Art. 41 Misure per la qualità paesaggistica
1. Le misure per la qualità del paesaggio, definite con riferimento alla Convenzione europea del paesaggio76, si articolano in:
- a. protezione delle matrici fisiche e naturali del paesaggio77: ha come fine la protezione della integrità, strutturale e funzionale, della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale, in ragione del suo preminente valore patrimoniale78.
Le misure di protezione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 3, delle presenti norme ("salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale")79.
Esse si applicano, quale presupposto imprescindibile per qualsiasi paesaggio di qualità, a tutte le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), a prescindere dalla loro ubicazione territoriale. - b. gestione dei paesaggi a diffusa caratterizzazione storico-culturale80: ha come fine la coerenza delle trasformazioni, indotte dai processi territoriali di sviluppo sociale, economico, insediativo e infrastrutturale, con le regole costitutive ed evolutive81 della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale, in una prospettiva di sviluppo durevole82 e di conservazione dinamica della qualità paesaggistica.
Le misure di gestione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 4, delle presenti norme ("evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale")83.
Esse si applicano ai sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5, al cui interno il PS riconosce, come prevalente e caratterizzante, la conformazione paesaggistica consolidata del territorio.
Le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), ancorché ricadenti nei suddetti sistemi territoriali, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 1.a. - c. progettazione dei paesaggi incongrui e/o degradati84: ha come fine il superamento della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, attraverso azioni lungimiranti capaci di coniugare le nuove esigenze collettive con l'uso sostenibile delle risorse patrimoniali e di perseguire, nel tempo, la creazione di nuove conformazioni paesaggistiche di qualità85.
Le misure di progettazione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 5, delle presenti norme ("trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale")86.
Esse si applicano ai sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, al cui interno il PS riconosce, come prevalente e caratterizzante, la conformazione paesaggistica critica del territorio.
Le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), ancorché ricadenti nei suddetti sistemi territoriali, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 1.a.
Le componenti fisiche e naturali, antropiche e storico-culturali, che costituiscono risorse patrimoniali ai sensi della Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo IIII, delle presenti norme, seguono la disciplina di conservazione ivi definita ancorché ricadenti nei sistemi territoriali sopra detti.
2. Le misure per la qualità del paesaggio informano le strategie per lo sviluppo durevole del territorio, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, nonché gli atti di governo del territorio, che conferiscono operatività al PS, attraverso i criteri e le modalità generali per la qualità del paesaggio, di cui all'articolo 46 delle presenti norme.
I suddetti criteri costituiscono invariante strutturale ai sensi della LR 01/200587
76. CEP 2000
77. "Landscape protection", CEP 2000
78. "Heritage value", CEP 2000
79. Articolo 46, "Invarianza della qualità paesaggistica"
80. "Landscape management", CEP 2000
81. "Regular upkeep", CEP 2000
82. "Sustainable development", CEP 2000
83. Articolo 46, "Invarianza paesaggistica"
84. "Landscape planning", CEP 2000
85. "Restore", "enhance", "create", CEP 2000
86. Articolo 46, "Invarianza della qualità paesaggistica"
87. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n°1, "Norme per il governo del territorio"