Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 37 Definizione

1. La disciplina del paesaggio costituisce articolazione e specificazione della disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT)62. Essa persegue gli obiettivi di qualità, individuati dalla sezione 4 delle schede allegate al PIT, relative all'Ambito di paesaggio n. 11, "Valdarno superiore", articolandoli e specificandoli con riferimento ai sistemi territoriali definiti dal Piano strutturale.
La disciplina del paesaggio recepisce comunque, prioritariamente, le prescrizioni del PIT con valenza di piano paesaggistico relative al suddetto ambito di paesaggio e ai beni paesaggistici presenti al suo interno.

2. Il PS assume il paesaggio come risorsa essenziale del territorio, ai sensi della LR 01/2005, e come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, bene comune e risorsa patrimoniale complessa, frutto della stratificazione storica delle interazioni in continuo divenire tra uomo e natura, ai sensi della Convenzione europea del paesaggio63 e del Codice dei beni culturali e del paesaggio64. La disciplina del paesaggio in esso contenuta ha natura eminentemente relazionale e definisce criteri qualitativi che guidano le trasformazioni territoriali in relazione ai caratteri costitutivi del paesaggio: fisico-naturali, storico-culturali, visuali.
Essa è pertanto complementare alla disciplina delle risorse patrimoniali, di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo III, delle presenti norme65, e riguarda le conformazioni paesaggistiche che derivano dalla combinazione, strutturale e funzionale, delle suddette risorse. È altresì presupposto delle strategie per lo sviluppo durevole del territorio, di cui alla Parte Terza delle presenti norme.

62. Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58

63. Ratificata con Legge 9 gennaio 2006, n.14, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000".

64. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e smi

65. Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali": Capo II "Componenti fisiche e naturali", Capo III "Componenti antropiche e storico-culturali"

Art. 38 Integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali

1. Per integrare il paesaggio nelle politiche territoriali, il PS, in applicazione degli obiettivi di qualità indicati dalla sezione 4 delle schede allegate al piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT)66 e relative all'Ambito di paesaggio n. 11, "Valdarno superiore", definisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica per il governo del territorio comunale e li persegue attraverso specifiche misure per la qualità del paesaggio, così come specificato, rispettivamente, agli articoli 40 e 41 delle presenti norme.

2. Gli obiettivi di qualità paesaggistica definiscono le caratteristiche paesaggistiche dell'ambiente di vita della popolazione. Essi sono riferiti:

  • - all'intero territorio comunale: per quanto concerne i sistemi naturali che costituiscono le matrici originarie del paesaggio;
  • - ai singoli sistemi territoriali67: per quanto concerne la stratificazione storica delle modificazioni antropiche apportate alle matrici naturali originarie del paesaggio.

3. Le misure per la qualità del paesaggio definiscono le modalità con le quali si perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica:

  • - misure di salvaguardia;
  • - misure di evoluzione coerente;
  • - misure di trasformazione sostenibile.

4. Le strategie per lo sviluppo durevole del territorio comunale, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, assumono gli obiettivi di qualità paesaggistica e le misure per la qualità del paesaggio come riferimento costante delle politiche e delle azioni presupposte.

66. Piano di indirizzo territoriale della Toscana, approvato con Deliberazione C.R. 24 luglio 2007, n. 72, e implementato con la Disciplina paesaggistica adottata con Deliberazione CR 16 giugno 2009, n. 32

67. Così come definiti nella Parte Seconda, Titolo I, delle presenti norme

Art. 39 Categorie di riferimento del paesaggio

1. Per la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, di cui all'articolo 40 delle presenti norme, il territorio comunale viene articolato nelle seguenti categorie di riferimento:

  • - conformazione paesaggistica profonda del territorio;
  • - conformazione paesaggistica consolidata del territorio;
  • - conformazione paesaggistica critica del territorio.

2. Le suddette categorie di riferimento sono definite, come specificato ai successivi punti 3, 4 e 5 del presente articolo, a partire dai seguenti sistemi di origine naturale o di derivazione antropica: sistema morfologico, sistema idrografico e idrogeologico, sistema forestale, sistema agricolo, sistema insediativo e sistema infrastrutturale.
Esse contraddistinguono, per prevalenza e/o caratterizzazione, i sistemi territoriali riconosciuti dal PS68 e comportano, all'interno dei suddetti sistemi, l'adozione di specifiche misure per la qualità del paesaggio.

3. Conformazione paesaggistica profonda del territorio

3.1. La conformazione paesaggistica profonda del territorio è costituita dall'insieme dei sistemi di origine naturale (sistemi morfologico, idrografico, idrogeologico e forestale) e dalle rispettive relazioni costitutive e coevolutive. Essa rappresenta la matrice di base del paesaggio e viene conseguentemente assunta dal PS come riferimento costante e prevalente per la definizione delle politiche e delle azioni di governo del territorio.

3.2. Il PS riconosce, quali componenti della conformazione paesaggistica profonda del territorio, i seguenti sistemi di origine naturale, rappresentati nella tavola n. 1.3.4a. dello Statuto del territorio69:

  1. a. Sistema morfologico: costituito delle specifiche conformazioni della morfologia fisica, definite dai crinali, dai poggi, dalle selle, dagli altipiani, dai versanti e dai fondovalle.
  2. b. Sistema idrografico e idrogeologico: costituito dai sottosistemi dell'Arno e dei corsi d'acqua minori suoi tributari, nonché dalla articolata rete dei solchi di impluvio che confluisce al loro interno; le sorgenti sono parte integrante del sistema, in quanto formazioni di superficie con essenziali funzioni di relazione tra acquiferi sotterranei e rete drenante del reticolo idrografico superficiale.
  3. c. Sistema forestale: costituito dai boschi di latifoglie che, per fisionomia vegetazionale, caratteri geologici e morfologici del rilievo e scarsità di insediamento umano, costituiscono permanenza presumibile delle coperture forestali naturali originarie.

4. Conformazione paesaggistica consolidata del territorio

4.1. La conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale è costituita dalla stratificazione storica di quelle modificazioni della conformazione paesaggistica profonda che hanno trasformato il paesaggio naturale originario in un paesaggio a diffusa caratterizzazione semiologica e culturale, se pure con significativi connotati di naturalità diffusa.
Le società insediate hanno introdotto innovazioni e operato modifiche nei sistemi naturali originari che sono state selezionate dalla storia, dando luogo a una conformazione paesaggistica di comprovata qualità ecologica ed estetica, che oggi concorre, in maniera determinante, alla definizione dell'attuale identità paesaggistica del territorio comunale, esprimendo relazioni con la conformazione paesaggistica profonda fondate su regole di firmitas, utilitas e venustas.

4.2. La conformazione paesaggistica consolidata del territorio comprende, accanto a quelle storiche, anche quelle impronte moderne e contemporanee che, in virtù della loro coerenza con la conformazione paesaggistica profonda, sono considerate dal Piano strutturale come partecipi dell'identità paesaggistica locale.

4.3. Il PS riconosce, quali componenti della conformazione paesaggistica consolidata del territorio, i seguenti sistemi di derivazione antropica, rappresentati nella tavola n. 1.3.4b dello Statuto del territorio70:

  1. a. Sistema forestale: costituito dalle formazioni forestali miste, con latifoglie e conifere, e dagli arbusteti;
  2. b. Sistema agricolo: costituito dai mosaici che conservano l'impronta storica stratificata del processo di appoderamento, sviluppatosi, con una strutturazione sostanzialmente continua, fino alla metà del secolo scorso. Ne sono parte integrante ed eccellente, per intensità, efficienza e caratterizzazione paesaggistica, i terreni modellati dalle sistemazione idraulico-agrarie di versante.
  3. c. Sistema insediativo e infrastrutturale: costituito dagli insediamenti matrice di impianto storico e dalle articolate espressioni della loro evoluzione, che ha dato luogo al sistema insediativo sparso del podere e dei piccoli borghi rurali. Costituisce parte integrante del sistema insediativo il sottosistema viario di impianto storico o recente, se e in quanto coerente, nonché il sottosistema dei manufatti minori dell'identità storico-culturale, costituito da tabernacoli, edicole sacre, croci votive, cippi e ponti di formazione storica.

5. Conformazione paesaggistica critica del territorio.

5.1. La conformazione paesaggistica critica del territorio comunale è costituita dalle modificazioni incoerenti delle altre conformazioni paesaggistiche[1], prodotte solitamente dalla società moderna e contemporanea, che hanno dato luogo a paesaggi contrassegnati da criticità ambientale, indeterminatezza tipologica, instabilità morfologica, casualità funzionale.

5.2. Tra i prodotti delle suddette modificazioni incoerenti sono annoverati gli insediamenti recenti del territorio rurale e le aree, limitrofe ai centri abitati, che hanno perso le rispettive relazioni strutturali e funzionali con il paesaggio consolidato.

5.3. Il PS riconosce, quali componenti della conformazione paesaggistica critica del territorio, i seguenti sistemi di derivazione antropica, rappresentati nella tavola n. 1.3.4c dello Statuto del territorio71:

  1. a. Sistema forestale: costituito da rimboschimenti di conifere e boschi di robinie.
  2. b. Sistema agricolo: costituito dai mosaici agricoli di fondovalle o pedecollinari in condizioni di margine insediativo o infrastrutturale, nonché da quelli che hanno sviluppato forme di conduzione tipiche della contemporaneità (agricoltura di autoconsumo, colture protette, colture florovivaistiche specializzate), senza conservare o riproporre, anche attualizzandoli, i caratteri semiologici e funzionali tipici della conformazione paesaggistica consolidata del territorio.
  3. c. Sistema insediativo e infrastrutturale: costituito dagli insediamenti di formazione (solitamente) recente, che hanno prodotto una intensa e diffusa discontinuità con il passato senza generare nuovi modelli insediativi, coerenti con la conformazione paesaggistica profonda e capaci di costituire una evoluzione, in chiave contemporanea, della conformazione paesaggistica consolidata.

68. Vedi Parte Seconda, Titolo I, delle presenti norme

69. Statuto del territorio: Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali, Paesaggio: Conformazione paesaggistica profonda del territorio , tavola n. 1.3.4a

70. Statuto del territorio: Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali, Paesaggio: conformazione paesaggistica consolidata del territorio, tavola n. 1.3.4b

[1] Conformazione paesaggistica profonda e conformazione paesaggistica consolidata del territorio

71. Statuto del territorio: Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali, Paesaggio: Conformazione paesaggistica critica del territorio, tavola n. 1.3.4c

Art. 40 Obiettivi di qualità paesaggistica

1. Costituiscono condizioni preliminari per la qualità paesaggistica, da osservare su tutto il territorio comunale in presenza di qualsiasi politica e/o azione che abbia effetti diretti o indiretti sul paesaggio:

  • - la percezione sociale del paesaggio, processo di elaborazione collettiva delle informazioni sensoriali, come metodo per riconoscere le specificità dei paesaggi, definirne gli obiettivi e le misure di qualità, verificare gli effetti sul paesaggio delle politiche territoriali;
  • - la diversità dei paesaggi, da garantire attraverso gli obiettivi e le misure di qualità paesaggistica specificatamente definiti dalle presenti norme, evitando la banalizzazione e la omologazione dei paesaggi;
  • - la stabilità strutturale e funzionale dei paesaggi, seminaturali e rurali, quale condizione necessaria per prevenire e contenere, accanto ai processi di banalizzazione e di omologazione, i processi di frammentazione dei paesaggi;
  • - l'equilibrio tra storia e contemporaneità nei paesaggi: ferme restando le limitazioni alle trasformazioni territoriali in presenza di paesaggi di particolare significato testimoniale72, è possibile che le innovazioni introdotte esprimano a pieno titolo la contemporaneità, evitando tuttavia la banalizzazione e la omologazione dei paesaggi. A tale scopo il PS definisce criteri generali per favorire la salvaguardia, l'evoluzione coerente e/o la trasformazione sostenibile dei paesaggi73.

2. Costituisce obiettivo di qualità paesaggistica per l'intero territorio comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 46 delle presenti norme, la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda.

3. Ferma restando la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica per i singoli sistemi territoriali individuati dal PS, secondo le modalità di cui all'articolo 46 delle presenti norme:

  • - sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5: l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata del territorio74, considerata prevalente e caratterizzante dal PS all'interno dei suddetti sistemi territoriali.
  • - sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3: la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio75, considerata prevalente e caratterizzante dal PS all'interno dei suddetti sistemi territoriali.

72. Vedi aree di protezione storico ambientale di cui all'articolo 47 delle presenti norme

73. Vedi articolo 41 delle presenti norme

74. Vedi articolo 46 delle presenti norme

75. Vedi articolo 46 delle presenti norme

Art. 41 Misure per la qualità paesaggistica

1. Le misure per la qualità del paesaggio, definite con riferimento alla Convenzione europea del paesaggio76, si articolano in:

  1. a. protezione delle matrici fisiche e naturali del paesaggio77: ha come fine la protezione della integrità, strutturale e funzionale, della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale, in ragione del suo preminente valore patrimoniale78.
    Le misure di protezione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 3, delle presenti norme ("salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale")79.
    Esse si applicano, quale presupposto imprescindibile per qualsiasi paesaggio di qualità, a tutte le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), a prescindere dalla loro ubicazione territoriale.
  2. b. gestione dei paesaggi a diffusa caratterizzazione storico-culturale80: ha come fine la coerenza delle trasformazioni, indotte dai processi territoriali di sviluppo sociale, economico, insediativo e infrastrutturale, con le regole costitutive ed evolutive81 della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale, in una prospettiva di sviluppo durevole82 e di conservazione dinamica della qualità paesaggistica.
    Le misure di gestione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 4, delle presenti norme ("evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale")83.
    Esse si applicano ai sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5, al cui interno il PS riconosce, come prevalente e caratterizzante, la conformazione paesaggistica consolidata del territorio.
    Le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), ancorché ricadenti nei suddetti sistemi territoriali, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 1.a.
  3. c. progettazione dei paesaggi incongrui e/o degradati84: ha come fine il superamento della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, attraverso azioni lungimiranti capaci di coniugare le nuove esigenze collettive con l'uso sostenibile delle risorse patrimoniali e di perseguire, nel tempo, la creazione di nuove conformazioni paesaggistiche di qualità85.
    Le misure di progettazione trovano espressa specificazione nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 46, punto 5, delle presenti norme ("trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale")86.
    Esse si applicano ai sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, al cui interno il PS riconosce, come prevalente e caratterizzante, la conformazione paesaggistica critica del territorio.
    Le articolazioni dei sistemi fisici e naturali che compongono la conformazione paesaggistica profonda (sistemi morfologico, idrografico e idrogeologico, forestale), ancorché ricadenti nei suddetti sistemi territoriali, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 1.a.
    Le componenti fisiche e naturali, antropiche e storico-culturali, che costituiscono risorse patrimoniali ai sensi della Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo IIII, delle presenti norme, seguono la disciplina di conservazione ivi definita ancorché ricadenti nei sistemi territoriali sopra detti.

2. Le misure per la qualità del paesaggio informano le strategie per lo sviluppo durevole del territorio, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, nonché gli atti di governo del territorio, che conferiscono operatività al PS, attraverso i criteri e le modalità generali per la qualità del paesaggio, di cui all'articolo 46 delle presenti norme.
I suddetti criteri costituiscono invariante strutturale ai sensi della LR 01/200587

76. CEP 2000

77. "Landscape protection", CEP 2000

78. "Heritage value", CEP 2000

79. Articolo 46, "Invarianza della qualità paesaggistica"

80. "Landscape management", CEP 2000

81. "Regular upkeep", CEP 2000

82. "Sustainable development", CEP 2000

83. Articolo 46, "Invarianza paesaggistica"

84. "Landscape planning", CEP 2000

85. "Restore", "enhance", "create", CEP 2000

86. Articolo 46, "Invarianza della qualità paesaggistica"

87. Legge Regionale 3 gennaio 2005, n°1, "Norme per il governo del territorio"

Art. 42 Disposizioni per i beni paesaggistici

1. Costituiscono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'articolo 134 del D.Lgs 42/200488.

2. Ad essi si applica la disciplina generale del paesaggio di cui alle presenti norme, come implementata dalle specifiche disposizioni di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano agli interventi che non comportano alterazione allo stato dei luoghi e/o all'aspetto esteriore delle costruzioni, che saranno specificatamente individuati dal RU. Gli interventi che interessano i beni paesaggistici sono comunque soggetti, prioritariamente, alle prescrizioni contenute nel PIT con valenza di Piano paesaggistico89, riportate, a titolo ricognitivo, nell'Allegato 2 alle presenti norme. Qualora, alla definitiva approvazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, dovessero intervenire modifiche alle suddette prescrizioni, l'Allegato 2 viene conseguentemente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al PS.

3. I progetti relativi agli interventi di trasformazione dei beni paesaggistici evidenziano prioritariamente, attraverso un apposito studio, i valori paesaggistici riconosciuti dal D.Lgs 42/200490 e sono corredati, con diversa gradualità in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, dalla specifica definizione dei caratteri costitutivi del paesaggio (fisico-naturali, storico-culturali, visuali), con particolare attenzione alle risorse patrimoniali di cui alla Parte Seconda, Titoli II e III, delle presenti norme. Tali caratteri sono individuati e descritti nelle condizioni precedenti e successive agli interventi di trasformazione territoriale, con riferimento anche alle aree limitrofe a quelle interessate dall'intervento e con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

  • - sistemi fisico-naturali (morfologico, idrografico, idrogeologico, vegetazionale) e storico-culturali (agricolo, insediativo, infrastrutturale), che devono essere descritti, interpretati e riproposti dal progetto secondo nuove configurazioni compiute, capaci di garantire coerenza e continuità strutturale, formale e funzionale con l'intorno territoriale;
  • - semiologia del paesaggio, con evidenziazione delle prevalenti tessiture territoriali di valore ecologico e/o storico - culturale;
  • - relazioni visuali con le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica, con la individuazione delle principali visuali panoramiche, anche a distanza.

4. I progetti relativi agli interventi di trasformazione dei beni paesaggistici evidenziano la compatibilità con la tutela dei valori riconosciuti dal D.Lgs 42/200491 e con i caratteri ecologici e ambientali del sito. Essi esprimono coerenza formale nelle aree interessate dall'intervento, oltre che compatibilità semiologica e visuale nei confronti dell'intorno. Provvedono, in particolare, alla valorizzazione delle principali visuali panoramiche, anche alla distanza.

5. Il Regolamento urbanistico, anche in attuazione del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT) e della specifica disciplina dei beni paesaggistici ivi contenuta, detta disposizioni particolari atte a disciplinare:

  • - la realizzazione di barriere visuali lungo le strade panoramiche e lungo il tracciato dell'Autostrada A1;
  • - l'apposizione e la tipologia delle insegne pubblicitarie lungo i tracciati stradali;
  • - l'aspetto esteriore degli edifici, con particolare riguardo alle coperture;
  • - la realizzazione di impianti solari, da biomassa e di altri sistemi per la produzione di energie rinnovabili.

88. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

89. Adottato dalla Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58

90. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

91. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

92. Piano di indirizzo territoriale della Toscana, già citato