Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 22 Integrità fisica del territorio

1. La tutela dell'integrità fisica del territorio è definita dal PS in relazione ai caratteri geomorfologici, idraulici e idrogeologici.

2. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla tutela dell'integrità fisica del territorio sono:

  1. a. contenimento degli interventi di trasformazione territoriale nelle aree a pericolosità geologica e idraulica molto elevata, con l'eccezione di quelli di rilevante interesse generale, se e in quanto consentiti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  2. b. messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti in aree soggette a rischio geologico e idraulico.

3. Le disposizioni relative alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche prevalgono, in caso di contrasto, su quelle relative alle trasformazioni e agli usi ammissibili nel territorio comunale.

4. Il PS individua, attraverso le indagini geologico - idrauliche, i gradi di pericolosità geologica e idraulica secondo quanto prescritto dalla relativa normativa regionale, dal PIT21, dal PTCP22, dalle norme e dalle salvaguardie dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, rinviando la predisposizione delle indagini di fattibilità al RU e agli altri atti di governo del territorio.

5. Gli interventi per la tutela dell'integrità fisica del territorio sono concepiti anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e della qualità paesaggistica.
Pertanto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di funzionalità, gli interventi di trasformazione territoriale ricorrono, ogni qual volta ciò risulti possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica, anche nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione CR 20/05/1997, n. 15523, e dalla LR 56/2000, articolo 6, comma 524.

6. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche/geomorfologiche

6.1. Pericolosità geomorfologica molto elevata.

Le trasformazioni fisiche del territorio, che interessino aree ricadenti nella classe di pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4) e per le quali risulti una classe di fattibilità limitata (F4), sono subordinate, in fase di redazione del RU, a specifiche indagini geognostiche e agli altri studi comunque necessari per precisare l'entità dei problemi di stabilità. Esse sono comunque subordinate al rispetto dei seguenti criteri generali:

  1. a. gli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture sono consentiti solo a seguito di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei terreni;
  2. b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c. in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d. devono essere preventivamente certificati: l'avvenuta messa in sicurezza, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di consolidamento; gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato; la delimitazione delle aree che risultino in condizioni di sicurezza;
  5. e. relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

6.2. Pericolosità geologica elevata.

Le trasformazioni fisiche del territorio, che interessino aree ricadenti nella classe di pericolosità geomorfologica elevata (G.3)25 e per le quali risulti una classe di fattibilità condizionata (F3), sono subordinate, in fase di redazione di Piani attuativi (PA) e di Piani complessi di intervento, ovvero, in loro mancanza, in fase di predisposizione dei progetti edilizi, ad approfondimenti di indagine necessari per precisare l'entità dei problemi di stabilità. Esse sono comunque subordinate al rispetto dei seguenti criteri generali:

  1. a. gli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture sono subordinati all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità e alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  2. b. gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c. in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti e attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d. devono essere preventivamente certificati: l'avvenuta messa in sicurezza, conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere di consolidamento; gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato; la delimitazione delle aree che risultino in condizioni di sicurezza;
  5. e. possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area. Della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

6.3. Relativamente alle aree a pericolosità molto elevata (P.F.4) ed elevata (P.F.3) per processi geomorfologici di versante e da frana, individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nel "Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Stralcio Rischio Idrogeologico"26 e perimetrate nella Tavola 3.5 del Quadro conoscitivo di riferimento27, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte agli artt. 9, 10, 11 e 12 delle relative "Norme di Attuazione ed Allegati".

7. Disposizioni relative al contesto idraulico

7.1. Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino e provinciale

7.1.2. Relativamente alle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) ed elevata (P.I.3) individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno28 e perimetrate nella Tavola 3.8 del Quadro conoscitivo di riferimento29, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte agli artt. 5, 6, 7 e 8 delle relative "Norme di Attuazione ed Allegati".

7.1.3. La classificazione e la perimetrazione delle aree sensibili, individuate nella Tavola 3.7 del Quadro conoscitivo di riferimento30 e articolate tra quelle desunte dalla carta dello Statuto del territorio del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, possono essere soggette a variazioni a seguito di documentate argomentazioni e di studi idrologico - idraulici che dimostrino l'assenza delle condizioni di rischio per eventi di piena con tempi di ritorno pari a 200 anni (T200), in conformità ai criteri di cui al Capo 5 del Titolo I dello Statuto del territorio del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze.

7.1.4. La disciplina delle aree di cui al precedente punto 7.1.3. deve essere finalizzata al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, mantenendo e migliorando la loro valenza di casse di espansione naturali. L'eventuale ammissibilità di trasformazioni di altra natura deve discendere da valutazioni idrauliche esaurienti ai sensi del vigente Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana e del Capo 5, Titolo I dello Statuto del territorio del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze. All'interno di tali aree, le trasformazioni territoriali che implichino la realizzazione di nuove infrastrutture, di nuova edificazione, nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente con incremento di volumetria, sono condizionate all'esecuzione di accurati studi idraulici che accertino l'assenza di rischio per un tempo di ritorno pari a 200 anni (T 200). Qualora tali studi evidenzino l'esistenza di condizioni di rischio idraulico per un tempo di ritorno pari a 200 anni (T 200), dovranno essere codificati i sistemi e gli interventi per la messa in sicurezza idraulica, da realizzare contestualmente alle opere; tali interventi, nel prefissato tempo di ritorno (T200), dovranno garantire la sicurezza idraulica alle nuove opere da realizzare e non dovranno aggravare né trasferire le condizioni di rischio in altre aree. A tale scopo, l'Amministrazione Comunale dovrà comunicare alla Provincia di Firenze l'avvenuta messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi e di quelle contermini, attraverso l'invio di una cartografia tematica, relativa all'intero territorio comunale. Tale cartografia dovrà descrivere le condizioni di pericolosità esistenti così come modificate per effetto degli interventi previsti. Tale cartografia, da redigere in scala 1:10.000, dovrà contenere la perimetrazione delle aree sensibili previste dal PTC della Provincia di Firenze, nonché i perimetri delle aree inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno per 100 e 200 anni (T 100 e T 200).

7.1.5. Relativamente alle aree soggette alla "Norma n. 5" di cui al DPCM n. 226/199931, perimetrate nella Tavola 3.7 del Quadro conoscitivo di riferimento32, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte dalla suddetta norma, che non precludono le possibilità edificatorie e/o altre forme di trasformazione.

7.2. Reticolo idraulico e ambito di assoluta protezione del corso d'acqua

Il reticolo idraulico, così come cartografato negli Atti di programmazione del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino dell'Arno (PAI) e comprendente anche i corsi d'acqua di interesse idraulico individuati nel PIT33, è soggetto alle misure di tutela dei suddetti Piani e, relativamente ai corsi d'acqua individuati dal Quadro conoscitivo del PIT, alle misure di salvaguardia34 per una fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.

I corsi d'acqua individuati nel PIT 2007 sono:

  • - Fiume Arno FI707
  • - Fosso di Castiglionchio o di Rosano o di Molinazzo FI293
  • - Borro della Felce o Fosso delle Lame o Fosso del Salceto FI77
  • - Borro dell'Inferno o Massone FI106
  • - Botro di Ricciofani o Fosso di Pagnana FI420
  • - Fosso di Torre a Cona FI1847
  • - Borro di Troghi o delle Formiche FI209

Nell'ambito di assoluta protezione dei citati corsi d'acqua, individuato nella fascia di 10,00 ml a partire dal ciglio di sponda o dal margine esterno della base dell'argine, non è consentito realizzare nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, né trasformazioni morfologiche di aree pubbliche, con l'eccezione delle opere idrauliche, delle opere di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e di restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico.

Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale, in quanto pubblici ex art. 1 D.P.R. 238/99 e a prescindere dalla loro inclusione o meno negli elenchi del PIT 2007, restano comunque assoggettati alle tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904.

Sono decadute le norme relative agli ambiti idraulici A1, A2 e B contenute nel PS previgente.

7.3. Classi di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti punti del presente comma 7, le trasformazioni fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi anche taciti, che interessino aree ricadenti in classe di pericolosità idraulica molto elevata (I.4) ed elevata (I.3), individuate dalle Tavola n. 3.8 del Quadro conoscitivo di riferimento35, sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal RU, previa effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti criteri generali:

  1. a. non sono ammessi interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni (T 200);
  2. b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  3. c. relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto a eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni (T 200) può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    1. i. dimostrazioni dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni
    2. ii. dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  4. d. possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessarie, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità;
  5. e. della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;
  6. f. fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione e al collaudo delle opere idrauliche, con relativa delimitazione delle aree messe in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
  7. g. deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento, anche graduale, delle condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

8. Disposizioni relative alle caratteristiche idrogeologiche

8.1. Aree a vulnerabilità elevata

8.1.1. Nelle aree a vulnerabilità elevata, individuate nella Tavola 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento36, non è ammessa la realizzazione di:

  1. a. depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
  2. b. discariche, se non per materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati;
  3. c. impianti per lo smaltimento dei reflui;
  4. d. depositi di carburante.

8.1.2. Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze liquide, solide o gassose potenzialmente inquinanti (quali: cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti, ecc.), devono essere adottate particolari cautele atte a garantire la tenuta idraulica (quali: bacini di contenimento a tenuta stagna, sistemi di evacuazione d'emergenza, materiali o pannelli assorbenti, ecc.).

8.1.3. L'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, nonché l'allevamento di bestiame e il pascolamento, deve essere specificatamente regolamentato. I fertilizzanti, i pesticidi e i diserbanti devono essere utilizzati nei quantitativi strettamente necessari. La permanenza del bestiame nelle aree a elevata vulnerabilità non deve essere continuativa, bensì, possibilmente, limitata al transito.

8.1.4. Sono comunque vietati:

  1. a. gli scarichi liberi nel suolo e nel sottosuolo di liquidi o di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
  2. b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

8.2. Aree a vulnerabilità alta

8.2.1. Per le aree a vulnerabilità alta, individuate nella Tavola 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento37 e costituite da depositi alluvionali e/o terrazzati e da detriti di falda, valgono le disposizioni che regolano le aree a vulnerabilità elevata di cui al precedente punto 8.1.

8.2.2. Per le aree a vulnerabilità alta diverse da quelle di cui al precedente comma 1 valgono le disposizioni che regolano le aree a vulnerabilità media di cui al successivo punto 8.3.

8.3. Aree a vulnerabilità media

Nelle aree a vulnerabilità media, individuate nella Tavola 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento38, la realizzazione di strutture potenzialmente inquinanti è subordinato a specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche, finalizzate alla specifica valutazione delle condizioni locali e dell'effettivo rischio di inquinamento.

8.4. Aree interessate da disposizioni della pianificazione di bacino

Ai sensi del "Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico"39, Capo I "Acque sotterranee", artt. 9, 10, 11 e 12, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio dell'acquifero stesso, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento di sufficiente capacità di ricarica.

21. Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT), approvato con Deliberazione CR 24 luglio 2007, n. 72

22. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Delib CP n. 1 del 10.01.2013

23. Deliberazione Consiglio Regionale 20/05/1997, n. 155: "Direttive concernenti criteri progettuali per l'attuazione degli interventi di competenza regionale (opere pubbliche) in materia di difesa del suolo nel territorio della Toscana". BURT n 25 del 25/06/1997, parte Seconda , SEZIONE II.

24. Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"

25. Vedi Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della pericolosità geomorfologica, Tav. 3.5

26. Approvato con DPCM del 06.05.2005, "Approvazione del piano di bacino del Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico", aggiornato al Decreto C.I. n. 26/2009 (decreto non ancora uscito)

27. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della pericolosità geomorfologica, Tav. 3.5

28. "Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)" approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005 aggiornato al Decreto C.I. n. 26/2009

29. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della pericolosità Idraulica, Tav. 3.8

30. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta dei vincoli sovra comunali, Tav. 3.7

31. D.P.C.M. n. 226/1999, "Approvazione del Piano Stralcio relativo alla Riduzione del Rischio Idraulico del Bacino del Fiume Arno"

32. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta dei Vincoli Sovra comunali, Tav. 3.7

33. Approvato con Del. C. R. n. 72/2007

34. In applicazione dell'articolo 36, commi 3, 4 e 5 della Disciplina di piano" del PIT

35. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Carta della Pericolosità Idraulica, Tav. 3.8

36. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi, Tav. 3.6

37. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi, Tav. 3.6

38. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi, Tav. 3.6

39. Prorogato con Decreto del Segretario Generale Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 72 del 27.12.2011