Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 47- Fascia di transizione dell'altopiano (V5)

1. Le aree appartenenti al sottosistema V5 sono aree agricole diversamente caratterizzate, prevalentemente pianeggianti, comprese tra il principale centro urbano e i territori non antropizzati, e diffusamente insediate, alle quali spetta la funzione di relazione degli insediamenti concentrati e sparsi con la campagna circostante; si tratta di aree che svolgono un ruolo di stabilizzazione del rapporto tra contesti dotati di elevata naturalità ed ambiti antropizzati.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e Residenza.

3. Le aree del sottosistema V5 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola. Esse sono riconosciute - per la parte situata ad est del Borro Cerbesi e del Borro della Docciolina - quali aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.
Corrispondono alle aree individuate dal P.T.C.P. come pianalti, variante a (sotto la Setteponti da Pian di Scò a Loro e del Borro).
Il paesaggio agrario è caratterizzato dalla tipologia a maglia fitta con colture miste e prevalenza di oliveto e vigneto.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al recupero delle aree agricole abbandonate ed all'incentivazione e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, con divieto di cambio degli assetti colturali basati sull'oliveto e il vigneto in coltura promiscua o specializzata.
  2. b) Dovranno essere mantenuti i ciglioni e le scarpate naturali e artificiali e gli elementi artificiali strutturanti il paesaggio quali viabilità vicinale e percorsi, muri di recinzione, terrazzamenti, alberature di segnalazione, filari e gruppi di alberi, edicole, fontane, fonti e pozzi, vasche e cisterne, canalizzazioni; la tessitura agraria a maglia fitta dovrà essere salvaguardata integralmente, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nella definizione degli assetti agricoli e forestali ed in particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione dovranno essere utilizzate tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi e dovrà essere prevista la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni.
  4. d) Sono da escludere interventi di livellamento, escavazione e rimodellamento in prossimità degli orli morfologici.
  5. e) Non sono da prevedere nuove abitazioni rurali.

5. Indirizzi:
Individuazione di itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo didattico-naturalistico.
Promozione di azioni e strutture collettive per il rafforzamento della filiera e la valorizzazione delle produzioni.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34