Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 34 Viabilità di impianto storico

1. È la viabilità, di ogni livello gerarchico, di impianto antecedente al 1900. Costituisce una componente fondativa del territorio comunale, sia nelle direttrici principali, storicamente percorse dai traffici di attraversamento da e per Firenze e/o interessate dalla presenza di insediamenti accentrati che hanno dato luogo ai centri abitati, sia nella rete della viabilità minore, funzionalmente legata agli spostamenti locali, nonché alla vita e al lavoro nel territorio.
È rappresentata nella Tavola n. 1.3.2 dello Statuto del Territorio, dove sono individuati anche percorsi comprensivi di tratti recenti, che hanno sostituito nel tempo i tratti originari59 senza modificarne i tracciati in modo significativo. Il Regolamento urbanistico può integrare la viabilità minore di impianto storico individuata dal Piano strutturale con strade campestri di impianto storico che consentano il completamento della rete viaria, senza che ciò costituisca variante al Piano strutturale.

2. Le direttrici principali sono meritevoli di conservazione dinamica nei tracciati, nei rapporti con il sistema insediativo e nelle visuali. Esse ammettono tuttavia le modifiche di seguito elencate, alle condizioni ivi specificate, per motivate esigenze funzionali di pubblico interesse:

  • - le eventuali variazioni di tracciato, ove significative per sviluppo lineare, sono realizzate integrando, senza cancellarli, i tracciati esistenti di impianto storico suscettibili di garantire un servizio locale;
  • - le visuali panoramiche, chiuse in tutto o in parte, sono sostituite con altre di pari qualità, pari funzionalità e con ubicazioni per quanto possibile prossime;
  • - gli eventuali adeguamenti di carreggiata sono realizzati facendo ricorso a opere d'arte, se e in quanto necessarie, coerenti per tipologia e caratteri costruttivi con quelle di formazione storica ancora presenti, se significative.

Gli interventi che interessano la strada provinciale Aretina e le aree limitrofe, tutelate ai sensi del DLgs 42/200460, seguono gli indirizzi della competente Soprintendenza e presuppongono il relativo nulla osta.

3. La rete della viabilità minore di impianto storico è parimenti meritevole di conservazione dinamica nei tracciati, nei rapporti con il sistema insediativo e nelle visuali. Essa conserva, tuttavia, anche i caratteri costruttivi tradizionali, le giaciture, le sezioni e, ove ancora presente, il fondo bianco, consentendo, sulla base di apposite disposizioni regolamentari definite dal Regolamento urbanistico, un fondo diverso in presenza di tratti scoscesi, pericolosi e/o di difficile transitabilità.

4. Le strade vicinali costituiscono un sottosistema della viabilità minore di impianto storico e sono gestite da un apposito consorzio costituito dai frontisti cui partecipa, se del caso, l'Amministrazione Comunale. Esse sono aperte al pubblico e garantiscono il pubblico transito veicolare, se alla loro gestione partecipa l'Amministrazione Comunale, ovvero pedonale e ciclabile, negli altri casi.

5. Al pari della viabilità minore di impianto storico, sono meritevoli di conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni a monte e a valle della carreggiata, le alberature segnaletiche e le componenti minori dell'identità storico culturale, di cui all'articolo 33 delle presenti norme.

59. Antecedenti al 1900

60. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"