Art. 6 Valutazione
1. Valutazione ambientale strategica (VAS)
1.1. Il Piano strutturale è corredato dalla valutazione ambientale strategica (VAS), predisposta ai sensi della LR 10/20109, con lo scopo di valutarne preventivamente gli effetti ambientali.
1.2. Oltre al Piano strutturale sono sottoposti a VAS i seguenti atti di governo del territorio: il Regolamento urbanistico, il Piano complesso di intervento e, qualora determinino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale, i piani e i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati, nonché, nei casi previste dalla LR 10/201010, se del caso previa verifica di assoggettabilità, le relative varianti.
Non sono invece sottoposti a VAS, né a verifica di assoggettabilità, i Piani attuativi11 e i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportino varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.
2. Altre modalità di valutazione
2.1. Ai sensi della LR 01/200512 il Piano strutturale e gli atti di governo del territorio, con riferimento alle relative previsioni, contengono:
- - apposite analisi che ne evidenziano la coerenza interna ed esterna;
- - la valutazione degli effetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali e per la salute umana.
9 Legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", Titolo II "La valutazione ambientale strategica"
10 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, "Norme per il governo del territorio"
11 LR 01/2005, "Norme per il governo del territorio", articolo 65
12 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, "Norme per il governo del territorio", articolo 11