Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 12- Disposizioni generali

1. Come indicato dall'Art. 35 del P.I.T. , la pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica è sempre subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti è soddisfatta compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa e mediante il coordinamento con le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri piani di settore a livello regionale.

2. Saranno ammessi interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia solo se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie per la tutela delle risorse essenziali e quindi per garantire oltre l'approvvigionamento idrico e la depurazione, lo smaltimento dei rifiuti solidi, la disponibilità di energia ed adeguate infrastrutture per la mobilità. Le trasformazioni dovranno essere compatibili, attraverso una lettura delle cartografie delle pericolosità ed un loro corretto inserimento nel contesto territoriale, con la difesa del suolo nel senso più generale del termine.
Gli atti di governo del territorio dovranno documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle nuove previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle reti acquedottistica, fognaria e depurativa, di adduzione gas, di raccolta e smaltimento rifiuti, e dell'energia elettrica.

3. Gli atti di governo del territorio dovranno inoltre rispettare i criteri di sostenibilità definiti dalla Valutazione integrata/Valutazione Ambientale Strategica riportati nella Parte III delle presenti norme.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34