Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 43 Definizione

1. Ferma restando la disciplina dettata dal Titolo III dello Statuto del territorio93, che riconosce le risorse patrimoniali quali componenti identitarie del territorio comunale e ne definisce le rispettive modalità di uso, costituiscono invariante strutturale, ai sensi della LR 01/200594, quei caratteri identitari, estesi, profondi e persistenti, che consentono al territorio comunale di espletare prestazioni di qualità irrinunciabili e riconoscibili, pur nella mutevolezza delle condizioni storiche.

2. Alla definizione dei suddetti caratteri concorrono sistemi complessi di risorse patrimoniali, strutturati secondo relazioni che assicurano alla collettività benefici ambientali, culturali, sociali ed economico-produttivi nel rispetto dei principi dello sviluppo durevole. Detti benefici costituiscono le prestazioni di qualità di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Nel territorio comunale sono riconosciute le seguenti invarianti strutturali:

  • invarianza territoriale, quale preminente carattere, strutturale e prestazionale, dei singoli sistemi territoriali così come definiti dal Piano strutturale95;
  • invarianza insediativa, quale caratterizzazione storica, strutturale e prestazionale degli insediamenti, così come risultante dal sistema funzionale insediativo del Piano strutturale 96;
  • invarianza paesaggistica, quale modalità articolata di salvaguardia, riproduzione e rinnovo nel tempo della qualità del paesaggio, così come definita dal Piano strutturale 97;
  • invarianti definite dal PTC della Provincia di Firenze98:
    • aree sensibili di fondovalle;
    • ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale;
    • aree di protezione storico ambientale.

4. Il rispetto delle invarianti strutturali, così come definite e disciplinate dal presente Titolo IV, costituisce il requisito di base per le azioni strategiche, di cui alla Parte Terza delle presenti norme, e per la loro attuazione attraverso gli atti di governo del territorio.

93. Parte Seconda, Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali"

94. Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, "Norme per il governo del territorio"

95. Parte Seconda, Titolo I "Sistemi territoriali"

96. Parte Seconda, Titolo II "Sistemi funzionali", Articolo 16 "Sistema insediativo"

97. Parte Seconda, Titolo III "Disciplina per l'uso durevole delle risorse patrimoniali", Capo IV "Paesaggio". In particolare: Articolo 40 "Obiettivi di qualità paesaggistica" e 41 "Misure per la qualità paesaggistica"

98. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Del CP n. 1 del 10.01.2013

Art. 44 Invarianza territoriale

1. Costituiscono invariante strutturale del territorio comunale i caratteri identitari, preminenti e imprescindibili, e le conseguenti prestazioni qualitative dei sistemi territoriali, così come definiti nella Parte Seconda, Capo I, delle presenti norme.

2. Sistema territoriale 1 "Fondovalle dell'Arno".

2.1 Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il rapporto ecologico, culturale, funzionale e visuale tra il territorio collinare e l'Arno, che si realizza attraverso le aree rivierasche di fondovalle.
A definire la qualità di tale rapporto concorrono le seguenti condizioni:

  • percezione e considerazione costante del fiume quale principale elemento generatore della conformazione fisica del territorio, nonché elemento strutturante e condizionante degli assetti territoriali storicamente determinatisi lungo le sue rive;
  • condizioni di sicurezza idraulica, di connettività ecologica e di fruibilità funzionale delle aree rivierasche, associate alla tutela delle risorse naturali e culturali presenti, nonché alla loro preservazione nei confronti di eventuali detrattori visuali;
  • mantenimento di relazioni trasversali, ecologiche e funzionali, tra monte e valle, evitando la creazione di barriere longitudinali parallele al fiume, ovvero limitandole alle infrastrutture indispensabili purché compensate da adeguate opere di mitigazione della frammentazione ecologica e degli impatti visuali.

2.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 1, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia garantita la fruibilità delle rive e il rapporto con il fiume, conciliando con queste esigenze la concezione delle opere di regimazione idraulica;
  • sia garantito il ruolo del fiume quale recapito finale dei corsi d'acqua secondari che scendono dalla collina, attraverso l'individuazione di appositi varchi inedificati lungo i loro tratti terminali;
  • sia garantita la funzione ecologica della vegetazione ripariale e delle fasce ecotonali presenti, evitandone la compromissione;
  • con specifico riferimento ai sub sistemi territoriali:
    • Sub sistema territoriale 1.1:
      • sia evitata la proliferazione degli insediamenti lineari tra il centro abitato di Rignano e Pian dell'Isola, scongiurando la saldatura e incentivando, di contro, le relazioni, ecologiche e funzionali, tra i due sistemi insediativi (in particolare: sistema degli spazi aperti, percorribilità delle rive, collegamenti ciclo-pedonali, fluviali e carrabili su mezzi pubblici);
      • siano considerati, come principali riferimenti culturali e visuali, la torre di Pian dell'Isola, il ponte di Rignano e la pieve di San Leolino;
    • Sub sistema territoriale 1.2:
      • sia incentivata la conservazione dei caratteri di naturalità, anche attraverso il sostegno a forme di agricoltura biologica o integrata nelle aree utilizzabili per le attività agricole;
      • sia incentivata la fruibilità escursionistica delle rive, anche attraverso il ripristino di attraversamenti del fiume;
    • Sub sistema territoriale 1.3:
      • sia evitata la proliferazione del sistema insediativo di Rosano, evitando in particolare l'interessamento delle aree con elevata pericolosità idraulica e prevedendo, di contro, la messa in sicurezza degli insediamenti esistenti, anche attraverso lo spostamento delle costruzioni che determinano condizioni di maggiore criticità;
      • sia garantita la valorizzazione culturale e visuale del monastero di Rosano, anche attraverso una adeguata utilizzazione delle aree di pertinenza paesaggistica, così come definite dall'articolo 47 delle presenti norme (aree di protezione storico ambientale), prevedendo, in particolare, la salvaguardia delle visuali dagli spazi pubblici limitrofi, nonché la conservazione degli spazi aperti residui (a est, prospicienti il centro abitato; a ovest, compresi tra la collina e il fiume).

3. Sistema territoriale 2 "Media collina di matrice mezzadrile"

3.1 Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, l'elevato valore del paesaggio rurale, a forte caratterizzazione agricola e storico - culturale, che accresce l'attrattività del territorio comunale.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:

  • la morfologia fisica, prevalentemente di mezza costa, che presenta un rilievo collinare sufficientemente dolce, con ampi pianori e fondovalle;
  • la riconoscibilità dei caratteri storicizzati, tipici del paesaggio collinare fiorentino, costituito dal sistema insediativo sparso in posizione cacuminale e dal ricco eco mosaico di matrice mezzadrile che occupa le aree più accessibili, lasciando al bosco i versanti più scoscesi;
  • il mantenimento delle coltivazioni tradizionali, attraverso lo sviluppo di attività polifunzionali di nicchia incentrate sull'agricoltura e con essa integrate;
  • l'assenza di grandi infrastrutture di trasporto e la sostanziale marginalità rispetto ai grandi traffici di carattere regionale o nazionale;
  • la limitata presenza di insediamenti accentrati, comunque di dimensioni ridotte, e la diffusa presenza dell'insediamento sparso di impianto storico.

3.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 2, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia garantito il carattere agricolo del sistema territoriale, consentendo l'integrazione delle attività agricole con altre attività compatibili e integrate con l'agricoltura, quali: attività silvocolturali; allevamento non intensivo; trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali; agriturismo e turismo rurale; escursionismo; ristorazione; attività sociali, ricreative, culturali; attività commerciali qualificate ed empori polifunzionali; attività direzionali e produttive compatibili;
  • siano evitate la proliferazione e la crescita del sistema insediativo accentrato a carattere residenziale;
  • sia garantita la coerenza delle trasformazioni territoriali nei confronti del paesaggio storicizzato, anche attraverso la specificazione e l'implementazione dei criteri generali definiti delle presenti norme99.

4. Sistema territoriale 3 "Fondovalle di Troghi e valico di San Donato"

4.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il ruolo di corridoio infrastrutturale, storicamente assolto dal sistema territoriale nelle relazioni funzionali tra il Valdarno superiore e l'area fiorentina.
A definire tale ruolo concorre la morfologia fisica del territorio, che attraverso la valle del Fosso di Troghi e il valico di San Donato, consente di superare la dorsale occidentale che separa il Valdarno dall'area fiorentina.

4.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 3, disponendo che i progetti considerino le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia garantita la sostenibilità ambientale, paesaggistica e sociale, con particolare riferimento a:
    • ruolo ecologico e connettivo del Fosso di Troghi e dei relativi affluenti;
    • contenimento degli impatti generati dalle infrastrutture della mobilità, ancorché interrate, attraverso adeguate misure di inserimento e/o di compensazione;
    • riutilizzo della ex fabbrica Montecchi, quale elemento di relazione, strutturale e funzionale, tra autostrada e territorio;
  • sia garantita la funzionalità delle infrastrutture di collegamento congiuntamente alla qualità degli insediamenti esistenti, eliminando in particolare la sovrapposizione dei traffici (locali e di attraversamento) lungo la SP 1 Aretina;
  • sia contenuta la proliferazione insediativa lungo la SP 1 Aretina, evitando ulteriori sviluppi lineari e la saldatura degli aggregati residenziali esistenti (Le Valli, La Felce, Cellai, Troghi, San Donato in Collina);
  • tutte le trasformazioni territoriali siano compatibili con il ruolo di corridoio infrastrutturale ricoperto dal sistema territoriale, evitando in particolare la creazione di significative barriere trasversali.

5. Sistema territoriale 4 "Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù"

5.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il valore naturalistico associato ai caratteri storicizzati del paesaggio rurale, in un sistema territoriale chiuso e morfologicamente accidentato.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:

  • la morfologia fisica del settore occidentale del bacino idrografico del Fosso di Castiglionchio, caratterizzata da una conformazione chiusa, da quote elevate e versanti scoscesi,;
  • la marginalità del sistema territoriale rispetto alle principali vie di comunicazione;
  • l'episodicità degli insediamenti, che presentano un impianto storico;
  • la copresenza di estese superfici boschive e di estese coltivazioni agricole (colture arboree, seminativi, prati), che determina un eco mosaico variegato caratterizzato da buone condizioni di biodiversità;
  • la diffusione delle sistemazioni idraulico agrarie, che consente la coltivazione dei versanti scoscesi;
  • la presenza di importanti insediamenti storici (Castiglionchio, Miransù).

5.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 4, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • siano garantite le opere di presidio idrogeologico dei versanti e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali;
  • sia contrastato l'avanzamento del bosco, evitando la copertura boschiva delle aree scoperte, attraverso il sostegno alle pratiche agricole e all'allevamento;
  • sia garantito il mantenimento di spazi (a geometria variabile) occupati dai prati e dagli incolti.

6. Sistema territoriale 5 "Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze"

6.1. Costituisce prestazione qualitativa, preminente e imprescindibile, il valore naturalistico, associato al presidio territoriale garantito dall'insediamento sparso, che trova continuità nel territorio dei vicini comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d'Arno.
A definire tale qualità concorrono le seguenti condizioni:

  • la storica marginalità del sistema territoriale rispetto al corpo vivo del territorio comunale, accentuata dopo la costruzione dell'autostrada A1;
  • l'appartenenza a una vasta area, con dimensioni sovra comunali (Poggio di Firenze e Monti del Chianti). che presenta analoghi caratteri morfologici, insediativi e vegetazionali, nonché elevato e diffuso valore naturalistico in virtù della alta biodiversità e della appartenenza al sistema provinciale dei corridoi boscati.

6.2. Gli atti di governo del territorio disciplinano specificatamente le trasformazioni del Sistema territoriale 5, disponendo che i progetti considerino unitariamente le condizioni sopra richiamate. In particolare dispongono che:

  • sia contrastato l'avanzamento del bosco, evitando la copertura boschiva delle aree scoperte residuali, attraverso il presidio garantito dall'insediamento sparso esistente, dallo sviluppo di attività escursionistiche e/o legate alla didattica ambientale, dalle pratiche agricole e dall'allevamento;
  • sia garantito il mantenimento di spazi (a geometria variabile) occupati dai prati e dagli incolti;
  • sia assicurata una gestione unitaria delle aree, anche attraverso il coordinamento con i comuni limitrofi.

99. Vedi articolo 46 "Invarianza paesaggistica"

Art. 45 Invarianza insediativa

1. Costituisce invariante strutturale del sistema insediativo il carattere monocentrico del territorio comunale, contrassegnato dalla presenza di un centro abitato principale, di insediamenti urbani minori di epoca recente e di un insediamento rurale sparso, di impianto storico, con numerose strutture insediative accentrate, di impianto storico o recente.

2. In particolare, l'invarianza del sistema insediativo si basa sulle seguenti caratterizzazioni di ruolo delle strutture insediative accentrate:

2.1. strutture insediative accentrate con caratteri urbani:

  • - Rignano capoluogo: centro abitato principale e principale centro direttore del territorio comunale, con struttura urbana consolidata, suscettibile di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento, di ampliamento e di potenziamento nella fornitura dei servizi pregiati e dei servizi di base;
  • - Troghi - Cellai: centri abitati minori di formazione recente, privi di struttura urbana consolidata, suscettibili di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento e di potenziamento nella fornitura dei servizi di base;
  • - Rosano: centro abitato minore sul confine comunale, di formazione recente, privo di struttura urbana consolidata, suscettibile di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento (se e in quanto compatibile con le condizioni idrauliche), di coordinamento e di stretta integrazione con il centro abitato di Pontassieve per la fruizione dei servizi pregiati e dei servizi di base;
  • - San Donato in Collina: centro abitato minore transfrontaliero, di formazione recente, privo di struttura urbana consolidata, suscettibile di qualificazione, ecologica, morfologica e funzionale, di completamento, di coordinamento e di stretta integrazione con il corrispondente e omonimo settore urbano che ricade nel comune di Bagno a Ripoli per la fornitura e la fruizione dei servizi di base;
  • - Molinuzzo e Pian dell'Isola: insediamenti accentrati a carattere artigianale/industriale, motori dello sviluppo locale, necessitanti di prioritari interventi di messa in sicurezza idraulica, suscettibili di qualificazione e di riorganizzazione ecologica, morfologica e funzionale, di forte caratterizzazione dell'offerta, di forte integrazione e radicamento nel territorio.

2.2. insediamenti accentrati con caratteri rurali:

  • - Torri e Bombone: nuclei abitati del territorio rurale, di formazione recente, privi di struttura urbana consolidata, suscettibili di qualificazione ecologica, morfologia e funzionale in stretta relazione con i caratteri rurali del contesto territoriale e paesaggistico;
  • - Volognano, Sarnese, S.Maria, S.Martino: borghi rurali di impianto storico, meritevoli di conservazione architettonica e paesaggistica e di valorizzazione funzionale;
  • - Le Valli, Torre Giulia - Focardo, S. Piero: insediamenti accentrati del territorio rurale, a prevalente carattere residenziale, con costruzioni di impianto storico e recente, suscettibili di qualificazione paesaggistica e culturale;
  • - Le Corti, La Felce, Montecucco: insediamenti accentrati del territorio rurale, a prevalente carattere residenziale, con costruzioni di impianto recente, suscettibili di qualificazione paesaggistica;

3. L'invarianza monocentrica del sistema insediativo trova origine nelle caratteristiche strutturali, storiche e funzionali del territorio comunale e nella percezione sociale.
Essa ha efficacia sulle strategie di governo del territorio comunale, che devono riconoscere:

  • - a Rignano il ruolo di caposaldo principale nella fornitura dei servizi pregiati e di base;
  • - a Troghi e Cellai il ruolo di capisaldi secondari nella fornitura dei servizi di base;
  • - a Rosano e San Donato il ruolo di capisaldi secondari con caratteri di cerniere transfrontaliere.

Art. 46 Invarianza paesaggistica

1. La "qualità" del paesaggio costituisce invariante prestazionale della conformazione paesaggistica profonda, della conformazione paesaggistica consolidata e della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, così come definite dall'articolo 39 delle presenti norme.

2. In particolare costituiscono invarianti prestazionali di qualità paesaggistica i criteri e le modalità indicati ai punti successivi del presente articolo, che consentono di perseguire gli specifici obiettivi di qualità paesaggistica, così come definiti dall'articolo 40 delle presenti norme in relazione ai singoli sistemi territoriali. Tali criteri e modalità costituiscono, altresì, specificazione delle misure per la qualità paesaggistica definite dall'articolo 41 delle presenti norme. I suddetti obiettivi di qualità paesaggistica sono di seguito richiamati:

  1. 2.1. la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda dell'intero territorio comunale;
  2. 2.2. l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5;
  3. 2.3. la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica dei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3.

3. Salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale

3.1. Il PS salvaguarda l'integrità della conformazione paesaggistica profonda del territorio comunale attraverso criteri e modalità generali riguardanti i relativi sistemi costitutivi: sistema morfologico, sistema idrografico e idrogeologico, sistema forestale.
Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.

3.2. Sistema morfologico.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 25 delle presenti norme100, il sistema morfologico, a meno di eccezionali e ineludibili interessi generali, riguardanti in particolar modo la sicurezza e i servizi di pubblica utilità, non può essere sottoposto a trasformazioni che alterino, in maniera significativa, gli equilibri di scala del mosaico paesaggistico, attraverso l'introduzione di manufatti o la lavorazione di terreni che, in maniera episodica o diffusa, comportino caratteri dimensionali estranei alla conformazione paesaggistica consolidata del territorio, così come definita dall'articolo 39 delle presenti norme101.

In particolare, il sistema morfologico non può essere sottoposto a trasformazioni significative per la coltivazione di cave e/o la realizzazione di discariche, comunque non consentite nel sistema territoriale 2.
Le sistemazioni idrauliche e agrarie, così come la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture (comprese le gallerie), possono produrre modificazioni del sistema morfologico se coerentemente integrate nello stesso, previa introduzione di congrui contenuti paesaggistici, generali e specifici, nei relativi piani e/o progetti.

3.3. Sistema idrografico e idrogeologico.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 24 delle presenti norme102, la conformazione morfologia dei corsi d'acqua che compongono il reticolo idrografico superficiale può essere modificata esclusivamente per documentate ragioni di funzionalità e di sicurezza idraulica. In particolare, deve essere sempre garantito il pieno espletamento della funzione drenante esercitata dal suddetto reticolo idrografico, anche attraverso i rami minori, associando comunque, a quelle idrauliche, le funzioni ecologiche, energetiche e/o ricreative.
Per tali ragioni, ferme restando le eccezioni sopra menzionate, non è consentito deviare i corsi d'acqua o coprirli (fatti salvi gli attraversamenti di infrastrutture), né peggiorare le prestazioni degli alvei impermeabilizzandoli, riducendone le sezioni o eliminando le relazioni con le rive.
Sono tuttavia consentite modifiche puntuali per la realizzazione di briglie e di sistemazioni funzionali a utilizzi energetici e/o ricreativi compatibili con i requisiti qualitativi anzidetti.
Il sistema di captazione delle acque ai fini potabili deve essere salvaguardato favorendo, in particolare, il recupero delle relazioni tra le sorgenti captate e i corsi d'acqua di afferenza naturale.

3.4. Sistema forestale.

Il sistema forestale, che concorre a definire la conformazione paesaggistica profonda, costituisce una risorsa patrimoniale rilevante per la continuità biologica con il passato. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 26 delle presenti norme103, esso è pertanto sottoposto a conservazione e i suoi caratteri vegetazionali sono salvaguardati attraverso modalità gestionali atte a combinare le esigenze produttive con le funzioni paesaggistiche dei boschi (sotto il profilo naturalistico, ecosistemico e ricreativo). L'Amministrazione Comunale favorisce il perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti di informazione e di assistenza per l'accesso agli aiuti economici del Piano regionale di sviluppo rurale, in ragione delle specifiche modulazioni definite dalla Provincia di Firenze.

4. Evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5

4.1. Il PS persegue l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 4 e 5 attraverso la definizione di criteri e modalità generali, ai quali, fatte salve le competenze degli enti preposti a esprimere pareri sui progetti relativi alle aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, si riferiscono le trasformazioni territoriali che interessano i suddetti sistemi. In particolare:

  1. a. gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono alla definizione della conformazione paesaggistica consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e Capo III, delle presenti norme;
  2. b. gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove componenti nella conformazione paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3 del presente articolo;
  3. c. gli interventi che prevedono il rifacimento totale delle componenti esistenti e incongrue con la conformazione paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 4.2 e 4.3 del presente articolo.

Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.

4.2. Criteri e modalità generali

I criteri generali, definiti dal PS per l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata, riguardano il territorio rurale e, in particole, gli insediamenti sparsi, le strutture insediative accentrate, le strade, gli equipaggiamenti vegetali e le lavorazioni agricole.

4.2.1. Insediamenti rurali sparsi

Le disposizioni che seguono sono riferite alla realizzazione di nuove costruzioni, ove consentite nel territorio rurale anche attraverso la ricostruzione di volumetrie demolite. Qualora i confini di proprietà non consentano il rispetto dei criteri insediativi di seguito specificati, si seguono i criteri insediativi con essi più coerenti.

Ai fini delle presenti norme, i nuovi insediamenti rurali sparsi si distinguono in:

  • - ordinari: costruzioni per l'esercizio di attività agricole o connesse all'agricoltura, costruzioni per la residenza, costruzioni per attività sociali o di servizio alla residenza;
  • - specialistici: costruzioni per l'esercizio di altre attività consentite dal PS nel territorio rurale.
4.2.1.1.Insediamenti rurali sparsi ordinari.

Le nuove costruzioni, qualora insistano su fondi della stessa proprietà, sono realizzate in prossimità degli edifici esistenti, in modo da costituire con essi complessi organici e unitari; qualora insistano su fondi di proprietà diverse, sono realizzate in modo da contenere comunque gli effetti di dispersione edilizia, evitando comunque forme insediative assimilabili alle lottizzazioni.

I fronti principali sono collocati con esposizione a solatio. Nei sistemi territoriali 2 e 4 le nuove costruzioni presentano una configurazione planimetrica semplice e una configurazione altimetrica unitaria. Alle suddette caratteristiche si conformano le nuove costruzioni ad uso produttivo, ovunque realizzate, che tengono conto delle visuali da punti privilegiati di osservazione e sono concepite in modo da attenuare l'impatto visivo, soprattutto se in prossimità degli edifici di interesse storico-culturale di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti norme.

Le aree di pertinenza edilizia si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale e, ove presenti, a quella definita dalle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti).

Le costruzioni hanno relazioni di contiguità diretta con la viabilità principale, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada, ovvero, nei casi in cui l'edificio sia discosto dalla strada, hanno con essa relazioni mediate da raccordi stradali dedicati. I suddetti raccordi non determinano un potenziamento e una densificazione della rete viaria e, a tale scopo, consentono il transito esclusivamente da e per il singolo insediamento servito, evitando le conformazioni circolari con duplice innesto sulla viabilità principale.

4.2.1.2. Insediamenti rurali sparsi specialistici

Gli insediamenti specialistici, ove consentiti dal PS, sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU e sono soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno studio del paesaggio predisposto secondo le disposizioni di cui all'articolo 42, punto 3, delle presenti norme.

I nuovi insediamenti, ove non previsti a completamento di insediamenti esistenti, seguono, di norma, le disposizioni di cui al punto 4.2.1 del presente articolo e se ne discostano solo per motivate e inderogabili esigenze funzionali, documentate in sede di presentazione dei progetti.

La composizione planimetrica e altimetrica degli edifici è comunque improntata a una sobria espressione architettonica contemporanea, mentre gli spazi aperti pertinenziali si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale.

4.2.2. Strutture insediative accentrate

Fermo restando il carattere monocentrico del sistema insediativo urbano nel territorio comunale104, i criteri generali definiti dal PS per l'evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata nelle strutture insediative accentrate del territorio rurale105 riguardano:

  • - gli interventi di completamento;
  • - gli interventi di trasformazione che eccedano la sostituzione edilizia

Tali interventi sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU secondo criteri di organicità ecologica, morfologica e funzionale con i tessuti insediativi esistenti. Sono altresì soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno specifico studio del paesaggio. Detto studio è predisposto a partire dalla identificazione, analitico-diagnostica, dei principali caratteri costitutivi della conformazione paesaggistica consolidata, da assumere quali riferimenti essenziali cui riferire la verifica di coerenza dell'evoluzione.

La morfologia dei nuovi tessuti insediativi, prodotti dagli interventi di completamento e di trasformazione sopra detti, risponde a preminenti esigenze di raccordo con i caratteri del paesaggio rurale limitrofo (connessioni ecologiche, tessiture semiologiche, visuali, areali di rispetto delle emergenze paesaggistiche) e di integrazione con la struttura insediativa esistente, evitando comunque, con l'eccezione dei nuclei abitati di Torri e di Bombone, la riproposizione di sistemi funzionali (spazi aperti, spazi pubblici, percorsi, aree di sosta, ecc.) e di caratteri costruttivi (pavimentazioni, recinzioni, illuminazione, verde di arredo, ecc.) tipici delle realtà urbane.

Gli edifici e i complessi edilizi instaurano, con la rete stradale, relazioni dirette, ovvero mediate attraverso spazi pertinenziali coordinati, nella conformazione e nelle componenti di arredo, con elementi similari storicizzati presenti nel territorio limitrofo.

Tutti gli interventi prevedono una organizzazione funzionale integrata degli edifici e degli spazi aperti pertinenziali, atta a garantire prestazioni di elevata efficienza ambientale insediativa attraverso l'adozione di sistemi bioclimatici, di sistemi di recupero delle acque meteoriche, di sistemi energetici integrativi da fonti rinnovabili e, in generale, attraverso il ricorso a tecnologie innovative declinate secondo criteri di compatibilità con le peculiarità paesaggistiche dei siti.

4.2.3 Strade

Le nuove strade di servizio locale, ove consentite, si adattano alla morfologia del terreno e, comunque, presuppongono opere che ricompongono la continuità morfologica dei luoghi.
Preferenzialmente i tracciati seguono le linee di crinale, risalgono i versanti lungo le linee di massima pendenza, anche attraverso tornanti, ovvero si sviluppano paralleli alle curve di livello.

4.2.4. Equipaggiamenti vegetali

Le formazioni arboree e arbustive, costituite da specie vegetali tipiche locali106, sono concepite come materiali progettuali per la configurazione strutturale degli spazi, evitandone, o comunque limitandone, la riduttiva concezione quali materiali puramente ornamentali.

È privilegiata l'adozione di formazioni arboree e arbustive che, per morfologia e composizione specifica, contribuiscono ad ammagliare gli interventi alla struttura del paesaggio, favorendone la coerente stratificazione storica.

Deve essere evitata l'introduzione di formazioni arboree e arbustive ornamentali al di fuori delle aree di pertinenza edilizia degli edifici, limitando la proliferazione dei filari alberati che fanno uso di specie esogene lungo le strade di accesso agli edifici e vietandoli lungo le strade di accesso ai fondi privi di costruzioni significative.

4.2.5. Lavorazioni agricole

Gli interventi di trasformazione che riguardino i terreni agricoli sono concepiti nel rispetto delle disposizioni che seguono.

I programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale, i piani e i progetti, che riguardino terreni agricoli con estensione superiore a 20 ettari, privilegiano la diversificazione del mosaico agrario onde salvaguardare la diversità del paesaggio e, con essa, la biodiversità e la connettività ecologica. Nei casi di bassa diversità colturale prevedono formazioni arboree e/o arbustive, quali siepi o macchie di campo, interposte alle unità colturali del medesimo tipo.

Tutti gli interventi che riguardino i terreni agricoli, indipendentemente dall'estensione, considerano le sistemazioni idraulico agrarie esistenti quali primarie opere di ingegneria ambientale e di caratterizzazione culturale del paesaggio. Ne prevedono conseguentemente un rilievo accurato, teso a evidenziarne il ruolo ambientale e le caratteristiche costruttive. Ne prevedono altresì il recupero, ovvero la sostituzione con opere contemporanee di pari capacità idrogeologica, dimostrata attraverso una adeguata documentazione tecnica: fanno eccezione i sistemi territoriali 2 e 4, al cui interno le sistemazioni idraulico agrarie mantengono le caratteristiche costruttive tradizionali.
Nei sistemi territoriali 2 e 4 le coltivazioni sono praticate in pieno campo, evitando il ricorso alle serre o limitandone l'uso agli ambiti territoriali con visibilità interclusa.

5. Trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio comunale

5.1. Il PS persegue la qualificazione e la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica dei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3 attraverso la definizione di criteri e modalità generali, ai quali, fatte salve le competenze degli enti preposti a esprimere pareri sui progetti relativi alle aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004, si riferiscono le trasformazioni territoriali che interessano i suddetti sistemi. In particolare:

  1. a. gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente conformazione paesaggistica critica del territorio, seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II e capo III, delle presenti norme;
  2. b. gli interventi che prevedono l'inserimento di nuove componenti nella conformazione paesaggistica critica del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del presente articolo;
  3. c. gli interventi che prevedono il rifacimento totale delle singole componenti della conformazione paesaggistica critica del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del presente articolo.

Il RU specifica e, se del caso, integra le suddette disposizioni.

5.2. Criteri e modalità generali

I criteri generali, definiti dal PS per la qualificazione e la trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica del territorio, riguardano, distintamente, il territorio rurale, con particolare riferimento agli insediamenti sparsi, alle strade e agli equipaggiamenti vegetali, e gli ambiti urbani.

5.3. Territorio rurale

5.3.1. Insediamenti rurali sparsi

Le disposizioni che seguono sono riferite alla realizzazione di nuove costruzioni, ove consentite nel territorio rurale anche attraverso la ricostruzione di volumetrie demolite. Qualora i confini di proprietà non consentano il rispetto dei criteri insediativi di seguito specificati, si seguono i criteri insediativi con essi più coerenti.

Ai fini delle presenti norme, i nuovi insediamenti rurali sparsi si distinguono in:

  • - ordinari: costruzioni per l'esercizio di attività agricole o connesse all'agricoltura, costruzioni per la residenza, costruzioni per attività sociali o di servizio alla residenza;
  • - specialistici: costruzioni per l'esercizio di altre attività consentite dal PS nel territorio rurale.
5.3.1.1. Insediamenti rurali sparsi ordinari.

Le nuove costruzioni sono realizzate in condizioni di sicurezza geologica e idraulica e, qualora insistano su fondi della stessa proprietà, in prossimità degli edifici esistenti, in modo da costituire con essi complessi organici e unitari; qualora insistano su fondi di proprietà diverse, sono realizzate in modo da contenere comunque gli effetti di dispersione edilizia, evitando comunque forme insediative assimilabili alle lottizzazioni.

Costituiscono motivo di incoerenza paesaggistica:

  • - la localizzazione in aree a pericolosità geologica e idraulica molto elevata;
  • - la localizzazione entro una fascia di 5 metri sui due lati delle linee di impluvio;
  • - la localizzazione entro una fascia di 10 metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua, ancorché minori, che compongono il reticolo idraulico superficiale.

In aggiunta alle suddette disposizioni, nei sistemi territoriali 2 e 4 valgono le ulteriori disposizioni che seguono:

  • - i fronti sono collocati con esposizione a solatio;
  • - gli spazi aperti di pertinenza edilizia si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale e, ove presenti, a quella definita dalle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti).
  • - le costruzioni hanno relazioni di contiguità diretta con la viabilità principale, nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada, ovvero, nei casi in cui l'edificio sia discosto dalla strada, hanno con essa relazioni mediate da raccordi stradali dedicati. I suddetti raccordi non determinano un potenziamento e una densificazione della rete viaria e, a tale scopo, consentono il transito esclusivamente da e per il singolo insediamento servito, evitando le conformazioni circolari con duplice innesto sulla viabilità principale.
5.3.1.2. Insediamenti rurali sparsi specialistici

Gli insediamenti specialistici, ove consentiti dal PS, sono specificatamente localizzati e disciplinati dal RU e sono soggetti alla preventiva approvazione di un apposito piano attuativo, corredato da uno specifico studio del paesaggio.

I nuovi insediamenti, ove non previsti a completamento di insediamenti esistenti, seguono, di norma, le disposizioni di cui al punto 5.2.1 del presente articolo e se ne discostano per motivate esigenze funzionali, documentate in sede di presentazione dei progetti.

La composizione planimetrica e altimetrica degli edifici è comunque improntata a una sobria espressione architettonica contemporanea, mentre gli spazi aperti pertinenziali si conformano prioritariamente alla articolazione morfologica naturale.

5.3.2. Strade e grandi infrastrutture di trasporto.

Le nuove strade di servizio locale, ove previste, si adattano alla morfologia del terreno e, comunque, presuppongono opere che ricompongono la continuità morfologica dei luoghi.

Nel sistema territoriale 3, storico corridoio di collegamento tra area fiorentina e Valdarno, i progetti per la realizzazione o l'adeguamento delle grandi infrastrutture di trasporto identificano le criticità ecologiche, storiche e semiologiche, provvedendo alla loro riduzione e/o alla loro compensazione nell'ambito di una nuova configurazione del paesaggio, concepita secondo criteri strutturali e funzionali propri della contemporaneità e caratterizzata dalla presenza centrale delle infrastrutture. Provvedono, in particolare, a mitigare l'incoerenza semiologica attraverso interventi di ricucitura e di raccordo funzionale, tesi a integrare l'infrastruttura con il territorio, e a valorizzare le componenti culturali del paesaggio attraverso la tutela delle aree di pertinenza paesaggistica degli edifici matrice e delle relazioni visuali sulle suddette aree. Provvedono inoltre a garantire le relazioni ecologiche trasversali ai tracciati, attraverso la conservazione dei corridoi residuali e la previsione di congrue stazioni di passo sui due lati della infrastruttura, collegate alle aree limitrofe con maggiore qualità ambientale.
Provvedono infine a garantire condizioni di stabilità geologica, sicurezza idraulica e salubrità atmosferica e acustica, attraverso relazioni consapevoli con il sistema morfologico, idrografico e insediativo.
L'equilibrio di scala paesaggistica degli interventi è perseguito mediante una attenta progettazione, che curi la composizione architettonica e l'articolazione dimensionale dei manufatti in relazione alla specifica morfologia, naturale e culturale, del sito.

5.3.3. Equipaggiamenti vegetali

Le formazioni arboree e arbustive, costituite da specie vegetali tipiche locali107, sono utilizzate come materiali progettuali per la conformazione strutturale degli spazi attraverso la creazione di macchie o di fasce vegetazionali.

È privilegiata l'adozione di formazioni arboree e arbustive che, per morfologia e composizione specifica, contribuiscono ad ammagliare gli interventi alla struttura del paesaggio, favorendo la creazione di nuove strutture ecologiche e semiologiche.
Nel sistema territoriale 3 dette formazioni sono utilizzate, in particolare, per contenere gli impatti generati dalle grandi infrastrutture e per creare efficaci raccordi, ecologici e semiologici, tra queste e il sistema forestale naturale.

5.4. Ambiti urbani

Gli interventi relativi alla formazione di nuovi tessuti urbani o alla riorganizzazione di parti dei tessuti urbani esistenti, come meglio definite dal RU, fanno riferimento ai criteri che seguono. Detti interventi:

  • - identificano le deficienze ecologiche, storiche e semiologiche del paesaggio nel sistema insediativo urbano, riconoscendole quali criticità da rimuovere o contenere;
  • - determinano condizioni ambientali di stabilità geologica, sicurezza idraulica, salubrità atmosferica e acustica, anche attraverso una adeguata definizione di spazi e di relazioni, ecologiche e semiologiche, tra tessuti insediativi, corsi d'acqua, infrastrutture viarie, aree agricole periurbane;
  • - conferiscono ai suddetti spazi e alle suddette relazioni un forte significato paesaggistico, facendo in modo che gli interventi determinino un miglioramento ecologico e semiologico del sistema insediativo e avendo cura, nelle aree di nuovo impianto ubicate lungo il bordo dei centri abitati, di definire un margine netto e riconoscibile, ma allo stesso tempo capace di raccordarsi con le principali componenti della struttura ecologica e semiologica delle aree periurbane;
  • - determinano condizioni di compiutezza morfologica e funzionale dei tessuti insediativi.

6. Progetti di opere pubbliche

6.1. Sono consentite deroghe alla presente disciplina per le opere pubbliche che, all'entrata in vigore del PS, risultino dotate di progetti definitivi approvati.

6.2. Tali deroghe sono concesse dal Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, a seguito di congrue motivazioni e sulla base di apposite integrazioni progettuali, atte a definire specifiche misure di mitigazione e di compensazione laddove non risulti praticabile un corretto inserimento paesaggistico.
Per misure di mitigazione si intendono quelle atte a ridurre l'intensità e la diffusione degli effetti critici degli interventi progettati. Per misure di compensazione si intendono quelle atte a bilanciare il consumo, qualitativo e quantitativo, del paesaggio e/o il peggioramento delle sue relazioni funzionali.

100. Articolo 25 "Suolo"

101. Articolo 39 "Categorie di riferimento del paesaggio"

102. Articolo 24 "Acqua"

103. Articolo 26 "Risorse naturali", punto 2 "Sistema dei boschi"

104. Vedi articolo 45 delle presenti norme, "Invarianza insediativa"

105. Vedi articolo 45, punto 2.2. delle presenti norme, "Invarianza insediativa"

106. Vedi Allegato 1 "Specie arboree e arbustive autoctone"

107. Vedi Allegato 1 "Specie arboree e arbustive autoctone"

Art. 47 Invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze

1. Il PS recepisce le invarianti strutturali individuate dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP)108 e le disciplina definendone le relative prestazioni qualitative.

2. Dette invarianti sono riferite a specifici areali del territorio comunale, appositamente individuati dalla Tavola n. 1.4.4, e riguardano:

2.1. Aree sensibili di fondovalle:

  1. a. Sono aree che, secondo il PTCP, "... sono caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale, quali fiumi, torrenti, corsi e corpi d'acqua, canali, che nell'insieme costituiscono una componente strutturale di primaria importanza per il territorio provinciale".
  2. b. Il Piano strutturale riconosce le suddette aree come ambiti di pertinenza ambientale, paesaggistica e territoriale dell'Arno nel tratto compreso tra Pian dell'Isola e il capoluogo,
  3. c. Esse concorrono alla valorizzazione dei corsi d'acqua e alla riqualificazione delle rive e presuppongono attività compatibili con le esigenze di regimazione, di salvaguardia della qualità delle acque, di accessibilità e di fruizione sociale, di coerenza e di sostenibilità paesaggistica.
  4. d. Al loro interno, nel rispetto della disciplina del PTCP109, sono consentiti i seguenti interventi, che il RU provvederà a disciplinare specificatamente anche attraverso una più puntuale perimetrazione delle aree:
    1. d.1. miglioramento delle condizioni fisiche e ambientali nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene concorrendo alla riduzione del rischio idraulico;
    2. d.2 fruizione della riva e delle acque fluviali ai fini ricreativi ed escursionistici;
    3. d.3. navigabilità del corrispondente tratto fluviale ai fini sportivi e turistici.

2.2. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale:

  1. a. Sono ambiti, secondo il PTCP, "...caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà".
  2. b. Il Piano strutturale riconosce i suddetti ambiti come comprensivi dei principali serbatoi di naturalità esistenti nel territorio comunale, legati soprattutto all'alternanza di boschi, cespuglieti e altri spazi aperti presenti nella dorsale occidentale.
  3. c. Al loro interno e/o al loro intorno:
    1. c.1. sulla base del Quadro conoscitivo di riferimento e dello Statuto del territorio, le strategie del Piano strutturale prevedono la creazione di un Parco fluviale lungo le aree rivierasche dell'Arno.
    2. c.2. sulla base del Quadro conoscitivo di riferimento e dello Statuto del territorio, le Strategie del Piano strutturale prevedono che l'Amministrazione Comunale, in accordo con i comuni limitrofi, avvii le procedure per l'istituzione di un'area naturale protetta di interesse locale e di carattere sovracomunale nel Poggio Firenze
  4. d. Il RU consente interventi di trasformazione territoriale e urbanistica congruenti con le caratteristiche delle aree, differenziandone la disciplina, sulla base della strategia definita dal Piano strutturale per favorire la qualità e la funzionalità ecosistemica del territorio comunale (biodiversità, connettività, sostenibilità)110, in relazione a:
    1. d.1. serbatoi di naturalità di Poggio Firenze e dell'alto bacino del Fosso di Castiglionchio, al cui interno sono da conservare le condizioni di biodiversità che garantiscono l'elevato valore ambientale delle aree;
    2. d.2. corridoi di connessione ecologica territoriale (corridoio boscato della dorsale occidentale; corridoio fluviale dell'Arno; corridoi dei corsi d'acqua minori di Troghi / Formiche / Salceto, Ricciofani, Castiglionchio), al cui interno sono da conservare e potenziare le aree naturali continue e l'alternanza di boschi, prati e cespuglieti;
    3. d.3. tessuto connettivo delle aree agricole, al cui interno, soprattutto in presenza di coltivazioni intensive, è da sostenere la diversità ambientale e la conservazione attiva di condizioni di naturalità.

2.3. Aree di protezione storico ambientale

  1. a. Sono parti del territorio provinciale che, secondo il PTCP; "... conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza ...". Nel territorio comunale costituiscono spesso aree di pertinenza paesaggistica degli edifici matrice, componendo con essi sistemi organici a forte caratterizzazione storico-culturale e ad alta qualità visuale.
  2. b. Concorrono specificatamente a valorizzare l'identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono forme di utilizzazione coerenti con la conservazione dei caratteri territoriali storicizzati.
  3. c. Al loro interno il RU definisce una specifica disciplina fondata sui seguenti criteri:
    1. c.1. divieto di nuove costruzioni, con l'eccezione degli impianti tecnologici di pubblica utilità e dei manufatti agricoli, necessari secondi i programmi aziendali, per i quali non sia possibile la localizzazione in altre aree;
    2. c.2. divieto di utilizzare i terreni per depositi che non siano connessi a esigenze di carattere transitorio;
    3. c.3. ampliamento degli edifici esistenti, purché diversi dagli edifici matrice di cui all'articolo 23 delle presenti norme, nei limiti consentiti dalla vigente normativa regionale e comunque non oltre il 10% della volumetria esistente.

108. Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con Del CP n. 1 del 10.01.2013

109. PTC della Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 3

110. Vedi articolo 55 delle presenti norme "Sistema ambientale" e tavola di progetto n. 2.1.1. "Strategia integrata e strategia sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale"