Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 27 Definizione

1. Il PS riconosce, quali risorse patrimoniali, le componenti antropiche e storico-culturali che costituiscono testimonianza documentale delle forme di organizzazione storica del territorio, nonché rappresentazione esemplare delle modalità virtuose di utilizzarne le componenti fisiche e naturali.

2. Dette componenti, per presenza diffusa, rilevanza qualitativa e percezione sociale, sono risorse ad alto contenuto identitario e costituiscono le matrici culturali degli assetti paesaggistici locali, concorrendo alla definizione della "conformazione paesaggistica consolidata del territorio", così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme55.
In quanto tali sono oggetto di diverse modalità di conservazione, secondo una disciplina articolata così come definita ai successivi articoli del presente Capo III56.

3. Sono individuate dalla Tavola n. 1.3.2. dello Statuto del Territorio e sono costituite dai siti archeologici, dal sistema insediativo di formazione storica (edifici matrice dell'identità storico-culturale, edifici di interesse architettonico e/o storico-culturale, insediamenti accentrati di impianto storico, giardini di formazione storica, componenti minori dell'identità storico-culturale, viabilità di impianto storico), dal sistema agricolo a prevalente caratterizzazione storico-culturale (sistemazioni idraulico-agrarie terrazzate, soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali).

55 Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"

56 Statuto del territorio, Titolo Terzo, Capo III "Disciplina delle componenti antropiche e storico - culturali", articoli da 28 a 36

Art. 28 Siti archeologici

1. Sono i siti, puntuali o areali, dove sono stati rinvenuti reperti archeologici e che hanno dato luogo, in alcuni casi, ai relativi scavi.

2. Costituiscono componenti fondative della storia locale, quali testimonianza concreta della presenza umana in epoca antica e delle modalità di uso del territorio. Costituiscono altresì luoghi di studio e di ricerca, dove è possibile operare sondaggi e scavi temporanei o permanenti a opera di personale specializzato e scientificamente accreditato.

3. Gli scavi che hanno dato luogo al ritrovamento di reperti mantenuti in situ sono meritevoli di conservazione integrale e possono essere oggetto di programmi didattici e di valorizzazione culturale, anche estesi alle aree limitrofe.

4. Gli areali che hanno dato luogo a ritrovamenti episodici sono meritevoli di attento monitoraggio. Il R.U. provvede, attraverso un preventivo accordo con la competente Soprintendenza, a definirne i perimetri e a dettare per essi una apposita disciplina.

Art. 29 Edifici matrice dell'identità storico-culturale

1. Sono gli edifici, elencati nella Tabella 1 del presente articolo, che hanno costituito i capisaldi del sistema insediativo di impianto storico e che hanno concorso alla organizzazione storica del territorio. Rappresentano i principali riferimenti simbolici e visuali del sistema insediativo, oltre che valori assoluti del patrimonio territoriale e paesaggistico.

2. L'emissione di nuovi provvedimenti di tutela, ai sensi del D Lgs 42/200457, comporta l'integrazione della suddetta Tabella 1 con l'inserimento dei dati relativi agli edifici interessati senza che ciò costituisca variante al PS.

3. Gli edifici matrice sono meritevoli di conservazione, così come specificato al successivo punto 4 del presente articolo. Le relative forme di utilizzazione sono subordinate al rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati. Al loro intorno il PS, anche in recepimento delle disposizioni del PTC della Provincia di Firenze, individua aree di protezione paesistica e storico-monumentale58.

4. Su detti edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo devono essere accompagnati da una analisi storico-critica che, ricostruendo la processualità tipologica, ne documenti la coerenza con i caratteri storicizzati dell'edificio e della relativa area di pertinenza edilizia. All'interno della suddetta area devono essere valorizzati gli spazi aperti interclusi, il verde ornamentale di impianto storico, gli arredi stabili (pavimentazioni, muri, cancellate, fontane, ecc.), le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, ecc.), le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, ecc.), le cui modifiche potranno comunque essere consentite previo parere favorevole della competente Soprintendenza ovvero, in presenza di edifici non vincolati, della competente commissione consultiva comunale.

Tabella 1. Edifici matrice dell'identità storico-culturale
Denominazione Località Eventuale decreto di vincolo N° archivio Soprintendenza Data decreto di vincolo Identificazione catastale N° repertorio PTCP
foglio particelle
1PIEVE DI SAN LORENZO A MIRANSU'CASTIGLIONCHIO8A, 1837_388
37_389
2MONASTERO DELLA SS ANNUNZIATA DI ROSANOROSANO1089/1939FI 029413/04/19961A, 32, 33, 35, 12237_430
3CHIESA DI SAN PRUGNANO ROSANO1B, 11637_355
4VILLA DI CASTIGLIONCHIOCASTIGLIONCHIO1089/1939FI069411/07/19988C, 43, 44, 4637_429
5VOLOGNANOVOLOGNANO11A, 19, 20, 2437_308
37_309
37_310
6FATTORIA DI MITIGLIANOMORIANO1440, 4237_218
37_219
7VILLA DI MORIANOMORIANO231637_224
8SAN BARTOLOMEO A MORIANO (EX CHIESA)MORIANO231237_223
9CHIESA DI SANTO STEFANO ALLE CORTILE CORTI1089/1939FI 602419/03/198322A, 8037_440
10CHIESA DI SANTA MARIA A UGHI (BADIUZZA)LE CORTI1089/1939FI 205227/11/199030A, 4237_249
37_250
11VILLA DI TORRE A CONASAN DONATO IN COLLINA1089/1939FI 0028 29/08/1942 2920, 21, 2237_432
37_259
12CHIESA DI SAN DONATO IN COLLINASAN DONATO IN COLLINA36A, 737_175
37_176
37_177
13VILLA FONTE PETRINITROGHI1089/1939FI 053917/03/198638 32131, 132, 133
56
37_441
14VILLA LA CHIOCCIOLACELLAI3896, 9737_204
37_205
15CHIESA DI SANTA LUCIA A BISTICCIBISTICCI364/1909FI 057829/05/191349A, B, 6137_300
37_438
16CHIESA DI SANTO STEFANO A TORRITORRI18A, 4, 31837_42
37_43
37_44
17VILLA PETRIOLOTORRI1089/1939FI 067215/05/199817A, 10137_71
18CHIESA DI SAN PIERO IN PERTICAIABOMBONE1089/1939FI 618910/03/1986334937_88
37_89
19ANTICAANTICA3388, 89, 90, 9237_105
37_106
37_107
20PIEVE DI SAN LEOLINORIGNANO1089/1939FI 6161 27/08/198528B37_22
37_23
21TORRE ALL'ISOLARIGNANO1089/1939FI 054013/12/1985419237_139
37_435
22CHIESA DI SAN CRISTOFORO IN PERTICAIASAN MARTINO39B, X1, 24, 25, 2637_109
37_110
23VILLA FRASSINESAN MARTINO395537_129
24VILLA IL POGGIOSAN MARTINO471437_137
25VILLA DI POGGIO FRANCOLISAN MARTINO1089/1939FI 052609/10/19844778, 79, 80, 8137_142
37_431
26CHIESA DI SAN QUIRICO ALLA FELCELE VALLI490/1999FI 6568 30/08/200150A, ...37_408
27VILLA IL PALAGIOPIAN DELL'ISOLA5233, 3537_419
37_420

57. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

58. Vedi articolo 47 delle presenti norme, “Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze”, punto 2.3 “Aree di protezione storico-ambientale”

Art. 30 Edifici di interesse architettonico e/o storico-culturale.

1. Sono edifici che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, i caratteri tipologici, architettonici, formali, paesaggistici e culturali storicizzati. Per regole insediative, caratteristiche intrinseche e relazioni con l'intorno, costituiscono componenti qualificate del patrimonio territoriale e paesaggistico.

2. Sono meritevoli di conservazione dinamica, finalizzata a favorirne forme di utilizzazione coerenti con una evoluzione temperata, che non intacchi le componenti planivolumetriche, strutturali o formali, così come le facciate o le coperture, se non per ricondurle a condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti.

3. Gli interventi che superano la ristrutturazione edilizia interna si relazionano alle aree di pertinenza edilizia, nelle quali considerano e valorizzano i giardini storici, gli spazi verdi pertinenziali di formazione storica, gli spazi aperti interclusi (chioschi, orti, ecc.), gli arredi stabili (pavimentazioni, muri, cancellate, fontane, ecc.), le componenti minori dell'identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, ecc.), le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, acquidocci, ecc.), potendo tuttavia, secondo le modalità definite dal RU, introdurre modifiche e innovazioni capaci di produrre nuovi assetti compiuti e morfologicamente coerenti con l'impianto paesaggistico storicizzato.

Art. 31 Insediamenti accentrati di impianto storico

1. Sono forme insediative accentrate di impianto antecedente al 1900. Hanno costituito il nucleo originario del capoluogo e dei borghi rurali, di cui rappresentano il riferimento identitario, ma non sempre l'elemento ordinatore. Sono sorti generalmente alla confluenza di strade di impianto storico e sono caratterizzati da edilizia continua a filo strada, fortemente relazionata alle caratteristiche morfologiche del sito e agli spazi pubblici o di uso pubblico. Gli spazi aperti privati, se presenti, sono ubicati solitamente sul lato o sul retro degli edifici.
Al loro interno ricadono edifici matrice ed edifici di valore architettonico e/o storico-culturale.

2. Sono meritevoli di conservazione nelle forme storicizzate del rapporto edificio-suolo (pavimentazioni, opere di contenimento, ecc.), edificio-strada (allineamenti, distacchi, spazi di relazione, ecc.), edificio-pertinenza (contiguità e complementarietà, recinzioni, ecc.), edificio-edificio (continuità, contiguità, impianto planoaltimetrico, ecc.).

Al loro interno si individuano i seguenti indirizzi programmatici, che il RU provvederà a recepire e disciplinare attraverso apposite disposizioni:

  1. a. incentivare gli interventi di manutenzione e di restauro, nonché, in presenza di componenti incongrue, di riorganizzazione dei tessuti secondo criteri di coerenza con le specificità storico-insediative;
  2. b. valorizzare il sistema degli spazi pubblici e degli spazi aperti, anche privati (orti, giardini, cortili, ecc.);
  3. c. allontanare le funzioni incongrue e/o incompatibili con la residenza e con il carattere storico-insediativo dei tessuti;
  4. d. limitare le interferenze generate dalla mobilità e dalla sosta veicolare;
  5. e. garantire l'accessibilità urbana anche ai portatori di handicap;
  6. f. favorire, accanto alla residenza, l'introduzione di funzioni differenziate compatibili e di attività economiche di qualità (servizi, esercizi di ristoro, esercizi commerciali tradizionali di vicinato, ecc.).

3. Gli interventi edilizi, che superino la ristrutturazione edilizia e che riguardino edifici diversi da quelli disciplinati ai sensi dei precedenti articoli 29 e 30, sono finalizzati al perseguimento di una maggiore coerenza insediativa, sulla base degli indirizzi programmatici definiti al precedente punto 2 del presente articolo.

Art. 32 Giardini di formazione storica

1. Sono composizioni architettoniche e vegetali che rivestono interesse storico e/o artistico e che, in quanto complementi inseparabili degli edifici di riferimento e dei relativi intorni territoriali, rappresentano componenti qualificate del patrimonio territoriale e paesaggistico. Il RU provvede a verificarne e, se del caso, precisarne i perimetri.

2. Sono meritevoli di conservazione dinamica in qualità di monumenti viventi e sono suscettibili di interventi di manutenzione e restauro, estesi a tutti gli elementi costitutivi. Tali interventi sono definiti sulla base di uno specifico studio, relativo al giardino in oggetto e/o, se del caso, a quelli analoghi vicini, finalizzato a ricostruirne la processualità tipologica e a interpretarne i caratteri evolutivi. Vi è consentita l'introduzione di componenti innovative coerenti con l'unitarietà formale storicizzata e, in particolare, con la pianta, i profili del terreno, le masse vegetali, gli elementi decorativi, le acque.

3. Al loro interno non è consentita la realizzazione di impianti tecnologici emergenti, né il passaggio di linee elettriche aeree.

4. L'Amministrazione Comunale, operando in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, favorisce l'apertura al pubblico e la visita guidata dei giardini più significativi.

Art. 33 Componenti minori dell'identità storico-culturale

1. Sono i segni della fede (cappelle, tabernacoli, croci votive, icone) e le strutture storiche legate all'acqua (ponti) o a significativi avvenimenti locali (cippi). Costituiscono componenti identitarie del territorio, presenti soprattutto lungo i tracciati della viabilità di impianto storico. Concorrono alla qualificazione del paesaggio attraverso segni localizzati ad alto significato simbolico.

2. I segni della fede sono meritevoli di conservazione integrale. Le strutture storiche legate all'acqua o agli avvenimenti locali sono meritevoli di conservazione dinamica, con possibilità di introdurre modifiche o innovazioni capaci di garantirne la funzionalità e/o la sicurezza.

3. Gli interventi, edilizi o urbanistici, che riguardano edifici o aree al cui interno ricadono componenti minori dell'identità storico-culturale, ancorché non individuate dagli elaborati grafici del PS, ne prevedono obbligatoriamente la conservazione secondo le disposizioni di cui al presente articolo, così come meglio specificate dal RU. Detti interventi identificano le componenti minori dell'identità storico-culturale presenti e predispongono per ciascuna di esse una apposita scheda che implementa l'Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, di cui all'articolo 14 delle presenti norme.

Art. 34 Viabilità di impianto storico

1. È la viabilità, di ogni livello gerarchico, di impianto antecedente al 1900. Costituisce una componente fondativa del territorio comunale, sia nelle direttrici principali, storicamente percorse dai traffici di attraversamento da e per Firenze e/o interessate dalla presenza di insediamenti accentrati che hanno dato luogo ai centri abitati, sia nella rete della viabilità minore, funzionalmente legata agli spostamenti locali, nonché alla vita e al lavoro nel territorio.
È rappresentata nella Tavola n. 1.3.2 dello Statuto del Territorio, dove sono individuati anche percorsi comprensivi di tratti recenti, che hanno sostituito nel tempo i tratti originari59 senza modificarne i tracciati in modo significativo. Il Regolamento urbanistico può integrare la viabilità minore di impianto storico individuata dal Piano strutturale con strade campestri di impianto storico che consentano il completamento della rete viaria, senza che ciò costituisca variante al Piano strutturale.

2. Le direttrici principali sono meritevoli di conservazione dinamica nei tracciati, nei rapporti con il sistema insediativo e nelle visuali. Esse ammettono tuttavia le modifiche di seguito elencate, alle condizioni ivi specificate, per motivate esigenze funzionali di pubblico interesse:

  • - le eventuali variazioni di tracciato, ove significative per sviluppo lineare, sono realizzate integrando, senza cancellarli, i tracciati esistenti di impianto storico suscettibili di garantire un servizio locale;
  • - le visuali panoramiche, chiuse in tutto o in parte, sono sostituite con altre di pari qualità, pari funzionalità e con ubicazioni per quanto possibile prossime;
  • - gli eventuali adeguamenti di carreggiata sono realizzati facendo ricorso a opere d'arte, se e in quanto necessarie, coerenti per tipologia e caratteri costruttivi con quelle di formazione storica ancora presenti, se significative.

Gli interventi che interessano la strada provinciale Aretina e le aree limitrofe, tutelate ai sensi del DLgs 42/200460, seguono gli indirizzi della competente Soprintendenza e presuppongono il relativo nulla osta.

3. La rete della viabilità minore di impianto storico è parimenti meritevole di conservazione dinamica nei tracciati, nei rapporti con il sistema insediativo e nelle visuali. Essa conserva, tuttavia, anche i caratteri costruttivi tradizionali, le giaciture, le sezioni e, ove ancora presente, il fondo bianco, consentendo, sulla base di apposite disposizioni regolamentari definite dal Regolamento urbanistico, un fondo diverso in presenza di tratti scoscesi, pericolosi e/o di difficile transitabilità.

4. Le strade vicinali costituiscono un sottosistema della viabilità minore di impianto storico e sono gestite da un apposito consorzio costituito dai frontisti cui partecipa, se del caso, l'Amministrazione Comunale. Esse sono aperte al pubblico e garantiscono il pubblico transito veicolare, se alla loro gestione partecipa l'Amministrazione Comunale, ovvero pedonale e ciclabile, negli altri casi.

5. Al pari della viabilità minore di impianto storico, sono meritevoli di conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni a monte e a valle della carreggiata, le alberature segnaletiche e le componenti minori dell'identità storico culturale, di cui all'articolo 33 delle presenti norme.

59. Antecedenti al 1900

60. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

Art. 35 Sistemazioni idraulico-agrarie terrazzate

1. Sono sistemazioni storiche dei versanti collinari finalizzate a garantire la lavorazione del suolo e ad evitarne il dilavamento e l'erosione.
Costituiscono componenti qualificate del paesaggio, testimonianza di modalità virtuose di combinare difesa e uso del suolo, condizioni ecologiche favorevoli per la biodiversità.

2. Ancorché non individuate dagli elaborati grafici del PS, sono meritevoli di conservazione dinamica, con possibilità di modifiche puntuali finalizzate a migliorare e razionalizzare gli accessi e la coltivazione dei fondi.

3. Qualora abbiano perso la loro funzionalità originaria, possono essere ripristinate o sostituite con altre opere che assicurino le stesse prestazioni funzionali sotto il profilo idraulico, agronomico ed ecologico.

Art. 36 Soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali tradizionali

1. Sono i terreni dove risultano prevalenti le colture che compongono il mosaico colturale tradizionale del paesaggio rurale. Pure a fronte della forte semplificazione del mosaico, prodottasi nei tempi recenti, costituiscono una imprescindibile componente culturale del paesaggio storicizzato.

2. Sono meritevoli di incentivi volti a favorire la permanenza delle colture tradizionali (oliveti, vigneti, frutteti, orti, seminativi, prati), a privilegiare i campi chiusi con ordinamenti colturali diversificati, a introdurre nelle monocolture specializzate fasce di vegetazione lineare con funzioni ecologiche di compensazione.

3. Il PS definisce azioni strategiche per sostenere la caratterizzazione storico-culturale del paesaggio rurale e, specificatamente, per favorire la permanenza e la sostenibilità economica del mosaico colturale tradizionale della collina61.

4. Il RU recepisce i contenuti statutari e strategici del PS e definisce specifiche modalità operative per incentivare il mosaico colturale e limitare o compensare la diffusione delle monocolture.

61. V. Parte Terza, Titolo I "Strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio", Articolo 58 "Sistema rurale"