Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 36- Viabilità fondativa

1. La viabilità fondativa individua le strade storiche il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente coerente a quello presente al Catasto Lorenese ed i tratti di interesse paesistico, evidenziando quelli di particolare rilievo per panoramicità, dei quali prescrive la tutela e la valorizzazione.

2. Per esse il Piano Strutturale prescrive il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.), fermo restando quanto previsto per il Sistema della Mobilità per quanto riguarda eventuali interventi di adeguamento e di rettifica.

3. Per eventuali nuovi tratti - purché di imitata estensione - che si rendessero necessari, i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla tutela ed alla riqualificazione, estese alle sistemazioni ed agli arredi delle aree contigue alla viabilità (muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, filari alberati), adottando opportuni accorgimenti che non riducano le condizioni di sicurezza; dovrà inoltre precisare le modalità architettoniche per tutti i manufatti relazionati alla strada, quali ad esempio la cartellonistica.
  2. b) Dovrà essere predisposta specifica normativa per la tutela dei punti di vista panoramici, in modo da favorire la visuale ed impedire la realizzazione di opere che la ostacolino.
  3. c) Dovrà essere tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e/o ciclabile vietandone la chiusura (anche per tratti) allo scopo di evitare di compromettere la continuità del percorso, dovrà inoltre essere previsto il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34