Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 50 Disposizioni relative al sistema rurale

1. Stante la caratterizzazione rurale del territorio comunale e la necessità di integrare le attività agricole con altre forme di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali, il PS, in attuazione della vigente normativa regionale, definisce il territorio rurale esterno agli ambiti urbani, di cui all'articolo 49 delle presenti norme, come area a prevalente funzione agricola.

2. Nel territorio rurale si persegue prioritariamente lo sviluppo produttivo delle attività agricole e in modo particolare di quelle che operano negli ordinamenti colturali tipici locali (olivicoltura, viticoltura), garantendo l'integrità fisica del territorio, la qualità delle risorse patrimoniali e del paesaggio in coerenza con quanto disposto dalla Parte Seconda, Titoli III e IV, delle presenti norme, il carattere polifunzionale dell'agricoltura, il sostegno al lavoro e all'impresa.
Al suo interno sono consentite, accanto alle attività agricole e forestali, alle attività di trasformazione e di promozione dei prodotti agricoli aziendali e all'agriturismo, il turismo rurale, le attività culturali, scientifiche, formative, sociali, ricreative, direzionali, sportive, escursionistiche. Sono altresì consentiti la residenza (con le limitazioni di cui alle presenti norme per la residenza non agricola), l'artigianato di servizio, il commercio, gli esercizi di ristoro, la produzione di energie rinnovabili.

3. Il RU, in coerenza con lo Statuto del territorio e con le Strategie per lo sviluppo durevole del territorio del PS, nonché con i principi d'uso del territorio contenuti nel Titolo II dello "Statuto del territorio e strategie di politica territoriale" del PTCP:

  1. a. individua specificatamente il territorio rurale all'intorno degli ambiti urbani di cui all'articolo 49 delle presenti norme;
  2. b. disciplina le aree a prevalente funzione agricola, anche con riferimento ai sistemi territoriali e alle invarianti strutturali;
  3. c. individua aree di influenza urbana al margine dei centri abitati, al cui interno inibisce, se del caso, nuove costruzioni e favorisce interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
  4. d. individua e disciplina specificatamente i borghi rurali e gli insediamenti accentrati del territorio rurale, favorendone la qualificazione paesaggistica e funzionale;
  5. e. individua aree con destinazioni d'uso diverse da quella agricola che, per consistenza e rilevanza delle funzioni, richiedono specifiche disposizioni di raccordo ai caratteri strutturali e funzionali del territorio e del paesaggio rurale.

4. Nelle aree agricole sono consentite, nelle forme di legge e sulla base delle unità colturali minime definite dal PTC della Provincia di Firenze, nuove costruzioni, stabili e/o precarie, ad uso degli imprenditori agricoli, con l'eccezione di quelle ad uso residenziale, nonché l'installazione di manufatti agricoli in materiali leggeri ad uso degli agricoltori amatoriali. Il RU, per salvaguardare la qualità del paesaggio, inibisce l'installazione dei suddetti manufatti quanto meno nelle aree di protezione storico ambientale, nonché nelle altre aree a disciplina speciale appositamente individuate, e la favorisce, di contro, nelle aree periurbane con ridotta fragilità visuale, attraverso progetti unitari di iniziativa pubblica o privata che potranno anche consentire la realizzazione di orti sociali concepiti secondo criteri di qualità ecologica e paesaggistica.

5. Fermo restando il dimensionamento del PS, così come articolato per le singole UTOE dalla Parte Terza delle presenti norme, il cambio di destinazione d'uso di costruzioni esistenti è consentito, nelle forme di legge, in favore di attività che presuppongano, fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 6 del presente articolo, il lavoro e l'impresa, secondo le modalità che saranno definite dal RU. In presenza di costruzioni prefabbricate non precarie e comunque prive di qualità architettonica e paesaggistica, il RU può subordinare il cambio di destinazione d'uso a interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nel rispetto delle regole definite dallo Statuto del territorio, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano l'invarianza della qualità paesaggistica, consentendo il recupero, in tutto o in parte, della superficie utile lorda delle costruzioni esistenti. In presenza di cambi di destinazione d'uso in favore di attività agricole o connesse all'agricoltura, nonché di attività culturali, scientifiche, formative, sociali e/o finalizzate alla produzione di energie rinnovabili è consentito, di norma, il recupero integrale della superficie utile lorda esistente.

6. Fermo restando il dimensionamento per la residenza previsto dal PS in relazione alle singole Unità territoriali organiche elementari, il RU provvede a limitare la proliferazione delle residenze ottenute attraverso il cambio di destinazione d'uso nel territorio rurale, non consentendolo allorché crei pregiudizio ai caratteri paesaggistici e identitari del sistema insediativo storicizzato. Il RU consente invece, sulla base di specifiche modalità procedurali e a meno di specifiche esigenze connesse alla salvaguardia del territorio e del paesaggio:

  1. a. di mutare la destinazione d'uso delle residenze agricole;
  2. b. di ampliare le residenze esistenti attraverso l'accorpamento di locali destinati ad altri usi;
  3. c. di ricavare, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, residenze per i gestori di attività consentite nel territorio rurale e intraprese in costruzioni che abbiano modificato la loro destinazione d'uso dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, in favore di attività che presuppongano il lavoro e l'impresa. In tali casi, ferme restando le ulteriori disposizioni dettate dal RU, anche per garantire l'inscindibilità commerciale e la gestione unitaria dei locali ad uso residenziale e dei locali utilizzati per le suddette attività, potrà essere ricavata una residenza a supporto della attività intrapresa.

7. Il RU dispone che le nuove costruzioni, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ma con una diversa gradazione in funzione della loro consistenza:

  1. a. siano realizzate sulla base di uno studio paesaggistico esteso alle aree limitrofe, in modo da garantire il raccordo ecologico, formale e funzionale con il sistema territoriale di riferimento; tale studio farà riferimento al Quadro conoscitivo del PS, provvedendo alla sua implementazione e specificazione, e alla disciplina del paesaggio contenuta nello Statuto del territorio, evidenziando il rispetto delle salvaguardie inerenti la conformazione paesaggistica profonda del territorio e dei criteri inerenti la conformazione paesaggistica consolidata o critica del territorio;
  2. b. siano subordinati a una verifica preventiva dell'adeguatezza dell'approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui, delle condizioni di accessibilità e di sosta, disponendo, se del caso, opere contestuali di adeguamento e subordinando gli interventi alla realizzazione delle suddette opere.