Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 29- Aree boscate

1. Le aree definite come boschi ai sensi della L.R. n. 39 del 21/03/2000, art. 3 e del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R del 08/08/2003 rappresentano una risorsa primaria.
La rappresentazione cartografica delle aree individuate come boschi nella Tavola C.02 corrisponde allo stato di fatto relativo alla data delle rilevazioni, effettuate su tutto il territorio comunale in occasione della costruzione del Quadro conoscitivo del Piano; il perimetro dell'area boscata potrà comunque essere verificato in relazione alle definizioni e prescrizioni di cui alla normativa vigente e le eventuali modifiche, rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici, dovranno essere appropriatamente documentate ed ottenere la validazione da parte degli Enti competenti.

2. Per tali aree il Piano Strutturale prescrive la salvaguardia e dispone il vincolo assoluto di non edificabilità.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Per tali aree dovrà essere previsto il divieto di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di allevamento, a proteggere le produzioni vegetali ed i resedi delle abitazioni dai danni arrecati dalla selvaggina.

Art. 30- Aree di elevato pregio naturalistico

1. Sono le aree appartenenti al SIR Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno, pSIC e ZPS; il Sito di Importanza Regionale è compreso nella rete Natura 2000, cioè tra i siti che costituiscono delle aree di grande interesse ambientale ove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, è ritenuta prioritaria dall'Unione Europea.

2. Per esse si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), dalla D.G.R. n. 644/2004 (norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale) e dalla D.G.R. n. 454/2008 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione). Sono inoltre integralmente assunti i contenuti del Piano di Gestione approvato con D.C.P. n. 128 del 23/11/2006, che individua i seguenti obiettivi di conservazione principali:

  • - conservazione del sistema di praterie montane pascolate, che ospita importanti popolamenti di uccelli nidificanti, e in particolare dei nardeti e festuceti;
  • - conservazione del mosaico ambientale dei versanti occidentali, con ampie zone di brughiere, vaccinieti e praterie secondarie;
  • - conservazione dell'integrità del sito e limitazione dell'impatto antropico nelle praterie montane;
  • - conservazione delle stazioni di rare specie di flora;
  • - rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere.

3. Per tali aree il Piano Strutturale dispone il vincolo assoluto di non edificabilità, fatto salvo quanto eventualmente e strettamente necessario alla fruizione del sito di interesse archeologico di Poggio alla Regina, come indicato al successivo art. 38.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata normativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, in particolare per limitare l'impatto causato da infrastrutture e attività ricreative. Dovranno in tal senso essere previsti, anche con il supporto di ulteriori atti di governo del territorio:
    • - regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e della loro gestione, evitandone l'asfaltatura, e dell'apertura di nuove strade;
    • - il divieto delle attività di fuoristrada, fatta eccezione per mezzi agricoli e forestali, mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza e per l'accesso al fondo di proprietari, lavoratori e gestori, e di attività di motocross;
    • - la regolamentazione delle attività sportive e di tempo libero quali in particolare quelle svolte mediante deltaplano o parapendio;
    • - il divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva superiore a 20 kw;
    • - la localizzazione di eventuali aree di sosta lungo le strade ed i sentieri di accesso al sito e la razionalizzazione del carico turistico;
    • - il mantenimento (anche in caso di interventi edilizi o forestali) delle strutture esistenti, naturali e artificiali, utilizzate o potenzialmente sfruttabili da specie animali per il ricovero, la riproduzione o lo svernamento (alberi cavitati, ruderi, solai, ecc.).
  2. b) Specifiche indicazioni di salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale del SIR dovranno integrare i contenuti dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale.

5. Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative sul Sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza; tale procedura si applica sia agli interventi che ricadono all'interno del Sito, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

Art. 31- Aree di interesse ambientale

1. Sono le aree di interesse ambientale del sistema regionale delle Aree Protette individuato ai sensi della L.R. 49/95 e non ricomprese in parti del territorio sulle quali sia intervenuta l'istituzione di Parchi e Riserve Naturali, Aree Naturali Protette di Interesse Locale oppure di Siti di Importanza Regionale della rete ecologica.

2. Per esse il Piano Strutturale dispone il divieto di nuova edificazione.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nella loro caratterizzazione formale e tipologica per quanto attiene a carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali e sistemazioni esterne, conservazione degli assetti vegetazionali, conservazione di risorse o memorie storiche.

Art. 32- Geotopi

1. I geotopi individuano le emergenze geologiche corrispondenti ad episodi territoriali nei quali la struttura geologica si rende manifesta rispetto al profilo dei suoli, mettendo in luce formazioni specifiche conseguenti all'azione erosiva o agli affioramenti; in alcuni luoghi esse si costituiscono come dei veri e propri monumenti naturali.

2. In tali aree sono vietati:

  • - i movimenti di terra che modifichino i profili dei terreni sommitali e al piede;
  • - la demolizione anche parziale delle formazioni verticali;
  • - la modifica alla forma dei campi, alla rete scolante, a terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - l'apertura di nuove strade, fatta salva la tipologia campestre in terra battuta e manto in ghiaia e fatti salvi casi particolari, di interesse generale;
  • - le attività estrattive;
  • - la sostituzione delle colture tradizionali.

3. Per le aree individuate nella Tavola C.02 come geotopi di valore monumentale (corrispondenti alla Zona di valore monumentale - le Balze - dell'ANPIL n. 100) il Piano Strutturale dispone la tutela integrale allo scopo di favorire il corretto decorso delle dinamiche naturali ed evitare manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, attività di escavazione, rimboschimenti, manufatti edilizi, ecc.); per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere il divieto di nuova edificazione. Fermo restando quanto prescritto al comma 2, nel caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree, qualora risulti dimostrata l'impossibilità di una diversa localizzazione, potrà essere consentita la realizzazione di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005), purché in contiguità con i complessi rurali esistenti e sempreché l'intervento non interessi aree in alcun modo riconducibili alle balze che contraddistinguono l'ANPIL; le aree oggetto di intervento dovranno essere caratterizzate da terreni pianeggianti o leggermente acclivi, poste a distanza di sicurezza dal ciglio e dal piede dei versanti scoscesi ed esterne a gole o altre zone non vocate; la realizzazione di tali interventi è in ogni caso subordinata al rispetto delle ulteriori condizioni e delle zone ammissibili stabilite dal Regolamento Urbanistico.

4. Per le aree individuate nella Tavola C.02 come geotopi di valore rilevante (corrispondenti alla Zona di rilevante importanza geomorfologica - Piani Alti - dell'ANPIL n. 100) e come aree segnalate (corrispondenti all'Area segnalata - Bassa collina del Valdarno - dell'ANPIL n. 100), quali fasce di rispetto per il mantenimento degli equilibri idrogeologici e paesaggistici, il Piano Strutturale prescrive la tutela dei caratteri specifici dei luoghi; il Regolamento Urbanistico potrà predisporre in essi interventi di trasformazione tali da non compromettere tali caratteri, fermo restando quanto specificato al comma 2.

5. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al contenimento dei fenomeni erosivi in atto, con particolare riferimento alla regimazione idraulica superficiale e al mantenimento, nelle zone di cresta e al piede, di colture che garantiscano una prolungata copertura vegetale e riducano le lavorazioni del terreno.

6. La disciplina speciale sarà definita dal Regolamento di gestione dell'ANPIL.

Art. 33- Reticolo idrografico

1. Per il reticolo idrografico il Piano prescrive la salvaguardia della funzionalità, il mantenimento, il ripristino ed il riassetto dell'equilibrio idrogeologico.

2. Per le aree appartenenti al reticolo idrografico il Piano Strutturale dispone l'assoluto divieto di nuova edificazione.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà favorire ed incentivare gli interventi che perseguono il recupero della naturalità dei corsi d'acqua e prevedono il generale miglioramento del regime idraulico, della qualità biologica e della fruizione pubblica delle sponde e delle acque, anche attraverso la realizzazione di percorsi di attraversamento, la messa in sicurezza dei manufatti e delle infrastrutture idrauliche esistenti, il miglioramento della vegetazione riparia e la loro rinaturalizzazione con specie autoctone, privilegiando il ricorso a tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
  2. b) Dovrà essere incentivata la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile.

Art. 34- Aree di pertinenza fluviale ed interventi per la riduzione del rischio idraulico

1. Sono le aree individuate dal Piano di Bacino del Fiume Arno - stralcio "Rischio idraulico" - come interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico di tipo A e di tipo B e come aree di pertinenza fluviale.

2. Le aree degli interventi strutturali di tipo A e B sono soggette a vincolo di inedificabilità, secondo quanto disposto dalle norme del Piano di Bacino e con le precisazioni ivi contenute.

3. Le aree di pertinenza fluviale, ove non comprese negli interventi di cui al comma precedente, sono comunque soggette a salvaguardia a fini di mitigazione del rischio idraulico, idrogeologico ed ambientale, come disposto dalle norme del Piano di Bacino.

Art. 35- Aree terrazzate e ciglionate

1. Le aree terrazzate e ciglionate rappresentano documenti materiali della cultura di notevole rilievo e con un ruolo fondamentale nella difesa del suolo.
L'individuazione delle aree terrazzate e ciglionate rappresentata nella Tavola C.02 potrà essere oggetto di puntuale verifica a scala di dettaglio nella redazione del Regolamento Urbanistico o di Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale; le eventuali modifiche della perimetrazione rispetto a quanto indicato negli elaborati grafici del Piano Strutturale dovranno essere adeguatamente motivate e documentate, sulla base di studi e rilievi di dettaglio che evidenzino in modo inequivocabile l'assenza di sistemazioni agrarie a terrazzamenti e ciglionamenti da tutelare, tenendo altresì conto del contesto di appartenenza e delle caratteristiche delle aree circostanti.

2. Il Piano Strutturale dispone la loro conservazione integrale.

3. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla massima tutela di terrazzamenti e ciglionamenti e ad incentivare la loro ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale.

Art. 36- Viabilità fondativa

1. La viabilità fondativa individua le strade storiche il cui tracciato risulta ancora sostanzialmente coerente a quello presente al Catasto Lorenese ed i tratti di interesse paesistico, evidenziando quelli di particolare rilievo per panoramicità, dei quali prescrive la tutela e la valorizzazione.

2. Per esse il Piano Strutturale prescrive il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.), fermo restando quanto previsto per il Sistema della Mobilità per quanto riguarda eventuali interventi di adeguamento e di rettifica.

3. Per eventuali nuovi tratti - purché di imitata estensione - che si rendessero necessari, i progetti dovranno assicurare, coerentemente al ruolo ricoperto per la mobilità, la continuità della percezione del percorso ed un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata alla tutela ed alla riqualificazione, estese alle sistemazioni ed agli arredi delle aree contigue alla viabilità (muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, edicole votive, filari alberati), adottando opportuni accorgimenti che non riducano le condizioni di sicurezza; dovrà inoltre precisare le modalità architettoniche per tutti i manufatti relazionati alla strada, quali ad esempio la cartellonistica.
  2. b) Dovrà essere predisposta specifica normativa per la tutela dei punti di vista panoramici, in modo da favorire la visuale ed impedire la realizzazione di opere che la ostacolino.
  3. c) Dovrà essere tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e/o ciclabile vietandone la chiusura (anche per tratti) allo scopo di evitare di compromettere la continuità del percorso, dovrà inoltre essere previsto il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente.

Art. 37- Nuclei ed insediamenti di pregio e di valore storico-documentale

1. Per i nuclei e gli insediamenti di pregio e di valore storico-documentale il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione ed il mantenimento della qualità storica, architettonica e documentaria sia degli edifici che degli spazi aperti di pertinenza, preservando i caratteri morfologici dell'impianto originario in modo da conservarne la leggibilità, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e delle forme di riuso.

2. Sulla base dei contenuti del P.T.C.P. e del Quadro conoscitivo, in particolare del rilievo del patrimonio edilizio esistente, essi sono così articolati:

  • - tessuti urbani di antica formazione
  • - nuclei ed aggregati
  • - ville, edifici specialistici ed insediamenti rurali di pregio
  • - altri insediamenti rurali di antico impianto.

3. Per i tessuti urbani di antica formazione gli atti di governo del territorio dovranno predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti, da formulare in relazione agli usi attuali, alle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, tenendo conto della collocazione urbana, e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini, viali alberati, piante arboree, siepi, muri di contenimento e di recinzione.

4. Per nuclei ed aggregati gli atti di governo del territorio dovranno predisporre specifica normativa per il recupero dei manufatti e degli spazi aperti, da formulare in relazione agli usi attuali, alle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati. La normativa dovrà favorire il riequilibrio delle funzioni, la razionalizzazione degli impianti a rete ed il mantenimento e la riqualificazione di attività complementari e compatibili anche diverse dalla residenza, limitando la tendenza al frazionamento delle unità abitative e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali sistemazioni viarie, giardini, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione.

5. Le pertinenze individuate dal P.T.C.P. quali aree di tutela paesistica delle strutture urbane e degli aggregati costituiscono l'intorno pertinente ai beni storici ed ambientali, la salvaguardia del quale è complementare e indispensabile alla conservazione dei beni stessi. In tali aree non sono quindi consentiti interventi di nuova edificazione ad eccezione degli interventi di completamento e di riconfigurazione dei margini dei centri abitati che potranno eventualmente interessare le aree di pertinenza delle strutture urbane a condizione che siano studiati adottando le procedure di valutazione definite all'art. 13 del P.T.C.P.; essi dovranno essere adiacenti al perimetro consolidato dell'insediamento, al fine di una migliore utilizzazione della dotazione infrastrutturale, e dovranno essere finalizzati al miglioramento della percezione visuale degli insediamenti di antica formazione ed alla riqualificazione dei margini urbani.
Potranno inoltre essere ammessi nelle aree di tutela tutti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente; in caso di aziende agricole presenti all'interno delle aree di pertinenza potrà essere consentita la realizzazione, in contiguità con i complessi rurali esistenti, di annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) qualora risulti impossibile una diversa localizzazione. Le aree di tutela sono escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 al fine della progettazione dei P.A.P.M.A.A.
Nelle pertinenze dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; gli interventi saranno mirati alla manutenzione ed al ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.

6. Per le ville, gli edifici specialistici e gli insediamenti rurali di pregio gli atti di governo del territorio dovranno predisporre una normativa di dettaglio con la quale disciplinare le modalità di intervento sui singoli edifici e sugli spazi aperti e le funzioni ammissibili in modo da assicurarne la massima tutela ed il recupero, in virtù del rilevante valore e della permanenza dei caratteri originari. La normativa dovrà dunque garantirne la conservazione, anche limitando la tendenza al frazionamento delle unità abitative, e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione.
Sono compresi in questo gruppo alcuni manufatti minori dei quali, in considerazione del valore storico e documentale, è prescritta la tutela; gli atti di governo del territorio, sulla base di ulteriori approfondimenti conoscitivi, potranno disporne una più precisa perimetrazione così come nuove individuazioni.

7. Le pertinenze individuate dal P.T.C.P. quali aree di tutela paesistica delle ville e degli edifici specialistici non sono da destinare alla localizzazione di nuovi interventi di edificazione e dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi. È fatta salva la possibilità, tramite apposite procedure di valutazione definite all'art. 25 del P.T.C.P., di realizzare nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) nei casi in cui l'insediamento svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzarli al di fuori dell'area di pertinenza. Le aree di tutela sono escluse dalla disciplina delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola anche se potranno concorrere alla determinazione delle superfici minime del Titolo IV, Capo III, "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005 al fine della progettazione dei P.A.P.M.A.A.

8. Per gli altri insediamenti rurali di antico impianto, tenendo conto delle alterazioni e delle modifiche già apportate, gli atti di governo del territorio dovranno disciplinare modalità di intervento sui singoli edifici e sugli spazi aperti e funzioni ammissibili in modo da assicurarne comunque la tutela ed il recupero coerentemente al principio insediativo originario ed alle caratteristiche di interesse storico-documentale riconosciute. La normativa dovrà limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e dovrà salvaguardare gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, evitandone la frammentazione e suddivisione.

Art. 38- Aree di interesse archeologico

1. Sono le aree di Poggio alla Regina corrispondenti al sito archeologico di Castiglion della Corte e all'insediamento fortificato dei Conti Guidi, luogo di notevolissimo interesse didattico e scientifico.

2. Per esse il Piano Strutturale individua e conferma la tutela assoluta e dispone interventi volti alla valorizzazione attraverso operazioni di consolidamento e restauro. Per tali aree è disposto l'assoluto divieto di nuova edificazione; potranno essere ammesse esclusivamente attrezzature di supporto alle funzioni didattico-informative, documentaristiche e di sorveglianza, in accordo con la Soprintendenza Archeologica.
La viabilità di accesso dovrà essere mantenuta con le caratteristiche esistenti e con materiali permeabili.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34