Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 44 Invarianza territoriale

1. Costituiscono invariante strutturale del territorio comunale i caratteri identitari, preminenti e imprescindibili, e le conseguenti prestazioni qualitative dei sistemi territoriali, così come definiti nella Parte Seconda, Capo I, delle presenti norme.

2. Sistema territoriale 1 "Fondovalle dell'Arno".

2.1 Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il rapporto ecologico, culturale, funzionale e visuale tra il territorio collinare e l'Arno, che si realizza attraverso le aree rivierasche di fondovalle.
A definire la qualità di tale rapporto concorrono le seguenti condizioni:

  • percezione e considerazione costante del fiume quale principale elemento generatore della conformazione fisica del territorio, nonché elemento strutturante e condizionante degli assetti territoriali storicamente determinatisi lungo le sue rive;
  • condizioni di sicurezza idraulica, di connettività ecologica e di fruibilità funzionale delle aree rivierasche, associate alla tutela delle risorse naturali e culturali presenti, nonché alla loro preservazione nei confronti di eventuali detrattori visuali;
  • mantenimento di relazioni trasversali, ecologiche e funzionali, tra monte e valle, evitando la creazione di barriere longitudinali parallele al fiume, ovvero limitandole alle infrastrutture indispensabili purché compensate da adeguate opere di mitigazione della frammentazione ecologica e degli impatti visuali.

2.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 1, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia garantita la fruibilità delle rive e il rapporto con il fiume, conciliando con queste esigenze la concezione delle opere di regimazione idraulica;
  • sia garantito il ruolo del fiume quale recapito finale dei corsi d'acqua secondari che scendono dalla collina, attraverso l'individuazione di appositi varchi inedificati lungo i loro tratti terminali;
  • sia garantita la funzione ecologica della vegetazione ripariale e delle fasce ecotonali presenti, evitandone la compromissione;
  • con specifico riferimento ai sub sistemi territoriali:
    • Sub sistema territoriale 1.1:
      • sia evitata la proliferazione degli insediamenti lineari tra il centro abitato di Rignano e Pian dell'Isola, scongiurando la saldatura e incentivando, di contro, le relazioni, ecologiche e funzionali, tra i due sistemi insediativi (in particolare: sistema degli spazi aperti, percorribilità delle rive, collegamenti ciclo-pedonali, fluviali e carrabili su mezzi pubblici);
      • siano considerati, come principali riferimenti culturali e visuali, la torre di Pian dell'Isola, il ponte di Rignano e la pieve di San Leolino;
    • Sub sistema territoriale 1.2:
      • sia incentivata la conservazione dei caratteri di naturalità, anche attraverso il sostegno a forme di agricoltura biologica o integrata nelle aree utilizzabili per le attività agricole;
      • sia incentivata la fruibilità escursionistica delle rive, anche attraverso il ripristino di attraversamenti del fiume;
    • Sub sistema territoriale 1.3:
      • sia evitata la proliferazione del sistema insediativo di Rosano, evitando in particolare l'interessamento delle aree con elevata pericolosità idraulica e prevedendo, di contro, la messa in sicurezza degli insediamenti esistenti, anche attraverso lo spostamento delle costruzioni che determinano condizioni di maggiore criticità;
      • sia garantita la valorizzazione culturale e visuale del monastero di Rosano, anche attraverso una adeguata utilizzazione delle aree di pertinenza paesaggistica, così come definite dall'articolo 47 delle presenti norme (aree di protezione storico ambientale), prevedendo, in particolare, la salvaguardia delle visuali dagli spazi pubblici limitrofi, nonché la conservazione degli spazi aperti residui (a est, prospicienti il centro abitato; a ovest, compresi tra la collina e il fiume).

3. Sistema territoriale 2 "Media collina di matrice mezzadrile"

3.1 Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, l'elevato valore del paesaggio rurale, a forte caratterizzazione agricola e storico - culturale, che accresce l'attrattività del territorio comunale.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:

  • la morfologia fisica, prevalentemente di mezza costa, che presenta un rilievo collinare sufficientemente dolce, con ampi pianori e fondovalle;
  • la riconoscibilità dei caratteri storicizzati, tipici del paesaggio collinare fiorentino, costituito dal sistema insediativo sparso in posizione cacuminale e dal ricco eco mosaico di matrice mezzadrile che occupa le aree più accessibili, lasciando al bosco i versanti più scoscesi;
  • il mantenimento delle coltivazioni tradizionali, attraverso lo sviluppo di attività polifunzionali di nicchia incentrate sull'agricoltura e con essa integrate;
  • l'assenza di grandi infrastrutture di trasporto e la sostanziale marginalità rispetto ai grandi traffici di carattere regionale o nazionale;
  • la limitata presenza di insediamenti accentrati, comunque di dimensioni ridotte, e la diffusa presenza dell'insediamento sparso di impianto storico.

3.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 2, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia garantito il carattere agricolo del sistema territoriale, consentendo l'integrazione delle attività agricole con altre attività compatibili e integrate con l'agricoltura, quali: attività silvocolturali; allevamento non intensivo; trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali; agriturismo e turismo rurale; escursionismo; ristorazione; attività sociali, ricreative, culturali; attività commerciali qualificate ed empori polifunzionali; attività direzionali e produttive compatibili;
  • siano evitate la proliferazione e la crescita del sistema insediativo accentrato a carattere residenziale;
  • sia garantita la coerenza delle trasformazioni territoriali nei confronti del paesaggio storicizzato, anche attraverso la specificazione e l'implementazione dei criteri generali definiti delle presenti norme99.

4. Sistema territoriale 3 "Fondovalle di Troghi e valico di San Donato"

4.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il ruolo di corridoio infrastrutturale, storicamente assolto dal sistema territoriale nelle relazioni funzionali tra il Valdarno superiore e l'area fiorentina.
A definire tale ruolo concorre la morfologia fisica del territorio, che attraverso la valle del Fosso di Troghi e il valico di San Donato, consente di superare la dorsale occidentale che separa il Valdarno dall'area fiorentina.

4.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 3, disponendo che i progetti considerino le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia garantita la sostenibilità ambientale, paesaggistica e sociale, con particolare riferimento a:
    • ruolo ecologico e connettivo del Fosso di Troghi e dei relativi affluenti;
    • contenimento degli impatti generati dalle infrastrutture della mobilità, ancorché interrate, attraverso adeguate misure di inserimento e/o di compensazione;
    • riutilizzo della ex fabbrica Montecchi, quale elemento di relazione, strutturale e funzionale, tra autostrada e territorio;
  • sia garantita la funzionalità delle infrastrutture di collegamento congiuntamente alla qualità degli insediamenti esistenti, eliminando in particolare la sovrapposizione dei traffici (locali e di attraversamento) lungo la SP 1 Aretina;
  • sia contenuta la proliferazione insediativa lungo la SP 1 Aretina, evitando ulteriori sviluppi lineari e la saldatura degli aggregati residenziali esistenti (Le Valli, La Felce, Cellai, Troghi, San Donato in Collina);
  • tutte le trasformazioni territoriali siano compatibili con il ruolo di corridoio infrastrutturale ricoperto dal sistema territoriale, evitando in particolare la creazione di significative barriere trasversali.

5. Sistema territoriale 4 "Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù"

5.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il valore naturalistico associato ai caratteri storicizzati del paesaggio rurale, in un sistema territoriale chiuso e morfologicamente accidentato.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:

  • la morfologia fisica del settore occidentale del bacino idrografico del Fosso di Castiglionchio, caratterizzata da una conformazione chiusa, da quote elevate e versanti scoscesi,;
  • la marginalità del sistema territoriale rispetto alle principali vie di comunicazione;
  • l'episodicità degli insediamenti, che presentano un impianto storico;
  • la copresenza di estese superfici boschive e di estese coltivazioni agricole (colture arboree, seminativi, prati), che determina un eco mosaico variegato caratterizzato da buone condizioni di biodiversità;
  • la diffusione delle sistemazioni idraulico agrarie, che consente la coltivazione dei versanti scoscesi;
  • la presenza di importanti insediamenti storici (Castiglionchio, Miransù).

5.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 4, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • siano garantite le opere di presidio idrogeologico dei versanti e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali;
  • sia contrastato l'avanzamento del bosco, evitando la copertura boschiva delle aree scoperte, attraverso il sostegno alle pratiche agricole e all'allevamento;
  • sia garantito il mantenimento di spazi (a geometria variabile) occupati dai prati e dagli incolti.

6. Sistema territoriale 5 "Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze"

6.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il valore naturalistico, associato al presidio territoriale garantito dall'insediamento sparso, che trova continuità nel territorio dei vicini comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d'Arno.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:

  • la storica marginalità del sistema territoriale rispetto al corpo vivo del territorio comunale, accentuata dopo la costruzione dell'autostrada A1;
  • l'appartenenza a una vasta area, con dimensioni sovra comunali (Poggio di Firenze e Monti del Chianti). che presenta analoghi caratteri morfologici, insediativi e vegetazionali, nonché elevato e diffuso valore naturalistico in virtù della alta biodiversità e della appartenenza al sistema provinciale dei corridoi boscati.

6.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 5, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia contrastato l'avanzamento del bosco, evitando la copertura boschiva delle aree scoperte residuali, attraverso il presidio garantito dall'insediamento sparso esistente, dallo sviluppo di attività escursionistiche e/o legate alla didattica ambientale, dalle pratiche agricole e dall'allevamento;
  • sia garantito il mantenimento di spazi (a geometria variabile) occupati dai prati e dagli incolti;
  • sia assicurata una gestione unitaria delle aree, anche attraverso il coordinamento con i comuni limitrofi.

99. Vedi articolo 46 "Invarianza paesaggistica"