Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 68 Salvaguardie e interventi fatti salvi

1. Ferme restando le prescrizioni dettate dal PIT con valenza di piano paesaggistico richiamate nell'Allegato 2, dalla data di adozione delle presenti norme, fino all'approvazione della revisione generale del RU e comunque per un periodo non superiore a tre anni193, in tutto il territorio comunale valgono le disposizioni RU vigente con le precisazioni e/o le limitazioni che seguono:

  • - sul patrimonio edilizio esistente, ove ammessi dal RU vigente, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia con l'eccezione di:
    • edifici matrice dell'identità storico-culturale, così come definiti dall'articolo 29 delle presenti norme e individuati dalla Tavola n. 1.3.2, per i quali sono consentiti interventi non eccedenti il restauro e il risanamento conservativo;
    • edifici di interesse architettonico e/o storico culturale, così come definiti dall'articolo 30 delle presenti norme e individuati dalla Tavola n. 1.3.2, per i quali sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia interna, senza modifica dei fronti esterni e delle coperture;
  • - sono sospesi gli interventi di nuova costruzione con le seguenti eccezioni:
    • interventi previsti da piani attuativi approvati, ancorché non convenzionati;
    • interventi previsti da Programmi aziendali di miglioramento agricolo e ambientale approvati, ancorché non convenzionati;
    • interventi di cui alla LR 24/2009194
    • interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
  • - sono fatti salvi gli interventi relativi a:
    • edifici ricadenti in aree soggette a pericolosità geologica e idraulica molto elevata, con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree produttive artigianali e industriali di Molinuzzo e Pian dell'Isola, per i quali, fermo restando il rispetto delle disposizioni statutarie di cui alla Parte Seconda delle presenti norme, sono consentiti tutti gli interventi finalizzati al superamento delle condizioni di pericolo, nonché gli interventi con queste compatibili;
    • permessi di costruire già rilasciati, o per i quali sia già stata formalizzata dal responsabile del procedimento la proposta di provvedimento favorevole all'istanza, e interventi per i quali sia già intervenuta la validità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
    • servizi e attrezzature pubbliche se e in quanto non in contrasto con le presenti norme e, in particolare, con le disposizioni di cui alla Parte Seconda "Statuto del territorio".

2. Dalla data di adozione delle presenti norme, fino all'approvazione della revisione generale del RU e comunque per un periodo non superiore a tre anni195, in tutto il territorio comunale è pertanto sospesa ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire e sulle SCIA che prevedano interventi diversi da quelli di cui al punto 1 del presente articolo, nonché sui Piani attuativi non ancora approvati e convenzionati.

3. I Programmi di miglioramento agricolo ambientale, presentati successivamente alla data di adozione delle presenti norme, sono suscettibili di approvazione se e in quanto coerenti con la presente Disciplina, con particolare riguardo alla Parte Seconda "Statuto del territorio".

4. Le varianti ai piani attuativi e ai Programma di miglioramento agricolo ambientale approvati e convenzionati, così come quelle di natura sostanziale ai permessi di costruire già rilasciati e alle SCIA che abbiano già acquisito validità, sono consentite se e in quanto coerenti con le presenti norme e comunque non comportanti incrementi di superficie utile lorda e di volumetria.

5. I Piani complessi di intervento, di cui agli articoli 56 e 57 della LR n. 01/2005, sono consentiti se coerenti sia con le disposizioni del PS vigente sia con le disposizioni della presente Revisione generale.

6. Resta ferma la possibilità di sottoporre a varianti, anche parziali, il RU vigente per anticipare, ove necessario, l'operatività di parti statutarie e/o strategiche significative della presente Revisione generale del PS. In tali casi, le varianti al RU vigente sono concepite nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e strategiche delle presenti norme.

193. LR 01/2005, articolo 53, comma 2h, e articolo 61

194. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24, "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"

195. LR 01/2005, articolo 53, comma 2h, e articolo 61

Art. 69 Progetti di infrastrutture

1. Ferme restando le prescrizioni dettate dal PIT con valenza di piano paesaggistico richiamate nell'Allegato 2, i progetti di infrastrutture per i quali, alla data di adozione delle presenti norme, risulti già formalmente avviato il procedimento relativo a:

  1. a. progetto preliminare: proseguono il loro iter procedimentale sulla base delle condizioni elencate al punto 2 del presente articolo, che dovranno risultare soddisfatte quanto meno alla approvazione del progetto definitivo;
  2. b. progetto definitivo: proseguono il loro iter procedimentale sulla base delle condizioni elencate al punto 2, lettere b) e c) del presente articolo, che dovranno risultare soddisfatte quanto meno alla approvazione del progetto esecutivo;
  3. c. progetto esecutivo: sono definitivamente approvati se e in quanto risultino soddisfatte le condizioni elencate al punto 2, lettera c), del presente articolo.

In presenza di progetti di infrastrutture, o loro varianti, che non incidano, direttamente o indirettamente, sulle risorse essenziali del territorio196 e in particolare sulle risorse patrimoniali del territorio comunale197, le suddette condizioni potranno motivatamente perdere efficacia, in tutto o in parte.
L'approvazione dei progetti di infrastrutture e/o di opere pubbliche (e delle relative varianti) dovrà esplicitare il rispetto delle suddette condizioni, ovvero le ragioni per le quali tali condizioni hanno perso, in tutto o in parte, la loro efficacia.

2. Le condizioni cui dovranno riferirsi i progetti di infrastrutture di cui al punto 1 del presente articolo sono le seguenti:

  1. a. acquisizione adeguate conoscenze analitico-diagnostiche relative al territorio interessato, che faranno riferimento, specificandole e implementandole, a quelle contenute nel Quadro conoscitivo di riferimento del Piano strutturale;
  2. b. specifica considerazione dei caratteri qualitativi del paesaggio (ecologici e formali, strutturali e funzionali), che dovranno essere individuati e descritti nelle condizioni precedenti e successive agli interventi di trasformazione territoriale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
    • - ricognizione dei principali sistemi naturali (morfologico, idrografico, idrogeologico, vegetazionale) e artificiali (insediativo e infrastrutturale), che dovranno essere descritti, interpretati e riproposti dal progetto secondo nuove configurazioni compiute, capaci di garantire coerenza e continuità strutturale, formale e funzionale con l'intorno territoriale;
    • - coerenza semiologica con le prevalenti tessiture territoriali;
    • - verifica delle relazioni visuali con le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica.
  3. c. adeguata attività comunicativa, finalizzata a coinvolgere la popolazione locale nelle scelte di governo del territorio e a motivare esaurientemente le determinazioni assunte.

196. Così come definite dall'articolo 3 della LR n. 01/2005

197. Parte Seconda, Titolo III, delle presenti norme