Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 24 Acqua

1. La qualità delle acque è valutata, anche con riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente42, in relazione al contenimento dei carichi inquinanti, alla tutela degli acquiferi, ai prelievi in falda, alla rinnovabilità e alla funzionalità ecologica della risorsa idrica, alla funzionalità ecologica del reticolo idrografico.

2. Gli obiettivi prestazionali del PS in merito alla qualità delle acque sono:

  1. a. carichi inquinanti: progressiva eliminazione dei carichi inquinanti derivanti dal sistema insediativo e dalle attività produttive;
  2. b. acquiferi: tutela degli acquiferi da qualsiasi forma di inquinamento;
  3. c. prelievi: disciplina dei prelievi per usi privati, atta a garantire la rinnovabilità della risorsa;
  4. d. reticolo idrografico: salvaguardia attiva del reticolo idrografico.

3. Le attività presenti o previste nel territorio comunale, nonché gli interventi di trasformazione territoriale, non devono generare infiltrazioni di sostanze inquinanti nelle falde acquifere.

4. La realizzazione di nuovi interventi edilizi, così come la realizzazione di nuovi complessi produttivi anche legati all'agricoltura o alla forestazione, è subordinata alla esistenza o alla previsione di idonei impianti di smaltimento delle acque reflue e alla dimostrazione di non produrre inquinamento nel suolo e nel sottosuolo.

5. Le trasformazioni territoriali sono attuate in modo da consentire, direttamente o attraverso sistemi di raccolta e di rilascio, l'infiltrazione nel terreno delle acque di pioggia.

6. I prelievi delle acque di falda tramite pozzi ad uso privato sono subordinati alla compatibilità con il naturale rinnovamento della risorsa idrica.

7. Le sorgenti individuate dalle Tavole 3.6 del Quadro conoscitivo di riferimento43, sono utilizzabili esclusivamente per usi potabili.

8. Ai fini della tutela delle risorse idriche potabili, gli attuali punti di approvvigionamento degli acquedotti pubblici sono protetti con sistemi di monitoraggio, in grado di verificare i parametri qualitativi delle acque e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo.

9. Intorno alle opere di presa per acque ad uso potabile, sono individuate aree di salvaguardia per la protezione e la conservazione delle risorse idriche di interesse strategico. Il R.U. dovrà individuare e disciplinare specificatamente tali zone, disponendo in particolare che:

  1. a. nella "zona di tutela assoluta", corrispondente all'area circostante la captazione con raggio di 10,00 ml., dovrà essere vietata qualsiasi attività antropica di superficie; tale zona dovrà essere recintata ed adibita esclusivamente a opera di presa e a infrastrutture di servizio.
  2. b. nella "zona di rispetto", corrispondente all'area circostante la captazione con raggio di 200,00 m.l., il R.U. dovrà assicurare l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n° 236/88, preservando le aree dal degrado attraverso una disciplina delle destinazioni d'uso che non comporti danno per le risorse idriche.

10. Le politiche relative alle acque per i consumi umani perseguono prioritariamente il duplice obiettivo di contenere i consumi idrici in funzione dell'uso potabile e di razionalizzare la rete di distribuzione. In particolare si dovrà:

  • risanare la rete acquedottistica esistente in modo da contenere le perdite di trasporto entro il limite del 20%;
  • razionalizzare il consumo di acqua potabile, facendo ricorso a fonti di approvvigionamento differenziate in funzione dell'uso finale delle acque;
  • riservare prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano.

11. La richiesta di trasformazioni fisiche o funzionali, che comportino utenze con consumi idrici superiori a 10.000 lt./giorno, sono considerate ammissibili solo se corredate da modalità di razionalizzazione dei consumi finalizzate al risparmio di acqua potabile (realizzazione di reti idriche duali, reimpiego delle acque reflue, raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, apparecchiature per il risparmio idrico).

12. Tutti i corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico costituiscono una rete drenante naturale cui affluiscono le acque superficiali. Essi costituiscono, altresì, elementi generatori della conformazione paesaggistica profonda del territorio. Sono pertanto tutelati ai fini paesaggistici, oltre che idraulici44.

13. Sono vietati gli interventi che comportino la deviazione dei corsi d'acqua dal loro letto naturale o che ne prevedano la copertura e/o l'interramento. L'attraversamento da parte di infrastrutture di trasporto è consentito per i tratti minimi indispensabili; in tali casi, a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all'intero bacino o sottobacino interessato, dovrà comunque essere assicurata una sezione idraulica adeguata ad assorbire i flussi di piena.

14. La fasce di vegetazione ripariale non potranno essere rimosse, se non per l'ordinaria manutenzione delle sponde, e dovranno essere potenziate quali corridoi ecologici trasversali, capaci di collegare gli ecosistemi boscati della collina con quelli delle valli.
Lungo i corsi d'acqua è consentita l'eliminazione della vegetazione aliena (robinia, ailanto, ecc.) e la sua sostituzione con specie igrofile autoctone.

15. Il miglioramento della qualità biologica delle acque superficiali viene perseguito attraverso:

  1. a. una maggiore efficienza della rete fognaria, con il completamento della rete e il progressivo aumento della sua impermeabilità;
  2. b. l'allacciamento di tutte le zone urbanizzate ai sistemi di depurazione;
  3. c. subordinando la realizzazione dei nuovi insediamenti all'esistenza e alla capacità degli impianti di depurazione;
  4. d. la previsione di un sistema di fognature separate nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle esistenti, a meno di comprovate ragioni tecniche, economiche e ambientali contrarie.

42. D.Lgs 152/2006, LR 20/2006, DPGR 46R/2008

43. Quadro conoscitivo di riferimento, Analisi - Tavola 3.6, "Vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei pozzi"

44. Vedi articolo 22, "Integrità fisica del territorio"