Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 49 Disposizioni relative al sistema insediativo urbano

1. Il sistema insediativo urbano è costituito da porzioni del territorio comunale dove l'accentramento, la densità e la continuità dell'edificazione, organicamente associata alla presenza di spazi pubblici, infrastrutture e attrezzature collettiva, dà luogo a sistemi morfologici e funzionali complessi, nei quali la residenza si lega generalmente a funzioni produttive e/o terziarie.

2. Il sistema insediativo urbano è composto specificatamente dai seguenti centri abitati, individuati dalle Tavole. 1.2.2, 1.4.2 e 2.2.1 del PS:

  1. a. centro abitato di Rignano sull'Arno, che si configura quale caposaldo principale del sistema insediativo, sede dei servizi pregiati di livello comunale e dei servizi di base a supporto della UTOE di appartenenza;
  2. b. centri abitati minori di Troghi-Cellai, Rosano e San Donato in Collina, che si configurano quali capisaldi secondari del sistema insediativo, sede dei servizi di base a supporto delle UTOE di appartenenza.

3. I suddetti centri abitati sono costituiti dai tessuti urbani esistenti, nonché dalle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto, previste dalla previgente strumentazione comunale per il governo del territorio e non ancora attuate, ma oggetto di progetti approvati e convenzionati, ovvero fatte salve dal presente PS così come specificato all'articolo 67 delle presenti norme.

4. All'interno dei centri abitati il RU, nel rispetto delle disposizioni del PS, definisce la disciplina per la riqualificazione e il completamento dei tessuti urbani esistenti, il sistema delle aree verdi di rigenerazione urbana e di connessione con il territorio rurale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e per la sosta, il sistema dei servizi pregiati e di base, il sistema degli spazi pubblici e delle centralità urbane, le attività insediabili.

5. Il RU definisce altresì, nel rispetto dello Statuto del territorio, le addizioni ai tessuti urbani esistenti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati, evitando di interessare le aree che costituiscono invariante strutturale ai sensi dell'articolo 47111 e privilegiando le aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria e le frange urbane necessitanti di riorganizzazione e di riqualificazione.
Ai fini delle presenti norme, l'insieme composto dal centro abitato e dalle suddette addizioni costituisce l'ambito urbano.

6. Nella localizzazione di nuovi insediamenti attrattori e generatori di traffico, il RU considera prioritariamente le condizioni di accessibilità ciclopedonale e carrabile in relazione alle linee e alle fermate, esistenti o di progetto, del servizio di trasporto pubblico integrato, con particolare riferimento al trasporto ferroviario.

7. Il RU dispone che tutti i nuovi insediamenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ma con una diversa gradazione in funzione della loro consistenza:

  1. a. siano attuati sulla base di uno studio urbanistico e paesaggistico esteso alle aree limitrofe, in modo da concorrere alla qualificazione e al completamento delle aree di frangia e della struttura urbana, nonché al raccordo ecologico, formale e funzionale con il sistema urbano e territoriale; tale studio fa riferimento al Quadro conoscitivo di riferimento del PS, provvedendo alla sua eventuale implementazione e specificazione, e alla disciplina del paesaggio, evidenziando il rispetto delle salvaguardie inerenti la conformazione paesaggistica profonda del territorio e dei criteri inerenti la conformazione paesaggistica consolidata o critica del territorio;
  2. b. siano subordinati a una verifica preventiva dell'adeguatezza dell'approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui (anche con riferimento alle linee guida predisposte dal competente AATO112), delle condizioni di accessibilità e di sosta, del sistema dei servizi di base, prevedendo, se del caso, opere contestuali di adeguamento e subordinando i nuovi insediamenti alla realizzazione delle suddette opere; c. prevedano la realizzazione prioritaria delle opere di urbanizzazione.

7. Il RU potrà disporre altresì che i nuovi insediamenti, con l'eccezione di quelli destinati ad ospitare servizi pubblici o di pubblica utilità, siano subordinati alla realizzazione di opere pubbliche necessarie a garantire la funzionalità e/o la qualità della struttura urbana, alla realizzazione di edilizia sociale (in presenza di nuovi insediamenti a carattere residenziale), ovvero alla cessione gratuita alla Amministrazione Comunale di aree per la realizzazione di edilizia sociale o di altre dotazioni, urbane e/o territoriali, di pubblica utilità.

111. Articolo 47: Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze

112. Linee guida per la regolamentazione dei rapporti fra il servizio idrico integrato e gli interventi che comportano un maggior carico urbanistico, AATO3, Deliberazione 29 luglio 2008, n. 4.