Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 72- Gestione del Piano

1. L'Amministrazione Comunale ha la responsabilità generale delle politiche sul territorio e coordina e controlla la definizione degli interventi previsti dal Piano Strutturale, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.

2. Dovranno pertanto essere attivate adeguate forme di monitoraggio del territorio attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi, all'interno del Sistema Informativo Territoriale comunale, ed in particolare con l'aggiornamento periodico e costante nel tempo delle conoscenze sullo stato dell'ambiente.
Dovrà inoltre essere predisposta la verifica periodica dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico e della rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del Piano Strutturale.

Art. 73- Edilizia sostenibile

1. Gli atti di governo del territorio e gli altri strumenti per la regolamentazione delle attività che intervengono sul territorio dovranno predisporre apposita normativa per progettare gli interventi in funzione dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (esposizione ai venti dominanti, irraggiamento solare, condizioni microclimatiche) ed in relazione al tessuto urbano limitrofo, al fine di ottimizzare le allocazioni e le soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale (massimizzazione del risparmio energetico e di risorse naturali in generale, minimizzazione dell'esposizione ad emissioni inquinanti, ecc.).

2. Le trasformazioni che comportino un incremento significativo dei consumi energetici dovranno essere subordinate alla verifica dell'adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei consumi.

3. Nei principali interventi di trasformazione dovrà essere prevista la realizzazione di impianti vegetazionali per il miglioramento della qualità dell'aria e del microclima e per la compensazione dell'incremento delle emissioni di anidride carbonica.

Art. 74- Indirizzi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale, l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà essere disciplinata nel rispetto dei criteri riportai ai seguenti comma.

2. Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; la realizzazione degli impianti negli edifici esistenti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura, con eliminazione degli elementi incongrui.

3. Per gli impianti solari a terra deve essere previsto il minimo impatto sul territorio, adottando opere di mitigazione e di integrazione nel contesto attraverso la predisposizione di fasce arboree e/o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico e della vicinanza a nuclei di interesse architettonico e storico-documentario; dovrà inoltre essere assicurato il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti.
Gli impianti non dovranno modificare la morfologia dei luoghi, la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, garantendo il ripristino dell'uso originario.

4. Per gli impianti eolici dovrà essere effettuata una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti il contesto, verificandone l'inserimento con la simulazione dell'esito dell'intervento ed assicurando il rispetto della distanza di maggior cautela dalle abitazioni esistenti, e dovrà essere effettuata una previsione dell'alterazione del clima acustico anche al fine di adottare eventuali misure di mitigazione.

5. Gli impianti a biomassa dovranno essere alimentati da filiera corta, privilegiando la parte biodegradabile dei prodotti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.
Nell'ottica di valorizzare le risorse del bosco, il Regolamento Urbanistico disciplinerà la realizzazione di eventuali spazi tecnici per le caldaie a cippato o a legna quale dotazione a supporto dell'uso abitativo nell'ambito del territorio rurale.

6. Nel caso di aree agricole, verificati prioritariamente gli aspetti paesaggistici e tecnici, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

7. La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica. Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

Capo I- Regolamento Urbanistico

Art. 75- Rapporto tra Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico

1. Nella redazione del Regolamento Urbanistico sono consentite parziali e limitate modifiche alle indicazioni contenute nel Piano Strutturale sulla base di conoscenze di dettaglio ed ulteriori approfondimenti. In particolare sono ammesse variazioni conseguenti all'uso di basi cartografiche a scala maggiore.

2. La definizione dei sistemi funzionali, per quanto attiene ai sistemi della residenza, dei luoghi centrali e della produzione, potrà essere modificata in sede di Regolamento Urbanistico tenendo conto delle previsioni di completamento ed espansione delle aree insediate attuabili secondo le prescrizioni, le limitazioni ed criteri individuati al Titolo IX.

Art. 76- Aree di trasformazione

1. Per la trasformazione degli assetti urbanistico-edilizi dovranno essere stabilite norme di dettaglio, anche attraverso la redazione di schede-norma, per orientare la progettazione dei nuovi interventi verso una maggiore qualità degli spazi urbani con particolare riferimento all'inserimento nel contesto ed alle relazioni con la morfologia dei luoghi, alla disposizione e fruizione degli spazi pubblici e collettivi, alla corretta esposizione ed in generale alle prestazioni di comfort e benessere ambientale, al risparmio energetico ed alla accessibilità.

2. Per la definizione delle aree di trasformazione da inserire nel quadro previsionale quinquennale del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dello strumento dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'attuazione degli obiettivi e delle strategie del Piano Strutturale da parte dei soggetti interessati.
In tale caso nell'avviso dovranno essere esplicitati i criteri di selezione e valutazione delle proposte, che dovranno privilegiare in particolare la qualità progettuale in relazione agli elementi citati al comma precedente ed i benefici collettivi attesi, tenendo altresì conto della fattibilità tecnica ed economica e degli impegni assunti a garanzia della corretta e completa realizzazione degli interventi proposti.

Art. 77- Perequazione

1. Al fine di garantire un'equa distribuzione dei diritti edificatori ed il perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano, in termini di dotazione di infrastrutture, di attrezzature e di standard e di un corretto sviluppo insediativo, secondo i principi di sostenibilità precedentemente richiamati, il Regolamento Urbanistico adotterà specifici criteri di perequazione. Attraverso tali criteri saranno in particolare disciplinate le modalità di cessione delle aree da acquisire al patrimonio pubblico, e quelle di trasferimento delle potenzialità edificatorie.

2. La perequazione urbanistica si applicherà alle aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica secondo il principio per il quale i proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana.

3. La perequazione fondiaria permetterà di acquisire al patrimonio comunale terreni da destinare alla realizzazione di infrastrutture, attrezzature e dotazioni ambientali.

4. Nel caso di situazioni di degrado appartenenti al territorio rurale, in presenza di edifici incongrui e/o fatiscenti per i quali non sia ipotizzabile una riconversione funzionale nella stessa posizione, nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse, il Regolamento Urbanistico potrà disciplinare con meccanismi di perequazione operazioni di trasferimento verso le aree urbane o quelle ad esse limitrofe nel rispetto delle prescrizioni del precedente Titolo IX.
Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere l'istituzione del "registro dei crediti edilizi" al fine di riconoscere i diritti edificatori derivanti dalla demolizione senza ricostruzione di edifici incongrui e/o fatiscenti, autorizzati o comunque risultanti da atti pubblici, da utilizzare nelle aree candidate ad accogliere la superficie in trasferimento; l'efficacia del credito edilizio sarà comunque condizionata alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti capacità edificatoria.

Art. 78- Edilizia sociale

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare meccanismi procedurali ed amministrativi ed eventuali incentivi che agevolino la realizzazione di alloggi in affitto concordato con l'Amministrazione comunale o altre forme di edilizia convenzionata, sia negli interventi di trasformazione sia di recupero.

2. Potranno inoltre essere adottati criteri di perequazione integrata al fine di coinvolgere il privato nel finanziamento dell'edilizia sociale, così come delle attrezzature collettive.

Art. 79- Criteri per gli standard urbanistici e dotazioni di parcheggi

1. Per la verifica delle dotazioni di standard urbanistici nei nuovi insediamenti - derivanti da interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione urbanistica - oggetto di piano attuativo il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere i seguenti parametri minimi:

  • - per insediamenti prevalentemente residenziali 30 mq./37 mq. di SUL, dei quali 5 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per insediamenti prevalentemente terziari 80 mq./100 mq. di SUL, dei quali 40 mq. per parcheggi pubblici;
  • - per insediamenti prevalentemente produttivi 20 mq./100 mq. di ST, dei quali 10 mq. per parcheggi pubblici.

2. Il Regolamento Urbanistico definirà inoltre le dotazioni minime di aree per gli standard urbanistici richieste per gli interventi che comunque comportino incremento del carico urbanistico.

3. Analogamente le quantità minime richieste per la dotazione di parcheggi privati pertinenziali e di parcheggi per la sosta di relazione saranno stabilite tenendo conto dell'incremento di carico urbanistico. Nel caso di destinazione residenziale dovrà essere di norma assicurata la dotazione di un posto auto per ogni alloggio.

Art. 80- Aree connotate da condizioni di degrado

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le aree connotate da condizioni di degrado da sottoporre ad interventi di recupero secondo i seguenti criteri:

  1. a) degrado urbanistico, dove ci sia carenza della funzionalità dell'impianto urbano, dovuta all'insufficienza delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria presenti;
  2. b) degrado edilizio, dove ci siano ridotte condizioni di abitabilità o d'utilizzazione degli edifici a causa di precarie condizioni statiche, fatiscenza di finiture ed impianti o inadeguatezza tipologica;
  3. c) degrado socioeconomico, dove sussistano condizioni di abbandono o sovraffollamento degli immobili oppure siano presenti destinazioni improprie e non compatibili con l'intorno insediativo;
  4. d) degrado ambientale, dove sussistano condizioni di dissesto fisico legate alle risorse essenziali del territorio o nei casi di presenza di ampie aree libere impropriamente utilizzate e abbandonate.

Capo II- Altri atti di governo del territorio

Art. 81- Piani attuativi

Art. 81 Piani attuativi

1. I piani attuativi danno attuazione alle previsioni di massima del Regolamento Urbanistico e dettagliano principi insediativi, morfologia dell'edificato, conformazione e prestazioni degli spazi pubblici, procedure e tempi, rapporti tra i diversi operatori coinvolti, compresa l'Amministrazione Comunale.

2. Il Regolamento Urbanistico definisce gli ambiti che devono e che possono essere interessati da piani attuativi d'iniziativa pubblica, privata o mista.

Art. 82- Piani di settore

1. Il Piano strutturale costituisce il riferimento generale per l'esercizio ed il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio: tutti i piani, i programmi e i regolamenti comunali di settore sono elaborati o aggiornati in conformità con i contenuti del Piano Strutturale.

2. I piani di settore devono essere valutati sulla base della loro conformità al Piano Strutturale, da esplicitare all'atto di approvazione.

3. Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha l'obiettivo di definire la disciplina relativa ai cambi di destinazione d'uso, nel rispetto di quanto previsto in particolare al precedente Titolo VII.
Esso dovrà tutelare gli insediamenti storici, consentire l'integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili e promuovere operazioni di riqualificazione dei tessuti insediativi degradati o sottoutilizzati, verificando la disponibilità di adeguati spazi ed infrastrutture di supporto.
Esso sarà elaborato sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato degli usi esistenti, in particolare ai piani terra, e dovrà prevedere una specifica attività di monitoraggio in fase di gestione.

4. Per la Programmazione urbanistica commerciale ed il Regolamento del commercio in sede fissa, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato delle risorse e della struttura commerciale dovranno essere effettuati la valutazione delle esigenze di mobilità indotte e la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati, facendo riferimento a quanto previsto in particolare al Capo III (Luoghi centrali) del precedente Titolo VII.

5. Il Piano Strutturale recepisce, quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo il Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2004.
In fase di revisione o aggiornamento dovranno essere prodotte campagne fonometriche specifiche in relazione alle infrastrutture viarie e dovranno essere individuati indirizzi per la mitigazione del rumore prodotto dal traffico veicolare, principale fonte di rumorosità.

6. Il Piano Comunale d'Emergenza per la Protezione Civile dovrà definire direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio predisponendo la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi; in particolare dovrà valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio ed i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34