Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 69 Progetti di infrastrutture

1. Ferme restando le prescrizioni dettate dal PIT con valenza di piano paesaggistico richiamate nell'Allegato 2, i progetti di infrastrutture per i quali, alla data di adozione delle presenti norme, risulti già formalmente avviato il procedimento relativo a:

  1. a. progetto preliminare: proseguono il loro iter procedimentale sulla base delle condizioni elencate al punto 2 del presente articolo, che dovranno risultare soddisfatte quanto meno alla approvazione del progetto definitivo;
  2. b. progetto definitivo: proseguono il loro iter procedimentale sulla base delle condizioni elencate al punto 2, lettere b) e c) del presente articolo, che dovranno risultare soddisfatte quanto meno alla approvazione del progetto esecutivo;
  3. c. progetto esecutivo: sono definitivamente approvati se e in quanto risultino soddisfatte le condizioni elencate al punto 2, lettera c), del presente articolo.

In presenza di progetti di infrastrutture, o loro varianti, che non incidano, direttamente o indirettamente, sulle risorse essenziali del territorio196 e in particolare sulle risorse patrimoniali del territorio comunale197, le suddette condizioni potranno motivatamente perdere efficacia, in tutto o in parte.
L'approvazione dei progetti di infrastrutture e/o di opere pubbliche (e delle relative varianti) dovrà esplicitare il rispetto delle suddette condizioni, ovvero le ragioni per le quali tali condizioni hanno perso, in tutto o in parte, la loro efficacia.

2. Le condizioni cui dovranno riferirsi i progetti di infrastrutture di cui al punto 1 del presente articolo sono le seguenti:

  1. a. acquisizione adeguate conoscenze analitico-diagnostiche relative al territorio interessato, che faranno riferimento, specificandole e implementandole, a quelle contenute nel Quadro conoscitivo di riferimento del Piano strutturale;
  2. b. specifica considerazione dei caratteri qualitativi del paesaggio (ecologici e formali, strutturali e funzionali), che dovranno essere individuati e descritti nelle condizioni precedenti e successive agli interventi di trasformazione territoriale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
    • - ricognizione dei principali sistemi naturali (morfologico, idrografico, idrogeologico, vegetazionale) e artificiali (insediativo e infrastrutturale), che dovranno essere descritti, interpretati e riproposti dal progetto secondo nuove configurazioni compiute, capaci di garantire coerenza e continuità strutturale, formale e funzionale con l'intorno territoriale;
    • - coerenza semiologica con le prevalenti tessiture territoriali;
    • - verifica delle relazioni visuali con le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica.
  3. c. adeguata attività comunicativa, finalizzata a coinvolgere la popolazione locale nelle scelte di governo del territorio e a motivare esaurientemente le determinazioni assunte.

196. Così come definite dall'articolo 3 della LR n. 01/2005

197. Parte Seconda, Titolo III, delle presenti norme