Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 21- Qualità elettromagnetica

1. Obiettivi:

  • - riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza e a radiofrequenza, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico.

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Dovrà essere prevista la preventiva valutazione della compatibilità elettromagnetica per le trasformazioni che comportino la realizzazione di edifici o strutture, destinate a permanenze umane prolungate, all'interno delle "zone di attenzione" degli impianti di radiocomunicazione e delle linee elettriche esistenti.
  2. b) Dovranno essere individuate le aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti di radiocomunicazione in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

3. Indirizzi:
Attivare il monitoraggio dei campi elettromagnetici indotti dalle infrastrutture (elettrodotti e stazioni radio base), al fine di acquisire un livello di conoscenza dettagliato circa il grado di attuale esposizione della popolazione.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34