Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 28 Siti archeologici

1. Sono i siti, puntuali o areali, dove sono stati rinvenuti reperti archeologici e che hanno dato luogo, in alcuni casi, ai relativi scavi.

2. Costituiscono componenti fondative della storia locale, quali testimonianza concreta della presenza umana in epoca antica e delle modalità di uso del territorio. Costituiscono altresì luoghi di studio e di ricerca, dove è possibile operare sondaggi e scavi temporanei o permanenti a opera di personale specializzato e scientificamente accreditato.

3. Gli scavi che hanno dato luogo al ritrovamento di reperti mantenuti in situ sono meritevoli di conservazione integrale e possono essere oggetto di programmi didattici e di valorizzazione culturale, anche estesi alle aree limitrofe.

4. Gli areali che hanno dato luogo a ritrovamenti episodici sono meritevoli di attento monitoraggio. Il R.U. provvede, attraverso un preventivo accordo con la competente Soprintendenza, a definirne i perimetri e a dettare per essi una apposita disciplina.