Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 43 Definizione

1. Ferma restando la disciplina dettata dal Titolo III dello Statuto del territorio93, che riconosce le risorse patrimoniali quali componenti identitarie del territorio comunale e ne definisce le rispettive modalità di uso, costituiscono invariante strutturale, ai sensi della LR 01/200594, quei caratteri identitari, estesi, profondi e persistenti, che consentono al territorio comunale di espletare prestazioni di qualità irrinunciabili e riconoscibili, pur nella mutevolezza delle condizioni storiche.

2. Alla definizione dei suddetti caratteri concorrono sistemi complessi di risorse patrimoniali, strutturati secondo relazioni che assicurano alla collettività benefici ambientali, culturali, sociali ed economico-produttivi nel rispetto dei principi dello sviluppo durevole. Detti benefici costituiscono le prestazioni di qualità di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Nel territorio comunale sono riconosciute le seguenti invarianti strutturali:

  • invarianza territoriale, quale preminente carattere, strutturale e prestazionale, dei singoli sistemi territoriali così come definiti dal Piano strutturale95;
  • invarianza insediativa, quale caratterizzazione storica, strutturale e prestazionale degli insediamenti, così come risultante dal sistema funzionale insediativo del Piano strutturale 96;
  • invarianza paesaggistica, quale modalità articolata di salvaguardia, riproduzione e rinnovo nel tempo della qualità del paesaggio, così come definita dal Piano strutturale 97;
  • invarianti definite dal PTC della Provincia di Firenze98:
    • aree sensibili di fondovalle;
    • ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale;
    • aree di protezione storico ambientale.

4. Il rispetto delle invarianti strutturali, così come definite e disciplinate dal presente Titolo IV, costituisce il requisito di base per le azioni strategiche, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, e per la loro attuazione attraverso gli atti di governo del territorio.

93. Parte Seconda, Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali"

94. Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, "Norme per il governo del territorio"

95. Parte Seconda, Titolo I "Sistemi territoriali"

96. Parte Seconda, Titolo II "Sistemi funzionali", Articolo 16 "Sistema insediativo"

97. Parte Seconda, Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali", Capo IV "Paesaggio". In particolare: Articolo 40 "Obiettivi di qualità paesaggistica" e 41 "Misure per la qualità paesaggistica"

98. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Del CP n. 1 del 10.01.2013