Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 32 Giardini di formazione storica

1. Sono composizioni architettoniche e vegetali che rivestono interesse storico e/o artistico e che, in quanto complementi inseparabili degli edifici di riferimento e dei relativi intorni territoriali, rappresentano componenti qualificate del patrimonio territoriale e paesaggistico. Il RU provvede a verificarne e, se del caso, precisarne i perimetri.

2. Sono meritevoli di conservazione dinamica in qualità di monumenti viventi e sono suscettibili di interventi di manutenzione e restauro, estesi a tutti gli elementi costitutivi. Tali interventi sono definiti sulla base di uno specifico studio, relativo al giardino in oggetto e/o, se del caso, a quelli analoghi vicini, finalizzato a ricostruirne la processualità tipologica e a interpretarne i caratteri evolutivi. Vi è consentita l'introduzione di componenti innovative coerenti con l'unitarietà formale storicizzata e, in particolare, con la pianta, i profili del terreno, le masse vegetali, gli elementi decorativi, le acque.

3. Al loro interno non è consentita la realizzazione di impianti tecnologici emergenti, né il passaggio di linee elettriche aeree.

4. L'Amministrazione Comunale, operando in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, favorisce l'apertura al pubblico e la visita guidata dei giardini più significativi.