Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 46 Invarianza paesaggistica

1. La "qualità" del paesaggio costituisce invariante prestazionale della conformazione paesaggistica profonda, della conformazione paesaggistica consolidata e della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, così come definite dall'articolo 39 delle presenti norme.

2. In particolare costituiscono invarianti prestazionali di qualità paesaggistica i criteri e le modalità indicati ai punti successivi del presente articolo, che consentono di perseguire gli specifici obiettivi di qualità paesaggistica, così come definiti dall'articolo 40 delle presenti norme in relazione ai singoli sistemi territoriali. Tali criteri e modalità costituiscono, altresì, specificazione delle misure per la qualità paesaggistica definite dall'articolo 41 delle presenti norme. I suddetti obiettivi di qualità paesaggistica sono di seguito richiamati:

  1. 2.1. la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda dell'intero territorio comunale;
  2. 2.2. l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5;
  3. 2.3. la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica dei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3.

3. Salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale

3.1. Il PS salvaguarda l'integrità della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale attraverso criteri e modalità generali riguardanti i relativi sistemi costitutivi: sistema morfologico, sistema idrografico e idrogeologico, sistema forestale.
Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.

3.2. Sistema morfologico.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 25 delle presenti norme100, il sistema morfologico, a meno di eccezionali e ineludibili interessi generali, riguardanti in particolar modo la sicurezza e i servizi di pubblica utilità, non può essere sottoposto a trasformazioni che alterino, in maniera significativa, gli equilibri di scala del mosaico paesaggistico, attraverso l'introduzione di manufatti o la lavorazione di terreni che, in maniera episodica o diffusa, comportino caratteri dimensionali estranei alla conformazione paesaggistica consolidata del territorio, così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme101.

In particolare, il sistema morfologico non può essere sottoposto a trasformazioni significative per la coltivazione di cave e/o la realizzazione di discariche, comunque non consentite nel sistema territoriale 2.
Le sistemazioni idrauliche e agrarie, così come la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture (comprese le gallerie), possono produrre modificazioni del sistema morfologico se coerentemente integrate nello stesso, previa introduzione di congrui contenuti paesaggistici, generali e specifici, nei relativi piani e/o progetti.

3.3. Sistema idrografico e idrogeologico.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 24 delle presenti norme102, la conformazione morfologia dei corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico superficiale può essere modificata esclusivamente per documentate ragioni di funzionalità e di sicurezza idraulica. In particolare, deve essere sempre garantito il pieno espletamento della funzione drenante esercitata dal suddetto reticolo idrografico, anche attraverso i rami minori, associando comunque, a quelle idrauliche, le funzioni ecologiche, energetiche e/o ricreative.
Per tali ragioni, ferme restando le eccezioni sopra menzionate, non è consentito deviare i corsi d'acqua o coprirli (fatti salvi gli attraversamenti di infrastrutture), né peggiorare le prestazioni degli alvei impermeabilizzandoli, riducendone le sezioni o eliminando le relazioni con le rive.
Sono tuttavia consentite modifiche puntuali per la realizzazione di briglie e di sistemazioni funzionali a utilizzi energetici e/o ricreativi compatibili con i requisiti qualitativi anzidetti.
Il sistema di captazione delle acque ai fini potabili deve essere salvaguardato favorendo, in particolare, il recupero delle relazioni tra le sorgenti captate e i corsi d'acqua di afferenza naturale.

3.4. Sistema forestale.

Il sistema forestale, che concorre a definire la conformazione paesaggistica profonda, costituisce una risorsa patrimoniale rilevante per la continuità biologica con il passato. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 26 delle presenti norme103, esso è pertanto sottoposto a conservazione e i suoi caratteri vegetazionali sono salvaguardati attraverso modalità gestionali atte a combinare le esigenze produttive con le funzioni paesaggistiche dei boschi (sotto il profilo naturalistico, ecosistemico e ricreativo). L'Amministrazione Comunale favorisce il perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti di informazione e di assistenza per l'accesso agli aiuti economici del Piano regionale di sviluppo rurale, in ragione delle specifiche modulazioni definite dalla Provincia di Firenze.

4. Evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5

4.1. Il PS persegue l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5 attraverso la definizione di criteri e modalità generali, ai quali, fatte salve le competenze degli enti preposti a esprimere pareri sui progetti relativi alle aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, si riferiscono le trasformazioni territoriali che interessano i suddetti sistemi. In particolare:

  1. a. gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono alla definizione della conformazione paesaggistica consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo III, delle presenti norme;
  2. b. gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove componenti nella conformazione paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3 del presente articolo;
  3. c. gli interventi che prevedono il rifacimento totale delle componenti esistenti e incongrue con la conformazione paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3 del presente articolo.

Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.

4.2. Criteri e modalità generali

I criteri generali, definiti dal PS per l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata, riguardano il territorio rurale e, in particole, gli insediamenti sparsi, le strutture insediative accentrate, le strade, gli equipaggiamenti vegetali e le lavorazioni agricole.

4.2.1. Insediamenti rurali sparsi

Le disposizioni che seguono sono riferite alla realizzazione di nuove costruzioni, ove consentite nel territorio rurale anche attraverso la ricostruzione di volumetrie demolite. Qualora i confini di proprietà non consentano il rispetto dei criteri insediativi di seguito specificati, si seguono i criteri insediativi con essi più coerenti.

Ai fini delle presenti norme, i nuovi insediamenti rurali sparsi si distinguono in:

  • - ordinari: costruzioni per l'esercizio di attività agricole o connesse all'agricoltura, costruzioni per la residenza, costruzioni per attività sociali o di servizio alla residenza;
  • - specialistici: costruzioni per l'esercizio di altre attività consentite dal PS nel territorio rurale.
4.2.1.1.Insediamenti rurali sparsi ordinari.

Le nuove costruzioni, qualora insistano su fondi della stessa proprietà, sono realizzate in prossimità degli edifici esistenti, in modo da costituire con essi complessi organici e unitari; qualora insistano su fondi di proprietà diverse, sono realizzate in modo da contenere comunque gli effetti di dispersione edilizia, evitando comunque forme insediative assimilabili alle lottizzazioni.

I fronti principali sono collocati con esposizione a solatio. Nei sistemi territoriali 2 e 4 le nuove costruzioni presentano una configurazione planimetrica semplice e una configurazione altimetrica unitaria. Alle suddette caratteristiche si conformano le nuove costruzioni ad uso produttivo, ovunque realizzate, che tengono conto delle visuali da punti privilegiati di osservazione e sono concepite in modo da attenuare l'impatto visivo, soprattutto se in prossimità degli edifici di interesse storico-culturale di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti norme.

Le aree di pertinenza edilizia si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale e, ove presenti, a quella definita dalle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti).

Le costruzioni hanno relazioni di contiguità diretta con la viabilità principale, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada, ovvero, nei casi in cui l'edificio sia discosto dalla strada, hanno con essa relazioni mediate da raccordi stradali dedicati. I suddetti raccordi non determinano un potenziamento e una densificazione della rete viaria e, a tale scopo, consentono il transito esclusivamente da e per il singolo insediamento servito, evitando le conformazioni circolari con duplice innesto sulla viabilità principale.

4.2.1.2. Insediamenti rurali sparsi specialistici

Gli insediamenti specialistici, ove consentiti dal PS, sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU e sono soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno studio del paesaggio predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 42, punto 3, delle presenti norme.

I nuovi insediamenti, ove non previsti a completamento di insediamenti esistenti, seguono, di norma, le disposizioni di cui al punto 4.2.1 del presente articolo e se ne discostano solo per motivate e inderogabili esigenze funzionali, documentate in sede di presentazione dei progetti.

La composizione planimetrica e altimetrica degli edifici è comunque improntata a una sobria espressione architettonica contemporanea, mentre gli spazi aperti pertinenziali si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale.

4.2.2. Strutture insediative accentrate

Fermo restando il carattere monocentrico del sistema insediativo urbano nel territorio comunale104, i criteri generali definiti dal PS per l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata nelle strutture insediative accentrate del territorio rurale105 riguardano:

  • - gli interventi di completamento;
  • - gli interventi di trasformazione che eccedano la sostituzione edilizia

Tali interventi sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU secondo criteri di organicità ecologica, morfologica e funzionale con i tessuti insediativi esistenti. Sono altresì soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno specifico studio del paesaggio. Detto studio è predisposto a partire dalla identificazione, analitico-diagnostica, dei principali caratteri costitutivi della conformazione paesaggistica consolidata, da assumere quali riferimenti essenziali cui riferire la verifica di coerenza dell'evoluzione.

La morfologia dei nuovi tessuti insediativi, prodotti dagli interventi di completamento e di trasformazione sopra detti, risponde a preminenti esigenze di raccordo con i caratteri del paesaggio rurale limitrofo (connessioni ecologiche, tessiture semiologiche, visuali, areali di rispetto delle emergenze paesaggistiche) e di integrazione con la struttura insediativa esistente, evitando comunque, con l'eccezione dei nuclei abitati di Torri e di Bombone, la riproposizione di sistemi funzionali (spazi aperti, spazi pubblici, percorsi, aree di sosta, ecc.) e di caratteri costruttivi (pavimentazioni, recinzioni, illuminazione, verde di arredo, ecc.) tipici delle realtà urbane.

Gli edifici e i complessi edilizi instaurano, con la rete stradale, relazioni dirette, ovvero mediate attraverso spazi pertinenziali coordinati, nella conformazione e nelle componenti di arredo, con elementi similari storicizzati presenti nel territorio limitrofo.

Tutti gli interventi prevedono una organizzazione funzionale integrata degli edifici e degli spazi aperti pertinenziali, atta a garantire prestazioni di elevata efficienza ambientale insediativa attraverso l'adozione di sistemi bioclimatici, di sistemi di recupero delle acque meteoriche, di sistemi energetici integrativi da fonti rinnovabili e, in generale, attraverso il ricorso a tecnologie innovative declinate secondo criteri di compatibilità con le peculiarità paesaggistiche dei siti.

4.2.3 Strade

Le nuove strade di servizio locale, ove consentite, si adattano alla morfologia del terreno e, comunque, presuppongono opere che ricompongono la continuità morfologica dei luoghi.
Preferenzialmente i tracciati seguono le linee di crinale, risalgono i versanti lungo le linee di massima pendenza, anche attraverso tornanti, ovvero si sviluppano paralleli alle curve di livello.

4.2.4. Equipaggiamenti vegetali

Le formazioni arboree e arbustive, costituite da specie vegetali tipiche locali106, sono concepite come materiali progettuali per la configurazione strutturale degli spazi, evitandone, o comunque limitandone, la riduttiva concezione quali materiali puramente ornamentali.

È privilegiata l'adozione di formazioni arboree e arbustive che, per morfologia e composizione specifica, contribuiscono ad ammagliare gli interventi alla struttura del paesaggio, favorendone la coerente stratificazione storica.

Deve essere evitata l'introduzione di formazioni arboree e arbustive ornamentali al di fuori delle aree di pertinenza edilizia degli edifici, limitando la proliferazione dei filari alberati che fanno uso di specie esogene lungo le strade di accesso agli edifici e vietandoli lungo le strade di accesso ai fondi privi di costruzioni significative.

4.2.5. Lavorazioni agricole

Gli interventi di trasformazione che riguardino i terreni agricoli sono concepiti nel rispetto delle disposizioni che seguono.

I programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale, i piani e i progetti, che riguardino terreni agricoli con estensione superiore a 20 ettari, privilegiano la diversificazione del mosaico agrario onde salvaguardare la diversità del paesaggio e, con essa, la biodiversità e la connettività ecologica. Nei casi di bassa diversità colturale prevedono formazioni arboree e/o arbustive, quali siepi o macchie di campo, interposte alle unità colturali del medesimo tipo.

Tutti gli interventi che riguardino i terreni agricoli, indipendentemente dall'estensione, considerano le sistemazioni idraulico agrarie esistenti quali primarie opere di ingegneria ambientale e di caratterizzazione culturale del paesaggio. Ne prevedono conseguentemente un rilievo accurato, teso a evidenziarne il ruolo ambientale e le caratteristiche costruttive. Ne prevedono altresì il recupero, ovvero la sostituzione con opere contemporanee di pari capacità idrogeologica, dimostrata attraverso una adeguata documentazione tecnica: fanno eccezione i sistemi territoriali 2 e 4, al cui interno le sistemazioni idraulico agrarie mantengono le caratteristiche costruttive tradizionali.
Nei sistemi territoriali 2 e 4 le coltivazioni sono praticate in pieno campo, evitando il ricorso alle serre o limitandone l'uso agli ambiti territoriali con visibilità interclusa.

5. Trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale

5.1. Il PS persegue la qualificazione e la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica dei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3 attraverso la definizione di criteri e modalità generali, ai quali, fatte salve le competenze degli enti preposti a esprimere pareri sui progetti relativi alle aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, si riferiscono le trasformazioni territoriali che interessano i suddetti sistemi. In particolare:

  1. a. gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente conformazione paesaggistica critica del territorio, seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e capo III, delle presenti norme;
  2. b. gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove componenti nella conformazione paesaggistica critica del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del presente articolo;
  3. c. gli interventi che prevedono il rifacimento totale delle singole componenti della conformazione paesaggistica critica del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del presente articolo.

Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.

5.2. Criteri e modalità generali

I criteri generali, definiti dal PS per la qualificazione e la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio, riguardano, distintamente, il territorio rurale, con particolare riferimento agli insediamenti sparsi, alle strade e agli equipaggiamenti vegetali, e gli ambiti urbani.

5.3. Territorio rurale

5.3.1. Insediamenti rurali sparsi

Le disposizioni che seguono sono riferite alla realizzazione di nuove costruzioni, ove consentite nel territorio rurale anche attraverso la ricostruzione di volumetrie demolite. Qualora i confini di proprietà non consentano il rispetto dei criteri insediativi di seguito specificati, si seguono i criteri insediativi con essi più coerenti.

Ai fini delle presenti norme, i nuovi insediamenti rurali sparsi si distinguono in:

  • - ordinari: costruzioni per l'esercizio di attività agricole o connesse all'agricoltura, costruzioni per la residenza, costruzioni per attività sociali o di servizio alla residenza;
  • - specialistici: costruzioni per l'esercizio di altre attività consentite dal PS nel territorio rurale.
5.3.1.1. Insediamenti rurali sparsi ordinari.

Le nuove costruzioni sono realizzate in condizioni di sicurezza geologica e idraulica e, qualora insistano su fondi della stessa proprietà, in prossimità degli edifici esistenti, in modo da costituire con essi complessi organici e unitari; qualora insistano su fondi di proprietà diverse, sono realizzate in modo da contenere comunque gli effetti di dispersione edilizia, evitando comunque forme insediative assimilabili alle lottizzazioni.

Costituiscono motivo di incoerenza paesaggistica:

  • - la localizzazione in aree a pericolosità geologica e idraulica molto elevata;
  • - la localizzazione entro una fascia di 5 metri sui due lati delle linee di impluvio;
  • - la localizzazione entro una fascia di 10 metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua, ancorché minori, che compongono il reticolo idraulico superficiale.

In aggiunta alle suddette disposizioni, nei sistemi territoriali 2 e 4 valgono le ulteriori disposizioni che seguono:

  • - i fronti sono collocati con esposizione a solatio;
  • - gli spazi aperti di pertinenza edilizia si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale e, ove presenti, a quella definita dalle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti).
  • - le costruzioni hanno relazioni di contiguità diretta con la viabilità principale, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada, ovvero, nei casi in cui l'edificio sia discosto dalla strada, hanno con essa relazioni mediate da raccordi stradali dedicati. I suddetti raccordi non determinano un potenziamento e una densificazione della rete viaria e, a tale scopo, consentono il transito esclusivamente da e per il singolo insediamento servito, evitando le conformazioni circolari con duplice innesto sulla viabilità principale.
5.3.1.2. Insediamenti rurali sparsi specialistici

Gli insediamenti specialistici, ove consentiti dal PS, sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU e sono soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno specifico studio del paesaggio.

I nuovi insediamenti, ove non previsti a completamento di insediamenti esistenti, seguono, di norma, le disposizioni di cui al punto 5.2.1 del presente articolo e se ne discostano per motivate esigenze funzionali, documentate in sede di presentazione dei progetti.

La composizione planimetrica e altimetrica degli edifici è comunque improntata a una sobria espressione architettonica contemporanea, mentre gli spazi aperti pertinenziali si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale.

5.3.2. Strade e grandi infrastrutture di trasporto.

Le nuove strade di servizio locale, ove previste, si adattano alla morfologia del terreno e, comunque, presuppongono opere che ricompongono la continuità morfologica dei luoghi.

Nel sistema territoriale 3, storico corridoio di collegamento tra area fiorentina e Valdarno, i progetti per la realizzazione o l'adeguamento delle grandi infrastrutture di trasporto identificano le criticità ecologiche, storiche e semiologiche, provvedendo alla loro riduzione e/o alla loro compensazione nell'ambito di una nuova configurazione del paesaggio, concepita secondo criteri strutturali e funzionali propri della contemporaneità e caratterizzata dalla presenza centrale delle infrastrutture. Provvedono, in particolare, a mitigare l'incoerenza semiologica attraverso interventi di ricucitura e di raccordo funzionale, tesi a integrare l'infrastruttura con il territorio, e a valorizzare le componenti culturali del paesaggio attraverso la tutela delle aree di pertinenza paesaggistica degli edifici matrice e delle relazioni visuali sulle suddette aree. Provvedono inoltre a garantire le relazioni ecologiche trasversali ai tracciati, attraverso la conservazione dei corridoi residuali e la previsione di congrue stazioni di passo sui due lati della infrastruttura, collegate alle aree limitrofe con maggiore qualità ambientale.
Provvedono infine a garantire condizioni di stabilità geologica, sicurezza idraulica e salubrità atmosferica e acustica, attraverso relazioni consapevoli con il sistema morfologico, idrografico e insediativo.
L'equilibrio di scala paesaggistica degli interventi è perseguito mediante una attenta progettazione, che curi la composizione architettonica e l'articolazione dimensionale dei manufatti in relazione alla specifica morfologia, naturale e culturale, del sito.

5.3.3. Equipaggiamenti vegetali

Le formazioni arboree e arbustive, costituite da specie vegetali tipiche locali107, sono utilizzate come materiali progettuali per la conformazione strutturale degli spazi attraverso la creazione di macchie o di fasce vegetazionali.

È privilegiata l'adozione di formazioni arboree e arbustive che, per morfologia e composizione specifica, contribuiscono ad ammagliare gli interventi alla struttura del paesaggio, favorendo la creazione di nuove strutture ecologiche e semiologiche.
Nel sistema territoriale 3 dette formazioni sono utilizzate, in particolare, per contenere gli impatti generati dalle grandi infrastrutture e per creare efficaci raccordi, ecologici e semiologici, tra queste e il sistema forestale naturale.

5.4. Ambiti urbani

Gli interventi relativi alla formazione di nuovi tessuti urbani o alla riorganizzazione di parti dei tessuti urbani esistenti, come meglio definite dal RU, fanno riferimento ai criteri che seguono. Detti interventi:

  • - identificano le deficienze ecologiche, storiche e semiologiche del paesaggio nel sistema insediativo urbano, riconoscendole quali criticità da rimuovere o contenere;
  • - determinano condizioni ambientali di stabilità geologica, sicurezza idraulica, salubrità atmosferica e acustica, anche attraverso una adeguata definizione di spazi e di relazioni, ecologiche e semiologiche, tra tessuti insediativi, corsi d'acqua, infrastrutture viarie, aree agricole periurbane;
  • - conferiscono ai suddetti spazi e alle suddette relazioni un forte significato paesaggistico, facendo in modo che gli interventi determinino un miglioramento ecologico e semiologico del sistema insediativo e avendo cura, nelle aree di nuovo impianto ubicate lungo il bordo dei centri abitati, di definire un margine netto e riconoscibile, ma allo stesso tempo capace di raccordarsi con le principali componenti della struttura ecologica e semiologica delle aree periurbane;
  • - determinano condizioni di compiutezza morfologica e funzionale dei tessuti insediativi.

6. Progetti di opere pubbliche

6.1. Sono consentite deroghe alla presente disciplina per le opere pubbliche che, all'entrata in vigore del PS, risultino dotate di progetti definitivi approvati.

6.2. Tali deroghe sono concesse dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, a seguito di congrue motivazioni e sulla base di apposite integrazioni progettuali, atte a definire specifiche misure di mitigazione e di compensazione laddove non risulti praticabile un corretto inserimento paesaggistico.
Per misure di mitigazione si intendono quelle atte a ridurre l'intensità e la diffusione degli effetti critici degli interventi progettati. Per misure di compensazione si intendono quelle atte a bilanciare il consumo, qualitativo e quantitativo, del paesaggio e/o il peggioramento delle sue relazioni funzionali.

100. Articolo 25 "Suolo"

101. Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"

102. Articolo 24 "Acqua"

103. Articolo 26 "Risorse naturali", punto 2 "Sistema dei boschi"

104. Vedi articolo 45 delle presenti norme, "Invarianza insediativa"

105. Vedi articolo 45, punto 2.2. delle presenti norme, "Invarianza insediativa"

106. Vedi Allegato 1 "Specie arboree e arbustive autoctone"

107. Vedi Allegato 1 "Specie arboree e arbustive autoctone"