Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 31 Insediamenti accentrati di impianto storico

1. Sono forme insediative accentrate di impianto antecedente al 1900. Hanno costituito il nucleo originario del capoluogo e dei borghi rurali, di cui rappresentano il riferimento identitario, ma non sempre l'elemento ordinatore. Sono sorti generalmente alla confluenza di strade di impianto storico e sono caratterizzati da edilizia continua a filo strada, fortemente relazionata alle caratteristiche morfologiche del sito e agli spazi pubblici o di uso pubblico. Gli spazi aperti privati, se presenti, sono ubicati solitamente sul lato o sul retro degli edifici.
Al loro interno ricadono edifici matrice ed edifici di valore architettonico e/o storico-culturale.

2. Sono meritevoli di conservazione nelle forme storicizzate del rapporto edificio-suolo (pavimentazioni, opere di contenimento, ecc.), edificio-strada (allineamenti, distacchi, spazi di relazione, ecc.), edificio-pertinenza (contiguità e complementarietà, recinzioni, ecc.), edificio-edificio (continuità, contiguità, impianto planoaltimetrico, ecc.).

Al loro interno si individuano i seguenti indirizzi programmatici, che il RU provvederà a recepire e disciplinare attraverso apposite disposizioni:

  1. a. incentivare gli interventi di manutenzione e di restauro, nonché, in presenza di componenti incongrue, di riorganizzazione dei tessuti secondo criteri di coerenza con le specificità storico-insediative;
  2. b. valorizzare il sistema degli spazi pubblici e degli spazi aperti, anche privati (orti, giardini, cortili, ecc.);
  3. c. allontanare le funzioni incongrue e/o incompatibili con la residenza e con il carattere storico-insediativo dei tessuti;
  4. d. limitare le interferenze generate dalla mobilità e dalla sosta veicolare;
  5. e. garantire l'accessibilità urbana anche ai portatori di handicap;
  6. f. favorire, accanto alla residenza, l'introduzione di funzioni differenziate compatibili e di attività economiche di qualità (servizi, esercizi di ristoro, esercizi commerciali tradizionali di vicinato, ecc.).

3. Gli interventi edilizi, che superino la ristrutturazione edilizia e che riguardino edifici diversi da quelli disciplinati ai sensi dei precedenti articoli 29 e 30, sono finalizzati al perseguimento di una maggiore coerenza insediativa, sulla base degli indirizzi programmatici definiti al precedente punto 2 del presente articolo.