Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 29- Aree boscate

1. Le aree definite come boschi ai sensi della L.R. n. 39 del 21/03/2000, art. 3 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 rappresentano una risorsa primaria.
La rappresentazione cartografica delle aree individuate come boschi nella Tavola C.02 corrisponde allo stato di fatto relativo alla data delle rilevazioni, effettuate su tutto il territorio comunale in occasione della costruzione del Quadro conoscitivo del Piano; il perimetro dell'area boscata potrà comunque essere verificato in relazione alle definizioni e prescrizioni di cui alla normativa vigente e le eventuali modifiche, rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, dovranno essere appropriatamente documentate ed ottenere la validazione da parte degli Enti competenti.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive la salvaguardia e dispone il vincolo assoluto di non edificabilità.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Per tali aree dovrà essere previsto il divieto di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento, a proteggere le produzioni vegetali ed i resedi delle abitazioni dai danni arrecati dalla selvaggina.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34