

1. La realizzazione di recinzioni non deve ostacolare il mantenimento dell'accessibilità pedonale a tutta la viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio, né introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo e formale.

2. Le recinzioni di terreni agricoli sono consentite, fatta salva la disciplina di cui alla L.R. n. 3/1994, esclusivamente per esigenze di protezione delle colture o degli allevamenti delle aziende agricole, degli allevatori e degli agricoltori, dichiarando nella comunicazione la coltura che si intende proteggere, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - non è consentito chiudere le strade vicinali di uso pubblico, le strade comunali, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. n. 17/1998 e del Club Alpino Italiano (CAI), le strade che raggiungono l'Arno e i corsi d'acqua minori e i Cammini;
  • - non è consentito realizzare le recinzioni negli ambiti perifluviali, nelle aree sensibili di fondovalle e negli ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - le delimitazioni vegetali (siepi), devono essere poste a tre metri dal ciglio delle strade pubbliche o di uso pubblico e comunque secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
  • - le recinzioni e le delimitazioni vegetali devono essere poste a un metro dal ciglio delle strade private o poderali;
  • - le recinzioni sono realizzate esclusivamente in pali di legno e maglia quadra zincata non rigida, laddove è possibile anche alla luce delle concrete esigenze colturali e di allevamento, la recinzione deve essere sollevata da terra di almeno 20 cm, per il passaggio della piccola fauna. L'altezza massima della recinzione è di m. 1,80.

Per l'ipotesi di colture e/o allevamenti di natura amatoriale le recinzioni sono previste per fondi con estensione non inferiore 3.000 mq. di superficie fondiaria.

3. Le recinzioni delle "aree di pertinenza edilizia" sono realizzate con i materiali e le dimensioni di quelle esistenti, nel caso non vi siano recinzioni preesistenti, dovranno essere realizzate secondo le seguenti modalità:

  • - per le recinzioni poste lungo la strada: muro in blocchi di pietra, sormontato da inferriata in ferro scuro con altezza complessiva di ml. 1,80, così ripartita: 1 mt. di muro in pietra e 80 cm di inferriata. Il cancello in ferro con disegno semplice e consono alle proporzioni dell'edificio non potrà comunque avere un'ampiezza maggiore di tre metri;
  • - per le recinzioni poste lungo il confine con il territorio rurale: pali di legno e maglia quadra zincata così come specificato al comma 1 oppure pali di ferro e rete posti all'interno di una siepe.

Tali recinzioni sono ammesse, per una profondità massima di mt. 10 misurati dal perimetro del Territorio Urbanizzato, anche alle unità immobiliari abitative ricadenti nel Territorio Urbanizzato, ma le cui pertinenze edilizie e/o aree a verde privato a corredo degli edifici ricadono nel territorio rurale.

4. Non sono ammesse le recinzioni:

  • a. nelle "aree di pertinenza storicizzate";
  • b. all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei nuclei storici;
  • c. non è consentita la recinzione dei boschi, o di parte di essi, fatti salvi i casi di documentata esigenza scientifica o naturalistica o per particolari forme di allevamento e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate.

Art. 87 Piscine e impianti sportivi ad uso privato

1. Nelle aree di pertinenza edilizi degli edifici di cui all'art. 85, ad esclusione degli "Ambiti perifluviali", delle Aree sensibili di fondovalle e degli "Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica", è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive a corredo degli edifici, con le limitazioni dell'art. 75, quali, a titolo esemplificativo quelle di seguito elencate, con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine;
  • b) campi da tennis;
  • c) maneggi.

Ai fini della realizzazione di tali attrezzature negli "Ambiti di pertinenza paesaggistica" dovrà essere redatto render o foto-inserimento.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva analoga ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Nei casi di edifici o complessi edilizi unitari con più unità abitative la realizzazione di una sola opera autonoma può essere autorizzata previo assenso scritto da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e alle attività turistico-ricettive.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono da considerarsi:

  • a) complessi edilizi unitari i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui, legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, con obiettive relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico. Nei casi dubbi si ricorrerà al catasto di impianto del 1940 e al toponimo per verificare l'impianto storicizzato del nucleo, nel quale risulteranno comunque ricompresi anche gli edifici recenti, successivi al 1940;
  • b) edifici isolati, non ricompresi nei complessi edilizi di cui al punto a), quando nel raggio di 200 metri non sono presenti altri edifici isolati residenziali.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a. non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni; i movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna dovranno essere limitati e di modesta entità, di norma non superiore a 1,00 m., in più o in meno, rispetto al piano naturale di campagna rilevato prima dell'esecuzione dell'opera;
  • b. non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
  • c. garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • d. non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • e. possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica;
  • f. prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

5. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza edilizia, ed all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica, con le seguenti modalità di realizzazione:

  • a. dimensioni non superiori a 72 mq di superficie netta della vasca per ogni edificio isolato o complesso edilizio unitario e comunque fino ad un massimo di 100 mq di superficie netta nel caso di una vasca condominiale a servizio dei complessi edilizi unitari con più unità immobiliari o a corredo delle attività agrituristiche e delle strutture turistico-ricettive;
  • b. la vasca deve essere completamente interrata, di forma rettangolare, la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • c. il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all'ambiente (ad esempio sabbia, verde, grigio), le pavimentazioni dovranno avere una larghezza massima di 1,00 m, uno dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2,00 m in pietra locale, legno o cotto invecchiato;
  • d. i locali tecnici dovranno essere prioritariamente recuperati nelle strutture esistenti, se ciò non è verificabile, dovranno essere realizzati completamente interrati, con altezza massima (Hmax) di m. 2,00 e con superficie massima di 6 mq di superficie utile.

E' comunque preferibile la realizzazione di piscine eco-sostenibili che si realizzano nella forma del bio-lago o della bio-piscina, in tale caso non si applicano i limiti dimensionali del presente comma. I limiti dimensionali delle bio-piscine saranno determinati dal numero di utenti.

6. I campi da tennis ad uso privato possono essere realizzati solo all'interno delle pertinenze degli edifici delle aziende agricole che svolgano attività agrituristica o all'interno delle pertinenze degli edifici adibiti ad attività turistico-ricettive. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta con coloritura verde o in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta zincata di altezza non superiore a 3,00 m.

7. I maneggi possono essere realizzati nelle superfici fondiarie delle aziende agricole che svolgano attività agrituristica con dimensioni computabili in base a quanto prescritto all'Art. 92 delle presenti norme e mediante programma aziendale. La (SE) utilizzata per queste strutture rientra nel calcolo totale degli annessi esistenti o concessi all'azienda stessa.

8. L'insediamento delle ulteriori attrezzature sportive nelle aree in questione deve comunque tener conto della compatibilità delle medesime con le emergenze ambientali e paesaggistiche in rilievo, nonché con i concreti caratteri di pregio dell'area.

Capo II Le trasformazioni consentite all'imprenditore agricolo in assenza di Programma Aziendale

Art. 88 Manufatti temporanei

1. I manufatti di cui all'art. 70 della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nell'intero territorio rurale ad eccezione dei seguenti ambiti di rilevante interesse paesaggistico o ambientale:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75)
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. La realizzazione dei manufatti di cui al punto 1 è subordinata all'assunzione di apposito atto d'obbligo da parte dell'imprenditore agricolo con il quale lo stesso si impegna, per sé e per i suoi aventi causa e successori, alla rimozione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

3. L'istallazione di manufatti agricoli è consentita solo nel caso in cui nel fondo dove opera l'imprenditore agricolo non esistano altri manufatti stabili o precari comunque utilizzabili allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.

4. I manufatti aziendali temporanei devono essere realizzati con strutture leggere (legno), avere funzione di supporto all'attività agricola aziendale, essere ubicati, ad eccezione delle serre, in adiacenza al centro aziendale, laddove presente, evitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo e garantire l'integrazione paesaggistica. A tal fine tali manufatti devono rispettare:

  • - la morfologia del luogo;
  • - i corsi d'acqua;
  • - la viabilità poderale e vicinale;
  • - i terrazzamenti;
  • - la vegetazione presente, formata da filari, da siepi, da esemplari isolati e da piccoli boschetti inframezzati tra le diverse colture, etc.;
  • - i nuclei rurali storici.

L'imprenditore agricolo nella comunicazione da presentare all'Amministrazione Comunale deve dare conto di tutti gli elementi qui elencati.

5. Le serre devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal D.P.G.R. n. 63/R/2016, con componenti trasparenti per il passaggio della luce, ma sufficienti a garantire la protezione delle coltura dagli agenti atmosferici.

6. Parametri dimensionali per le serre ed altre tipologie di manufatti di cui al presente articolo sono:

  • - altezza massima al culmine: 4,00 m;
  • - altezza massima in gronda: 3,00 m;
  • - superficie calpestabile (SCal) complessiva per ogni azienda non deve essere superiore a 80 mq.

Art. 89 Interventi sugli edifici e complessi edilizi di Classe D ed E con destinazione d'uso agricola

1. Sugli edifici esistenti di classe D ed E con destinazione d'uso agricola sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014 e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

R C - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:

  • a) realizzazione di nuova (SE) internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
  • b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 30 cm;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:

  • a) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 70 delle presenti Norme;
  • b) demolizione con fedele ricostruzione;

AV - Addizioni Volumetriche con ampliamenti una tantum fino a 40 mq di (SE) con altezza pari all'edificio esistente, da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia, previo rilievo storico-critico dal quale devono scaturire i criteri che presiedono alla aggregazione per addizioni dell'edificio esistente, al fine di riproporli nel nuovo ampliamento volumetrico. La parte dell'immobile in ampliamento è realizzata con materiali sostenibili e con classe energetica globale "A";

NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.

2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq di (SE).

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.

4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'art. 134, comma 1, let. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 87 delle presenti Norme.

Art. 90 Trasformazione del patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola di recente formazione

1. Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola non classificati A,B, C, D ed E, costruiti successivamente al 1960, sono consentiti, ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e sempreché non comportino il mutamento di destinazione d'uso agricola, le seguenti categorie di intervento:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa anche con:

  • a) realizzazione di nuova "SE" internamente alla sagoma dell'unità immobiliare;
  • b) scostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 50 cm;

RER - Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva fino a:

  • a) demolizione con fedele ricostruzione e con l'uso di materiali dell'edilizia storica rurale;
  • b) demolizione e ricostruzione con diversa sagoma a condizione che l'indice di copertura (IC) non superi il 50% della superficie della pertinenza edilizia di cui all'art. 83 né siano superate le altezze preesistenti;
  • c) ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti di cui all' art. 134, comma 1 lett. i), della L.R. n. 65/2014, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 43 delle presenti Norme;

AV - Addizioni volumetriche:

  • a) ampliamenti una tantum:
    • - fino a 40 mq di (SE) per le unità immobiliari di edifici residenziali rurali a condizione che sia realizzato il miglioramento delle prestazioni energetiche (almeno di una classe energetica);
    • - fino a 100 mq di (SE) per gli annessi agricoli a condizione che siano poste in essere una delle seguenti azioni:

    1. recupero di almeno un muro a secco o di un terrazzamento;

2. messa a dimora almeno di una siepe che funga da corridoio ecologico o di cinque alberi di alto fusto che siano in continuità con filari esistenti o che formino un boschetto isolato, così come disciplinato dall'Art.123 delle presenti Norme.

NE - Nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine e impianti sportivi ad uso privato di seguito indicati.

2. Sono consentiti frazionamenti di unità abitative rurali con superficie edificata non inferiore a 90 mq di (SE).

3. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per il miglioramento delle prestazioni energetiche e per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'esclusivo uso aziendale.

4. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all'Art. 134, comma 1, lett. m), della L.R. n. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 85 delle presenti Norme.

5. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

Art. 91 Annessi agricoli realizzati da Aziende Agricole prive dei requisiti minimi per la Presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui all'art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 e all'art. 6, comma 2, del D.P.G.R. n. 63/R/2016, strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite dai commi successivi.

2. La costruzione dei detti annessi è consentita nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75),
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi nuovi annessi agricoli a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

3. Le dimensioni massime degli annessi correlati alle superfici coltivate in ragione degli

ordinamenti colturali di cui all'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016 sono così stabilite:

  • a) per colture ortoflorovivaistiche specializzate:
    • - superficie minima del fondo pari a 2000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 200 mq.;
  • b) per colture di vigneti, frutteti, oliveti e seminativi:
    • - superficie minima del fondo pari a 6000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 300 mq.;
  • c) per castagneti, alboricoltura, tartufaie, superfici boscate e pascoli:
    • - superficie minima del fondo pari a 10.000 mq.;
    • - superficie edificabile minima dell'annesso 50 mq.;
    • - superficie edificabile massima 200 mq.

In base alle quantità delle superfici colturali detenute dal richiedente si possono realizzare nella conseguente quantità le superfici edificabili attraverso la seguente proporzione: ( sup.min. del fondo : 50 = la superficie detenuta dall'azienda : x), fermi i limiti massimi di superficie edificabile (SE).

4. I nuovi annessi devono essere realizzati in struttura lignea con copertura a capanna e con caratteristiche tradizionali. Non è consentita la realizzazione di superfici aventi destinazione d'uso direzionale e servizi privati.

5. I nuovi annessi agricoli devono essere ubicati in adiacenza al centro aziendale, laddove presente, e comunque nelle vicinanze dell'edificio o complesso edilizio di proprietà dell'azienda e ad una distanza di venti metri dai confini di altra proprietà, per evitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo e garantire l'integrazione paesaggistica. A tal fine tali annessi devono rispettare:

  • - la morfologia del luogo;
  • - i corsi d'acqua;
  • - la viabilità poderale e vicinale;
  • - i terrazzamenti;
  • - la vegetazione presente, formata da filari, da siepi, da esemplari isolati e da piccoli boschetti inframezzati tra le diverse colture, etc.;
  • - i nuclei rurali storici.

Il permesso di costruire da presentare all'Amministrazione Comunale deve contenere un apposito elaborato nel quale sono riportati tutti gli elementi sopra elencati e dare conto degli eventuali sistemi di tutela da attuarsi.

Art. 92 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. n. 65/2014 e all’art. 6, comma 4, del D.P.G.R. n. 63/R/2016, è consentita nell’intero territorio rurale, ed in relazione alle diverse tipologie di attività, ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi nuovi annessi agricoli a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'Art. 107 delle presenti Norme.

2. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulti in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitino in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • c) acquacoltura;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • g) allevamento di equidi.

3. Per le tipologie di attività a) allevamento intensivo di bestiame e g) allevamento di equidi, devono essere osservate le superfici massime realizzabili per ogni capo posseduto, così stabilito:

Tipo di allevamento(SE) max per capo
Bovini 12 mq /capo
Equini 12 mq /capo
Ovini /caprini 2,50 mq/capo
Suini 3 mq /capo
Cunicoli 0,4 mq /capo
Avicoli 0,3 mq /capo

4. Per la tipologia di attività b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, devono essere osservate le superfici massime realizzabili di seguito indicate:

  • - Lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura: 30 mq di (SE);
  • - Lavorazione del latte (caseifcio): 60 mq di (SE).

5. Per la tipologia di attività d) allevamento di fauna selvatica, le recinzioni devono essere dimensionate in funzione degli animali da allevare, fornendo idonea documentazione in relazione al dimensionamento e alla tipologia, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 3/1994.

6. Per la tipologia di attività e) cinotecnica, la realizzazione dei manufatti è subordinata alla disponibilità di una superficie fondiaria minima pari a 500 mq; deve essere prevista una fascia di rispetto intorno al recinto pari ad almeno 250 m nella quale non devono essere presenti né abitazioni e né annessi di alcun genere. A 50 m. possono essere presenti le abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche. ll canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di capi non inferiore a 5 unità e non superiore a 20. Un numero maggiore di animali rispetto a quanto indicato potrà essere assentito tramite PAPMAA.

La dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire uno standard minimo di 6 mq per capo. È ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di (SE) max 30 mq, oltre a 1 mq per ogni capo, necessario per i servizi quali infermeria/degenza, sala parto, magazzini, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto.

Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL.

7. Per la tipologia di attività f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori, per la

realizzazione ed il dimensionamento degli annessi si fa riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali di settore, fornendo idonea documentazione tecnica comprovante le necessità richieste.

8. Per la realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, d i cui al comma 1, devono essere osservate le seguenti comuni disposizioni:

  • - i nuovi annessi devono essere motivati da apposita relazione zootecnica agronomica contenente le tecniche riguardanti le specifiche necessità dei locali;
  • - i manufatti devono essere realizzati in struttura lignea con tipologia di copertura a falde/a inclinate e con caratteristiche tradizionali;
  • - i nuovi annessi devono essere posizionati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà almeno a 50 metri per gli annessi della tipologia f) e a 20 metri per le altre tipologie. Per la tipologia e) le distanze sono già disciplinate dal precedente comma.

Capo III Le trasformazioni consentite all'imprenditore agricolo mediante il Programma Aziendale

Art. 93 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola

1. Gli interventi previsti dall’art. 72 della L.R. n. 65/2014 sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti a condizione che siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai criteri e parametri definiti dall'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016.

2. Sono consentiti nell’intero territorio rurale:

  • - i trasferimenti di volumetrie ad opera di imprenditori diversi dagli imprenditori Agricoli Professionali di cui all’art. 72, comma 1, let. a), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 72, comma 1, let. b), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di trasferimenti di volumetrie eccedenti, di cui all’art. 72, comma 1, let. b bis), della L.R. n. 65/2014;
  • - gli interventi di trasformazione degli annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all'art.73 comma 2 della L.R.65/2014 e dall'art. 94 delle presenti Norme, ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:
  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione precisa degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

Art. 94 Interventi di trasformazione degli annessi esistenti per nuove unità abitative rurali

1. Ferma restando la necessaria sussistenza di tutti i requisiti minimi oggettivi previsti dalla L.R.65/2014 e dal D.P.G.R. 63/R/2016, gli interventi trasformazione di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano, ai sensi dell'art. 72 comma 1 lett, b ter), per la realizzazione di nuove unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo a titolo professionale mediante programma aziendale, sono consentiti nell'intero territorio rurale.

La trasformazione di cui al precedente punto 1 è comunque subordinata al recupero produttivo di almeno tre ettari di aree ai sensi dell'Art. 106 del Capo VI del presente Titolo, così come e individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Le "Aree soggette a possibile recupero per l'attività produttiva" sono caratterizzate da terrazzamenti e da paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, coinvolti da processi di forestazione naturale o artificiale, da destinare a usi del suolo agricoli tradizionali come le consociazioni e i seminativi arborati (es. seminativi e prati con vite maritata o con olivo, i vitati olivati, gli oliveti e i prati con olivo terrazzati), che l'imprenditore agricolo si impegnerà a mantenere in efficienza e in produzione.

2. L'imprenditore agricolo dovrà impegnarsi nella convenzione o atto d'obbligo a recuperare le aree agricole abbandonate, come individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", entro cinque anni dalla sottoscrizione dell'impegno. Le nuove unità abitative rurali non potranno essere vendute separatamente dalle aree recuperate per l'attività produttiva e non potranno cambiare la loro destinazione d'uso rurale.

3. Le unità abitative, derivanti dalla trasformazione di annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano devono comunque avere una dimensione massima di 120 mq di superficie edificata (SE) ed una dimensione minima di 60 mq di superficie edificata (SE).

Art. 95 Interventi di nuova edificazione per annessi rurali

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi previsti dalla L.R. 65/2014 e dal D.P.G.R. 63/R/2016 gli interventi di nuova edificazione di annessi rurali di cui all'art. 73, comma 4, della L.R. n. 65/2014, sono consentiti nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art.75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi gli interventi di nuova edificazione per annessi rurali a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione precisa degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

3. La realizzazione di nuovi annessi rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) devono essere mantenute in produzione le superfici fondiarie minime indicate nell'art. 5 del D.P.G.R. 63/R/2016;
  • b) deve essere fornita dimostrazione che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • c) deve essere dichiarata dal tecnico abilitato l'assenza di manufatti abusivi sul fondo;
  • d) devono essere utilizzati materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili;
  • e) devono avere aperture funzionali all'uso previsto e dunque le finestre devono essere posizionate ad un'altezza dal pavimento di almeno m. 2,00, devono avere un solo accesso che abbia le dimensioni necessarie per il transito dei mezzi agricoli e devono avere ripartizioni interne tali da creare ampi vani, con riduzione al minimo di eventuali partizioni interne;
  • f) i manufatti a servizio delle attività zootecniche devono essere realizzati con le seguenti prescrizioni:
    • - con struttura lignea e tipologia di copertura a capanna e caratteristiche tradizionali;
    • - posizionati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà almeno di 50 metri;
  • g) devono essere posizionati ad una distanza di almeno 20 m. dalle abitazioni di altra proprietà, ad esclusione degli annessi di cui al punto f).

Art. 96 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) - Contenuti e prescrizioni

1. Il Programma aziendale, oltre agli elementi indicati dall'art. 74 della L.R. n. 65/2014 e dall'art. 7 del D.P.G.R. n. 63/R/2016, deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) l'individuazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:
    • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • - i corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • - la rete scolante artificiale principale;
    • - le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
    • - i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dal Piano Strutturale o da altri Enti o semplicemente rilevabili nello stato di fatto;
    • - la viabilità rurale esistente.

    Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui sopra sono descritte nella documentazione di corredo al Programma Aziendale e devono comunque essere dettagliatamente descritte con riferimento ai singoli elementi di invarianza indicati dal vigente Piano Strutturale ricadenti nel territorio oggetto di Programma Aziendale:

  • a) le penali, da prevedere in convenzione o atto d'obbligo, per il mancato rispetto degli interventi ambientali fissati dal Programma Aziendale;
  • b) la dichiarazione che le nuove realizzazioni non insistono su fondi agricoli trasferiti al di fuori di programmi agricoli, di cui all'art. 76 della L.R. n. 65/2014.

2. Il Programma Aziendale deve contenere inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a) la collocazione dei nuovi edifici rurali deve essere individuata nell'ambito del Programma Aziendale nel rispetto dei caratteri del paesaggio ed in conformità con la disciplina del PIT/ Piano Paesaggistico Regionale, e nel rispetto dei seguenti criteri:
    • - deve essere privilegiata la collocazione in prossimità di manufatti preesistenti, razionalizzando l'uso della viabilità di accesso e dei piazzali esistenti e limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi e una collocazione isolata nel territorio;
    • - non deve interferire con le aree di pertinenza edilizia storicizzate, con i giardini storici e formali, con i viali alberati, con i boschetti ornamentali;
  • b) gli interventi proposti nel programma aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle preesistenze edilizie, prevedendo, laddove presente, il recupero della maglia poderale e storica esistente, rispettando il reticolo idrografico e in generale le buone regole per la difesa del suolo;
  • c) devono essere specificati i tipi edilizi, i materiali impiegati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, verificando, in caso di sistemazione e/o frazionamento delle pertinenze di edifici sottoposti a trasformazione della destinazione d'uso rurale (deruralizzazioni), i seguenti requisiti ed i criteri morfologici:
    • - per gli interventi che comportano mutamento della destinazione agricola verso diverse funzioni, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione, che non potrà essere inferiore a 2000 mq, nonché la tipologia delle aree di pertinenza;
    • - dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi;
    • - al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura agricola, seguendo le linee naturali e riconoscibili del territorio;
    • - l'andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l'ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso;
    • - l'area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare;
  • d) i nuovi edifici agricoli, al fine di garantire la massima e chiara connessione fra destinazione funzionale agricola e tipo/morfologia del manufatto, nonché il migliore e qualificante inserimento nel contesto agricolo circostante, devono avere le caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche consone al contesto e non assimilabili all'aspetto di edifici produttivi, sono dunque da escludersi elementi edilizi prefabbricati. A tal fine si richiamano le prescrizioni contenute nell'art. 95 delle presenti Norme;
  • e) non sono ammesse trasformazioni permanenti dei suoli nei seguenti ambiti e aree:
    • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
    • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123);
  • f) sono ammesse trasformazioni permanenti dei suoli nei seguenti Ambiti e Aree alle seguenti condizioni:
    • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 ) e nelle aree di protezione storico- ambientale (art.75), di cui non sia possibile la localizzazione esterna all'area, il Programma Aziendale deve contenere una relazione paesaggistica corredata da render e studi sulle visuali intercettate;
  • g) i programmi aziendali che riguardino terreni agricoli con estensione superiore a 20 ettari devono privilegiare la diversificazione del mosaico agrario onde salvaguardare la diversità del paesaggio e, con essa, la biodiversità e la connettività ecologica.

Art. 97 Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il Programma aziendale ha valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni, nei casi disciplinati dagli art. 74, comma 13, e 107 della L.R. n. 65/2014, nonché quando comporti perdita della destinazione agricola per superficie edificata (SE) pari o superiore a 360 mq.

2. Il Programma aziendale assume altresì valore di piano attuativo quando comporta la realizzazione o comunque prevede i seguenti interventi:

  • - superfici edificabili (SE) superiori a 300 mq;
  • - edifici che prevedono un'altezza massima (HMax) uguale o superiore a 5 ml., misurati dal piano campagna al colmo;
  • - deruralizzazione di edifici con superficie edificata (SE) uguale o maggiore a mq. 360.

Capo IV Le trasformazioni rurali realizzate da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

Art. 98 Manufatti per l'agricoltura amatoriale

DA FAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

1. La realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e art. 12 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. Nelle aree dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico sono ammessi i manufatti per l'agricoltura amatoriale a condizione che il progetto sia corredato dalla individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di interesse storico e si provveda a quanto prescritto dall'art. 107 delle presenti Norme.

3. La dimensione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale, in termini di mq di (SE), è da calcolarsi in proporzione alle superfici fondiarie contigue agricole cui sono posti a servizio, secondo la seguente tabella:

Superficie fondiaria minima per ordinamento colturale (SE) mq max realizzabili di annesso non cumulabili Frutteto, orto e seminativo 5.000 15 10.000 25 Vigneto e/o oliveto 3.000 18 10.000 30

3.1. Dal computo degli ordinamenti colturali devono essere escluse le aree boscate, mentre devono ricomprendersi gli eventuali volumi preesistenti, ove mantenuti.

3.2. Nell'ipotesi di fondi suddivisi su più appezzamenti le superfici dei singoli appezzamenti possono essere cumulate purché contigue e non conseguite da frazionamenti parziali di fondi agricoli posti in essere successivamente alla data di adozione del presente Piano Operativo. La contiguità tra particelle sussiste anche quando i fondi sono separati da corsi d'acqua, viabilità o altro elemento, naturale o artificiale.

4. La realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale di cui al presente articolo è subordinata alla dichiarazione del tecnico abilitato di assenza di qualsiasi manufatto abusivo presente sul fondo, di assenza di ex annessi agricoli deruralizzati a fini abitativi negli ultimi dieci anni dalla fine dei lavori di deruralizzazione e alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a:

  • a) mantenere in produzione i terreni cui il manufatto è riferito;
  • b) rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola o nel caso che vengano meno le superfici minime previste che costituiscono presupposto alla sua realizzazione;
  • c) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste.

5. La realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa alle seguenti condizioni e caratteristiche:

  • a) la loro costruzione non deve comportare modificazioni sostanziali della morfologia dei luoghi;
  • b) devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie e senza impermeabilizzazione del suolo e non possono essere provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, quali ad esempio bagni e cucine e comunque non allacciate alle reti di distribuzione quali acquedotto ed energia elettrica;
  • c) devono essere realizzati in legno con tetto a capanna o a falda unica inclinata con copertura di "scope" o guaina ardesiata di colore marrone o verde;
  • d) per tetti a capanna l'altezza massima (HMax) è di 2,40 m, con un'inclinazione delle falde massima del 30%, salvo diverse, comprovate, necessità legate all'uso;
  • f) struttura con copertura ad unica falda inclinata: altezza massima (HMax) del fronte minore 2,40 m, altezza massima (HMax) del fronte maggiore 3,00 m;
  • g) una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.

Art. 99 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della L.R. n. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. n. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, previa dichiarazione di assenza di manufatti abusivi presenti sul fondo e ad esclusione dei seguenti ambiti e aree:

  • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
  • - nelle aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
  • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
  • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
  • - nelle aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
  • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123).

2. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale.

3. Le dimensioni dei manufatti sono stabilite in relazione agli animali ricoverati come segue:

  • a) i manufatti per il ricovero equini: superficie edificabile(SE ) 30 mq con HMax 2,40;
  • b) i manufatti per il ricovero di animali da cortile sono ammessi con le caratteristiche di cui all'art.137, comma 1, let. a), punto 6, della L.R. n. 65/2014 e possono avere una dimensione massima di 10 mq di (SE) e con altezza non superiore a 2,00 ml.

4. I manufatti di cui al presente articolo sono realizzati in legno con tetto a capanna o a falda unica con le altezze e le finiture descritte nel precedente Art. 98. Sono collocati ad una distanza dalle abitazioni di altra proprietà paria a 50 metri per gli equini e a 20 metri per gli animali da cortile.

Art. 100 Manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Gli appostamenti fissi, di cui all'art. 34, comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, sono ammessi in tutti gli ambiti, purché autorizzati dall'ente competente e alle seguenti condizioni:

  • a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
  • b) siano realizzati in legno e/o strutture metalliche solo se strettamente necessarie per l'esercizio venatorio, quali gabbie e voliere, non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
  • c) siano ancorati senza opere di fondazione;
  • d) non siano provvisti di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, quali ad esempio i servizi igienici e le cucine;
  • e) non siano abbattuti alberi di alto fusto.

2. In tutto il territorio è ammesso un solo manufatto finalizzato al ritrovo e all'organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all'art. 34bis, comma 1 let. a), della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994. Il manufatto esistente può essere ampliato fino al 20% della superficie edificabile (SE), mantenendo l'altezza esistente.

3. Gli interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 79 della L.R. n. 65/2014, per le finalità venatorie di cui all'art. 34bis, comma 1 lett. b), della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994.

Capo V Patrimonio edilizio con destinazione d'uso non agricola

Art. 101 Contenuti

1. La disciplina di cui agli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 del presente Titolo trova applicazione con riferimento al patrimonio edilizio storico sia con destinazione d'uso agricola sia con destinazione d'uso non agricola. Gli interventi sul patrimonio edilizio di recente formazione, cioè quello realizzato successivamente al 1960, sono disciplinati con modalità diverse in riferimento alla natura agricola o non agricola dei medesimi.

2. Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici esistenti nel territorio rurale con destinazione non agricola sono elencate dall'art. 83 delle presenti Norme. Fanno eccezione le destinazioni d'uso in essere al momento dell'approvazione del presente Piano Operativo, e quelle previste nelle "Schede norma delle aree di trasformazione " di cui all'allegato "A".

Art. 102 Interventi sugli edifici e complessi edilizi di recente formazione

1. Sulle unità immobiliari con destinazione d'uso non agricola di recente formazione e precisamente realizzati successivamente al 1960, presenti alla data di adozione del Piano Operativo, sono consentiti, ai sensi dell'art. 79 della L.R. n. 65/2014, i seguenti interventi:

MO - Manutenzione Ordinaria;

MS - Manutenzione Straordinaria;

RRC - Restauro e Risanamento Conservativo;

REC - Ristrutturazione edilizia Conservativa;

RE - Ristrutturazione edilizia con aumento della superficie edificata (SE) internamente alla sagoma dell'edificio. Demolizione e ricostruzione anche con diversa sagoma;

RCD - Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti alle condizioni previste dall'Art. 81;

SE - Sostituzione Edilizia, senza incremento di volume;

AV - Addizioni Volumetriche, senza mutamento di destinazione d'uso, nei limiti di seguito specificati:

  • - alle unità immobiliari residenziali di edifici mono, e bifamiliari e plurifamiliari, esistenti alla data di adozione del presente Piano Operativo, sono consentiti interventi una tantum di addizione volumetrica fino ad un massimo di 40 mq di (SE), a condizione che gli edifici plurifamiliari abbiano una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo e senza l'aumento dell'altezza dell'edificio esistente. Sono escluse le addizioni volumetriche alle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto;
  • - alle singole attività di commercio al dettaglio fino a 50 mq di (SE);

MP - interventi pertinenziali nei limiti di seguito individuati;

BA - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;

NE - nuova edificazione limitatamente a:

  • - realizzazione di Piscine (pubbliche e private) e impianti sportivi ad uso privato;
  • - attrezzature sportive e ricreative pubbliche fino a 100 mq, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Sono consentiti i frazionamenti degli edifici residenziali di recente formazione in più unità immobiliari residenziali, con superficie edificata (SE) non inferiore a 90 mq per ciascuna unità.

Sono consentiti i frazionamenti con cambio d'uso degli edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale a condizione, che le unità immobiliari abitative derivate non siano maggiori di tre e che ciascuna non sia minore di 90 mq di superficie edificata (SE).

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia Ricostruttiva con diversa sagoma, di Ricostruzione di edifici o parti di essi crollati o demoliti e di Addizione Volumetrica devono essere realizzati sulla base di un progetto completo anche di relazione paesaggistica, corredata da render e studi sulle visuali intercettate e di relazione agro-forestale, laddove si intercettano alberi di alto fusto.

2. Non sono consentiti:

  • - la realizzazione di, balconi, terrazze, terrazze a tasca e verande;
  • - la realizzazione di scale esterne, salvo i collegamenti diretti fra piano terra e giardino;
  • - la riduzione delle aree di pertinenza agricola e comunque nel caso di frazionamento tale superficie non potrà essere inferiore a 2000 mq.;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

3. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - il cambio della destinazione d'uso verso le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 83 delle presenti Norme;
  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - lo spostamento del piano di calpestio del piano terra fino a 40 cm;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva, ma da consentire incrementi della superficie calpestabile interna del fabbricato (Scal);
  • - gli aggetti max 1,20 mt a copertura di porte e finestre al piano terra in coppi e tegole o ferro e vetro;
  • - un lucernario per unità immobiliare per l'accesso in sicurezza in copertura, complanare alla falda del tetto, di dimensioni 70 cm per 1,20 m.;
  • -
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - gli incrementi di superficie accessoria (SA), così definita:

o le cantine sotto al sedime dell'edificio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio da realizzarsi nelle aree di pertinenza edilizia con una superficie edificabile (SE) massima fino al 20% della superficie edificata (SE) dell'unità abitativa fino ad un massimo di 25 mq di SE, a condizione che nell'area di pertinenza edilizia vi sia una naturale differenza di quote, tale da rendere il locale completamente seminterrato, con un unico fronte fuori terra e con altezza utile (HU) di m. 2,40. Non sono ammesse rampe esterne di accesso, né sbancamenti o riporti di terreno tali da alterare la corografia dei luoghi, salvo l'abbassamento della quota del terreno antistante l'accesso fino a mt. 0,50. Tale superficie accessoria è realizzata in alternativa alla serra e al manufatto in legno per gli attrezzi da giardino;

  • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con aggetto di gronda di 50 cm.;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari realizzata e progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - una piscina e impianti sportivi ad uso privato nelle aree di pertinenza edilizia a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall'art. 87 delle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio;
  • - i manufatti pertinenziali privi di rilevanza edilizia nelle aree di pertinenza edilizia la cui realizzazione non interessi l'edificio principale e a condizione che rispettino le prescrizioni del Regolamento Edilizio e dei successivi commi 5 e 6;
  • - un solo manufatto o superficie accessoria da scegliersi fra:

o una serra in ferro/legno e vetro di 10 mq di (SE) con altezza massima (HMax) di 2,20 m per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;

o un piccolo manufatto per attrezzi da giardino in legno di 9,00 mq di (SE) con altezza massima (HMax) m. 2,20, privo di qualsiasi impianto, semplicemente appoggiato a terra e con le caratteristiche disciplinate dal Regolamento Edilizio;

o un locale accessorio esterno all'involucro edilizio, come sopra descritto.

3. Sono ammessi gli interventi di cui all'art. 79, comma 3, della L.R. n. 65/2014 senza incremento di volume, al fine di rendere idonei gli edifici alle esigenze connesse all'attività venatoria L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, (Recepimento della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Tutti gli interventi devono essere realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio originario, del contesto esistente, a tal fine valgono le prescrizioni delle aree di pertinenza di cui all'art. 85 delle presenti Norme.

4. Le funzioni insediabili e quelle escluse negli edifici sono individuate dall'Art. 83 "Destinazioni d'uso ammesse" delle presenti Norme.

Art. 103 Interventi di deruralizzazione degli immobili

1. E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storica e comunque nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. n. 65/2014.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli o sostituzione edilizia comportanti mutamento della destinazione agricola non possono determinare incremento della (SE) legittimamente esistente.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono comportare la realizzazione di unità abitative con (SE) non inferiore a quanto disciplinato dall'Art. 84 delle presenti Norme.

4. Le unità abitative conseguenti alla deruralizzazione di annessi agricoli devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 6 mq di superficie edificata (SE), non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente, da ritrovare eventualmente anche in immobili adiacenti A servizio di tali nuove unità abitative non potranno essere realizzati annessi agricoli amatoriali, di cui all'art. 98 delle presenti Norme, entro i dieci anni successivi alla fine dei lavori di deruralizzazione degli annessi agricoli.

5. La deruralizzazione dell'immobile è soggetta all'individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo Art. 104 delle presenti Norme e deve essere riferita all'intera unità immobiliare.

6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per (SE) pari o superiori a 360 mq, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero a Piano di Recupero.

Art. 104 Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare

1. Per gli interventi che comportano mutamento della destinazione agricola verso diverse categorie funzionali, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione, che non potrà essere inferiore a 2000 mq, nonché la tipologia delle aree di pertinenza agricola, come disciplinate dall'art. 85 delle presenti Norme.

2. Dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi.

3. Al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo o con gli ambiti di pertinenza paesaggistica, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza agricola devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura territoriale, seguendo le linee naturali riconoscibili nel territorio, l'andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l'ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

4. L'area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare.

Art. 105 Sistemazioni agricole ambientali a scomputo di "Oneri verdi"

1.Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale (c.d. 'oneri verdi') è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione ambientale significativi dal punto di vista dell'interesse pubblico e/o generale, quali:

  • - la conservazione e/o il ripristino delle formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, come individuate nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo e al contempo, per quanto possibile, l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'Ailanthus altissima, in accordo con la normativa regionale;
  • - la rinaturalizzazione delle fasce di vegetazione ripariale, ivi comprese le formazioni arboree e arbustive d'argine, di ripa o di golena, e degli eventuali lembi relitti di specie planiziarie, evitandone la manomissione o la riduzione;
  • - la manutenzione delle rete scolante artificiale principale, le opere di intercettamento, raccolta e convogliamento delle acque superficiali, e gli interventi finalizzati in genere alla difesa dell'integrità fisica dei suoli e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
  • - la conservazione e/o il ripristino delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali (muri a secco o di contenimento, terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, scoline, fossi, etc.), con priorità per gli elementi qualificativi che caratterizzano le aree con sistemazioni agrarie storiche come i terrazzamenti e i muri a secco, con materiali e modalità costruttive fedeli alla tradizione dei luoghi;
  • - la tutela e/o il recupero dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale, con priorità per i beni censiti dagli enti pubblici territoriali;
  • - la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità rurale in genere aperta al pubblico transito;
  • - il recupero e la manutenzione della sentieristica nelle aree boscate, consentendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - il completamento, potenziamento o creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva, e gli interventi finalizzati in genere alla protezione della fauna selvatica.

2. Non rientrano tra gli "interventi di sistemazione ambientale" di cui al presente articolo, ammessi a scomputo dei c.d. 'oneri verdi', gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

3. Fatte salve ulteriori disposizioni eventualmente dettate dal Regolamento Edilizio nel rispetto delle vigenti norme regionali e delle disposizioni di cui al presente articolo, i progetti edilizi riferiti agli interventi di cui al punto 1 sono corredati:

  • a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nei primi cinque anni;
  • b) dalla documentazione relativa alle risorse paesaggistiche ed ambientali eventualmente presenti nell' "area di pertinenza agricola" dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, con particolare riferimenti ai seguenti elementi:
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - fasce di vegetazione ripariale, ivi comprese le formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
    • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • - rete scolante artificiale principale;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muri a secco o di contenimento, terrazzamenti o ciglionamenti, acquidocci, scoline, etc.;
    • - manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali o dal Piano Strutturale;
    • - viabilità vicinale e/o rurale esistente;
    • - sentieri in aree boscate;
      • c) dagli elementi conoscitivi e/o dalle specifiche progettuali di cui ai successivi punti 4, 5 e 6, per le fattispecie ivi contemplate.

      4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che ricadano nelle seguenti aree ed ambiti:

    • - negli ambiti di pertinenza paesaggistica (Art.115 );
    • - negli ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
    • - nelle Aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
    • - negli ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - nelle Aree sensibili di fondovalle (Art.75);
    • - nel verde di connessione ecologica (Art. 123);
    • - negli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi e riserve (Art.75),

    sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di degrado localizzato, ed in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.

5. Gli interventi inerenti le aree boscate devono essere subordinati alla predisposizione di apposita relazione atta a dimostrare la sostenibilità colturale, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale di quanto previsto.

6. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico forestale devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica.

7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo o atto abilitativo relativo agli interventi urbanistico-edilizi di cui al punto 1 da attuarsi sull'edificio o unità immobiliare di riferimento è in ogni caso subordinato alla stipula di un'apposita convenzione, con idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto. Gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definiti in convenzione gravano sull'intera porzione di terreno correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.

Capo VI Aree e ambiti rurali

Art. 106 Aree con funzione agricola

1. Sono identificate come "aree con funzione agricola" le porzioni di territorio rurale nelle quali la struttura fondiaria, le caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura dei suoli, l'estensione e densità delle colture e la presenza di significative strutture aziendali configurano attività produttive agricole consistenti e consolidate. Le aree con funzione agricola sono prevalentemente collinari e sono prevalenti le colture a oliveto e vigneto.

Sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti".

2. Le aree agricole sono qualificate e caratterizzate dalla presenza delle seguenti componenti ambientali, paesaggistiche e identitarie del patrimonio territoriale, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e disciplinate dal presente Titolo:

  • - aree forestali;
  • - aree a rischio archeologico;
  • - patrimonio edilizio di valore storico, culturale e architettonico;
  • - nuclei rurali;
  • - nuclei rurali storici,
  • - aree per la mobilità di impianto storico;
  • - aree per la mobilità;
  • - giardini formali e storici;
  • - ambiti di pertinenza paesaggistica;
  • - ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica;
  • - verde di connessione ecologica;
  • - ambiti perifluviali;
  • - paesaggi agrari e pastorali di interesse storico;
  • - ambiti per progetti di paesaggio territoriali.

3. In tali aree gli usi del suolo agricolo si differenziano in numerose tipologie, anche di impronta tradizionale. Si riscontrano, infatti, diverse tipologie di consociazioni, la presenza di pratiche (es. l'uso di sostegni vivi per maritare la vite) e sistemazioni agrarie tradizionali (ciglionamenti e terrazzamenti). Le diverse monocolture, più o meno intensive (oliveti sia a sesto regolare che irregolare, prati, seminativi e vigneti), sono le tipologie più diffuse con presenza anche di superfici pascolive. Il mantenimento di usi del suolo tradizionali come le consociazioni e i seminativi arborati (es. seminativi e prati con vite maritata o con olivo, i vitati olivati, gli oliveti e i prati con olivo terrazzati) costituiscono il principale elemento qualitativo del paesaggio, visto anche l'ottimo stato di conservazione e cure colturali riscontrato.

4. In queste aree dunque è incentivato il mantenimento sia delle sistemazioni agrarie tradizionali sia degli usi del suolo agrario tradizionale, attraverso incentivi come previsti dall'art. 94 delle presenti Norme, da incentivi economici che l'Amministrazione attiverà in tutte le sedi opportune e dalla valorizzazione di dette aree con specifici progetti.

5. I movimenti di terra in zona agricola connessi all'attività edilizia non potranno comportare mutamento di quota, in aumento o in diminuzione, superiori a 1,00 m.

6. Nelle aree con funzione agricola sono ammessi tutti gli interventi del presente Titolo con le limitazioni previste dallo stesso.

Art. 107 Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico

Il paesaggio storico è diffuso uniformemente su tutto il territorio comunale da nord a sud arrivando ad occuparne il 26% della superficie totale. Il mosaico paesaggistico storico risulta caratterizzato principalmente da oliveti sia a sesto regolare che a sesto irregolare, ma anche dagli oliveti con alberi da frutto e dagli oliveti a sesto regolare e irregolare terrazzati. Le superfici prative risultano consistenti e in particolare le consociazioni. Sono inoltre comprese le superfici vitate olivate, gran parte di queste sono caratterizzate da vite maritata con olivo. In queste aree sono localizzate la maggior parte delle siepi e alberature, elemento caratteristico del paesaggio storico.

In queste aree, individuate da apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" sono vietati i seguenti interventi:

  • - la riduzione delle siepi e delle alberature;
  • - l'accorpamento delle superfici agricole;
  • - l'aumento dell'estensione delle colture specializzate;
  • - il rimodellamento del suolo, anche tramite l'introduzione delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali.

Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - mantenere e ripristinare le colture promiscue e consociazioni;
  • - mantenere la suddivisione delle tessere del mosaico paesaggistico, garantendo la permanenza di siepi e alberature a bordo dei campi;
  • - impiantare siepi e alberature di specie autoctone a suddivisione dei campi, allo scopo di diversificare il mosaico paesaggistico, conservare la biodiversità e proteggere le coltivazioni dalla fauna ungulata;
  • - mantenere e recuperare le pratiche agricole tradizionali;
  • - riconsiderare l'orientamento dei filari evitando quello a ritto chino;
  • - mantenere fasce erbacee nell'interfila dei vigneti per aumentare la biodiversità e contenere fenomeni erosivi;
  • - prevedere la viabilità di servizio e la forma dei campi secondo un'organizzazione dei tracciati più aderente alle forme del suolo;
  • - mantenere e conservare le fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario, di miglioramento del livello di connettività ecologica e di salvaguardia degli argini e sponde di fiumi, canali e fossi.

In queste aree sono ammessi tutti gli interventi dei Capi II, III, IV e V del presente Titolo a condizione che per ogni intervento di trasformazione:

  • - siano presi in esame gli elementi del paesaggio storico sopra riportati e dato atto del loro mantenimento e della loro eventuale valorizzazione in appositi elaborati a firma di tecnico abilitato;
  • - nel caso in cui l'azienda agricola, per necessità produttive, deve modificare le colture storiche presenti sul fondo il programma deve dar conto del mantenimento/ripristino delle sistemazioni agrarie tradizionali (ciglionamenti, terrazzamenti) e del mantenimento e ampliamento delle siepi e alberature sia lungo i campi che lungo i corsi d'acqua. L'intervento agronomico non deve comunque abbassare il livello di biodiversità di tali aree.

Art. 108 Aree forestali soggette a possibile recupero per l'attività produttiva

1. Le aree forestali soggette a possibile recupero per l'attività produttiva, individuate con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono attualmente classificabili come a "possibile recupero produttivo". Tali superfici forestali occupano quasi il 7% della superficie comunale e sono formate per il 56% della loro superficie totale da aree arboree ed arbustive in evoluzione. Sono terreni agricoli abbandonati ricolonizzati da vegetazione arbustiva in stato di evoluzione, costituendo una vulnerabilità territoriale. Sono aree soggette al recupero secondo la Legge Forestale Toscana (L.R. 39/2000). Il recupero di dette aree è sottoposto alle condizioni degli articoli 80 e 80bis del Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. di attuazione della L.R. 39/2000.

2. Sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, in assenza di Programma aziendale (articoli 77,78,79, 80 e 81);
  • c) interventi di trasformazione di annessi agricoli esistenti per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 94 delle presenti Norme);
  • d) Appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34 comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994";
  • e) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola (articoli 77,78 e 79 e Capo V del Titolo IV).

3. Ferme le vigenti disposizioni di legge sono comunque obbligatori nel caso di recupero delle aree per l'attività produttiva:

  • - l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80bis del Regolamento Forestale della Toscana 48/R/2003;
  • - le opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E' consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti;
  • - la superficie dei terreni da recuperare per l'attività produttiva deve avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

4. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, del Regolamento Forestale contiene:

  • a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
  • b) la documentazione aerofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aerofotografica oggettivamente databile;
  • c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
  • d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
  • e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
  • f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.

5. Sono vietati i seguenti interventi:

  • - alterazione permanente dello stato dei luoghi;
  • - la costruzione di qualsiasi manufatto o altra opera civile.

6. Nei casi in cui l'attività agro-silvo-pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.

Art. 109 Aree forestali

1.Le aree forestali occupano il 41,18 % dell'intera superficie comunale. Sono identificate con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e articolate in "Boschi storici", cioè quelli presenti al 1954, e boschi formatisi successivamente a tale data, ma non recuperabili ai fini produttivi. Le superfici delle aree forestali sono composte, nella maggior parte, da querceti mesotermofili di roverella a Rosa sempervirens e da querceti termofili di roverella con leccio e cerro.

2. Nelle aree forestali di cui al comma 1 sono consentiti i seguenti interventi:

  • a) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, in assenza di Programma aziendale (Articoli 77,78,79, 80 e 81);
  • b) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola realizzabili dall'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 85);
  • c) interventi di trasformazione degli annessi agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano per la realizzazione di unità abitative rurali ad opera dell'imprenditore agricolo, mediante Programma aziendale (Art. 94);
  • d) Appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 34 comma 6bis, della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994;
  • e) Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola (Articoli 77,78 e 79 e Capo V del Titolo IV).

4. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto disposto dal successivo Capo VII , nonché dalle seguenti prescrizioni specifiche:

  • a) gli interventi sulle formazioni forestali devono essere finalizzati al miglioramento della qualità ecologica dei boschi di latifoglie (in particolare dei querceti di roverella), al controllo degli incendi e al contenimento dei danni provocati da fitopatologie;
  • b) nell'ambito delle formazioni forestali sono ammessi interventi di gestione selvicolturale

sostenibile, realizzati in coerenza con la legge forestale 39/2000 e ss.mm.ii. e relativo regolamento, con particolare attenzione al contenimento dell'invasione delle specie forestali aliene (Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima).

5. Le piante e le siepi forestali non ricomprese nei boschi sono tutelate dalla legge regionale forestale e non sono ammesse né riduzioni né tagli senza la prescritta autorizzazione.

Art. 110 Aree con funzioni non agricole

1. Le aree con funzioni non agricole, ma ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti". Le aree con funzioni diverse da quella agricola, ad esclusione della Residenza e dei Servizi Pubblici, che pur essendo funzioni diverse da quella agricola sono però destinazioni d'uso diffuse in tutto il territorio rurale, sono:

  • - Turistico-ricettivo;
  • - Direzionale e Servizi privati;
  • - Industriale/artigianale;
  • - Commercio al dettaglio.

Le Aree di trasformazione con destinazioni d'uso non agricole sono distinte nei seguenti obiettivi:

  • - Trasformazione degli insediamenti incongrui;
  • - Trasformazione degli insediamenti congrui produttivi.

Le aree che ospitano, o sono destinate ad ospitare, le seguenti funzioni sopra richiamate sono:

AREA DESTINAZIONE D'USO AREE SOTTOPOSTE A TRASFORMAZIONE Molinuzzo/Volognano Industriale/Artigianale Le Valli Industriale/Artigianale Il Pruno Turistico-ricettivo ATR3a - Il Pruno Campolungo Turistico-ricettivo ATR3b - Campolungo Castiglionchio Turistico-ricettivo Campeggio "Il Poggetto" Turistico-ricettivo ATR10 - Campeggio Il Poggetto Il Palagio Turistico-ricettivo Bottega di Rosano Commercio al dettaglio Bottega di Torri Commercio al dettaglio Ristorante Le Corti Commercio al dettaglio La Chiocciola Commercio al dettaglio ATR8 - La Chiocciola Bottega delle Valli Commercio al dettaglio Lago dei Pioppi Commercio al dettaglio ATR5 - Lago dei Pioppi Ex Montecchi di Troghi Direzionale e servizi privati

Turistico/ricettivo

Commercio al dettaglio ATR6 - Ex Montecchi di Troghi Parco ricreativo/didattico via vecchia Aretina Direzionale e servizi privati ATR7 - Parco ricreativo/didattico via vecchia Aretina CTE Direzionale e servizi privati CTE Il Colle Direzionale e servizi privati ATR1 - CTE "Il Colle" Petriolo Direzionale e servizi privati Pagnana Direzionale e servizi privati

Turistico/ricettivo ATR2 - Pagnana

Art. 111 Area con funzione Turistico-ricettiva in zona agricola

1. Le aree turistico-ricettive, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. Nelle aree turistico-ricettive non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

  • - ospitalità alberghiera (e relativi spazi di corredo);
  • - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili);
  • - Servizi di interesse pubblico o collettivo.

4. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi sugli edifici non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione;
  • f) realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
  • g) nuova edificazione limitatamente alla realizzazione di piscine.

Per tutte le attività turistico ricettive esistenti, compresi i campeggi, valgono le prescrizioni della L.R.86/2016 e del suo regolamento di attuazione.

Sono fatte salve eventuali disposizioni di dettaglio disciplinate dalla "Disciplina delle funzioni" di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

5. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

6. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

7. Le dotazioni di parcheggio a servizio delle attività turistico-ricettive di cui al presente articolo sono dovute nella misura stabilita dagli Articoli 28 e 29 delle presenti Norme, per la specifica destinazione d'uso. La loro progettazione deve includere l'uso di materiali permeabili e deve inserirsi nel contesto paesaggistico, evitando rigide geometrie degli spazi.

6. La realizzazione di piscine o altre attrezzature di corredo a servizio delle attività turistico-ricettive di cui al presente comma è soggetta alle disposizioni di cui all'Art. 87 delle presenti Norme.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.

Art. 112 Area con funzione Direzionale e Servizi privati in zona agricola

1. Le aree con funzioni Direzionale e Servizi privati, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione;
  • f) manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati.

4. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.

Art. 113 Area con funzione industriale e artigianale in zona agricola

1. Le aree con funzioni Industriale e Artigianale, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi sugli edifici non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Realizzazione di manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati.

4. Non sono consentiti:

  • - la riduzione delle aree di pertinenza;
  • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
  • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
  • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

5. Sono consentiti:

  • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
  • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
  • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
  • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
  • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
  • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimazione delle acque, giardini);
  • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
  • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
  • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

Non sono ammessi mutamenti della destinazione d'uso.

Art. 114 Area con funzione di Commercio al dettaglio in zona agricola

1. Le aree con funzioni Commerciale al dettaglio, ricadenti nel territorio rurale, sono identificate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", ivi comprese le relative attrezzature di corredo e di servizio.

2. Le schede norma inerenti le aree turistico-ricettive disciplinano sia gli interventi di trasformazione che gli interventi ammessi nelle more di attuazione delle trasformazioni ivi previste.

3. In dette aree sono ammessi gli interventi al patrimonio edilizio di valore storico, culturale ed architettonico di Classe A,B,C,D, ed E e agli edifici di recente formazione previsti dalle presenti Norme, ma con le limitazioni del presente articolo, rispettando comunque la norma più restrittiva.

Gli interventi ammessi nelle aree per attività commerciali al dettaglio non oggetto di specifica scheda di trasformazione sono:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Ristrutturazione Edilizia conservativa ai sensi dell'art. 135 comma 2 lett. d) della L.R.65/2014;
  • e) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett.h) della L.R. 65/2014;
  • f) manufatti pertinenziali nei limiti di seguito indicati;
  • g) addizione volumetrica così articolata:
    • - sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico di Classe B e C sono ammessi ampliamenti della superficie edificabile (SE) di mq. 50, a condizione che siano realizzati in ferro/legno e vetro, con i caratteri del giardino d'inverno, e che l'intervento sia accompagnato dal rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio;
    • - Su tutti gli altri edifici sono ammessi ampliamenti della superficie edificabile di mq. 50 anche in muratura, a condizione che per gli edifici di valore D ed E siano rispettati i caratteri e la regolarità dei fronti esistenti e comunque le prescrizioni contenute nella classificazione del patrimonio edilizio esistente del presente Titolo.

    4. Non sono consentiti:

    • - la riduzione delle aree con vegetazione ripariale e boscata;
    • - lo spostamento di strade vicinali e poderali;
    • - l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

    5. Sono consentiti:

    • - gli incrementi della superficie utile interna alla sagoma dell'edificio, anche attraverso lo spostamento degli orizzontamenti, a condizione che siano previsti il miglioramento sismico ed il miglioramento delle prestazioni energetiche riferibile almeno ad una Classe energetica;
    • - le modifiche alle coperture, tali comunque da non determinare aumenti della volumetria complessiva;
    • - un volume tecnico interrato o seminterrato con altezza massima fuori terra di mt. 1,50, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche e comunque non superiori a 6 mq di SE e con altezza massima (HMax) m. 2,40;
    • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
    • - l'installazione di nuovi impianti, l'adeguamento e/o rifacimento di quelli preesistenti siano previsti secondo soluzioni di adeguata qualità progettuale, con l'adozione di soluzioni tecnologiche compatibili con i valori paesaggistici, privilegiando i sistemi di tipo centralizzato.

    6. Gli interventi che interessano le pertinenze edilizie, i giardini e le pertinenze edilizie storicizzate, sono soggetti, in conformità con il P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, al rispetto delle seguenti disposizioni:

    • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale, con particolare riferimento ai filari alberati;
    • - venga mantenuta la relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale;
    • - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
    • - siano conservati gli aspetti esteriori, utilizzando soluzioni formali, materiali e cromie compatibili e coerenti;
    • - siano preservate le opere complementari (percorsi, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, giardini);
    • - sia mantenuta l'unitarietà percettiva delle aree, degli spazi pertinenziali comuni e dei percorsi, evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema;
    • - i sistemi e i metodi di illuminazione privata garantiscano la qualità, il risparmio energetico e la compatibilità con il contesto evitando l'esaltazione scenografica del singolo edificio, a favore di una luce diffusa e soffusa e che sia evitata ogni forma d'irradiazione di luce al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste;
    • - siano garantiti il recupero e il mantenimento della viabilità storica.

    Non sono ammessi cambi di destinazione d'uso e per il commercio al dettaglio la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato, non vi sono limitazioni di superfici per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Capo VII Ambiti di tutela ambientale ed archeologica

Art. 115 Ambiti di pertinenza paesaggistica

1. Gli ambiti di pertinenza paesaggistica, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree che possiedono un rapporto stretto e coerente con il sistema insediativo rurale. Un rapporto organico fra territorio rurale ed il suo sistema insediativo, come gli edifici e/o complessi edilizi appartenenti al patrimonio edilizio con valore storico, culturale e architettonico di Classe A e i nuclei rurali storici.

2. Sono escluse dagli ambiti di pertinenza paesaggistica "le pertinenze storicizzate" e le aree indicate come pertinenze edilizie nei limiti dei 20 e 30 metri dalla facciata del fabbricato principale, ai sensi dell'Art. 85 delle presenti Norme.

3. Costituiscono elementi caratterizzanti l'ambito di pertinenza paesaggistica:

  • - le opere di sistemazione del terreno (muri, ciglioni, terrazzi) ed i suoi principali livelli;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti isolati o da filari;
  • - le strade di uso pubblico o private;
  • - i fossi, gli acquidocci, le scoline;
  • - i tabernacoli;
  • - le corone sia agricole che forestali.

4. Sono altresì elementi di valore delle pertinenze paesaggistiche, qualora abbiano rilevanza storico-testimoniale e sono esterne alle "aree di pertinenza storicizzate":

  • - le pavimentazioni;
  • - le recinzioni e i muri di confine;
  • - i cancelli;
  • - i viali alberati;
  • - alberi di confine.

5. In dette aree è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi che compongono un assetto vegetazionale storicizzato, ad eccezione degli interventi legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie. Nel caso di abbattimento di piante, previa verifica agronomica, queste devono essere sostituite con le medesime specie, mantenendo inalterato il precedente assetto vegetazionale, salvo modifiche che dovranno essere motivate attraverso una relazione agro-forestale;
  • - la impermeabilizzazione delle superfici;
  • - la nuova costruzione di manufatti ad eccezione dei manufatti agricoli e dei manufatti temporanei e amatoriali: la realizzazione dei manufatti temporanei e amatoriali è consentita per la sola superficie minima prevista dall'Art. 98 delle presenti Norme. In tal caso il progetto deve essere accompagnato da un elaborato che illustri l'inserimento ambientale attraverso apposito render o fotoinserimento con viste dalle strade pubbliche e dagli edifici/complessi edilizi di valore storico e nuclei rurali storici;
  • - la realizzazione di recinzioni o separazioni fisiche permanenti che alterino il rapporto tra edifici e spazi scoperti limitrofi o che alterino l'unitarietà dell'impianto originario. É comunque fatta salva la possibilità di recinzione delle pertinenze edilizie ai sensi dall'art. 85, comma 1, con le limitazioni inerenti il patrimonio edilizio storico e i nuclei rurali storici. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree e di altre infrastrutture che si pongono in contrasto con i valori paesaggistici tutelati, nei casi in cui risulti impossibile interessare aree diverse, è ammessa la realizzazione di linee elettriche ed infrastrutture a condizione che siano completamente interrate;
  • - gli impianti di radiocomunicazione (telefonia mobile e/o diffusione radiotelevisiva).

Art. 116 Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica

1. Le aree ad elevata qualità panoramica e paesaggistica, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono finalizzate alla tutela dei diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché delle visuali panoramiche. che li traguardano. Il territorio di Rignano sull'Arno è interessato per ampia parte dal decreto di vincolo posto dal ministero con provvedimento 286 del 1974.

A confine di questa estesa area di notevole interesse pubblico si snoda la strada provinciale che dal Monastero di Rosano arriva alla Villa di Torre a Cona/San Donato, la quale costituisce il belvedere verso la vallata dell'Arno e verso gli insigni monumenti.

2. Fanno parte di questa categoria anche i sentieri, individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", che compongono un sistema importante di fruizione lenta e capillare del territorio comunale e del suo paesaggio. Con particolare riferimento alla viabilità panoramica che risale i versanti quale sistema capillare e di godimento visuale del paesaggio, in particolare i percorsi: "Rosano-Castiglionchio-Mitigliano-Moriano-Casignano-Croce dei Frati" e "Rosano-Sanprugnano-Le Pozzacce", via di Sarnese.

3. In dette aree non sono ammessi:

  • - le modifiche alle dimensioni del tracciato stradale, salvo per accertate esigenze di sicurezza stradale;
  • - le rotatorie;
  • - le nuove edificazioni, gli impianti e le opere civili (recinzioni, cartelli segnalatici, etc.) che si elevino dal piano di campagna;
  • - gli ampliamenti di edifici esistenti;
  • - gli impianti arborei (piante di alto fusto e siepi) che occludono le visuali sul versante verso l'Arno o verso le visuali più significative, come indicate dalla Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti";
  • - la cartellonistica, salvo quella strettamente necessaria per la sicurezza stradale;
  • - i guardrail in acciaio zincato. I materiali da utilizzare per i guardrail devono essere compatibili con i rilevanti valori paesaggistici e con il "notevole interesse pubblico" assegnato dallo Stato a questo territorio.

Art. 117 Ambiti per progetti di paesaggio territoriali

Gli ambiti per progetti di paesaggio, individuati da apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono aree finalizzate alla concreta realizzazione di progetti che, pur elaborati alla scala locale, ambiscono a costituire una rete eco-territoriale sovracomunale per il tramite del necessario coordinamento anche con i competenti Uffici ed Organi regionali. Sono progetti a carattere strategico volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invarianti strutturali del PIT con valenza di Piano Paesaggistico attraverso concrete applicazioni progettuali.

Le aree individuate fanno parte di ambiti territoriali più vasti, che coinvolgono i Comuni confinanti e prevedono due tipologie di progetti a scala metropolitana: il Parco fluviale metropolitano dell'Arno e suo affluente e il Parco di Poggio Firenze, quale parte del Bosco metropolitano.

Il Parco fluviale dell'Arno è strutturato intorno alla prevista realizzazione della ciciclopista dell'Arno, in fase di progettazione. Il Parco di Poggio Firenze si candida alla futura istituzione del Bosco metropolitano previsto dal Piano Strategico cella Città Metropolitana di Firenze (PSM), quale elemento essenziale della rete ecologica multifunzionale finalizzata ad aumentare la connettività e la resilienza del sistema metropolitano, anche in relazione ai cambiamenti climatici. I due progetti hanno dunque carattere strategico e sono volti a promuovere una eco-rete- territoriale e una riqualificazione del paesaggio urbano contemporaneo con un elevato interesse regionale, ma da svilupparsi alla scala locale.

In tali ambiti, ad esclusione delle aree ricadenti nel perimetro del territorio urbanizzato, non sono ammessi:

  • - interventi di nuova edificazione ad esclusione di quelli a servizio delle Aziende agricole;
  • - annessi agricoli amatoriali.

Sono consentite:

  • - opere pubbliche coerenti con il progetto di paesaggio;
  • - interventi edilizi a servizio delle Aziende agricole nei limiti individuati dal presente titolo;
  • - interventi sul patrimonio edilizio esistente così come disciplinati dal presente Titolo.

Art. 118 Ambiti perifluviali

1) Gli ambiti perifluviali ricadenti nel territorio rurale, così come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", sono tutelati in quanto corridoi di connessione ecologica ed ambientale. Gli interventi in tali aree dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.

Detti interventi dovranno garantire:

  • - la conservazione degli habitat faunistici presenti;
  • - il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale;
  • - la riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree;
  • - la continuità fisico spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche del territorio rurale, specialmente lungo le aste fluviali, al fine di realizzare una rete ecologica a salvaguardia della biodiversità.

2) Salvo quanto previsto dalla L.R.41/2018, negli ambiti perifluviali sono comunque prescritte le seguenti limitazioni.

  • a) Non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la riduzione della continuità della vegetazione ripariale e della efficienza degli eco-sistemi fluviali;
    • - la copertura dei corsi d'acqua;
    • - la impermeabilizzazione delle aree ricadenti in detti ambiti;
    • - ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli strettamente necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;
    • - ogni immissione di reflui non depurati;
    • - la introduzione di specie aliene;
    • - la riduzione delle visuali verso il fiume;
    • - qualsiasi tipo di edificazione, anche rurale, e le recinzioni;
  • b) Sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di ponti e/o passerelle ciclo-pedonali;
    • - la demolizione delle coperture dei corsi d'acqua;
    • - impianti tecnologici necessari alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue;
    • - la rinaturalizzazione delle fasce ripariali, laddove assenti o interrotte;
    • - il miglioramento della vegetazione riparia anche finalizzata al miglioramento del regime idraulico (quale la pulizia dell'alveo);
    • - la utilizzazione delle aree ricadenti negli ambiti perifluviali per usi ricreativi e sociali;
    • - opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso delle acque di magra e di piena;
    • - la realizzazione di piste ciclo-pedonali;
    • - la realizzazione di strutture necessarie allo sfruttamento dell'energia idraulica.

3) Gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica e gli itinerari ciclopedonali, possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica e a condizione che siano adottate nel piano intercomunale di protezione civile Arno Sud-Est Fiorentino tutte le misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, attraverso sistemi di gestione del rischio.

4) In queste aree sono ammesse esclusivamente tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e gli interventi devono essere sempre accompagnati da relazioni a firma di tecnici qualificati nelle materie agronomico/forestali e naturalistiche. Ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, deve uniformarsi alle "Linee Guida per la gestione della vegetazione di sponda dei corsi d'acqua secondo criteri di sostenibilità ecologica ed economica" della Regione Toscana.

Art. 119 I beni di interesse archeologico

1. I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da aree ed elementi, sono comprensivi delle:

  • a. Presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali quali il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) o di strumenti di pianificazione regionali, quale il Piano Paesaggistico della Regione Toscana; ovvero presenze archeologiche non vincolate ma opportunamente documentate in aree puntuali o zone anche vaste;
  • b) Preesistenze archeologiche che hanno mantenuto il loro carattere di vettori del sistema insediativo antico sino all'età moderna, quali: percorsi stradali riconosciuti come antichi soprattutto in presenza di tracciati conservati (ove esistenti); percorsi stradali riconosciuti come antichi in base a dati cartografici prescientifici e scientifici; percorsi stradali riconosciuti come antichi in base a dati toponomastici di derivazione antica (toponimi prediali di età romana, ecc.).

2. Le aree e gli elementi di interesse archeologico sono individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" e nell'allegato "Aree ed elementi di interesse archeologico" elaborato su base cartografica CTR Regione Toscana in scala 1:10.000 secondo le seguenti categorie:

  • a) Complessi archeologici - complessi di accertata entità ed estensione (abitati, castelli, ville, ecc.) che si configurano come un sistema articolato di strutture conservate fuori terra, visibili e leggibili planimetricamente ed architettonicamente. Queste aree si configurano come capisaldi della documentazione storica e insediativa del territorio e sono generalmente già sottoposti a vincolo. Il PO riconosce in questa categoria due elementi archeologici già sottoposti a provvedimenti di tutela:
    • - il bene oggetto di specifico provvedimento di vincolo nel PIT/Piano Paesaggistico Regionale ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali che presenta valenza paesaggistica e come tale è individuato quale zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m (Allegato I) nella porzione di territorio denominata "podere Sant'Agnese" (Codice SBAT FI0039) nella quale sono presenti "resti di opus caementicium e di intonaco affioranti", la cui descrizione è contenuta nell'elaborato 5.6 "Relazione - Schede siti archeologici - Bibliografia" e nella Tav. 5.5 "Evidenze archeologiche" - sito 37_2;
    • - l'area contenuta nella scheda del PIT della Regione Toscana Cod. FI09 dell'allegato H "Schede e Cartografia delle zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice" all'elaborato 7B, la località "Fontesanta, Poggio di Firenze, Poggio di Casalmonte" così descritta: "La zona in oggetto presenta un elevato interesse archeologico in quanto costellata di rinvenimenti particolarmente significativi, che indicano una intensa frequentazione dell'area fin dal periodo protostorico. La rete di insediamenti individuata è stata con certezza messa in relazione con il passaggio, in zona, di una direttrice di traffico che collegava il Chianti con l'area fiesolana, nota storicamente come "via Maremmana" (si veda l'allegato stralcio del Catasto Particellare Toscano), in quanto utilizzata ancora nell'Ottocento come percorso per la transumanza infraregionale, a controllo della quale erano probabilmente collocati i siti posti sulla sommità del colle. La strada, attualmente ancora esistente e praticabile, pur ridotta allo stato di carrareccia e mulattiera, ricalca il percorso cartografato agli inizi del 1800; lungo essa sono collocati vari siti di età etrusca e romana ed è stata individuata una grande iscrizione rupestre (il cd. Sasso Scritto) eseguita in caratteri etruschi, la cui presenza indica la vetustà e l'importanza del percorso tuttora esistente. Il monumento, noto almeno a partire dal '700, riporta l'iscrizione tular.sp.a.vis.vx.au.cur.clt (Corpus Inscriptionum Etruscarum, vol. I, 1, 8), eseguita con ductus sinistrorso, riferibile con certezza ad una indicazione di confine (tular) pertinente alla civitas, ovvero all'intera comunità (spural) che aveva giurisdizione sull'area (probabilmente la città di Fiesole). A Ovest del percorso è stato inoltre rinvenuto, negli anni Settanta, un cippo confinario etrusco riportante l'iscrizione tular, anch'esso messo in relazione dagli studiosi con un possibile limite del territorio di Fiesole", la cui descrizione è contenuta nell'elaborato 5.6 "Relazione - Schede siti archeologici - Bibliografia" e nella Tav. 5.5 "Evidenze archeologiche" - sito 37_17;
  • b) il presente Piano riconosce come elemento archeologico acquisito definitivamente e necessitante di essere sottoposto a provvedimento di tutela il complesso di strutture murarie di età medievale in località casa Stecco-Castelluccio noto come "Castelluccio" di Rignano, in corso di indagine archeologica di scavo da parte dell'Università di Firenze, la cui descrizione è contenuta nell'elaborato 5.6 "Relazione - Schede siti archeologici - Bibliografia" e nella Tav. 5.5 "Evidenze archeologiche" - sito 37_32;
  • c) Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica - aree interessate da notevole presenza di strutture e/o concentrazioni di materiali antichi affioranti, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenute presenti nel sottosuolo. Queste aree si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica e insediativa;
  • d) Aree di concentrazione di materiali archeologici - si tratta di aree concentrate e ben definite di affioramento di materiali antichi dal terreno (concentrazioni di laterizi, ceramica, altri materiali edilizi e manufatti) documentate tramite studi scientifici di carattere archeologico e/o apposite segnalazioni recepite presso gli archivi della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Art. 120 Aree a rischio archeologico

Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree e degli elementi archeologici individuati nel presente Piano sono sottoposti alla presente disciplina di intervento.

Ferma la necessaria acquisizione di autorizzazione ad opera delle Autorità preposte alla tutela dei relativi vincoli, nelle aree di cui al precedente art. 119 sono ammessi i seguenti interventi.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera a) del punto 2 sono ammesse:

  • - le attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera di enti scientifici autorizzati;
  • - la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni tutelati, nonché posti di ristoro e spazi di sosta;
  • - la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

Resta inteso che qualsiasi intervento nel sottosuolo in queste aree dovrà essere sottoposto ad opportuna richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, corredata da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera b) del punto 2 sono ammesse:

  • - le attività e trasformazioni di cui al paragrafo precedente e che si applicano alle aree di cui alla lettera a) del punto 2;
  • - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavazione o aratura dei terreni a profondità superiore ai 50 cm deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - gli interventi su manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa de suolo, di bonifica ed irrigazione, sono consentiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento nel sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - l'edificazione di nuovi fabbricati di ogni tipologia è subordinata alla richiesta di parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Per gli interventi sopra descritti la Soprintendenza, effettuata la valutazione del potenziale rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, finalizzati a prevenire sia la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento di strutture e reperti archeologici, sia il rischio di danneggiamento dei medesimi, contemperando l'interesse del privato con le finalità di tutela del patrimonio archeologico.

Le istanze relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, dovranno essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità di dette opere. L'Amm./ne Comunale provvederà ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore Archeologia.

Per tali interventi la Soprintendenza potrà dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio; per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amm./ne Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore Archeologia della Soprintendenza un'apposita comunicazione di preavviso, recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza; in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Nelle aree ed elementi di cui all'Art. 119 lettera c) del punto 2 sono ammesse:

  • - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavazione o aratura dei terreni a profondità superiore ai 50 cm deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - gli interventi su manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa de suolo, di bonifica ed irrigazione, sono consentiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro o risanamento conservativo, fermo restando che ogni intervento nel sottosuolo deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio tramite apposita richiesta di parere;
  • - l'edificazione di nuovi fabbricati di ogni tipologia è subordinata alla richiesta di parere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e in ogni caso ad una procedura di accertamento della presenza archeologica sepolta tramite l'effettuazione di appositi sondaggi archeologici preventivi.

Per gli interventi sopra descritti la Soprintendenza, effettuata la valutazione del potenziale rischio, potrà concordare con il soggetto attuatore l'esecuzione in via cautelativa di controlli preventivi o in corso d'opera, finalizzati a prevenire sia la sospensione dei lavori in caso di ritrovamento di strutture e reperti archeologici, sia il rischio di danneggiamento dei medesimi, contemperando l'interesse del privato con le finalità di tutela del patrimonio archeologico.

Le istanze di permesso di costruire relative a interventi comunque denominati che prevedano l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni, dovranno essere corredate da idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità di dette opere. L'Amm./ne Comunale provvederà ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, settore Archeologia.

Per tali interventi la Soprintendenza potrà dettare specifiche avvertenze e/o prescrizioni da recepire in sede di rilascio del titolo edilizio; per altri interventi edilizi, comunque denominati, che comportino l'esecuzione di opere di scavo o movimentazione dei terreni per una profondità eccedente l'asportazione dell'humus superficiale, e per i quali non sia previsto il rilascio di un titolo abilitativo da parte dell'Amm./ne Comunale, l'avente titolo è tenuto - con anticipo di almeno 20 giorni sull'esecuzione di dette opere - ad inoltrare al settore Archeologia della Soprintendenza un'apposita comunicazione di preavviso, recante idonea documentazione circa la localizzazione, estensione e profondità delle opere di scavo e/o di movimentazione dei terreni correlate all'attività edilizia programmata, in modo da rendere possibile l'esecuzione di tali opere sotto il controllo della Soprintendenza; in caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), resta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Art. 121 Verde Privato

1. Le aree a verde privato, individuate con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", costituiscono un patrimonio strategico per il mantenimento della qualità ecologica e della eco-rete territoriale, contribuendo alla qualità dei nuclei rurali attraverso il contenimento dell'espansione dell'edificato.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite le attività agricole, anche con forme legate all'autoconsumo, alla socialità e al tempo libero, ovvero attività all'aperto complementari alla residenza. Per consentire lo svolgimento di tali attività sono ammessi:

  • a) i manufatti per l'attività amatoriale con le seguenti caratteristiche:
    • - manufatto in legno con altezza massima (Hmax) fino a m. 2,40, con tetto a falda/falde inclinate, semplicemente appoggiato a terra e privo di impianti di qualsiasi genere con le seguenti dimensioni:
    • - mq 10 di (SE) ;
    • - una loggia posta sull'intera lunghezza della facciata dell'edificio con l'aggetto di gronda non superiore a 50 cm.
  • La realizzazione del manufatto è subordinata alla messa a dimora di alberi di alto fusto e siepi a confine con i campi e i boschi rispettando l' indice di densità arborea (Da) e di densità arbustiva (Dar) pari a 1 albero di alto fusto e a 2 arbusti ogni 200 mq di superficie fondiaria.
  • Tali manufatti non sono consenti nei seguenti ambiti:
    • - Ambiti di pertinenza paesaggistica (Art. 115);
    • - Aree di protezione storico-ambientale (Art. 75);
    • - Ambiti ad elevata qualità panoramica e paesaggistica (Art. 116);
    • - Ambiti per progetti di paesaggio territoriali (Art.117);
    • - Ambiti perifluviali (Art. 118);
    • - Aree sensibili di fondovalle (Art. 75);
    • - Verde di connessione ecologica (Art. 123);
  • b) le recinzioni con le seguenti caratteristiche:
    • - recinzioni lungo le strade e piazze pubbliche: uguali a quelle esistenti;
    • - in assenza di recinzioni esistenti: base in muratura intonacata e sovrastante ringhiera metallica o rete con altezza massima di 2,00 mt. così suddivisa: 1,00 metro di muratura intonacata e 1,00 metro di ringhiera o rete;
    • - Recinzioni confinanti direttamente con boschi o campi: pali di legno e rete a maglia quadra zincata, sollevata da terra di cm. 20 per il passaggio della piccola fauna.

3. Non sono in ogni caso ammessi:

  • a. l'impermeabilizzazione del suolo;
  • b. l'alterazione morfologica del terreno;
  • c. l'alterazione del sistema della rete scolante e drenante;
  • d. l'installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per i manufatti del comma 2 lett. a) del presente articolo;
  • e. i ristagni d'acqua, curando la sistemazione idraulica dei terreni;
  • f. la perdita delle sorgenti utilizzate da animali selvatici;
  • g. il taglio di alberi di alto fusto e siepi, salvo per problemi di stabilità e fitosanitarie, ma a condizione che siano sostituiti con specie autoctone.

4. Per i manufatti esistenti legittimi alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento della destinazione d'uso. Sui manufatti con superfici inferiori a quelle previste al comma 2 lett. a) è consentito eseguire interventi di addizioni volumetriche fino a raggiungere le quantità consentite dal presente articolo, ad esclusione dei manufatti in muratura ai quali non è consentito eseguire interventi di addizione volumetrica.

5. Al fine di non pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente e gli equilibri ecologici non sono ammessi prelievi o nuove opere di presa per fini diversi dall'approvvigionamento per usi agricoli.

Art. 122 Giardini formali e storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come "componenti antropiche e storico-culturali" i giardini di formazione storica. Tali aree verdi, significativamente presenti in tutto il territorio comunale, sono individuate con apposito segno grafico nella tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" del presente Piano, in esse sono comprese anche le aree verdi sulle quali è stato posto apposito vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004. I giardini storici sono spazi progettati dall'uomo che insistono e modificano un contesto naturale e costituiscono un sistema unico tra architettura e materiale vivente (piante), formando così un complesso architettonico di rilevante valore storico, artistico, paesaggistico e culturale e dunque patrimonio dell'intera collettività.

In queste aree verdi le attività progettuali saranno prevalentemente indirizzate alla tutela e alla manutenzione.

2. Sono ammessi i seguenti interventi nei limiti di seguito indicati:

  • a. MO - Manutenzione ordinaria;
  • b. MS - Manutenzione straordinaria;
  • c. RC - Restauro conservativo;
  • d. MP- Interventi pertinenziali.

Gli interventi di trasformazione di cui al comma 2 p.ti b) e c) sono supportati da approfondite analisi storiche, tipologiche e morfologiche che prendono in esame la configurazione e i caratteri architettonici del Giardino attraverso il rilievo storico-critico, così come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

Costituiscono elementi essenziali per la permanenza del bene culturale di cui al presente articolo:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi;
  • - i sistemi di captazione e ritenzione delle acque superficiali.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

A tale scopo:

  • - i giardini formali e storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura;
  • - i giardini formali e storici devono conservare l'unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere unitario del sistema;
  • - nei giardini storici e formali devono essere in particolare conservate nella loro configurazione, e nel loro aspetto esteriore, le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, sculture, nicchie e tabernacoli, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali.

4. All'interno dei giardini formali e storici è vietato:

  • - l'abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli abbattimenti dovuti alla stabilità o alle fitopatie. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;
  • - ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo, ivi compresi tutti i manufatti, anche aziendali, previsti dal Titolo IV - Capo III Sezioni II, III e IV della L.R. 65/2014;
  • - la realizzazione delle strutture prive di rilevanza edilizia, salvo quelle volte alla ricostituzione e/o valorizzazione degli originali aspetti storico monumentali del bene;
  • - la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi o pregiudichino l'unitarietà dell'impianto originario del giardino formale e storico;
  • - la realizzazione di serre solari;
  • - la realizzazione a terra di pannelli fotovoltaici;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • - la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale;
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna".

5. E' consentita, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 :

  • - la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo degli elementi architettonici a condizione che siano realizzati con gli stessi materiali;
  • - la realizzazione di una serra in ferro/legno e vetro, così come disciplinato nella Classificazione del patrimonio di valore culturale, storico e architettonico, purché coerente con l'impianto distributivo e formale storicizzato e progettate da tecnici abilitati sia in materia agronomico-forestale sia in materia paesaggistica;
  • - Il ripristino di recinzioni purché identiche a quelle esistenti.

Art. 123 Verde di connessione ecologica

1. Il verde di connessione ecologica, individuato con apposito segno grafico nella Tavola "Destinazioni d'uso dei suoli e degli insediamenti", è un verde estensivo con un alto grado di naturalità e vegetazione di alto fusto e arbustiva.

2. La funzione delle aree verdi di connessione ecologica puntano a mantenere in equilibrio gli ecosistemi, ovvero la loro capacità di assorbire e compensare le pressioni antropiche e naturali provenienti dall'esterno, compresi gli effetti del cambiamento climatico.

  • a) In dette aree non sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la nuova edificazione;
    • - la impermeabilizzazione delle aree;
    • - le linee aeree;
    • - gli impianti di radiocomunicazione;
    • - le recinzioni, salvo quelle strettamente necessarie alle aziende agricole, ma a condizione che siano provviste di sistemi per il passaggio della fauna;
  • b) In dette aree sono ammessi i seguenti interventi:
    • - la realizzazione di sentieri in terra battuta;
    • - la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie autoctone e/o tipiche del contesto locale, si veda a tal proposito l'allegato "A" alla L.R. 39/2000 "Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana";
    • - la realizzazione di piccoli invasi per la fauna selvatica;
    • - la realizzazione di punti panoramici;
    • - la realizzazione di attività ludiche quali i parchi avventura;
    • - percorsi naturalistici.

Art. 124 Nuclei rurali

1. Sono ricomprese nei "Nuclei rurali", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - Bombone
  • - Torri
  • - Le Corti
  • - Le Valli

In questi nuclei prevale una edificazione concentrata e continua e sono insediamenti generalmente sviluppatisi dal dopoguerra ad oggi intorno ad un modesto nucleo storico, subendo negli ultimi anni una importante espansione attraverso interventi edilizi pianificati. Tuttavia i nuclei rurali rimangono sostanzialmente ancora coerenti con l'impianto insediativo nelle sue configurazioni originarie: mantenimento dei tracciati viari di impianto storico e un consolidato rapporto con lo spazio pubblico. In alcuni nuclei rurali gli spazi pubblici sono fortemente compromessi dalla viabilità di attraversamento e necessitano di interventi unitari di riqualificazione. A tal fine si rinvia al successivo Articolo 127 sulle "centralità dei nuclei rurali". Nei nuclei rurali ricadono gli edifici e complessi edilizi di valore storico, culturale ed architettonico (disciplinati dagli articoli 77, 78, 79, 78, 80 e 81 del Capo I del presente Titolo) e in misura significativa gli edifici di recente formazione (di cui all'Art. 102) nonché gli interventi del successivo Art. 125.

Tra la concorrente disciplina e facoltà riconosciute con riferimento alla classe di valore dei singoli edifici e ai nuclei rurali nei quali i medesimi sono insediati prevalgono quelle più restrittive.

2. Nei nuclei rurali, sono ammesse tutte categorie funzionali e/o destinazioni d'uso previste dall' articolo 83 delle presenti Norme.

3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal presente Titolo sulla base della classificazione ad essi attribuita.

Gli interventi di trasformazione riferiti agli edifici di valore D, E e agli edifici di recente formazione appartenenti al patrimonio edilizio realizzato successivamente al 1960 devono garantire:

  • - l'allineamento, le altezze, la partizione delle facciate su strade e spazi pubblici;
  • - l'eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti.

Nei nuclei rurali sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 102 con le seguenti limitazioni:

  • - ampliamenti di superficie edificabile (SE), anche se previsti dalla classificazione edilizia, agli edifici realizzati all'interno di insediamenti pianificati con disegno omogeneo (lottizzazioni);
  • - ampliamenti volumetrici in sopraelevazione.

Sono altresì consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - gli ampliamenti di superficie edificabile (SE) agli edifici mono, e bifamiliari e plurifamiliari, a condizione per questi ultimi che vi sia una distribuzione plano altimetrica che consenta l'ampliamento in modo autonomo, di valore storico, culturale e architettonico D ed E e agli edifici di recente formazione successivi al 1960, così come disciplinati dagli articoli 80, 81 e 102, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 85 comma 4;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum nella misura massima di 50 mq di superficie edificabile (SE) alle attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) insediati alla data di entrata in vigore del Piano Operativo;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum delle attrezzature sportive e ricreative fino ad un massimo aggiuntivo di 100 mq di (SE), previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  • - il frazionamento delle unità immobiliari e per quelle a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 50 mq.;
  • - le cantine sotto il sedime dell'edificio con accesso interno;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti.

Gli interventi consentiti devono garantire una qualità insediativa comparabile con i caratteri del Territorio rurale:

  • - mantenere inalterati gli assetti vegetazionali esistenti ed eventualmente rafforzarli (filari alberati, alberi isolati, siepi, vegetazione ripariale, etc);
  • - mantenere tutti quegli elementi simbolici e religiosi (edicole, marginette, fontane, lavatoi e tutto ciò che ha caratterizzato l'insediamento rurale);
  • - non sono ammessi incrementi volumetrici che facciano ricorso a tipologie prefabbricate prive di qualità architettonica. Nei casi di incrementi volumetrici per gli esercizi di somministrazione e bevande, nel caso non si voglia ricorrere a volumi chiusi in muratura, è consentito l'uso di strutture in ferro/legno e vetro apribili durante la stagione estiva;
  • - mantenere le superfici permeabili di tutte le aree pertinenziali anche quelle destinate a parcheggio. I parcheggi devono essere inghiaiati o in terreno erboso;
  • - le coloriture degli edifici devono essere omogenee, mantenendo le gradazioni dell'ocra, delle terre di Siena o della pietra locale;
  • - le coperture devono essere a falde inclinate in coppi e tegole, anche per i volumi secondari;
  • - il coronamento dei comignoli in cotto e con forme di tipo tradizionale;
  • - le recinzioni sono disciplinate dall'Art.86 delle presenti Norme;
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

Art. 125 Nuclei rurali storici

1. Sono ricomprese nei "Nuclei rurali storici", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - Volognano;
  • - Sarnese;
  • - Abbazia di Rosano;
  • - nucleo originario di Torri;
  • - nucleo originario di Bombone;
  • - nucleo originario di Le Corti;
  • - nucleo originario Le Valli.

In questi nuclei prevale una edificazione concentrata e continua di insediamento storico, mantenendo integra la loro originaria conformazione storica. L'impianto insediativo, mantiene inalterata la sua configurazione con i tracciati viari di impianto storico e lo spazio pubblico. Nei nuclei rurali storici ricadono in misura significativa gli edifici e complessi edilizi di valore storico, culturale ed architettonico, disciplinati dagli articoli 77, 78, 79, 80, e 81 del Capo I del presente Titolo e dal presente articolo, fermo restando che prevalgono le prescrizioni più restrittive.

Tra la concorrente disciplina e facoltà riconosciute con riferimento alla classe di valore dei singoli edifici e ai nuclei rurali nei quali i medesimi sono insediati prevalgono quelle più restrittive.

2. Nei nuclei rurali e storici, sono ammesse tutte categorie funzionali e/o destinazioni d'uso dell'articolo 83 delle presenti Norme.

3. Non sono consentiti:

  • - ampliamenti di superficie edificabile (SE), salvo quanto stabilito al successivo comma 4;
  • - nuove superfici accessorie;
  • - alterazioni sia nei materiali che nelle dimensioni delle strade e degli spazi pubblici;
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - le installazioni di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

4. Sono consentiti alle unità immobiliari abitative:

  • - il frazionamento delle unità immobiliari e per quelle a destinazione d'uso residenziale è ammesso il frazionamento a condizione che la superficie edificata(SE) non sia inferiore a 60 mq.;
  • - la cantina, con altezza non superiore a mt 2,40, al di sotto del sedime dell'unità immobiliare abitativa con accesso interno;
  • - una tettoia, per il ricovero di automezzi, realizzata in legno o ferro di mq 25 (SC) di superficie coperta e con altezza massima di ml 2,40, priva di tamponamenti esterni, configurata come struttura distinta dai fabbricati dal punto di vista morfotipologico e strutturale, da installare nelle pertinenze edilizie impermeabili o nel verde privato a corredo degli edifici. La struttura non dovrà avere pavimentazioni impermeabili, salvo i casi in cui non sia installata nelle pertinenze edilizie impermeabili. La copertura, a unica falda inclinata e di tavolato in assito di legno, può essere protetta da una copertura in rame ovvero in cotto con i soli embrici alternati nella disposizione, in marsigliesi o da pannelli fotovoltaici. In ogni caso la tettoia deve essere localizzata in modo da non occludere visuali e facciata principale e comunque non deve assumere un eccessivo rilievo nei confronti del complesso edilizio, pertanto è preferibile sfruttare i dislivelli naturali oppure un sistema di verde tale da attenuare gli impatti visivi e comunque tale intervento deve essere opportunamente valutato con appropriati foto inserimenti o rendering;
  • - un pergolato in ferro/legno di mq 18 con sezioni modeste, atte al solo sostegno di un rampicante o di un impianto fotovoltaico, da localizzare in aderenza al fabbricato o nell'area di pertinenza edilizia. In questo ultimo caso la localizzazione del pergolato non deve occludere visuali né deve assumere un ruolo preminente all'interno del complesso edilizio;
  • - l'installazione degli impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari sia progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate. Per il mero appoggio di elementi sulla copertura, si dovranno impiegare adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano eccessivamente visibili gli elementi di bordo e di supporto e non sia interessata l'intera falda, lasciando intorno all'impianto una congrua fascia della copertura libera, con ampiezza maggiore sul lato di gronda. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all'interno dei volumi costruiti;
  • - la realizzazione, nelle pertinenze edilizie, di una serra in ferro/legno con superficie edificabile/edificata (SE) di mq. 10 e con altezza massima (Hmax) 2,20 per il ricovero di piante e attrezzi da giardino;
  • - i manufatti privi di rilevanza edilizia, salvo le limitazioni previste dalla classificazione di valore del patrimonio storico, culturale e architettonico e dal Regolamento Edilizio;
  • - gli incrementi di superficie edificabile (SE) una tantum nella misura massima di 50 mq di superficie edificabile (SE) alle attività di commercio al dettaglio e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) insediati alla data di entrata in vigore del Piano Operativo, a condizione che:
  • - l'ampliamento di superficie edificabile (SE) sia realizzato esclusivamente in ferro/legno e vetro con la forma del giardino d'inverno, apribile nella stagione estiva;
  • - l'ampliamento di superficie edificabile (SE) sia valutato all'interno del rilievo storico-critico come disciplinato dal Regolamento Edilizio.

Art. 126 Insediamenti rurali recenti

1. Sono ricomprese negli "Insediamenti rurali recenti", come individuati con apposito segno grafico nella Tavola "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", i seguenti insediamenti:

  • - La Felce
  • - Montecucco.

In questi nuclei prevale una edificazione molto recente concentrata e continua, originata negli anni '60. Sono insediamenti privi di qualsiasi originario insediamento storico e di spazi pubblici: sono generalmente villette isolate in nuclei altrettanto isolati. In questi insediamenti sono assenti gli edifici e i nuclei edilizi di valore storico, culturale e architettonico.

2. Negli insediamenti rurali recenti è ammessa la sola categoria funzionale residenziale.

3. Sugli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 102, con esclusione dell'addizione volumetrica, fatto salvo l'applicazione della L.R. n. 24 del 8 maggio 2009, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente." (c.d. Piano Casa) e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi consentiti devono garantire una qualità insediativa comparabile con i caratteri del Territorio rurale:

  • - mantenere inalterati gli assetti vegetazionali esistenti ed eventualmente rafforzarli (filari alberati, alberi isolati, siepi, vegetazione ripariale, etc.;
  • - mantenere le superfici permeabili di tutte le aree pertinenziali anche quelle destinate a parcheggio. I parcheggi devono essere inghiaiati o in terreno erboso;
  • - le recinzioni sono disciplinate dall'art.85 delle presenti Norme;
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione pubblica. Tale tipo di illuminazione deve essere preferibilmente a led e devono garantire il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - evitare l'inquinamento luminoso derivante dalla illuminazione privata. Tale tipo di illuminazione esterna deve essere soffusa e mai rivolta verso la volta celeste, garantendo il mantenimento e la salvaguardia dell'oscurità del cielo notturno in conformità con la L.R. 39/2005, con il PAER e con le "Linee Guida regionali per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna";
  • - non è consentita l'installazione di impianti tecnologici sulle facciate quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, tubi, condotte di impianti a rete.

Art. 127 Centralità dei nuclei rurali

1. Le centralità dei nuclei rurali e storici sono spazi pubblici, generalmente di modeste dimensione. Sono riconosciuti dalla comunità locale come i luoghi dove si svolgono le attività sociali, considerati dal presente Piano una componente identitaria del patrimonio territoriale, in quanto luoghi identificativi e qualificanti degli insediamenti rurali esistenti, nonché sede privilegiata di relazioni sociali, culturali ed economiche. Le centralità dei nuclei rurali così definite, costituiscono luoghi fondamentali di riferimento dei singoli insediamenti e sono distinte con apposito segno grafico nella Tavola "Destinazioni d'uso dei suoli e degli insediamenti".

2. Tali spazi pubblici sono spesso caratterizzati da un sostenuto attraversamento del traffico veicolare, da una difficoltà di attraversamento in piena sicurezza da parte dei pedoni, da una frammentazione dello spazio dovuto ad una serie di interventi episodici e da un disomogeneo uso dei materiali. In questi spazi sono ammessi interventi da proporsi tramite progetto unitario che:

  • - valorizzi l'impianto storico dello spazio pubblico;
  • - realizzi una progettazione universale;
  • - preveda una pavimentazione diversa dall'asfalto per trasformare l'area in zona 30;
  • - preveda la uniformità dei materiali, la cui scelta deve essere orientata alla semplicità, durabilità e manutenibilità.

In questi spazi pubblici non sono ammessi interventi di arredo urbano e di trasformazione dell'attuale assetto in contrasto con il presente articolo.