Art. 42 Disposizioni per i beni paesaggistici
1. Costituiscono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 134 del D.Lgs 42/200488.
2. Ad essi si applica la disciplina generale del paesaggio di cui alle presenti norme, come implementata dalle specifiche disposizioni di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano agli interventi che non comportano alterazione allo stato dei luoghi e/o all'aspetto esteriore delle costruzioni, che saranno specificatamente individuati dal RU. Gli interventi che interessano i beni paesaggistici sono comunque soggetti, prioritariamente, alle prescrizioni contenute nel PIT con valenza di Piano paesaggistico89, riportate, a titolo ricognitivo, nell'Allegato 2 alle presenti norme. Qualora, alla definitiva approvazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, dovessero intervenire modifiche alle suddette prescrizioni, l'Allegato 2 viene conseguentemente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PS.
3. I progetti relativi agli interventi di trasformazione dei beni paesaggistici evidenziano prioritariamente, attraverso un apposito studio, i valori paesaggistici riconosciuti dal D.Lgs 42/200490 e sono corredati, con diversa gradualità in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, dalla specifica definizione dei caratteri costitutivi del paesaggio (fisico-naturali, storico-culturali, visuali), con particolare attenzione alle risorse patrimoniali di cui alla Parte Seconda, Titoli II e III, delle presenti norme. Tali caratteri sono individuati e descritti nelle condizioni precedenti e successive agli interventi di trasformazione territoriale, con riferimento anche alle aree limitrofe a quelle interessate dall'intervento e con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- - sistemi fisico-naturali (morfologico, idrografico, idrogeologico, vegetazionale) e storico-culturali (agricolo, insediativo, infrastrutturale), che devono essere descritti, interpretati e riproposti dal progetto secondo nuove configurazioni compiute, capaci di garantire coerenza e continuità strutturale, formale e funzionale con l'intorno territoriale;
- - semiologia del paesaggio, con evidenziazione delle prevalenti tessiture territoriali di valore ecologico e/o storico - culturale;
- - relazioni visuali con le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica, con la individuazione delle principali visuali panoramiche, anche a distanza.
4. I progetti relativi agli interventi di trasformazione dei beni paesaggistici evidenziano la compatibilità con la tutela dei valori riconosciuti dal D.Lgs 42/200491 e con i caratteri ecologici e ambientali del sito. Essi esprimono coerenza formale nelle aree interessate dall'intervento, oltre che compatibilità semiologica e visuale nei confronti dell'intorno. Provvedono, in particolare, alla valorizzazione delle principali visuali panoramiche, anche alla distanza.
5. Il Regolamento urbanistico, anche in attuazione del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT) e della specifica disciplina dei beni paesaggistici ivi contenuta, detta disposizioni particolari atte a disciplinare:
- - la realizzazione di barriere visuali lungo le strade panoramiche e lungo il tracciato dell'Autostrada A1;
- - l'apposizione e la tipologia delle insegne pubblicitarie lungo i tracciati stradali;
- - l'aspetto esteriore degli edifici, con particolare riguardo alle coperture;
- - la realizzazione di impianti solari, da biomassa e di altri sistemi per la produzione di energie rinnovabili.
88. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
89. Adottato dalla Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58
90. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
91. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
92. Piano di indirizzo territoriale della Toscana, già citato